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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 3979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3979 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno III sezione civile
- ― in composizione monocratica, in persona del G.I., Dott.ssa Giuseppina Valiante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 536 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021,
avente ad oggetto “Opposizione a iscrizione ipotecaria”;
Tra
C.F.: C.F. 1 ' rappresentata e Parte 1
difesa dall'avv. Giancarlo Madonna;
attrice
,(già Controparte_2 Controparte_1
P.IVA 1 in persona del Procuratore dell' P.IVA.: Controparte 3
, sig. Controparte_4 , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella
[...]
Losanno;
convenuta
CONCLUSIONI: cfr. verbale di udienza del 21.05.2025
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1
proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria, di cui era venuta a conoscenza in data 12.12.2020, mediante ispezione telematica eseguita sul fabbricato sito in Salerno, alla via San Leonardo n. 282, Sez. Urbana Foglio 45,
Particella 219, subalterno 16 e sul fabbricato sito in BA (SA), Foglio 3,
Particella 459, Subalterno 21.
Rilevava l'attrice che la stessa risultava essere debitrice in virtù di Ruolo, Avviso
di Accertamento Esecutivo e Avviso di Addebito Esecutivo, per un Capitale di
Euro 314.498,09 che comprensivo di spese, interessi e sanzioni ammontava ad
Euro 628.996,18.
Premetteva che avverso la propria posizione tributaria, la stessa aveva già presentato una serie di ricorsi alla Controparte_5 di Salerno, risultando vincitrice della Sentenza n. 5435/2019, oggetto di appello dinanzi alla
Commissione Tributaria Regionale, Sez. Distaccata di Salerno con RG. N.
1541/2020; che gli altri ricorsi, non ancora decisi, risultavano iscritti presso la
CTR Sez. Distaccata di Salerno con i numeri 4498/2020 e 4499/2020.
Tanto premesso, affermata la proponibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c. avverso l'iscrizione ipotecaria e avverso gli atti prodromici alla medesima, a fondamento della domanda l'attore eccepiva il difetto di legittimazione ad agire in executivis del
Concessionario, in attesa della definizione giudiziale sino al terzo grado di giudizio dei ricorsi in atti e la mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 50 DPR n.
602/1973, delle presupposte cartelle di pagamento e dei verbali indicati nelle cartelle esattoriali.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Sospendere preliminarmente l'ipoteca anche inaudita altera parte, stante quanto già dedotto in fatto ed in diritto, stante il gravissimo ed irreparabile danno apportato alla indisponibilità delle eventuali somme da parte della ricorrente la quale sarebbe messa in uno stato di bisogno, con la contestuale liberazione dei conti indebitamente bloccati.
2. Dichiararsi nullo e di nessun effetto l'atto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa;
Condannare chi di dovere o in solido al pagamento delle spese di giudizio oltre oneri ex lege con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario."
Instauratosi il contradditorio, con comparsa di risposta depositata in data
11.04.21, si costituiva in giudizio Controparte_6
(già Controparte_2 che precisava che attraverso la predetta iscrizione ipotecaria, l'attrice proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento di seguito riportati: ruolo n. 2011/250605,1.cartella di pagamento n. 10020120003610872000 asseritamente notificata in data 07.03.2012, relativa al mancato pagamento di €
463,64 per I.V.A., interessi e sanzioni, emessa dall'Amministrazione Finanziaria –
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, anno 2008;
- ruolo n. 2012/1708,2.cartella di pagamento n. 10020120019643062000 asseritamente notificata in data 07.08.2013, relativa al mancato pagamento di €
249,35 per Contravvenzione al Codice della strada, emessa dalla Prefettura di
Salerno, anno 2010;
-3.cartella di pagamento n. ruolo n. 2012/598, 10020120037098960000
asseritamente notificata in data 17.06.2013, relativa al mancato pagamento di €
183,77 per Canone radioaudizioni circolari, interessi e sanzioni, emessa dall'Amministrazione Finanziaria - Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
di Salerno, anno 2008;
100201300335317830004.cartella di pagamento n. ruolo n. 2013/809, asseritamente notificata in data 08.05.2014, relativa al mancato pagamento di €
78,89 per Canone radioaudizioni circolari, interessi e sanzioni, emessa dall'Amministrazione Finanziaria - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
-
di Salerno, anno 2010;
5.cartella di pagamento n. 10020140001462235000 ruolo n. 2013/7478, asseritamente notificata in data 07.06.2014, relativa al mancato pagamento di €
171,83 per Contravvenzione al Codice della strada, emessa dal CP 7
,[...] Polizia urbana, anno 2010; 6.cartella di pagamento n. 10020140005363480000 ruolo n. 2014/614, asseritamente notificata in data 23.07.2014, relativa al mancato pagamento di €
34,95 per Spese processuali, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno,
Campione penale, anno 2011;
7.cartella di pagamento n. 10020140017414159000
- ruolo n. 2014/2440,
asseritamente notificata in data 14.08.2014, relativa al mancato pagamento di €
161,03 per Diritto annuale Camera di Commercio, sanzioni e interessi, emessa dalla Camera di Commercio di Salerno, anno 2011;
- ruolo n. 2014/250520,8.cartella di pagamento n. 10020140038774845000 asseritamente notificata in data 08.02.2015. relativa al mancato pagamento di €
540,79 per IRAP, sanzione e interessi, emessa dall'Amministrazione Finanziaria –
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, anno 2011; ruolo n.
-
2014/250576, relativa al mancato pagamento di € 4.555,49 per IRPEF,
Addizionale, sanzione e interessi, emessa dall'Amministrazione Finanziaria
-
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, anno 2011;
9.cartella di pagamento n. 10020140041926131000 ruolo n. 2014/5799,
-
asseritamente notificata in data 26.04.2015, relativa al mancato pagamento di €
148,16 per Diritto annuale Camera di Commercio, sanzioni e interessi, emessa dalla Camera di Commercio di Salerno, anno 2012;
10.cartella di pagamento n. 10020150034553840000 - ruolo n. 2015/6563, asseritamente notificata in data 10.05.2016, relativa al mancato pagamento di €
155,29 per Diritto annuale Camera di Commercio, sanzioni e interessi, emessa dalla Camera di Commercio di Salerno, anno 2013;
11.cartella di pagamento n. 10020160005858265000 - ruolo n. 2016/250193, asseritamente notificata in data 02.01.2017, relativa al mancato pagamento di €
9.544,53 per IRPEF, Addizionale, I.V.A., sanzioni e interessi, emessa dall'Amministrazione Finanziaria - Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, anno 2012;
12.cartella di pagamento n. 10020170000366602000 - ruolo n. 2016/6330, asseritamente notificata in data 25.02.2017, relativa al mancato pagamento di € 45,20 per Tassa automobilistica, interessi e sanzioni, emessa dalla Regione
Campania, anno 2011;
13.cartella di pagamento n. 10020170006625090000 - ruolo n. 2014/250172, asseritamente notificata in data 08.05.2017, relativa al mancato pagamento di €
3.912,21 per IRPEF, Addizionale, I.V.A., sanzioni e interessi, emessa dall'Amministrazione Finanziaria - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, anno 2013;
-14.cartella di pagamento n. 10020170008453958000 ruolo n. 2017/2272, asseritamente notificata in data 29.05.2017, relativa al mancato pagamento di €
179,04 per Spese processuali, emessa dal Tribunale di Salerno - Ufficio recupero crediti, anno 2013;
-15.cartella di pagamento n. 10020180006751839000 ruolo n. 2018/160, asseritamente notificata in data 07.07.2018, relativa al mancato pagamento di €
151,90 per Diritto annuale Camera di Commercio, sanzioni e interessi, emessa dalla Camera di Commercio di Salerno, anno 2014;
16.avviso di addebito n. 40020120002396409000 ruolo n. 2012/839,
asseritamente notificato in data 31.05.2012, relativa al mancato pagamento di €
4.638,21 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anni 2010-2011;
- ruolo n. 2012/1940, 17.avviso di addebito n. 40020120005513727000
asseritamente notificato in data 10.12.2012, relativo al mancato pagamento di €
1.152,29 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2011;
18.avviso di addebito n. 40020130000507474000 ruolo n. 2013/383,
asseritamente notificato in data 07.05.2013, relativo al mancato pagamento di €
1.233,95 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2012;
- ruolo n. 2013/2398, 19.avviso di addebito n. 40020130006304412000
asseritamente notificato in data 10.03.2014, relativo al mancato pagamento di € 2.439,30 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2012;
20.avviso di addebito n. 40020140002371000000 - ruolo n. 2014/732,
asseritamente notificato in data 24.07.2014, relativo al mancato pagamento di €
2.496,74 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2013;
21.avviso di addebito n. 40020140005212550000 ruolo n. 2014/1641,
asseritamente notificato in data 29.11.2014, relativo al mancato pagamento di €
2.442,54 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2013;
22.avviso di addebito n. 40020140009113492000 ruolo n. 2014/2585,
asseritamente notificato in data 26.03.2015, relativo al mancato pagamento di €
2.489,33 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2014;
- ruolo n. 2015/1109, 23.avviso di addebito n. 40020150002400390000
asseritamente notificato in data 27.11.2015, relativo al mancato pagamento di €
2.475,94 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2014;
40020160001512429000
- ruolo24.avviso di addebito n. n. 2016/649,
asseritamente notificato in data 14.06.2016, relativo al mancato pagamento di €
2.383,93 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2015;
40020170003090879000
- ruolo25.avviso di addebito n. n. 2017/1076, asseritamente notificato in data 30.10.2017, relativo al mancato pagamento di €
4.570,72 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2016;
26.avviso di addebito n. 40020180003136554000 ruolo n. 2018/1121,
asseritamente notificato in data 20.09.2018, relativo al mancato pagamento di € 3.353,90 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2017;
27.avviso di accertamento n. 70014011222251008000 - ruolo n. 2014/803636,
asseritamente notificato in data 27.12.2013, relativo al mancato pagamento di €
31.688,70 per I.V.A, Addizionale regionale e comunale, IRPEF, interessi e spese di notifica, emesso dall'Amministrazione Controparte_9
[...] anno 2008;
―28.avviso di accertamento n. 70014011399666004000 ruolo n. 2014/805181,
asseritamente notificato in data 30.04.2014, relativo al mancato pagamento di €
37.876,35 per I.V.A, Addizionale regionale e comunale, IRPEF, interessi e spese di notifica, emesso dall' Controparte 10
[ …..] anno 2009;
29.avviso di accertamento n. 70014011399672002000 - ruolo n. 2014/805182, asseritamente notificato in data 30.04.2014, relativo al mancato pagamento di €
186.360,26 per I.V.A, Addizionale regionale e comunale, IRPEF, interessi e spese di notifica, emesso dall'Amministrazione Controparte_9
[...] anno 2010;
30.avviso di accertamento n. 70014011399677001000 - ruolo n. 2014/805183,
asseritamente notificato in data 30.04.2014, relativo al mancato pagamento di €
27.644,75 per I.V.A, Addizionale regionale e comunale, IRPEF, interessi e spese di notifica, emesso dall' Controparte_10
[...] anno 2011.
In proposito, rilevata, preliminarmente, la violazione dell'art. 102 c.p.c. in ragione della mancata instaurazione del litisconsorzio necessario nei confronti degli enti impositori, eccepiva: il difetto di giurisdizione per i crediti aventi natura tributaria;
l'incompetenza funzionale e/o per materia dell'intestato Tribunale, in funzione di Giudice Ordinario, in favore del Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, e in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace;
l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Nocera Inferiore;
la nullità della proposta opposizione per indeterminatezza del petitum, con conseguente violazione del diritto di difesa;
l'inammissibilità e/o improcedibilità della proposta opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria e/o avverso gli atti prodromici per violazione dell'art. 163, commi 3-5 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. Difetto dei requisiti di specificità e concretezza. Mancata allegazione documentale posta a fondamento della domanda. Violazione dell'onere di allegazione;
l'inammissibilità e/o improcedibilità della proposta opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria e/o avverso gli atti prodromici per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/92 e tardività dell'opposizione; l'inammissibilità e/o improcedibilità della proposta opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria e/o avverso gli atti prodromici per violazione dell'art. 24 e dell'art. 29 del D.Lgs. 46 del
1999. Tardività dell'impugnazione; l'inammissibilità e/o improcedibilità della proposta opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria e/o avverso gli atti prodromici per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, dell'art. 29 del D.Lgs. 46 del 1999 e degli artt. 615 e 617 c.p.c.; l'inammissibilità e/o improcedibilità della proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; il difetto di legittimazione passiva;
la validità ed efficacia della notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti riscossivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, prima e seconda parte, D.P.R. 602/73, dell'art. 60, lett. e), D.P.R.
600/73, dell'art. 8, commi 2-4, L. 890/82, degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ.;
l'inammissibilità di eccezioni inerenti la omessa o irregolare notifica dei titoli impositivi per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.; la validità delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e degli avvisi di accertamento e della intrapresa azione esecutiva. Esistenza di valido titolo. Decadenza dalla relativa eccezione;
l'inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di decadenza dal diritto alla riscossione per violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73; la validità ed efficacia dei documenti prodotti in fotocopia ai sensi e per gli effetti degli artt.
2712-2719 cod. civ. e degli art. 214 e 215 cod. proc. civ.; la decadenza e l'infondatezza dell'eccezione riferentesi alla presunta mancata notificazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/73. Decadenza dalla relativa eccezione;
la inconferenza della pendenza dei 3 giudizi di appello innanzi alla CTR di Salerno relativamente ad avvisi di accertamento posti a base dell'iscrizione ipotecaria. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) In via preliminare: 1) previa rimessione nei termini e differimento della già fissata udienza e nel rispetto dei termini a comparire, ordinare all'opponente l'integrazione del
- Agenzia delle contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria
; del […]
-Entrate Direzione Provinciale di Salerno;
della Controparte_11
; dell'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno, Campione Controparte 12
penale; della Camera di Commercio di Salerno;
della Regione Campania,
- Ufficio recupero crediti;
dell'CP 8 di Ragioneria tributi;
del Tribunale di Salerno
Salerno e/o autorizzare la loro chiamata in causa quali litisconsorti necessari;
2) dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'adito Tribunale, quale Giudice Ordinario, per appartenere la stessa al Giudice Tributario relativamente ai crediti aventi natura tributaria;
3) dichiarare l'incompetenza funzionale e/o per materia dell'adito
Tribunale, quale Giudice Ordinario, per appartenere la stessa all'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno relativamente ai crediti di natura contravvenzionale e di recupero delle spese processuali, e al Tribunale Ordinario di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, relativamente ai crediti aventi natura contributiva;
4) dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Nocera Inferiore (SA) in relazione all'iscrizione ipotecaria eseguita sul fabbricato sito in BA (SA),
Foglio 3, Particella 459, Subalterno 21; 5) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e violazione del diritto di difesa;
6) dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della proposta opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria e/o avverso gli atti prodromici per violazione dell'art. 163, commi 3-5 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.; 7) dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della proposta opposizione per violazione dell'art. 21 del D.Lgs 546 del 1992; 8) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della proposta opposizione per violazione dell'art. 24 e dell'art. 29 del D.Lgs. 46 del 1999; 9) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del proposto ricorso per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, dell'art. 29 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e degli artt. 615 e
617 c.p.c.; 10) dichiarare l'inammissibilità della domanda avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire;
11) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell per i motivi indicati in narrativa;
b) Nel Controparte_3
merito: 1) rigettare la proposta opposizione in ogni sua parte perché inammissibile, improcedibile e manifestamente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati;
2) In via subordinata, nel merito, in caso di accoglimento della proposta opposizione tenere indenne da qualsiasi Controparte_3 consegeunza pregiudizievole, anche in ordine alle spese di lite. c) Vittoria di spese,
diritti ed onorari."
Con ordinanza del 15.8.21 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/05/2021, "ritenuta infondata l'istanza cautelare di sospensione... ritenuta non meritevole di accoglimento l'istanza della convenuta di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti degli enti impositori, non sussistendo litisconsorzio necessario (v. Cass. Sez. 5-, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017) soprattutto nel caso di specie ove sono sindacate violazioni formali;
rilevato altresì che la convenuta, tempestivamente costituita, bene avrebbe potuto essa stessa chiedere di essere autorizzata a chiamare in causa i terzi", rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio, assegnando i termini di cui all'art. art. 183, c. IV, c.p.c.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 4.10.23, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.09.2024, differita al 21.5.25 in cui la causa è stata assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va osservato che, dalla disamina della documentazione in atti emerge che l'iscrizione ipotecaria impugnata rinviene fondamento in una pluralità di cartelle ed avvisi di addebito aventi ad oggetto indistintamente pretese di natura tributaria, extratributaria e previdenziale.
L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, anche quando proposta per lamentare irregolarità formali, ovvero l'inesistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente, non introduce un'opposizione esecutiva ascrivibile al novero di quelle di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., ma una causa ordinaria di accertamento negativo che soggiace alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione e della competenza, in ragione della natura dei crediti affidati alla riscossione.
In tal senso milita il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, Cassazione civile, sez. un., 11/07/2017, n. 17111; Cass. ord. n. 15354 del 22.07.2015; Cass. S.U. n. 15425 del 2014; Cass. S. U. n. 14831 del 2008), al quale è costante il richiamo dei giudici di merito (Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 29/11/2021, n. 1692; Corte appello Napoli, sez. VI, 02/03/2021, n. 766;
Tribunale Napoli sez. V, n.8578 del 21/09/2023).
Da ultimo, con Ordinanza n. 20987 del 23.7.2025, la Suprema Corte ha affermato che, "l'iscrizione di ipoteca sugli immobili prevista dall'art. 77 del d.P.R.
n. 602 del 1973 e il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 dello stesso decreto non hanno natura di atti di espropriazione forzata, ma di procedure a questa alternative, ossia di misure puramente afflittive volte ad indurre il debitore all'adempimento, sicché l'impugnazione degli stessi atti, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. Sez. U., n. 15354 del 22/07/2015). È stato altresì chiarito che il Giudice di pace è competente per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, ed è prioritariamente competente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, in ordine a quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di ipoteca o di fermo, quali azioni di accertamento negativo (Cass. Sez. U., n. 10261 del
27/04/2018; in termini, tra le altre, Cass. nn. 6790/2024, 8271/2024,
15904/2024)”.
Pertanto, le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi ciascuno per il proprio àmbito se quel
- -
provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr. Cassazione civile sez. trib., 07/05/2024, n.12397; Corte di
Cassazione ordinanza n. 19529 del 17 giugno 2022).
Conseguentemente, l'impugnazione proposta dinanzi al giudice ordinario avverso l'iscrizione ipotecaria concernente una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, anziché
separatamente, innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base dello stesso provvedimento, comporta che detto giudice deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative ai crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento impugnato e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte il cui provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria (in tal senso Cassazione civile, sez. un.,
11/07/2017, n. 17111).
In applicazione dei detti principi di diritto, dunque, va dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alle pretese aventi natura tributaria di cui alle cartelle n.
10020120003610872000; 10020120037098960000; n. n.
10020130033531783000; 10020140017414159000; n. n.
10020140038774845000; 10020140041926131000; n. n.
10020150034553840000; 10020160005858265000; n. n.
10020170000366602000; 10020170006625090000; n. n. 10020180006751839000 nonché degli avvisi di accertamento n.
n. 70014011399666004000; n. 70014011222251008000;
70014011399672002000; n. 70014011399677001000, perché attratte ex art. art. 2, co. 1 e 19, co. 1 lett. e bis) del D.lgs. n. 546/1992 alla cognizione delle
Commissioni Tributarie in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione, attesa la natura tributaria, tra l'altro non contestata tra le parti, dei tributi erariali dell'IRAP, dell'IRPEF, dell'IVA, della tassa automobilistica, dei cosiddetti canoni radioaudizioni e dei diritti camerali, portati nelle anzidette cartelle.
Va, inoltre, declinata la competenza del Tribunale adito a favore del Giudice di
Pace territorialmente competente, in applicazione della previsione di cui all'art. 7 D. lgs. 150/2011, con riferimento alle cartelle di pagamento n.
10020120019643062000 e n. 10020140001462235000 relative a contravvenzioni al codice della strada.
Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, 1. 28.12.2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'RA non rientrano nella giurisdizione del Giudice tributario, ma in quella del Giudice ordinario, (cfr. Cass. Sez. Unite Civili, con la sentenza n. 3008/2008), atteso il valore delle somme riportato in cartella, va dichiarata la competenza del Giudice di Pace territorialmente competente anche e n per le cartelle di pagamento n. 10020140005363480000 n.
10020170008453958000 relative al recupero di spese processuali.
Il rilievo del difetto di giurisdizione e di competenza determina l'assorbimento delle ulteriori questioni e domande formulate dall'attrice con riferimento alle suddette cartelle.
Sempre in via preliminare, si osserva che la natura dei crediti riportati negli avvisi n. 40020120002396409000; n. 40020120005513727000;di addebito n.
40020130000507474000; n. 40020130006304412000; n.
40020140002371000000; n. 40020140005212550000; n.
40020140009113492000; n. 40020150002400390000; n.
40020160001512429000; n. 40020170003090879000; n.
40020180003136554000, indiscutibilmente non aventi carattere tributario in quanto riguardanti somme dovute a titolo di contributi previdenziali, consente di ritenere giustificato il richiamo al principio, più volte ribadito dalle Sezioni Unite tema d'impugnazione di cartelle esattoriali, secondo cui in
"la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previd enziale obbligatorio, anche se originata dauna pretesa azionata dall'ente previdenzi ale a mezzo di cartella esattoriale, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario e non di quello tributario, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche per ché l'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, riguardante il riordino della disciplina della riscos sione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovu ti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente,
a fronte della richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un., 23/06/2010,
n. 15168; 18/03/2010, n. 6539;27/03/ 2007, n. 7399; v. anche Cass., Sez. V, 22/
05/2023, n. 14077).”
D'altra parte, con espresso riferimento al caso in esame, la Suprema Corte ha già precisato che “Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario
-le controversie in cui si discuta della legittimità o meno d'un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall CP_8 (avviso che dal
1° gennaio 2011 ha sostituito, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla n. 122 del 2010 , la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto), giacché le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell CP_8 sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate" (cfr. Cassazione civile, sez. un., 23/07/2018, n.
19523).
Va evidenziato che l'istante assume di avere avuto conoscenza della pretesa - pur senza i dettagli della stessa solo con la ricezione del preavviso di iscrizione
-
ipotecaria.
La sentenza n. 26283/22 della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito come segue: “Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n.
15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19, n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti, il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n.
477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)".
Inoltre, (cfr. Comm. Trib. Reg. per la Lombardia del 22/09/2017 n. 3735)
l'impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria può essere svolta indifferentemente sia nei confronti dell'ente impositore creditore (ed in tal caso l'agente della riscossione è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di soggetto legittimato a ricevere validamente il pagamento per conto del creditore), che nei confronti dell'agente della riscossione. In quest'ultimo caso è onere dell'agente della riscossione, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, chiamare in causa l'ente impositore creditore, non ricorrendone motivi di litisconsorzio necessario.
Conseguentemente, vista l'istanza di chiamata in causa di CP_8, pur in assenza di litisconsorzio necessario, ne va disposta la chiamata in causa.
In considerazione dell'esito del giudizio - limitatamente alle domande decise e tenuto conto dell'effettiva attività processuale espletata dalle parti, le spese di lite sono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, nella persona del Giudice Dott.ssa Giuseppina Valiante;
parzialmente e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti diParte 1 C.F.: C.F. 1
(già Controparte_2 Controparte_1 P.IVA.: P.IVA 1 iscritta al n. 536/2021 del R.G., così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario in relazione alle cartelle e agli avvisi di accertamento indicati dall'iscrizione ipotecaria impugnata, relativi a pretese di natura tributaria (cartelle n. n.10020120003610872000; 10020120037098960000; n.
10020130033531783000; 10020140017414159000; n. n.
10020140041926131000; 10020140038774845000; n. n.
10020150034553840000; 10020160005858265000; n. n.
10020170000366602000; 10020170006625090000; n. n. 10020180006751839000 nonché degli avvisi di accertamento n.
70014011222251008000; n. 70014011399666004000; n.
70014011399672002000; n. 70014011399677001000);
2. rimette per tali pretese le parti alla competente Controparte_5 dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
3. Dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Giudice di
Pace territorialmente competente, quanto ai motivi ascrivibili all'azione di accertamento negativo delle pretese non tributarie, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (cartelle di pagamento n.
10020120019643062000 e n. 10020140001462235000);
4. Dichiara il difetto di competenza per valore del Tribunale adito a favore del
Giudice di Pace territorialmente competente, quanto ai motivi ascrivibili all'azione di accertamento negativo delle pretese non tributarie, a titolo di spese di giustizia anticipate dall'RA (n. 10020140005363480000 e n. 10020170008453958000);
5. rimette per tali pretese le parti e la causa all'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre;
6. Dispone con separato provvedimento separarsi dal giudizio la domanda relativa alla impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria riguardanti crediti previdenziali e dei relativi avvisi di addebito (40020120005513727000; n.
40020130000507474000; 40020130006304412000; n. n.
40020140002371000000; 40020140005212550000; n. n.
40020150002400390000; n. 40020140009113492000; n.
40020170003090879000; n. 40020160001512429000; n.
40020180003136554000);
7. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite quanto alle domande definite.
Così deciso in Salerno il 06.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno III sezione civile
- ― in composizione monocratica, in persona del G.I., Dott.ssa Giuseppina Valiante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 536 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021,
avente ad oggetto “Opposizione a iscrizione ipotecaria”;
Tra
C.F.: C.F. 1 ' rappresentata e Parte 1
difesa dall'avv. Giancarlo Madonna;
attrice
,(già Controparte_2 Controparte_1
P.IVA 1 in persona del Procuratore dell' P.IVA.: Controparte 3
, sig. Controparte_4 , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella
[...]
Losanno;
convenuta
CONCLUSIONI: cfr. verbale di udienza del 21.05.2025
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1
proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria, di cui era venuta a conoscenza in data 12.12.2020, mediante ispezione telematica eseguita sul fabbricato sito in Salerno, alla via San Leonardo n. 282, Sez. Urbana Foglio 45,
Particella 219, subalterno 16 e sul fabbricato sito in BA (SA), Foglio 3,
Particella 459, Subalterno 21.
Rilevava l'attrice che la stessa risultava essere debitrice in virtù di Ruolo, Avviso
di Accertamento Esecutivo e Avviso di Addebito Esecutivo, per un Capitale di
Euro 314.498,09 che comprensivo di spese, interessi e sanzioni ammontava ad
Euro 628.996,18.
Premetteva che avverso la propria posizione tributaria, la stessa aveva già presentato una serie di ricorsi alla Controparte_5 di Salerno, risultando vincitrice della Sentenza n. 5435/2019, oggetto di appello dinanzi alla
Commissione Tributaria Regionale, Sez. Distaccata di Salerno con RG. N.
1541/2020; che gli altri ricorsi, non ancora decisi, risultavano iscritti presso la
CTR Sez. Distaccata di Salerno con i numeri 4498/2020 e 4499/2020.
Tanto premesso, affermata la proponibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c. avverso l'iscrizione ipotecaria e avverso gli atti prodromici alla medesima, a fondamento della domanda l'attore eccepiva il difetto di legittimazione ad agire in executivis del
Concessionario, in attesa della definizione giudiziale sino al terzo grado di giudizio dei ricorsi in atti e la mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 50 DPR n.
602/1973, delle presupposte cartelle di pagamento e dei verbali indicati nelle cartelle esattoriali.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Sospendere preliminarmente l'ipoteca anche inaudita altera parte, stante quanto già dedotto in fatto ed in diritto, stante il gravissimo ed irreparabile danno apportato alla indisponibilità delle eventuali somme da parte della ricorrente la quale sarebbe messa in uno stato di bisogno, con la contestuale liberazione dei conti indebitamente bloccati.
2. Dichiararsi nullo e di nessun effetto l'atto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa;
Condannare chi di dovere o in solido al pagamento delle spese di giudizio oltre oneri ex lege con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario."
Instauratosi il contradditorio, con comparsa di risposta depositata in data
11.04.21, si costituiva in giudizio Controparte_6
(già Controparte_2 che precisava che attraverso la predetta iscrizione ipotecaria, l'attrice proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento di seguito riportati: ruolo n. 2011/250605,1.cartella di pagamento n. 10020120003610872000 asseritamente notificata in data 07.03.2012, relativa al mancato pagamento di €
463,64 per I.V.A., interessi e sanzioni, emessa dall'Amministrazione Finanziaria –
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, anno 2008;
- ruolo n. 2012/1708,2.cartella di pagamento n. 10020120019643062000 asseritamente notificata in data 07.08.2013, relativa al mancato pagamento di €
249,35 per Contravvenzione al Codice della strada, emessa dalla Prefettura di
Salerno, anno 2010;
-3.cartella di pagamento n. ruolo n. 2012/598, 10020120037098960000
asseritamente notificata in data 17.06.2013, relativa al mancato pagamento di €
183,77 per Canone radioaudizioni circolari, interessi e sanzioni, emessa dall'Amministrazione Finanziaria - Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
di Salerno, anno 2008;
100201300335317830004.cartella di pagamento n. ruolo n. 2013/809, asseritamente notificata in data 08.05.2014, relativa al mancato pagamento di €
78,89 per Canone radioaudizioni circolari, interessi e sanzioni, emessa dall'Amministrazione Finanziaria - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
-
di Salerno, anno 2010;
5.cartella di pagamento n. 10020140001462235000 ruolo n. 2013/7478, asseritamente notificata in data 07.06.2014, relativa al mancato pagamento di €
171,83 per Contravvenzione al Codice della strada, emessa dal CP 7
,[...] Polizia urbana, anno 2010; 6.cartella di pagamento n. 10020140005363480000 ruolo n. 2014/614, asseritamente notificata in data 23.07.2014, relativa al mancato pagamento di €
34,95 per Spese processuali, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno,
Campione penale, anno 2011;
7.cartella di pagamento n. 10020140017414159000
- ruolo n. 2014/2440,
asseritamente notificata in data 14.08.2014, relativa al mancato pagamento di €
161,03 per Diritto annuale Camera di Commercio, sanzioni e interessi, emessa dalla Camera di Commercio di Salerno, anno 2011;
- ruolo n. 2014/250520,8.cartella di pagamento n. 10020140038774845000 asseritamente notificata in data 08.02.2015. relativa al mancato pagamento di €
540,79 per IRAP, sanzione e interessi, emessa dall'Amministrazione Finanziaria –
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, anno 2011; ruolo n.
-
2014/250576, relativa al mancato pagamento di € 4.555,49 per IRPEF,
Addizionale, sanzione e interessi, emessa dall'Amministrazione Finanziaria
-
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, anno 2011;
9.cartella di pagamento n. 10020140041926131000 ruolo n. 2014/5799,
-
asseritamente notificata in data 26.04.2015, relativa al mancato pagamento di €
148,16 per Diritto annuale Camera di Commercio, sanzioni e interessi, emessa dalla Camera di Commercio di Salerno, anno 2012;
10.cartella di pagamento n. 10020150034553840000 - ruolo n. 2015/6563, asseritamente notificata in data 10.05.2016, relativa al mancato pagamento di €
155,29 per Diritto annuale Camera di Commercio, sanzioni e interessi, emessa dalla Camera di Commercio di Salerno, anno 2013;
11.cartella di pagamento n. 10020160005858265000 - ruolo n. 2016/250193, asseritamente notificata in data 02.01.2017, relativa al mancato pagamento di €
9.544,53 per IRPEF, Addizionale, I.V.A., sanzioni e interessi, emessa dall'Amministrazione Finanziaria - Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, anno 2012;
12.cartella di pagamento n. 10020170000366602000 - ruolo n. 2016/6330, asseritamente notificata in data 25.02.2017, relativa al mancato pagamento di € 45,20 per Tassa automobilistica, interessi e sanzioni, emessa dalla Regione
Campania, anno 2011;
13.cartella di pagamento n. 10020170006625090000 - ruolo n. 2014/250172, asseritamente notificata in data 08.05.2017, relativa al mancato pagamento di €
3.912,21 per IRPEF, Addizionale, I.V.A., sanzioni e interessi, emessa dall'Amministrazione Finanziaria - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, anno 2013;
-14.cartella di pagamento n. 10020170008453958000 ruolo n. 2017/2272, asseritamente notificata in data 29.05.2017, relativa al mancato pagamento di €
179,04 per Spese processuali, emessa dal Tribunale di Salerno - Ufficio recupero crediti, anno 2013;
-15.cartella di pagamento n. 10020180006751839000 ruolo n. 2018/160, asseritamente notificata in data 07.07.2018, relativa al mancato pagamento di €
151,90 per Diritto annuale Camera di Commercio, sanzioni e interessi, emessa dalla Camera di Commercio di Salerno, anno 2014;
16.avviso di addebito n. 40020120002396409000 ruolo n. 2012/839,
asseritamente notificato in data 31.05.2012, relativa al mancato pagamento di €
4.638,21 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anni 2010-2011;
- ruolo n. 2012/1940, 17.avviso di addebito n. 40020120005513727000
asseritamente notificato in data 10.12.2012, relativo al mancato pagamento di €
1.152,29 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2011;
18.avviso di addebito n. 40020130000507474000 ruolo n. 2013/383,
asseritamente notificato in data 07.05.2013, relativo al mancato pagamento di €
1.233,95 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2012;
- ruolo n. 2013/2398, 19.avviso di addebito n. 40020130006304412000
asseritamente notificato in data 10.03.2014, relativo al mancato pagamento di € 2.439,30 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2012;
20.avviso di addebito n. 40020140002371000000 - ruolo n. 2014/732,
asseritamente notificato in data 24.07.2014, relativo al mancato pagamento di €
2.496,74 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2013;
21.avviso di addebito n. 40020140005212550000 ruolo n. 2014/1641,
asseritamente notificato in data 29.11.2014, relativo al mancato pagamento di €
2.442,54 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2013;
22.avviso di addebito n. 40020140009113492000 ruolo n. 2014/2585,
asseritamente notificato in data 26.03.2015, relativo al mancato pagamento di €
2.489,33 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2014;
- ruolo n. 2015/1109, 23.avviso di addebito n. 40020150002400390000
asseritamente notificato in data 27.11.2015, relativo al mancato pagamento di €
2.475,94 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2014;
40020160001512429000
- ruolo24.avviso di addebito n. n. 2016/649,
asseritamente notificato in data 14.06.2016, relativo al mancato pagamento di €
2.383,93 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2015;
40020170003090879000
- ruolo25.avviso di addebito n. n. 2017/1076, asseritamente notificato in data 30.10.2017, relativo al mancato pagamento di €
4.570,72 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2016;
26.avviso di addebito n. 40020180003136554000 ruolo n. 2018/1121,
asseritamente notificato in data 20.09.2018, relativo al mancato pagamento di € 3.353,90 per Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, emesso dall' CP 8 di Salerno, anno 2017;
27.avviso di accertamento n. 70014011222251008000 - ruolo n. 2014/803636,
asseritamente notificato in data 27.12.2013, relativo al mancato pagamento di €
31.688,70 per I.V.A, Addizionale regionale e comunale, IRPEF, interessi e spese di notifica, emesso dall'Amministrazione Controparte_9
[...] anno 2008;
―28.avviso di accertamento n. 70014011399666004000 ruolo n. 2014/805181,
asseritamente notificato in data 30.04.2014, relativo al mancato pagamento di €
37.876,35 per I.V.A, Addizionale regionale e comunale, IRPEF, interessi e spese di notifica, emesso dall' Controparte 10
[ …..] anno 2009;
29.avviso di accertamento n. 70014011399672002000 - ruolo n. 2014/805182, asseritamente notificato in data 30.04.2014, relativo al mancato pagamento di €
186.360,26 per I.V.A, Addizionale regionale e comunale, IRPEF, interessi e spese di notifica, emesso dall'Amministrazione Controparte_9
[...] anno 2010;
30.avviso di accertamento n. 70014011399677001000 - ruolo n. 2014/805183,
asseritamente notificato in data 30.04.2014, relativo al mancato pagamento di €
27.644,75 per I.V.A, Addizionale regionale e comunale, IRPEF, interessi e spese di notifica, emesso dall' Controparte_10
[...] anno 2011.
In proposito, rilevata, preliminarmente, la violazione dell'art. 102 c.p.c. in ragione della mancata instaurazione del litisconsorzio necessario nei confronti degli enti impositori, eccepiva: il difetto di giurisdizione per i crediti aventi natura tributaria;
l'incompetenza funzionale e/o per materia dell'intestato Tribunale, in funzione di Giudice Ordinario, in favore del Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, e in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace;
l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Nocera Inferiore;
la nullità della proposta opposizione per indeterminatezza del petitum, con conseguente violazione del diritto di difesa;
l'inammissibilità e/o improcedibilità della proposta opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria e/o avverso gli atti prodromici per violazione dell'art. 163, commi 3-5 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. Difetto dei requisiti di specificità e concretezza. Mancata allegazione documentale posta a fondamento della domanda. Violazione dell'onere di allegazione;
l'inammissibilità e/o improcedibilità della proposta opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria e/o avverso gli atti prodromici per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/92 e tardività dell'opposizione; l'inammissibilità e/o improcedibilità della proposta opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria e/o avverso gli atti prodromici per violazione dell'art. 24 e dell'art. 29 del D.Lgs. 46 del
1999. Tardività dell'impugnazione; l'inammissibilità e/o improcedibilità della proposta opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria e/o avverso gli atti prodromici per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, dell'art. 29 del D.Lgs. 46 del 1999 e degli artt. 615 e 617 c.p.c.; l'inammissibilità e/o improcedibilità della proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; il difetto di legittimazione passiva;
la validità ed efficacia della notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti riscossivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, prima e seconda parte, D.P.R. 602/73, dell'art. 60, lett. e), D.P.R.
600/73, dell'art. 8, commi 2-4, L. 890/82, degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ.;
l'inammissibilità di eccezioni inerenti la omessa o irregolare notifica dei titoli impositivi per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.; la validità delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e degli avvisi di accertamento e della intrapresa azione esecutiva. Esistenza di valido titolo. Decadenza dalla relativa eccezione;
l'inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di decadenza dal diritto alla riscossione per violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73; la validità ed efficacia dei documenti prodotti in fotocopia ai sensi e per gli effetti degli artt.
2712-2719 cod. civ. e degli art. 214 e 215 cod. proc. civ.; la decadenza e l'infondatezza dell'eccezione riferentesi alla presunta mancata notificazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/73. Decadenza dalla relativa eccezione;
la inconferenza della pendenza dei 3 giudizi di appello innanzi alla CTR di Salerno relativamente ad avvisi di accertamento posti a base dell'iscrizione ipotecaria. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) In via preliminare: 1) previa rimessione nei termini e differimento della già fissata udienza e nel rispetto dei termini a comparire, ordinare all'opponente l'integrazione del
- Agenzia delle contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria
; del […]
-Entrate Direzione Provinciale di Salerno;
della Controparte_11
; dell'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno, Campione Controparte 12
penale; della Camera di Commercio di Salerno;
della Regione Campania,
- Ufficio recupero crediti;
dell'CP 8 di Ragioneria tributi;
del Tribunale di Salerno
Salerno e/o autorizzare la loro chiamata in causa quali litisconsorti necessari;
2) dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'adito Tribunale, quale Giudice Ordinario, per appartenere la stessa al Giudice Tributario relativamente ai crediti aventi natura tributaria;
3) dichiarare l'incompetenza funzionale e/o per materia dell'adito
Tribunale, quale Giudice Ordinario, per appartenere la stessa all'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno relativamente ai crediti di natura contravvenzionale e di recupero delle spese processuali, e al Tribunale Ordinario di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, relativamente ai crediti aventi natura contributiva;
4) dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Nocera Inferiore (SA) in relazione all'iscrizione ipotecaria eseguita sul fabbricato sito in BA (SA),
Foglio 3, Particella 459, Subalterno 21; 5) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e violazione del diritto di difesa;
6) dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della proposta opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria e/o avverso gli atti prodromici per violazione dell'art. 163, commi 3-5 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.; 7) dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della proposta opposizione per violazione dell'art. 21 del D.Lgs 546 del 1992; 8) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della proposta opposizione per violazione dell'art. 24 e dell'art. 29 del D.Lgs. 46 del 1999; 9) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del proposto ricorso per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, dell'art. 29 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e degli artt. 615 e
617 c.p.c.; 10) dichiarare l'inammissibilità della domanda avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire;
11) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell per i motivi indicati in narrativa;
b) Nel Controparte_3
merito: 1) rigettare la proposta opposizione in ogni sua parte perché inammissibile, improcedibile e manifestamente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati;
2) In via subordinata, nel merito, in caso di accoglimento della proposta opposizione tenere indenne da qualsiasi Controparte_3 consegeunza pregiudizievole, anche in ordine alle spese di lite. c) Vittoria di spese,
diritti ed onorari."
Con ordinanza del 15.8.21 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/05/2021, "ritenuta infondata l'istanza cautelare di sospensione... ritenuta non meritevole di accoglimento l'istanza della convenuta di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti degli enti impositori, non sussistendo litisconsorzio necessario (v. Cass. Sez. 5-, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017) soprattutto nel caso di specie ove sono sindacate violazioni formali;
rilevato altresì che la convenuta, tempestivamente costituita, bene avrebbe potuto essa stessa chiedere di essere autorizzata a chiamare in causa i terzi", rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio, assegnando i termini di cui all'art. art. 183, c. IV, c.p.c.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 4.10.23, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.09.2024, differita al 21.5.25 in cui la causa è stata assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va osservato che, dalla disamina della documentazione in atti emerge che l'iscrizione ipotecaria impugnata rinviene fondamento in una pluralità di cartelle ed avvisi di addebito aventi ad oggetto indistintamente pretese di natura tributaria, extratributaria e previdenziale.
L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, anche quando proposta per lamentare irregolarità formali, ovvero l'inesistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente, non introduce un'opposizione esecutiva ascrivibile al novero di quelle di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., ma una causa ordinaria di accertamento negativo che soggiace alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione e della competenza, in ragione della natura dei crediti affidati alla riscossione.
In tal senso milita il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, Cassazione civile, sez. un., 11/07/2017, n. 17111; Cass. ord. n. 15354 del 22.07.2015; Cass. S.U. n. 15425 del 2014; Cass. S. U. n. 14831 del 2008), al quale è costante il richiamo dei giudici di merito (Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 29/11/2021, n. 1692; Corte appello Napoli, sez. VI, 02/03/2021, n. 766;
Tribunale Napoli sez. V, n.8578 del 21/09/2023).
Da ultimo, con Ordinanza n. 20987 del 23.7.2025, la Suprema Corte ha affermato che, "l'iscrizione di ipoteca sugli immobili prevista dall'art. 77 del d.P.R.
n. 602 del 1973 e il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 dello stesso decreto non hanno natura di atti di espropriazione forzata, ma di procedure a questa alternative, ossia di misure puramente afflittive volte ad indurre il debitore all'adempimento, sicché l'impugnazione degli stessi atti, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. Sez. U., n. 15354 del 22/07/2015). È stato altresì chiarito che il Giudice di pace è competente per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, ed è prioritariamente competente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, in ordine a quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di ipoteca o di fermo, quali azioni di accertamento negativo (Cass. Sez. U., n. 10261 del
27/04/2018; in termini, tra le altre, Cass. nn. 6790/2024, 8271/2024,
15904/2024)”.
Pertanto, le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi ciascuno per il proprio àmbito se quel
- -
provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr. Cassazione civile sez. trib., 07/05/2024, n.12397; Corte di
Cassazione ordinanza n. 19529 del 17 giugno 2022).
Conseguentemente, l'impugnazione proposta dinanzi al giudice ordinario avverso l'iscrizione ipotecaria concernente una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, anziché
separatamente, innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base dello stesso provvedimento, comporta che detto giudice deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative ai crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento impugnato e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte il cui provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria (in tal senso Cassazione civile, sez. un.,
11/07/2017, n. 17111).
In applicazione dei detti principi di diritto, dunque, va dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alle pretese aventi natura tributaria di cui alle cartelle n.
10020120003610872000; 10020120037098960000; n. n.
10020130033531783000; 10020140017414159000; n. n.
10020140038774845000; 10020140041926131000; n. n.
10020150034553840000; 10020160005858265000; n. n.
10020170000366602000; 10020170006625090000; n. n. 10020180006751839000 nonché degli avvisi di accertamento n.
n. 70014011399666004000; n. 70014011222251008000;
70014011399672002000; n. 70014011399677001000, perché attratte ex art. art. 2, co. 1 e 19, co. 1 lett. e bis) del D.lgs. n. 546/1992 alla cognizione delle
Commissioni Tributarie in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione, attesa la natura tributaria, tra l'altro non contestata tra le parti, dei tributi erariali dell'IRAP, dell'IRPEF, dell'IVA, della tassa automobilistica, dei cosiddetti canoni radioaudizioni e dei diritti camerali, portati nelle anzidette cartelle.
Va, inoltre, declinata la competenza del Tribunale adito a favore del Giudice di
Pace territorialmente competente, in applicazione della previsione di cui all'art. 7 D. lgs. 150/2011, con riferimento alle cartelle di pagamento n.
10020120019643062000 e n. 10020140001462235000 relative a contravvenzioni al codice della strada.
Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, 1. 28.12.2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'RA non rientrano nella giurisdizione del Giudice tributario, ma in quella del Giudice ordinario, (cfr. Cass. Sez. Unite Civili, con la sentenza n. 3008/2008), atteso il valore delle somme riportato in cartella, va dichiarata la competenza del Giudice di Pace territorialmente competente anche e n per le cartelle di pagamento n. 10020140005363480000 n.
10020170008453958000 relative al recupero di spese processuali.
Il rilievo del difetto di giurisdizione e di competenza determina l'assorbimento delle ulteriori questioni e domande formulate dall'attrice con riferimento alle suddette cartelle.
Sempre in via preliminare, si osserva che la natura dei crediti riportati negli avvisi n. 40020120002396409000; n. 40020120005513727000;di addebito n.
40020130000507474000; n. 40020130006304412000; n.
40020140002371000000; n. 40020140005212550000; n.
40020140009113492000; n. 40020150002400390000; n.
40020160001512429000; n. 40020170003090879000; n.
40020180003136554000, indiscutibilmente non aventi carattere tributario in quanto riguardanti somme dovute a titolo di contributi previdenziali, consente di ritenere giustificato il richiamo al principio, più volte ribadito dalle Sezioni Unite tema d'impugnazione di cartelle esattoriali, secondo cui in
"la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previd enziale obbligatorio, anche se originata dauna pretesa azionata dall'ente previdenzi ale a mezzo di cartella esattoriale, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario e non di quello tributario, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche per ché l'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, riguardante il riordino della disciplina della riscos sione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovu ti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente,
a fronte della richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un., 23/06/2010,
n. 15168; 18/03/2010, n. 6539;27/03/ 2007, n. 7399; v. anche Cass., Sez. V, 22/
05/2023, n. 14077).”
D'altra parte, con espresso riferimento al caso in esame, la Suprema Corte ha già precisato che “Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario
-le controversie in cui si discuta della legittimità o meno d'un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall CP_8 (avviso che dal
1° gennaio 2011 ha sostituito, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla n. 122 del 2010 , la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto), giacché le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell CP_8 sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate" (cfr. Cassazione civile, sez. un., 23/07/2018, n.
19523).
Va evidenziato che l'istante assume di avere avuto conoscenza della pretesa - pur senza i dettagli della stessa solo con la ricezione del preavviso di iscrizione
-
ipotecaria.
La sentenza n. 26283/22 della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito come segue: “Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n.
15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19, n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti, il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n.
477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)".
Inoltre, (cfr. Comm. Trib. Reg. per la Lombardia del 22/09/2017 n. 3735)
l'impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria può essere svolta indifferentemente sia nei confronti dell'ente impositore creditore (ed in tal caso l'agente della riscossione è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di soggetto legittimato a ricevere validamente il pagamento per conto del creditore), che nei confronti dell'agente della riscossione. In quest'ultimo caso è onere dell'agente della riscossione, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, chiamare in causa l'ente impositore creditore, non ricorrendone motivi di litisconsorzio necessario.
Conseguentemente, vista l'istanza di chiamata in causa di CP_8, pur in assenza di litisconsorzio necessario, ne va disposta la chiamata in causa.
In considerazione dell'esito del giudizio - limitatamente alle domande decise e tenuto conto dell'effettiva attività processuale espletata dalle parti, le spese di lite sono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, nella persona del Giudice Dott.ssa Giuseppina Valiante;
parzialmente e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti diParte 1 C.F.: C.F. 1
(già Controparte_2 Controparte_1 P.IVA.: P.IVA 1 iscritta al n. 536/2021 del R.G., così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario in relazione alle cartelle e agli avvisi di accertamento indicati dall'iscrizione ipotecaria impugnata, relativi a pretese di natura tributaria (cartelle n. n.10020120003610872000; 10020120037098960000; n.
10020130033531783000; 10020140017414159000; n. n.
10020140041926131000; 10020140038774845000; n. n.
10020150034553840000; 10020160005858265000; n. n.
10020170000366602000; 10020170006625090000; n. n. 10020180006751839000 nonché degli avvisi di accertamento n.
70014011222251008000; n. 70014011399666004000; n.
70014011399672002000; n. 70014011399677001000);
2. rimette per tali pretese le parti alla competente Controparte_5 dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
3. Dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Giudice di
Pace territorialmente competente, quanto ai motivi ascrivibili all'azione di accertamento negativo delle pretese non tributarie, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (cartelle di pagamento n.
10020120019643062000 e n. 10020140001462235000);
4. Dichiara il difetto di competenza per valore del Tribunale adito a favore del
Giudice di Pace territorialmente competente, quanto ai motivi ascrivibili all'azione di accertamento negativo delle pretese non tributarie, a titolo di spese di giustizia anticipate dall'RA (n. 10020140005363480000 e n. 10020170008453958000);
5. rimette per tali pretese le parti e la causa all'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre;
6. Dispone con separato provvedimento separarsi dal giudizio la domanda relativa alla impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria riguardanti crediti previdenziali e dei relativi avvisi di addebito (40020120005513727000; n.
40020130000507474000; 40020130006304412000; n. n.
40020140002371000000; 40020140005212550000; n. n.
40020150002400390000; n. 40020140009113492000; n.
40020170003090879000; n. 40020160001512429000; n.
40020180003136554000);
7. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite quanto alle domande definite.
Così deciso in Salerno il 06.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giuseppina Valiante