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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 244/2019
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Parte_1
Email_1
CONTRO
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Umberto Ferrato E
Email_2
Avv. Carmela Filice E
Email_4
Avv. Giulia Renzetti
t Email_5
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.1.2019 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420180004833520000, notificato in data 14.12.2018, per l'importo di euro 4.331,45, a titolo di contributi IVS per gli anni dal 2015 al 2017.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto di aver proceduto al pagamento delle somme relative all'annualità 2015 e 2016 e di aver inoltrato in data 2.3.2017 richiesta di interruzione del rapporto di piccola colonia fondiaria, con conseguente cancellazione della propria posizione previdenziale. Pertanto, parte ricorrente, previa, sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, ha chiesto annullarsi l'avviso di addebito impugnato e dichiararsi non dovute le somme pretese a titolo di contributi IVS per gli anni di causa.
si è costituito in giudizio chiedendo preliminarmente la declaratoria di inammissibilità CP_2 della proposta azione giudiziale in quanto tardiva e nel merito di rigettare l'opposizione siccome infondata e per l'effetto confermare l'avviso di addebito opposto, con condanna al pagamento dei relativi importi dovuti all'esito dell'intervenuto sgravio, come documentato dall'Istituto.
**** In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di tardività sollevata dall'istituto resistente.
Occorre rilevare che i motivi posti alla base dell'opposizione riguardano il merito della pretesa creditoria.
È noto che per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione dell'interessato nel termine perentorio di 40 giorni previsto dal D. lgs. 46/1999, art. 24 poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Nel caso di specie, l'opposizione è tempestiva dal momento che l'avviso di addebito è stato notificato in data 14.12.2018 e la domanda è stata proposta in data 24.1.2019.
Sempre preliminarmente bisogna dare atto che ha provveduto nel corso del giudizio allo CP_2
sgravio parziale dell'avviso di addebito opposto limitatamente ai contributi relativi all'anno
2015, pari al euro 1.289,02 in seguito ad istanza di autotutela presentata dal ricorrente (cfr. all. memoria di costituzione . CP_2 L'opponente, inoltre, nel corso del giudizio ha pagato in accoglimento dell'istanza di rateizzazione n. 167769 del 6.5.2019, la restante somma oggetto dell'avviso di addebito, per un importo pari ad euro 3.100,03, come da ricevute prodotte in atti (cfr. note del 5.12.2022).
In ragione di ciò ha chiesto la restituzione della somma versata limitatamente all'annualità
2017in quanto per quell'anno a fronte della richiesta di interruzione del rapporto di piccola colonia fondiaria trasmessa in data 2.3.2017, cessava il conseguente rapporto previdenziale.
Tale segmento di domanda, tuttavia, si rigetta in ragione del pagamento degli importi per cui
è causa.
Il Giudice da atto, infatti, che la spontanea corresponsione della somma oggetto del credito preteso da parte debitrice al proprio avente diritto rappresenta una vera e propria solutio giuridicamente rilevante nel rapporto debito-credito intercorrente tra le parti processuali, nonché il venir meno delle ragioni del giudizio.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il pagamento dei contributi per cui è stato emesso l'avviso di addebito impugnato risulta dagli atti e, comunque, dalla dichiarazione resa dalla parte ricorrente e non contestata dalla resistente (cfr. note parte ricorrente del 5.12.2022).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77,n.4923).
Nel caso de quo, considerato che l'istituto ha provveduto a sgravare parzialmente gli importi richiesti ed a comunicare il provvedimento al ricorrente dopo la prima udienza di trattazione della causa (v. doc. in prod.ne ) ed altresì che parte opponente ha provveduto a pagare CP_2 le somme ingiunte nel corso del giudizio, rileva il giudicante come sussistano giusti motivi perché le spese rimangano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 20.10.2025 Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Parte_1
Email_1
CONTRO
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Umberto Ferrato E
Email_2
Avv. Carmela Filice E
Email_4
Avv. Giulia Renzetti
t Email_5
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.1.2019 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420180004833520000, notificato in data 14.12.2018, per l'importo di euro 4.331,45, a titolo di contributi IVS per gli anni dal 2015 al 2017.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto di aver proceduto al pagamento delle somme relative all'annualità 2015 e 2016 e di aver inoltrato in data 2.3.2017 richiesta di interruzione del rapporto di piccola colonia fondiaria, con conseguente cancellazione della propria posizione previdenziale. Pertanto, parte ricorrente, previa, sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, ha chiesto annullarsi l'avviso di addebito impugnato e dichiararsi non dovute le somme pretese a titolo di contributi IVS per gli anni di causa.
si è costituito in giudizio chiedendo preliminarmente la declaratoria di inammissibilità CP_2 della proposta azione giudiziale in quanto tardiva e nel merito di rigettare l'opposizione siccome infondata e per l'effetto confermare l'avviso di addebito opposto, con condanna al pagamento dei relativi importi dovuti all'esito dell'intervenuto sgravio, come documentato dall'Istituto.
**** In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di tardività sollevata dall'istituto resistente.
Occorre rilevare che i motivi posti alla base dell'opposizione riguardano il merito della pretesa creditoria.
È noto che per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione dell'interessato nel termine perentorio di 40 giorni previsto dal D. lgs. 46/1999, art. 24 poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Nel caso di specie, l'opposizione è tempestiva dal momento che l'avviso di addebito è stato notificato in data 14.12.2018 e la domanda è stata proposta in data 24.1.2019.
Sempre preliminarmente bisogna dare atto che ha provveduto nel corso del giudizio allo CP_2
sgravio parziale dell'avviso di addebito opposto limitatamente ai contributi relativi all'anno
2015, pari al euro 1.289,02 in seguito ad istanza di autotutela presentata dal ricorrente (cfr. all. memoria di costituzione . CP_2 L'opponente, inoltre, nel corso del giudizio ha pagato in accoglimento dell'istanza di rateizzazione n. 167769 del 6.5.2019, la restante somma oggetto dell'avviso di addebito, per un importo pari ad euro 3.100,03, come da ricevute prodotte in atti (cfr. note del 5.12.2022).
In ragione di ciò ha chiesto la restituzione della somma versata limitatamente all'annualità
2017in quanto per quell'anno a fronte della richiesta di interruzione del rapporto di piccola colonia fondiaria trasmessa in data 2.3.2017, cessava il conseguente rapporto previdenziale.
Tale segmento di domanda, tuttavia, si rigetta in ragione del pagamento degli importi per cui
è causa.
Il Giudice da atto, infatti, che la spontanea corresponsione della somma oggetto del credito preteso da parte debitrice al proprio avente diritto rappresenta una vera e propria solutio giuridicamente rilevante nel rapporto debito-credito intercorrente tra le parti processuali, nonché il venir meno delle ragioni del giudizio.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il pagamento dei contributi per cui è stato emesso l'avviso di addebito impugnato risulta dagli atti e, comunque, dalla dichiarazione resa dalla parte ricorrente e non contestata dalla resistente (cfr. note parte ricorrente del 5.12.2022).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77,n.4923).
Nel caso de quo, considerato che l'istituto ha provveduto a sgravare parzialmente gli importi richiesti ed a comunicare il provvedimento al ricorrente dopo la prima udienza di trattazione della causa (v. doc. in prod.ne ) ed altresì che parte opponente ha provveduto a pagare CP_2 le somme ingiunte nel corso del giudizio, rileva il giudicante come sussistano giusti motivi perché le spese rimangano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 20.10.2025 Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021