Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 2689
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per contraddittorietà e mancanza di motivazione in relazione al periculum in mora

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso sia proponibile solo per violazione di legge, intendendosi per tale anche la motivazione apparente o radicalmente carente. Tuttavia, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, essendo sorretta da una motivazione logica e corretta in diritto. La Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite 'Ellade', sottolineando che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare sulla sussistenza del periculum in mora in relazione alla finalità confiscatoria e all'esigenza di anticipare gli effetti della confisca. L'ordinanza impugnata ha correttamente escluso il periculum in mora, ritenendo che gli elementi addotti dal Pubblico Ministero (fungibilità del denaro, ammontare dell'imposta evasa, modalità fraudolenta della condotta) attengano più propriamente al fumus commissi delicti e non al rischio di dispersione del profitto del reato, non essendo in presenza di un sequestro impeditivo. La motivazione non è apparente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 2689
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2689
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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