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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 738 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, vertente
TRA
, c.f. nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), Via Garibaldi n. 44, presso lo studio degli Avv.ti
Gianfranco Spinelli e Pietro Domenico Palamara, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- Opponente-
CONTRO
c.f./p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in (00142) Roma in via Giuseppe Grezar n.
14, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Rosaria Zaccaria, presso il cui studio sito in TE (CS) alla Via della Libertà n. 63;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, parte opponente conveniva in giudizio l' al fine di ottenere l'annullamento dell'impugnata Controparte_2
intimazione di pagamento n. 03420239003535975000, notificata a mezzo P.E.C. in data
16.5.2023 , nella parte cui con essa si intima all'attore di pagare, tra l'altro, la complessiva somma di € 4.423,37 sull'erroneo presupposto dell'avvenuta precedente notificazione della cartella di pagamento n. 03420110017837480000, che assume essere mai notificata.
Deduce parte opponente: a) la nullità dell'intimazione impugnata per l'omessa notifica della presupposta cartella di pagamento;
b) l'incompetenza territoriale dell'ente riscossore, perché emessa e notificata da concessionario incompetente per territorio (
[...]
), siccome lo stesso non opera nel domicilio fiscale del Controparte_3 ricorrente, che è in Nocera ER e dunque rientra nella competenza dell'ufficio dell' di Catanzaro. CP_4
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in data 27.11.2023 mediante il deposito della comparsa di risposta, CP_4
con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 16.04.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, appare opportuno evidenziare come la spiegata domanda deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 co.1, c.p.c..
Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove venga impugnato un atto impositivo e venga fatta valere la nullità di un atto presupposto (nel caso di specie, intimazione di pagamento e presupposta cartella), il contribuente contesta, in concreto, non la regolarità formale dell'atto impugnato, bensì il diritto a procedere ad esecuzione forzata, posto che “il giudice dovrà verificare o meno la sussistenza o meno del difetto di notifica all'esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto conseguenziale” (cfr., ex multis,
Cass. Civ. sent. n. 9246 del 2015).
Data, dunque, tale qualificazione giuridica alla spiegata domanda, ne consegue come la stessa non sia soggetta al più breve termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, in via ulteriore, come le doglianze in tal senso di parte convenuta siano infondate.
2 2. Nel merito, la domanda è fondata è deve essere accolta.
Deduce parte attrice la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata nella parte in cui con essa si intima all'attore di pagare, tra l'altro, la complessiva somma di € 4.423,37, in quanto, sempre secondo le deduzioni attoree, la presupposta cartella di pagamento n.
03420110017837480000 non sarebbe mai stata notificata.
La convenuta ha allegato alla comparsa di costituzione copia di detta cartella e della CP_4
documentazione inerente alla notifica della stessa presso la casa comunale.
Tuttavia, sul punto, non può che rilevarsi quanto segue.
La costituzione in giudizio dell' è tardiva, in quanto avvenuta dopo il termine di 70 CP_4 giorni prima dell'udienza e dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter, nn. 1 e 2, c.p.c., come previsto dal nuovo cd. “rito Cartabia”.
Infatti, la prima udienza si è svolta in data 12.12.2023 e la costituzione in giudizio è avvenuta solamente 15 giorni prima, in data 27.11.2023.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la necessaria operazione di coordinamento con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, determina che “il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi” (cfr. Cass. Civ., ord. n.
108 del 3 gennaio 2024; Trib. Nola, ord. del 6 giugno 2019).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta essere evidente come la costituzione della convenuta sia avvenuta successivamente alla scadenza del termine di 70 giorni prima dell'udienza e dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter, nn. 1 e 2, c.p.c., con le relative preclusioni già maturate, potendo dunque soltanto avvalersi delle facoltà di cui alle memorie ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c., le quali, come è noto, consentono solamente la replica alle eccezioni nuove e l'indicazione di prova contraria.
Da quanto esposto deriva la conseguenza per la quale la documentazione prodotta tardivamente in giudizio dalla convenuta non possa essere presa in considerazione CP_4
ai fini della decisione.
Ne deriva, in via ulteriore, la fondatezza della doglianza attorea, la quale non può che essere accolta.
Pertanto, deve essere annullata in parte qua l'intimazione di pagamento impugnata n.
03420239003535975000, nella parte in cui con essa si intima all'attore di pagare, tra l'altro, la complessiva somma di € 4.423,37, per omessa notifica della presupposta cartella
3 di pagamento n. 03420110017837480000, anch'essa da annullarsi in quanto mai notificata al contribuente.
3. Quanto alla doglianza di incompetenza per territorio dell' giova CP_5 comunque osservare che “a decorrere dal primo ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le funzioni relative alla riscossione nazionale, in precedenza attribuite a sono state assegnate Controparte_6 con il D. L. n. 193/2016 all' , diventato unico soggetto Controparte_2 demandato all'attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa). Pertanto, le questioni di competenza territoriale non hanno più rilievo” (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di II
Grado per il Veneto, sent. n. 94/6 del 2021).
Assorbito ogni altro motivo.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti D.M. n. 55/2014 e succ. D.M. n. 147/2022, valori minimi (tutte le fasi), attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 738/2023, pendente tra , - opponente- contro Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., -opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
[...]
così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento impugnata n. 03420239003535975000 nella parte relativa all'omessa notifica della cartella di pagamento n. 03420110017837480000;
b) Per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 03420110017837480000, per come in motivazione meglio specificato;
c) Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte opponente, che liquida complessivamente in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 19.05.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 738 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, vertente
TRA
, c.f. nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), Via Garibaldi n. 44, presso lo studio degli Avv.ti
Gianfranco Spinelli e Pietro Domenico Palamara, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- Opponente-
CONTRO
c.f./p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in (00142) Roma in via Giuseppe Grezar n.
14, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Rosaria Zaccaria, presso il cui studio sito in TE (CS) alla Via della Libertà n. 63;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, parte opponente conveniva in giudizio l' al fine di ottenere l'annullamento dell'impugnata Controparte_2
intimazione di pagamento n. 03420239003535975000, notificata a mezzo P.E.C. in data
16.5.2023 , nella parte cui con essa si intima all'attore di pagare, tra l'altro, la complessiva somma di € 4.423,37 sull'erroneo presupposto dell'avvenuta precedente notificazione della cartella di pagamento n. 03420110017837480000, che assume essere mai notificata.
Deduce parte opponente: a) la nullità dell'intimazione impugnata per l'omessa notifica della presupposta cartella di pagamento;
b) l'incompetenza territoriale dell'ente riscossore, perché emessa e notificata da concessionario incompetente per territorio (
[...]
), siccome lo stesso non opera nel domicilio fiscale del Controparte_3 ricorrente, che è in Nocera ER e dunque rientra nella competenza dell'ufficio dell' di Catanzaro. CP_4
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in data 27.11.2023 mediante il deposito della comparsa di risposta, CP_4
con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 16.04.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, appare opportuno evidenziare come la spiegata domanda deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 co.1, c.p.c..
Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove venga impugnato un atto impositivo e venga fatta valere la nullità di un atto presupposto (nel caso di specie, intimazione di pagamento e presupposta cartella), il contribuente contesta, in concreto, non la regolarità formale dell'atto impugnato, bensì il diritto a procedere ad esecuzione forzata, posto che “il giudice dovrà verificare o meno la sussistenza o meno del difetto di notifica all'esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto conseguenziale” (cfr., ex multis,
Cass. Civ. sent. n. 9246 del 2015).
Data, dunque, tale qualificazione giuridica alla spiegata domanda, ne consegue come la stessa non sia soggetta al più breve termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, in via ulteriore, come le doglianze in tal senso di parte convenuta siano infondate.
2 2. Nel merito, la domanda è fondata è deve essere accolta.
Deduce parte attrice la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata nella parte in cui con essa si intima all'attore di pagare, tra l'altro, la complessiva somma di € 4.423,37, in quanto, sempre secondo le deduzioni attoree, la presupposta cartella di pagamento n.
03420110017837480000 non sarebbe mai stata notificata.
La convenuta ha allegato alla comparsa di costituzione copia di detta cartella e della CP_4
documentazione inerente alla notifica della stessa presso la casa comunale.
Tuttavia, sul punto, non può che rilevarsi quanto segue.
La costituzione in giudizio dell' è tardiva, in quanto avvenuta dopo il termine di 70 CP_4 giorni prima dell'udienza e dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter, nn. 1 e 2, c.p.c., come previsto dal nuovo cd. “rito Cartabia”.
Infatti, la prima udienza si è svolta in data 12.12.2023 e la costituzione in giudizio è avvenuta solamente 15 giorni prima, in data 27.11.2023.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la necessaria operazione di coordinamento con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, determina che “il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi” (cfr. Cass. Civ., ord. n.
108 del 3 gennaio 2024; Trib. Nola, ord. del 6 giugno 2019).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta essere evidente come la costituzione della convenuta sia avvenuta successivamente alla scadenza del termine di 70 giorni prima dell'udienza e dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter, nn. 1 e 2, c.p.c., con le relative preclusioni già maturate, potendo dunque soltanto avvalersi delle facoltà di cui alle memorie ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c., le quali, come è noto, consentono solamente la replica alle eccezioni nuove e l'indicazione di prova contraria.
Da quanto esposto deriva la conseguenza per la quale la documentazione prodotta tardivamente in giudizio dalla convenuta non possa essere presa in considerazione CP_4
ai fini della decisione.
Ne deriva, in via ulteriore, la fondatezza della doglianza attorea, la quale non può che essere accolta.
Pertanto, deve essere annullata in parte qua l'intimazione di pagamento impugnata n.
03420239003535975000, nella parte in cui con essa si intima all'attore di pagare, tra l'altro, la complessiva somma di € 4.423,37, per omessa notifica della presupposta cartella
3 di pagamento n. 03420110017837480000, anch'essa da annullarsi in quanto mai notificata al contribuente.
3. Quanto alla doglianza di incompetenza per territorio dell' giova CP_5 comunque osservare che “a decorrere dal primo ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le funzioni relative alla riscossione nazionale, in precedenza attribuite a sono state assegnate Controparte_6 con il D. L. n. 193/2016 all' , diventato unico soggetto Controparte_2 demandato all'attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa). Pertanto, le questioni di competenza territoriale non hanno più rilievo” (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di II
Grado per il Veneto, sent. n. 94/6 del 2021).
Assorbito ogni altro motivo.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti D.M. n. 55/2014 e succ. D.M. n. 147/2022, valori minimi (tutte le fasi), attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 738/2023, pendente tra , - opponente- contro Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., -opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
[...]
così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento impugnata n. 03420239003535975000 nella parte relativa all'omessa notifica della cartella di pagamento n. 03420110017837480000;
b) Per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 03420110017837480000, per come in motivazione meglio specificato;
c) Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte opponente, che liquida complessivamente in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 19.05.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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