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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da AN LI - Presidente - Sent. n. sez. 1651/2025 ND TI CC - 16/12/2025 EMANUELA GA - Relatore - R.G.N. 33107/2025 AL TI BA MA ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica del Tribunale di Cuneo nel procedimento penale nei confronti di BR AN nato a [...] il [...] AN NC ED nato a [...] il [...] EL AL nato a [...] il [...] RC RL nato a [...] il [...] UL NG nato a [...] il [...] Odontoiatria LU Srl Biosfera Srl avverso l'ordinanza del 26/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di Cuneo Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
lette le memorie difensive presentante nell’interesse di Società RI saluzzese RL, EL AL e BR AN con cui si è chiesta l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero, lette le memorie difensive nell’interesse di AN, EL e RI LU RL. 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Cuneo, in funzione cautelare, ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., ha respinto l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato ai sensi dell’art. 12 bis Penale Sent. Sez. 3 Num. 2689 Anno 2026 Presidente: LI AN Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 16/12/2025 2 d.lgs n. 74 del 2000, nell’ambito di indagini svolte in relazione al delitto di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, contestato a AN NC ED, BR AN, EL AL, nonché delle società Odontoiatria LU. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il Pubblico Ministero e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. stante la palese contraddittorietà e sostanziale mancanza della motivazione in relazione al periculum in mora. L'ordinanza impugnata avrebbe escluso il pericolum in mora seguendo l'insegnamento delle sezioni unite Ellade ritenendo insussistente una situazione di pericolo che giustifichi la necessità di anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, esclusa con motivazione contraddittoria e carente laddove l'ordinanza impugnata non si confronta con le molteplici affermazioni dell'ufficio del PM tese ad evidenziare la sussistenza di elementi da cui desumere la necessità di un intervento anticipatorio rispetto alla confisca sulla base di indici di atti dispositivi o di altra natura o condotte dissipative o distrattive degli indagati, individuati dalla circostanza che, dopo la prima emersione degli indizi a loro carico e relativi ad un solo anno di imposta, gli indagati, sia come persone fisiche sia per conto della persona giuridica da loro amministrata, hanno immediatamente presentato dichiarazioni integrative a fini fiscali, ma con indicazione di ricavi molto minori rispetto a quelli effettivi e ciò grazie all’utilizzazione di un software che consentiva l'occultamento dei ricavi in nero la cui decifrazione ha richiesto sforzi investigativi, circostanza indicativa della volontà di continuare ad occultare almeno in parte gli effettivi ricavi sottratti alle pretese erariali. Pertanto, non potrebbe essere ritenuta conforme l'affermazione contenuta nell'impugnata ordinanza che aveva escluso le circostanze sopra indicate quali elementi fondanti il pericolo di dispersione su rilievo che si trattava di elementi che attengono alle modalità della condotta e alla sua connotazione fraudolenta, ma non illustrano invece il potenziale pericolo di dispersione di depauperamento affermazione questa contraddittoria in quanto non avrebbe considerato che le condotte sopra descritte erano state poste in essere dopo la commissione di esso. Il provvedimento impugnato, infine, sarebbe invece erroneo in diritto laddove avrebbe affermato che le modalità con cui i reati sono stati posti in essere attengono alla condotta, alla sua connotazione fraudolenta ovvero a quegli elementi che connotano più propriamente il . Non sarebbe affatto corretto sostenere, secondo il ricorrente, che la modalità criminosa della condotta contestata non possa avere rilevanza dirimente ai fini della valutazione circa l'integrazione del . Nel caso di specie, infatti, la modalità criminosa della condotta contestata assumerebbe valenza dirimente e 3 rappresentativa del rischio concreto di condotte elusive di occultamento dei beni, dovendo peraltro considerarsi l'ingente ammontare del denaro contante in nero accantonato da cui è derivata un'imposta evasa di oltre un milione di euro, profitto che, data la sua diretta derivazione da denaro contante in nero, che costituisce l'utilità diretta del reato. Per tali ragioni non potrebbe non avere rilevanza ai fini della valutazione dei presupposti del fine di dell'adozione della misura reale 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. I difensori di AN, EL e RI LU RL hanno depositato memoria con cui chiedono l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. 4. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile - ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 cod.proc.pen. - solo per violazione di legge, e che costituisce di “violazione di legge”, legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. AZ in proc. Bevilacqua, Rv. 226710) ovvero i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità̀ manifesta della motivazione, la contraddittorietà, che possono denunciarsi nel giudizio di legittimità̀ soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, cod.proc.pen. (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. AZ in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Dunque, al di fuori, della motivazione apparente, non è consentito a questa Corte alcun sindacato sulla motivazione. Non appartiene al novero dei motivi deducibili in questa sede, come esplicitamente dedotto dal ricorrente, la dedotta contraddittorietà della motivazione, deducibile ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., mentre il dedotto vizio di motivazione carente, né ricorre il vizio di motivazione apparente. In termini più espliciti, il ricorso del Pubblico Ministero può essere esaminato sotto il profilo della verifica della carenza di motivazione nel senso di 4 motivazione apparente sì da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata non è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, essendo, al contrario, sorretta da una motivazione, anche logica e corretta in diritto, che non appare carente. Nella pronuncia Ellade, le Sezioni Unite di Questa Corte hanno affermato la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca (S.U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Secondo la citata pronuncia “se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato” (S.U. Ellade cit.). Si tratta, conclude la Corte di legittimità, di un’esigenza rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Quanto all’onere di motivazione, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, 5 naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. Escluso ogni automatismo derivante dalla natura del bene fungibile (denaro) e dalla natura obbligatoria della confisca, l’ordinanza impugnata ha escluso il periculum in mora rilevando, dapprima, che il G.I.P. nel negare la misura cautelare aveva rilevato l'assenza di condotte distrattive/dissipative da parte degli indagati tali da giustificare un intervento anticipatorio ablatorio e, nel rilievo che l'appello del Pubblico ministero non si era confrontato con lo specifico aspetto sottolineato dal giudice, ha indicato quali indici rilevanti ai fini dell’anticipazione dell’ablazione la fungibilità del denaro, l'ammontare delle imposte evasa e la modalità fraudolenta della condotta, ovvero a quegli elementi che costituiscono più propriamente il fumus commissi di delitti, non rilevando in questa sede il rischio di reiterazione del reato poiché non si è in presenza di un sequestro impeditivo. La motivazione non è affatto apparente nei termini sopra indicati e pertanto il ricorso del P.M. va dichiarato inammissibile. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 16/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA AN LI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
lette le memorie difensive presentante nell’interesse di Società RI saluzzese RL, EL AL e BR AN con cui si è chiesta l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero, lette le memorie difensive nell’interesse di AN, EL e RI LU RL. 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Cuneo, in funzione cautelare, ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., ha respinto l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato ai sensi dell’art. 12 bis Penale Sent. Sez. 3 Num. 2689 Anno 2026 Presidente: LI AN Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 16/12/2025 2 d.lgs n. 74 del 2000, nell’ambito di indagini svolte in relazione al delitto di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, contestato a AN NC ED, BR AN, EL AL, nonché delle società Odontoiatria LU. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il Pubblico Ministero e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. stante la palese contraddittorietà e sostanziale mancanza della motivazione in relazione al periculum in mora. L'ordinanza impugnata avrebbe escluso il pericolum in mora seguendo l'insegnamento delle sezioni unite Ellade ritenendo insussistente una situazione di pericolo che giustifichi la necessità di anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, esclusa con motivazione contraddittoria e carente laddove l'ordinanza impugnata non si confronta con le molteplici affermazioni dell'ufficio del PM tese ad evidenziare la sussistenza di elementi da cui desumere la necessità di un intervento anticipatorio rispetto alla confisca sulla base di indici di atti dispositivi o di altra natura o condotte dissipative o distrattive degli indagati, individuati dalla circostanza che, dopo la prima emersione degli indizi a loro carico e relativi ad un solo anno di imposta, gli indagati, sia come persone fisiche sia per conto della persona giuridica da loro amministrata, hanno immediatamente presentato dichiarazioni integrative a fini fiscali, ma con indicazione di ricavi molto minori rispetto a quelli effettivi e ciò grazie all’utilizzazione di un software che consentiva l'occultamento dei ricavi in nero la cui decifrazione ha richiesto sforzi investigativi, circostanza indicativa della volontà di continuare ad occultare almeno in parte gli effettivi ricavi sottratti alle pretese erariali. Pertanto, non potrebbe essere ritenuta conforme l'affermazione contenuta nell'impugnata ordinanza che aveva escluso le circostanze sopra indicate quali elementi fondanti il pericolo di dispersione su rilievo che si trattava di elementi che attengono alle modalità della condotta e alla sua connotazione fraudolenta, ma non illustrano invece il potenziale pericolo di dispersione di depauperamento affermazione questa contraddittoria in quanto non avrebbe considerato che le condotte sopra descritte erano state poste in essere dopo la commissione di esso. Il provvedimento impugnato, infine, sarebbe invece erroneo in diritto laddove avrebbe affermato che le modalità con cui i reati sono stati posti in essere attengono alla condotta, alla sua connotazione fraudolenta ovvero a quegli elementi che connotano più propriamente il . Non sarebbe affatto corretto sostenere, secondo il ricorrente, che la modalità criminosa della condotta contestata non possa avere rilevanza dirimente ai fini della valutazione circa l'integrazione del . Nel caso di specie, infatti, la modalità criminosa della condotta contestata assumerebbe valenza dirimente e 3 rappresentativa del rischio concreto di condotte elusive di occultamento dei beni, dovendo peraltro considerarsi l'ingente ammontare del denaro contante in nero accantonato da cui è derivata un'imposta evasa di oltre un milione di euro, profitto che, data la sua diretta derivazione da denaro contante in nero, che costituisce l'utilità diretta del reato. Per tali ragioni non potrebbe non avere rilevanza ai fini della valutazione dei presupposti del fine di dell'adozione della misura reale 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. I difensori di AN, EL e RI LU RL hanno depositato memoria con cui chiedono l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. 4. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile - ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 cod.proc.pen. - solo per violazione di legge, e che costituisce di “violazione di legge”, legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. AZ in proc. Bevilacqua, Rv. 226710) ovvero i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità̀ manifesta della motivazione, la contraddittorietà, che possono denunciarsi nel giudizio di legittimità̀ soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, cod.proc.pen. (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. AZ in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Dunque, al di fuori, della motivazione apparente, non è consentito a questa Corte alcun sindacato sulla motivazione. Non appartiene al novero dei motivi deducibili in questa sede, come esplicitamente dedotto dal ricorrente, la dedotta contraddittorietà della motivazione, deducibile ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., mentre il dedotto vizio di motivazione carente, né ricorre il vizio di motivazione apparente. In termini più espliciti, il ricorso del Pubblico Ministero può essere esaminato sotto il profilo della verifica della carenza di motivazione nel senso di 4 motivazione apparente sì da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata non è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, essendo, al contrario, sorretta da una motivazione, anche logica e corretta in diritto, che non appare carente. Nella pronuncia Ellade, le Sezioni Unite di Questa Corte hanno affermato la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca (S.U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Secondo la citata pronuncia “se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato” (S.U. Ellade cit.). Si tratta, conclude la Corte di legittimità, di un’esigenza rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Quanto all’onere di motivazione, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, 5 naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. Escluso ogni automatismo derivante dalla natura del bene fungibile (denaro) e dalla natura obbligatoria della confisca, l’ordinanza impugnata ha escluso il periculum in mora rilevando, dapprima, che il G.I.P. nel negare la misura cautelare aveva rilevato l'assenza di condotte distrattive/dissipative da parte degli indagati tali da giustificare un intervento anticipatorio ablatorio e, nel rilievo che l'appello del Pubblico ministero non si era confrontato con lo specifico aspetto sottolineato dal giudice, ha indicato quali indici rilevanti ai fini dell’anticipazione dell’ablazione la fungibilità del denaro, l'ammontare delle imposte evasa e la modalità fraudolenta della condotta, ovvero a quegli elementi che costituiscono più propriamente il fumus commissi di delitti, non rilevando in questa sede il rischio di reiterazione del reato poiché non si è in presenza di un sequestro impeditivo. La motivazione non è affatto apparente nei termini sopra indicati e pertanto il ricorso del P.M. va dichiarato inammissibile. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 16/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA AN LI