Ordinanza presidenziale 27 novembre 2024
Sentenza breve 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 20/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01628/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Agrigento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
nei confronti
Cassa Regionale per il Credito Alle Imprese Artigiane Siciliane (C.R.I.A.S), non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della informativa interdittiva prot. n. -OMISSIS-del 27.09.2024, trasmessa via pec all’odierna ricorrente in data 30.09.2024;
- delle valutazioni espresse dal Gruppo interforze antimafia in merito all’asserito pericolo di condizionamento mafioso dell’odierna ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, società che opera nel settore della produzione di ghiaccio alimentare, impugna il provvedimento in epigrafe indicato con cui la Prefettura di Agrigento ha emesso un’informativa interdittiva nei sui confronti, deducendo censure di:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 92 COMMA 2 BIS, 2 TER E 2 QUATER DEL D.LGS 159/2011 VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST; VIOLAZIONE ARTICOLO 10 BIS DELLA L.N. 241/90; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, E VIOLAZIONE DELPRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.3 LEGGE 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 84 COMMA 4 DEL D.LVO N.159/2011; VIOLAZIONE 445 COMMA 1 BIS C.P.P.; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’, MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE ED ILLOGICA, INGIUSTIZIA MANIFESTA E DIFETTO D’ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 NOVEMBRE 1998, N. 559; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.24 DELLA L.N.241/90 E DELL’ART.3 D.M N.415/9.
Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, previo accoglimento dell’istanza cautelare.
2. - Si sono costituti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Agrigento, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. - Alla camera di consiglio del 14/01/2025, il difensore di parte ricorrente, presente come specificato nel verbale, ha insistito per l’accoglimento dell’istanza cautelare; la causa è stata posta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibilità di immediata definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
4. - Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio.
5. - Nel merito, il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo della dedotta violazione dell’art. 92 comma 2 bis, 2 ter e 2 quater del d.lgs. 159/2011.
Il decreto-legge n. 152 del 2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, convertito nella legge 233 del 2021, ha apportato modifiche al comma 2 bis dell’art. 92 D.lgs. 159/2011 il cui vigente testo è così formulato: “Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa […] In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose” . Con la suddetta comunicazione è assegnato un termine, non superiore a venti giorni, entro cui il soggetto interessato può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, e può richiedere di essere ascoltato.
Nel caso di specie il provvedimento interdittivo impugnato si fonda su elementi indiziari non esternati nel preavviso ex art. 92 comma 2 bis del D.lgs. n. 159/2011; in particolare nel suddetto preavviso non sono menzionate le frequentazioni tra l’amministratore unico della società ricorrente e soggetti controindicati ma si fa riferimento esclusivamente alla sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Palermo a carico del padre del suddetto amministratore unico per il reato previsto dall’art. 603 bis del c.p.; il ricorso deve pertanto essere accolto, risultando evidente come l’Amministrazione prefettizia abbia adottato una misura il cui contenuto risulta del tutto differente da quanto comunicato all’interessato nel preavviso ex art. 92 comma 2 bis del D.lgs. n. 159/2011.
6. - In conclusione, in accoglimento del primo motivo ed assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
7. - Avuto riguardo agli specifici profili della controversia, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.