Cass. pen., sez. III, sentenza 22/07/2021, n. 28437
CASS
Sentenza 22 luglio 2021

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Massime1

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, viola il divieto del "bis in idem" la contestazione di più reati nel caso di utilizzo di molteplici fatture in relazione ad un'unica dichiarazione, in quanto l'eventuale pluralità di reati non dipende dalla molteplicità dei documenti utilizzati, ma dalla pluralità delle dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi ovvero a tributi differenti.

Commentario1

  • 1Art. 2 D.lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
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    1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/07/2021, n. 28437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28437
Data del deposito : 22 luglio 2021

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