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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 847/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5145/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Di Bonifica IR Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica IR Reggino
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240195766135000 BONIFICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240195766135000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Roma, a mezzo plico postale racc. a./r. il 23/11/24, volta al recupero delle quote consortili relativamente all'anno 2022, per un importo totale pari ad € 70,88, ritenuto dovuto per la proprietà in capo a Ricorrente_1 di terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica IR Reggino.
Eccepisce, a tal riguardo, l'illegittimità della pretesa creditoria per difetto di motivazione e l'omesso vantaggio specifico e diretto derivante dalle opere realizzate e/o realizzande dal Consorzio di Bonifica.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita nel presente grado di giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che le eccezioni sopra riferite - inerenti il merito della pretesa iscritta a ruolo - sono tutte rivolte all'ente creditore, riguardando adempimenti ascrivibili allo stesso.
Fa presente di aver inviato copia del ricorso allo stesso Consorzio di bonifica e chiede, pertanto, che il ricorso sia respinto in quanto infondato, con vittoria delle spese del giudizio.
Con ordinanza interlocutoria n. 3389/2025 del 02/12/2025 questa Corte di giustizia tributaria ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 546/1992, adempimento questo che è stato eseguito dal ricorrente, come risulta dalla documentazione depositata in atti.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Infatti, è vero che il contribuente può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio.
In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore
è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.
Nel caso in esame, risulta che vi sia, per stessa ammissione del ricorrente, un piano di classifica.
Di conseguenza, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “la partecipazione al consorzio di bonifica è obbligatoria e la qualifica di consorziato del singolo proprietario è acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza “.
Su tali premesse, il “contributo consortile” (art. 11, comma 2) costituisce la prestazione pecuniaria dovuta anno per anno da ciascun consorziato per lo svolgimento dell'attività del consorzio in relazione al beneficio ritratto e per il funzionamento del consorzio medesimo. “Esso costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.“
Per la Corte di Cassazione “il contribuente è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il consorzio di bonifica abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato” (cfr. Corte Cass., n. 11115/2025).
Inoltre, “l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati”.
Nel caso in esame, invece, il ricorrente non ha provato l'insussistenza del beneficio né sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, né in ordine ai criteri con cui il consorzio di bonifica abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto in quanto infondato. Nulla per le spese, tenuto conto della mancata costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Nulla per le spese.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
IG OS
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5145/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Di Bonifica IR Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica IR Reggino
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240195766135000 BONIFICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240195766135000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Roma, a mezzo plico postale racc. a./r. il 23/11/24, volta al recupero delle quote consortili relativamente all'anno 2022, per un importo totale pari ad € 70,88, ritenuto dovuto per la proprietà in capo a Ricorrente_1 di terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica IR Reggino.
Eccepisce, a tal riguardo, l'illegittimità della pretesa creditoria per difetto di motivazione e l'omesso vantaggio specifico e diretto derivante dalle opere realizzate e/o realizzande dal Consorzio di Bonifica.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita nel presente grado di giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che le eccezioni sopra riferite - inerenti il merito della pretesa iscritta a ruolo - sono tutte rivolte all'ente creditore, riguardando adempimenti ascrivibili allo stesso.
Fa presente di aver inviato copia del ricorso allo stesso Consorzio di bonifica e chiede, pertanto, che il ricorso sia respinto in quanto infondato, con vittoria delle spese del giudizio.
Con ordinanza interlocutoria n. 3389/2025 del 02/12/2025 questa Corte di giustizia tributaria ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 546/1992, adempimento questo che è stato eseguito dal ricorrente, come risulta dalla documentazione depositata in atti.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Infatti, è vero che il contribuente può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio.
In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore
è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.
Nel caso in esame, risulta che vi sia, per stessa ammissione del ricorrente, un piano di classifica.
Di conseguenza, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “la partecipazione al consorzio di bonifica è obbligatoria e la qualifica di consorziato del singolo proprietario è acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza “.
Su tali premesse, il “contributo consortile” (art. 11, comma 2) costituisce la prestazione pecuniaria dovuta anno per anno da ciascun consorziato per lo svolgimento dell'attività del consorzio in relazione al beneficio ritratto e per il funzionamento del consorzio medesimo. “Esso costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.“
Per la Corte di Cassazione “il contribuente è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il consorzio di bonifica abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato” (cfr. Corte Cass., n. 11115/2025).
Inoltre, “l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati”.
Nel caso in esame, invece, il ricorrente non ha provato l'insussistenza del beneficio né sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, né in ordine ai criteri con cui il consorzio di bonifica abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto in quanto infondato. Nulla per le spese, tenuto conto della mancata costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Nulla per le spese.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
IG OS