TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/11/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Alberto Scerbo e domiciliati presso il suo studio in Rovereto in Piazza Erbe n.1, giusta delega a margine del ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 05.06.2010 in Ala (TN) preso atto che all'udienza del 25.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da ed alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Pilcante di Ala (TN), in via R. Zandonai n.
11, verrà assegnata, con tutto l'arredo ivi presente, alla sig.ra Pt_1
, che rimarrà a vivervi con i figli minori, mentre si dà atto che il sig.
[...]
si è già trasferito a vivere nel nuovo immobile di Brentonico;
Pt_2
3. I figli verranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
4. Il padre godrà del più ampio diritto di visita dei figli e starà con gli stessi nelle giornate infrasettimanali del martedì e giovedì, dal prelievo da scuola sino alle ore 21.00, quando non starà con loro nel week-end, e nella giornata infrasettimanale del mercoledì, sempre dal prelievo da scuola sino alle ore 21.00, quando starà con loro nel week-end. Per quanto riguarda esclusivamente le visite infrasettimanali, considerata la distanza esistente fra la nuova abitazione paterna e l'abitazione dei figli e le oggettive difficoltà nell'accompagnarli a scuola l'indomani mattina, la sig.ra Pt_1
autorizza sin d'ora il sig. – quantomeno finché i figli saranno Pt_2
iscritti presso i complessi scolastici presso il Comune di Ala - a poter effettuare le visite ai figli presso la propria abitazione/ex casa coniugale, al fine di arrecare il minor disagio ai minori;
pag. 2 di 4 5. Il padre avrà inoltre diritto a stare con i figli a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio, con prelievo dei minori da scuola, alla domenica sera, con riconsegna dei minori presso l'abitazione materna dopocena entro le
21.00, salvo diversa richiesta/esigenza dei minori e/o fatti salvi diversi accordi tra le parti e deroghe al presente protocollo dettate da inderogabili motivi di lavoro;
6. nei periodi di ferie estive, come negli altri periodi festivi dell'anno, quali Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori trascorreranno con i figli, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, un pari numero di giorni di ferie, concordando preventivamente fra loro di anno in anno tempi e modalità concrete dei rispettivi periodi e trascorrendo alternativamente con i figli il giorno di Natale e quello di Capodanno, così come la Pasqua e la Pasquetta. Entrambi i genitori trascorreranno con i figli almeno due settimane di ferie, anche non consecutive, durante il periodo di ferie estive;
7. il signor verserà mensilmente ed entro il giorno 15 di ogni Pt_2
mese alla sig.ra l'importo di € 300,00.-, a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento ordinario dei figli, ovvero € 150,00 ciascuno, oltre a rivalutazione annuale Istat come per Legge, e ciò sino al raggiungimento della loro completa indipendenza economica;
8. le spese straordinarie per i figli, da intendersi quelle indicate nelle
“Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale
Forense dd. 29.11.2017, verranno suddivise al 50% fra i genitori e verranno versate al momento della richiesta da parte dell'ente o della struttura di turno, e comunque, in ipotesi di anticipazione dell'intera spesa da parte di uno dei genitori, da rimborsare da parte dell'altro, per la quota di spettanza,
pag. 3 di 4 entro 15 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Le detrazioni fiscali avverranno al 50%. Le spese straordinarie di importo superiore, per singola spesa, ad € 150,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i due coniugi.
9. i coniugi non avanzano, allo stato, alcuna richiesta reciproca di mantenimento, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
10. le parti si impegnano ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia;
11. la signora fruirà in via esclusiva di ogni Pt_1
contributo/agevolazione, beneficio pubblico – a titolo esemplificativo l'assegno unico - derivante dall'aver collocato presso di sé i figli minori.
Ella fruirà altresì in via esclusiva degli assegni famigliari. Qualora il sig.
percepisse già contributi, si impegna sin d'ora a rinunciarvi a Pt_2
favore della signora collaborando attivamente affinché sia Pt_1
quest'ultima a percepirli nell'interesse dei figli minori;
12. Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 27.11.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Alberto Scerbo e domiciliati presso il suo studio in Rovereto in Piazza Erbe n.1, giusta delega a margine del ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 05.06.2010 in Ala (TN) preso atto che all'udienza del 25.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da ed alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Pilcante di Ala (TN), in via R. Zandonai n.
11, verrà assegnata, con tutto l'arredo ivi presente, alla sig.ra Pt_1
, che rimarrà a vivervi con i figli minori, mentre si dà atto che il sig.
[...]
si è già trasferito a vivere nel nuovo immobile di Brentonico;
Pt_2
3. I figli verranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
4. Il padre godrà del più ampio diritto di visita dei figli e starà con gli stessi nelle giornate infrasettimanali del martedì e giovedì, dal prelievo da scuola sino alle ore 21.00, quando non starà con loro nel week-end, e nella giornata infrasettimanale del mercoledì, sempre dal prelievo da scuola sino alle ore 21.00, quando starà con loro nel week-end. Per quanto riguarda esclusivamente le visite infrasettimanali, considerata la distanza esistente fra la nuova abitazione paterna e l'abitazione dei figli e le oggettive difficoltà nell'accompagnarli a scuola l'indomani mattina, la sig.ra Pt_1
autorizza sin d'ora il sig. – quantomeno finché i figli saranno Pt_2
iscritti presso i complessi scolastici presso il Comune di Ala - a poter effettuare le visite ai figli presso la propria abitazione/ex casa coniugale, al fine di arrecare il minor disagio ai minori;
pag. 2 di 4 5. Il padre avrà inoltre diritto a stare con i figli a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio, con prelievo dei minori da scuola, alla domenica sera, con riconsegna dei minori presso l'abitazione materna dopocena entro le
21.00, salvo diversa richiesta/esigenza dei minori e/o fatti salvi diversi accordi tra le parti e deroghe al presente protocollo dettate da inderogabili motivi di lavoro;
6. nei periodi di ferie estive, come negli altri periodi festivi dell'anno, quali Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori trascorreranno con i figli, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, un pari numero di giorni di ferie, concordando preventivamente fra loro di anno in anno tempi e modalità concrete dei rispettivi periodi e trascorrendo alternativamente con i figli il giorno di Natale e quello di Capodanno, così come la Pasqua e la Pasquetta. Entrambi i genitori trascorreranno con i figli almeno due settimane di ferie, anche non consecutive, durante il periodo di ferie estive;
7. il signor verserà mensilmente ed entro il giorno 15 di ogni Pt_2
mese alla sig.ra l'importo di € 300,00.-, a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento ordinario dei figli, ovvero € 150,00 ciascuno, oltre a rivalutazione annuale Istat come per Legge, e ciò sino al raggiungimento della loro completa indipendenza economica;
8. le spese straordinarie per i figli, da intendersi quelle indicate nelle
“Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale
Forense dd. 29.11.2017, verranno suddivise al 50% fra i genitori e verranno versate al momento della richiesta da parte dell'ente o della struttura di turno, e comunque, in ipotesi di anticipazione dell'intera spesa da parte di uno dei genitori, da rimborsare da parte dell'altro, per la quota di spettanza,
pag. 3 di 4 entro 15 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Le detrazioni fiscali avverranno al 50%. Le spese straordinarie di importo superiore, per singola spesa, ad € 150,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i due coniugi.
9. i coniugi non avanzano, allo stato, alcuna richiesta reciproca di mantenimento, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
10. le parti si impegnano ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia;
11. la signora fruirà in via esclusiva di ogni Pt_1
contributo/agevolazione, beneficio pubblico – a titolo esemplificativo l'assegno unico - derivante dall'aver collocato presso di sé i figli minori.
Ella fruirà altresì in via esclusiva degli assegni famigliari. Qualora il sig.
percepisse già contributi, si impegna sin d'ora a rinunciarvi a Pt_2
favore della signora collaborando attivamente affinché sia Pt_1
quest'ultima a percepirli nell'interesse dei figli minori;
12. Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 27.11.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 4 di 4