Sentenza 30 dicembre 2004
Massime • 1
La domanda proposta nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. da dipendenti collocati a riposo, per ottenere l'accertamento del diritto all'inclusione, nella base contributiva relativa al trattamento di pensione, degli incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. relativo agli anni 1987-1989 e, quindi, la rideterminazione della pensione ed il pagamento delle relative differenze, introduce una controversia attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti, essendo a questa devoluti i giudizi aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro ed il trasferimento delle loro posizioni assicurative ad un apposito Fondo speciale istituito presso l'INPS (art. 43, legge n. 488 del 1999), i cui eventuali squilibri gestionali sono posti a carico dello Stato, in quanto la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale viene in questione esclusivamente sotto il profilo dela quantificazione di siffatta misura e la decisione non può incidere sul cessato rapporto di lavoro e sui provvedimenti che fissano il trattamento economico, esaminabili dal giudice contabile soltanto al fine di valutarne gli effetti sulla riliquidazione della pensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2004, n. 24169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24169 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. EVISTA Stefanomaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET AS, IA LL, DE IS ON;
RU AR NO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA C. ALESSANDRINI, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO TAMBURRO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2848/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 24/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/11/04 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVISTA;
udito l'Avvocato Luciano TAMBURRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione della Corte di Conti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. SI GE e gli altri litisconsorti in epigrafe nominati, già lavoratori dipendenti dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato, collocati a riposo mentre era in vigore il C.C.N.L. relativo al periodo 1987 - 1989, adivano il Pretore di Roma chiedendo: 1) l'accertamento del diritto all'inclusione nella base contributiva relativa al trattamento di pensione di tutti gli incrementi retributivi derivanti dal menzionato contratto, ancorché aventi decorrenza posteriore alla data del collocamento a riposo;
2) la conseguente condanna della convenuta alla rideterminazione della pensione sulle anzidette maggiori basi di computo ed al pagamento delle relative differenze.
Il giudice adito dichiarava il difetto di giurisdizione. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in cancelleria il 24 gennaio 2001, rigettava l'appello dei lavoratori. Questi ultimi ricorrono ora per la cassazione della sentenza d'appello, esponendo una complessa censura, diretta, principalmente contro la declaratoria del difetto di giurisdizione: di qui l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.
La s.p.a. Rete ferroviaria italiana (già s.p.a. Ferrovie dello Stato) resiste con controricorso e successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, col primo motivo di ricorso, lamenta che i giudici del merito abbiano invertito l'ordine logico delle domande, perché hanno statuito sulla giurisdizione tenendo conto esclusivamente di quanto richiesto come mera conseguenza di quanto, invece, rivendicato principaliter e consistente nell'accertamento di obblighi nascenti a carico della società resistente direttamente dal rapporto di lavoro. L'assunto è privo di fondamento.
Per costante giurisprudenza delle Sezioni unite (cfr. fra le numerose altre conformi, le sentenze 27 dicembre 2000, n. 1212; Id., 12 aprile 2000, n. 130; Id., 12 giugno 2000, n. 451; Id., 29 gennaio 2000, n. 20; Id., 30 dicembre 1999, n. 946; Id., 1 settembre 1999, n. 617;
Id., 20 aprile 1998, n. 4018; Id., 21 marzo 1997, n. 2519; Id., 28 novembre 1996, n. 10618), la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della l. 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35).
La ritenuta persistenza di siffatta giurisdizione si fonda sul rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi dell'art. 210 comma ultimo D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso (v. Cass., sez. un., 28 novembre 1996, n. 10618 e successive conformi, nonché, con specifico riguardo al caso di domande di lavoratori già collocati a riposo, dirette alla riliquidazione della pensione sulla base di incrementi retributivi attribuiti al personale ancora in servizio, Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2000, n. 130). Nè può in contrario richiamarsi la circostanza del trasferimento delle posizioni assicurative del personale delle Ferrovie dello Stato dal soppresso Fondo pensioni all'apposito Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 43 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) e del successivo decreto interministeriale 15 giugno 2000, atteso che queste sopravvenute disposizioni non hanno apportato un sostanziale mutamento al sistema pensionistico dei ferrovieri, non avendo inciso ne' sulla disciplina della liquidazione delle prestazioni, che rimane ancorata alle "regole previste dalla normativa vigente", ne' sul concorso finanziario dello Stato a carico del quale rimangono, per espressa previsione del terzo comma del citato art. 43 "gli eventuali squilibri gestionali" del Fondo ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092.
L'enunciato criterio di collegamento si rinviene anche nel caso di specie.
Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda ed il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte.
Orbene, alla stregua di tali criteri interpretativi, la domanda introduttiva del giudizio di merito, nei termini riferiti in parte narrativa e secondo l'indicazione fornitane col ricorso per Cassazione dagli stessi pensionati, esibisce un petitum sostanziale che riguarda specificamente il rapporto previdenziale, implicante l'intervento del suddetto Fondo pensioni il cui disavanzo è destinato ad essere ripianato dalla finanza pubblica. Invero la lettura dei menzionati atti consente di rilevare come nei medesimi espressamente si precisi che l'accertamento del diritto ai miglioramenti economici conseguenti all'applicazione del C.C.L. del 1994 è richiesto come mezzo al fine di ottenere la condanna all'erogazione di un trattamento pensionistico parametrato ad una più consistente base di computo.
La domanda, dunque, chiaramente concerne una controversia sulla misura della pensione, venendo in questione la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di siffatta misura, senza alcuna possibilità che, con riferimento all'oggetto ed all'ambito del giudizio la decisione della Corte dei Conti abbia incidenza sull'ormai cessato rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, in relazione ai quali l'esame di detto giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della riliquidazione della pensione (cfr. Cass., sez. un., 29 dicembre 1997, n. 13058; Id., 18 dicembre 1997, n. 12826). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, ribadendosi la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, in E. 2.600,00 (duemilaseicento/00), di cui E. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre a rimborso forfetario, IVA e CAP.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2004