Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02384/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
dell’atto in data 20 ottobre 2023 con cui la Questura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente in data 8 ottobre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Vista la nota di passaggio in decisione del 3 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RE De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente, cittadina -OMISSIS- e soggiornante in Italia per oltre un decennio, ha impugnato la nota con la quale la Questura di -OMISSIS- in data 20 ottobre 2023 ha comunicato di averle negato il rinnovo del permesso di soggiorno, essendo rientrata in Italia senza il necessario visto di reingresso;
- ella ha dedotto in fatto di essere stata impossibilitata a rientrare in Italia e a richiedere tempestivamente il rinnovo del titolo di soggiorno a causa, dapprima, delle restrizioni ai movimenti internazionali conseguenti alla pandemia e, successivamente, delle gravi patologie oncologiche che l’hanno colpita negli anni 2021-2022; ha inoltre documentato la sussistenza di radicati legami familiari e sociali in Italia, nonché la disponibilità di un’offerta di lavoro regolare;
Considerato che con istanza di passaggio in decisione del 3 dicembre 2025, il difensore della ricorrente ha depositato copia del provvedimento adottato dalla Questura in data 7 marzo 2024, recante il riesame e l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, con conseguente integrale caducazione degli effetti lesivi oggetto di ricorso. Alla luce dell’intervenuto ritiro dell’atto, la ricorrente ha domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Rilevato che il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma del 9 dicembre 2025;
Rilevato che all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è passata in decisione;
Considerato che l’annullamento in autotutela dell’atto gravato ha fatto integralmente venir meno l’efficacia dell’atto lesivo oggetto di impugnazione, determinando la piena soddisfazione dell’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente e, quindi, la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, atteso che la comunicazione impugnata non aveva natura provvedimentale e solo a seguito della stessa la ricorrente ha trasmesso la documentazione giustificativa dell’assenza prolungata dal territorio italiano, così consentendo all’Amministrazione di procedere in autotutela;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RL OL, Presidente
RE De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE De Col | RL OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.