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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 879/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milazzo (Me), via Luigi Fulci n. 166 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Beatrice De Gaetano che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Furcas e Marina
Olla per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via
Armeria n.1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13 marzo 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30 aprile 2024 , dopo aver Parte_1 precisato di aver ottenuto il reddito di cittadinanza per gli anni 2021 e
2022 ed il reddito di inclusione per il 2024, rappresentava di aver chiesto il medesimo beneficio con domande del 21 aprile 2023 e del 7 giugno 2023. Riferiva che l' aveva rigettato la domanda in quanto era stato CP_1 condannato con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti alla richiesta.
Evidenziava che aveva ottenuto in data 5 aprile 2023 la riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Messina, sicché riteneva che fosse venuta meno la condizione ostativa prevista dal D.L. n. 4/2019.
Chiedeva, quindi, la condanna dell' al pagamento del reddito di CP_1 cittadinanza a far data dal 21 aprile 2023 al 31 dicembre 2023.
L' costituendosi, dichiarava di prestare acquiescenza al ricorso, CP_1 evidenziando di aver sbloccato la domanda da maggio 2023.
All'udienza del 13 marzo 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' riconosciuto la prestazione in favore del ricorrente. CP_1
In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell' , avendo lo stesso provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione solo dopo la proposizione del ricorso.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore dell'Erario delle spese del CP_1 giudizio, liquidate in € 1.865,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14 marzo 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino