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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/07/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel. ed est.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2751 del registro generale affari civili dell'anno 2024
TRA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], allo stato domiciliato a Controparte_1
Terrasini, presso la struttura Villa Gloria, rappresentato e difeso dell'avv. Elisabetta
Ferraro in proprio ex art. 86 cpc, amministratore di sostegno nominato da. g.t. del
Tribunale di Termini Imerese con decreto del 3.5.2022 (giusta autorizzazione del g.t. in atti), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Misilmeri, corso
Vittorio Emanuele n. 539
RESISTENTE
avente ad oggetto: interdizione;
conclusioni di parte resistente: nelle note scritte depositate in data 9.6.2025 ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.12.2024 la presso il Tribunale Parte_1 di Termini Imerese ha chiesto la pronuncia dell'interdizione di , già Controparte_1 sottoposto ad amministrazione di sostegno, in quanto affetto da “una condizione di infermità mentale grave dovuta a Psicosi Schizofrenica cronica di tipo Disorganizzato in comorbidità con Psicosi Schizofrenica cronica di tipo paronoideo”, nei confronti del quale il
Giudice Tutelare, nell'ambito del procedimento n. 864/2022 V.G., con decreto del
9.12.2024, in considerazione della irreversibilità della sua situazione psicopatologica ha dichiarato cessata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno (con decorrenza dalla nomina del tutore provvisorio o dalla pronuncia di interdizione), ritenendo maggiormente confacente agli interessi del beneficiario la misura dell'interdizione, atteso che, in base alle risultanze della ctu disposta nell'ambito del procedimento di v.g., “l'infermità mentale rilevata è abituale e rende il sig. del tutto CP_1 incapace di determinarsi rispetto alle proprie azioni, comprendendone la portata ed il significato”.
Con memoria depositata in data 21.2.2025, si è costituito nel presente giudizio l'avv.
Elisabetta Ferraro, n.q. di amministratore di sostegno di , Controparte_1 associandoci alla richiesta di interdizione del resistente formulata dal pubblico ministero.
Il giudizio è stato istruito mediante produzione documentale procedendo altresì all'audizione dell'interdicendo, della sorella , della nipote Controparte_2
e dell'ads. Controparte_3
Con ordinanza del 12.6.2024, emessa in seguito alle note scritte depositate da parte resistente in sostituzione dell'udienza cartolare del 10.6.2025, la causa è stata posta in decisione.
*********
Così brevemente descritti i fatti di causa, deve darsi conto conto della regolare instaurazione del contraddittorio, atteso che il ricorso introduttivo è stato notificato ai parenti prossimi di (art. 473 bis.52 cpc), dei quali soltanto la sorella Controparte_1
e la nipote (oltre al fratello rappresentato dall'ads) sono comparse all'udienza del 7.2.2025.
Ciò chiarito, va detto che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come è noto, l'interdizione, ai sensi dell'art. 414 c.c., postula un'infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarla come habitus normale del soggetto (ancorché in presenza di lucidi intervalli), infermità mentale tale da incidere sulla capacità del soggetto medesimo di provvedere alla cura dei propri interessi
(cfr., tra le tante, Cass., n. 5709/85).
In particolare, l'incapacità di provvedere ai propri interessi contemplata dall'art. 414 c.c., al fine dell'interdizione dell'infermo di mente, va riguardata sia sotto il profilo degli interessi patrimoniali, sia sotto il profilo di quelli non patrimoniali, connessi alla sfera personale del soggetto, sempre che si tratti di interessi che possano subire pregiudizio da atti giuridici, e per la cui delibera, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore.
Orbene, come emerso dalle risultanze istruttorie e documentali le condizioni psico-fisiche di comportano una alterazione delle facoltà mentali tanto grave da Controparte_1 renderlo totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, con riferimento non solo agli atti di indole economica e patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita ordinaria. In particolare dalla relazione di ctu disposta nell'ambito del procedimento n. 864/2022, a firma della dott.ssa , è emerso che versa in “una Persona_1 Controparte_1 condizione di infermità mentale grave dovuta a Psicosi Schizofrenica cronica di tipo Disorganizzato in comorbidità con Psicosi Schizofrenica cronica di tipo Paranoideo, per la presenza di marcata disorganizzazione del pensiero, evidenti alterazioni dell'affettività e comportamento deteriorato, assieme ad elementi di diffidenza e sospettosità nei confronti degli altri, le cui intenzioni vengono interpretate come malevole”.
Il ctu ha accertato che l'interdicendo presenta “Debilità Cognitiva, con funzionamento nettamente al di sotto della media, ed elementi indicativi di Disturbo del Controllo degli Impulsi, malgrado la terapia farmacologica assunta”, osservando “nell'insieme, un quadro clinico particolarmente grave e complesso per la presenza di scarsa flessibilità ideativa, compromissione della capacità di analisi della realtà e scarsa capacità di problem solving;
frequenti il deragliamento del pensiero e i temi deliranti associati, talora, a perdita del controllo inibitorio degli impulsi.
Presenti deficit funzionali nelle capacità di orientamento spazio/temporale, di attenzione e astrazione;
deficit del linguaggio e della coordinazione motoria all'interno di modalità comportamentali disorganizzate, per mancanza di pianificazione, programmazione e strategie organizzative”, evidenziando altresì che: “presenta un quadro marcato di destrutturazione del proprio psichismo, con grave compromissione dell'autonomia funzionale dell'Io per deficit delle sue funzioni cognitive, organizzative, previsionali, decisionali ed esecutive”, concludendo pertanto che “L'infermità mentale rilevata è abituale e rende il sig. del tutto incapace di CP_1 determinarsi rispetto le proprie azioni, comprendendone la portata ed il significato. Il quadro clinico, per le sue gravi caratteristiche funzionali, rende il sig. del tutto impossibilitato CP_1
a provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali” (cfr. ctu in atti).
Ciò ha trovato conferma nell'esame giudiziale dell'interdicendo svolto all'udienza del
18.3.2025, tenuta tramite collegamento da remoto, dal quale peraltro emerge la inconsapevolezza del proprio stato di salute (cfr. verbale udienza 18.3.2025)
Alle medesime conclusioni, del resto, non può che pervenirsi avendo riguardo alle dichiarazioni rese all'udienza del 7.2.2025 dalla sorella , Controparte_2 secondo cui: “mio fratello si trova a Terrasini presso la cta Villa Gloria, soffre di schizofrenia e noi non siamo in grado di gestirlo, è aggressivo, si trova lì da circa un anno, prima era a Borgetto;
io non vedo mio fratello da circa un anno, perché non arrivo in macchina da a Terrasini, mi Pt_2 spavento…”; prospettazione confermata dalla nipote e dall'avv. Elisabetta Controparte_3
Ferraro, ads di . Controparte_1
Il quadro clinico appena delineato integra, ad avviso del Tribunale, i presupposti richiesti dall'art. 414 c.c. per la pronunzia della interdizione del resistente, che presenta attualmente un'alterazione delle facoltà fisiche e mentali tale da far luogo a una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non apparendo, d'altra parte, verosimile l'evoluzione in senso migliorativo del suo quadro patologico, ravvisandosi, nel caso di specie, consistenti esigenze di protezione e di assistenza continuativa.
Può quindi dichiararsi la chiesta interdizione per proteggere da atti Controparte_1 pregiudizievoli al suo patrimonio e alla sua stessa persona.
In considerazione della natura del presente procedimento e della proposizione dello stesso da parte della Procura della Repubblica, nulla va disposto sulle spese di lite.
A cura della Cancelleria saranno osservate le formalità di legge conseguenti alla pronunzia, a norma degli artt. 423 c.c. e 42 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando: dichiara l'interdizione di , nato a [...] [...], allo stato Controparte_1 Pt_2 domiciliato a Terrasini in via Giuseppe Pitrè n. 3, presso la struttura Villa Gloria;
nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza sia immediatamente annotata, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro, e che entro dieci giorni sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del competente comune per le annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'interessato, nonché trasmessa al Giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel. ed est.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2751 del registro generale affari civili dell'anno 2024
TRA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], allo stato domiciliato a Controparte_1
Terrasini, presso la struttura Villa Gloria, rappresentato e difeso dell'avv. Elisabetta
Ferraro in proprio ex art. 86 cpc, amministratore di sostegno nominato da. g.t. del
Tribunale di Termini Imerese con decreto del 3.5.2022 (giusta autorizzazione del g.t. in atti), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Misilmeri, corso
Vittorio Emanuele n. 539
RESISTENTE
avente ad oggetto: interdizione;
conclusioni di parte resistente: nelle note scritte depositate in data 9.6.2025 ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.12.2024 la presso il Tribunale Parte_1 di Termini Imerese ha chiesto la pronuncia dell'interdizione di , già Controparte_1 sottoposto ad amministrazione di sostegno, in quanto affetto da “una condizione di infermità mentale grave dovuta a Psicosi Schizofrenica cronica di tipo Disorganizzato in comorbidità con Psicosi Schizofrenica cronica di tipo paronoideo”, nei confronti del quale il
Giudice Tutelare, nell'ambito del procedimento n. 864/2022 V.G., con decreto del
9.12.2024, in considerazione della irreversibilità della sua situazione psicopatologica ha dichiarato cessata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno (con decorrenza dalla nomina del tutore provvisorio o dalla pronuncia di interdizione), ritenendo maggiormente confacente agli interessi del beneficiario la misura dell'interdizione, atteso che, in base alle risultanze della ctu disposta nell'ambito del procedimento di v.g., “l'infermità mentale rilevata è abituale e rende il sig. del tutto CP_1 incapace di determinarsi rispetto alle proprie azioni, comprendendone la portata ed il significato”.
Con memoria depositata in data 21.2.2025, si è costituito nel presente giudizio l'avv.
Elisabetta Ferraro, n.q. di amministratore di sostegno di , Controparte_1 associandoci alla richiesta di interdizione del resistente formulata dal pubblico ministero.
Il giudizio è stato istruito mediante produzione documentale procedendo altresì all'audizione dell'interdicendo, della sorella , della nipote Controparte_2
e dell'ads. Controparte_3
Con ordinanza del 12.6.2024, emessa in seguito alle note scritte depositate da parte resistente in sostituzione dell'udienza cartolare del 10.6.2025, la causa è stata posta in decisione.
*********
Così brevemente descritti i fatti di causa, deve darsi conto conto della regolare instaurazione del contraddittorio, atteso che il ricorso introduttivo è stato notificato ai parenti prossimi di (art. 473 bis.52 cpc), dei quali soltanto la sorella Controparte_1
e la nipote (oltre al fratello rappresentato dall'ads) sono comparse all'udienza del 7.2.2025.
Ciò chiarito, va detto che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come è noto, l'interdizione, ai sensi dell'art. 414 c.c., postula un'infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarla come habitus normale del soggetto (ancorché in presenza di lucidi intervalli), infermità mentale tale da incidere sulla capacità del soggetto medesimo di provvedere alla cura dei propri interessi
(cfr., tra le tante, Cass., n. 5709/85).
In particolare, l'incapacità di provvedere ai propri interessi contemplata dall'art. 414 c.c., al fine dell'interdizione dell'infermo di mente, va riguardata sia sotto il profilo degli interessi patrimoniali, sia sotto il profilo di quelli non patrimoniali, connessi alla sfera personale del soggetto, sempre che si tratti di interessi che possano subire pregiudizio da atti giuridici, e per la cui delibera, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore.
Orbene, come emerso dalle risultanze istruttorie e documentali le condizioni psico-fisiche di comportano una alterazione delle facoltà mentali tanto grave da Controparte_1 renderlo totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, con riferimento non solo agli atti di indole economica e patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita ordinaria. In particolare dalla relazione di ctu disposta nell'ambito del procedimento n. 864/2022, a firma della dott.ssa , è emerso che versa in “una Persona_1 Controparte_1 condizione di infermità mentale grave dovuta a Psicosi Schizofrenica cronica di tipo Disorganizzato in comorbidità con Psicosi Schizofrenica cronica di tipo Paranoideo, per la presenza di marcata disorganizzazione del pensiero, evidenti alterazioni dell'affettività e comportamento deteriorato, assieme ad elementi di diffidenza e sospettosità nei confronti degli altri, le cui intenzioni vengono interpretate come malevole”.
Il ctu ha accertato che l'interdicendo presenta “Debilità Cognitiva, con funzionamento nettamente al di sotto della media, ed elementi indicativi di Disturbo del Controllo degli Impulsi, malgrado la terapia farmacologica assunta”, osservando “nell'insieme, un quadro clinico particolarmente grave e complesso per la presenza di scarsa flessibilità ideativa, compromissione della capacità di analisi della realtà e scarsa capacità di problem solving;
frequenti il deragliamento del pensiero e i temi deliranti associati, talora, a perdita del controllo inibitorio degli impulsi.
Presenti deficit funzionali nelle capacità di orientamento spazio/temporale, di attenzione e astrazione;
deficit del linguaggio e della coordinazione motoria all'interno di modalità comportamentali disorganizzate, per mancanza di pianificazione, programmazione e strategie organizzative”, evidenziando altresì che: “presenta un quadro marcato di destrutturazione del proprio psichismo, con grave compromissione dell'autonomia funzionale dell'Io per deficit delle sue funzioni cognitive, organizzative, previsionali, decisionali ed esecutive”, concludendo pertanto che “L'infermità mentale rilevata è abituale e rende il sig. del tutto incapace di CP_1 determinarsi rispetto le proprie azioni, comprendendone la portata ed il significato. Il quadro clinico, per le sue gravi caratteristiche funzionali, rende il sig. del tutto impossibilitato CP_1
a provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali” (cfr. ctu in atti).
Ciò ha trovato conferma nell'esame giudiziale dell'interdicendo svolto all'udienza del
18.3.2025, tenuta tramite collegamento da remoto, dal quale peraltro emerge la inconsapevolezza del proprio stato di salute (cfr. verbale udienza 18.3.2025)
Alle medesime conclusioni, del resto, non può che pervenirsi avendo riguardo alle dichiarazioni rese all'udienza del 7.2.2025 dalla sorella , Controparte_2 secondo cui: “mio fratello si trova a Terrasini presso la cta Villa Gloria, soffre di schizofrenia e noi non siamo in grado di gestirlo, è aggressivo, si trova lì da circa un anno, prima era a Borgetto;
io non vedo mio fratello da circa un anno, perché non arrivo in macchina da a Terrasini, mi Pt_2 spavento…”; prospettazione confermata dalla nipote e dall'avv. Elisabetta Controparte_3
Ferraro, ads di . Controparte_1
Il quadro clinico appena delineato integra, ad avviso del Tribunale, i presupposti richiesti dall'art. 414 c.c. per la pronunzia della interdizione del resistente, che presenta attualmente un'alterazione delle facoltà fisiche e mentali tale da far luogo a una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non apparendo, d'altra parte, verosimile l'evoluzione in senso migliorativo del suo quadro patologico, ravvisandosi, nel caso di specie, consistenti esigenze di protezione e di assistenza continuativa.
Può quindi dichiararsi la chiesta interdizione per proteggere da atti Controparte_1 pregiudizievoli al suo patrimonio e alla sua stessa persona.
In considerazione della natura del presente procedimento e della proposizione dello stesso da parte della Procura della Repubblica, nulla va disposto sulle spese di lite.
A cura della Cancelleria saranno osservate le formalità di legge conseguenti alla pronunzia, a norma degli artt. 423 c.c. e 42 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando: dichiara l'interdizione di , nato a [...] [...], allo stato Controparte_1 Pt_2 domiciliato a Terrasini in via Giuseppe Pitrè n. 3, presso la struttura Villa Gloria;
nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza sia immediatamente annotata, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro, e che entro dieci giorni sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del competente comune per le annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'interessato, nonché trasmessa al Giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.