Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01803/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2025, proposto da
SA AR AG, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Giordano, Antonella Licata e Fabrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, non costituita in giudizio;
nei confronti
Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Andrea Zoppini, Leonardo Frattesi e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- della Delibera ART n. 185/2024 del 18/12/2024, avente il seguente oggetto « Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci” per il periodo tariffario 2024-2028. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023 », pubblicata il 18/12/2024 e relativo allegato A, contenente la nuova proposta di ADR di revisione dei diritti aeroportuali
e per quanto occorrer possa:
- della delibera ART n. 83/2024 del 17/06/2024, recante « Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino per il periodo tariffario 2024-2028. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023 », con la quale l’Autorità ha condizionato la conformità al Modello della proposta di AdR all’applicazione dei correttivi di cui al punto 1 del dispositivo, dettando altresì le prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo stesso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Aeroporti di Roma s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. AN AN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con atto di costituzione in giudizio ex art. 10, co. 1 d.p.r. 24/11/1971 n. 1199, depositato in data 06/06/2025, SA AR AG (di seguito “SA”) ha trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario proposto avverso la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito “ART”) del 18/12/2024, prot. n. 185, recante « Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci” per il periodo tariffario 2024-2028. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023 ».
La determinazione impugnata si colloca a valle della procedura, avviata da Aeroporti di Roma s.p.a. (di seguito “AdR”) in data 19/02/2024, diretta all’aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028 per l’aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci”.
Terminata la fase di consultazione con gli utenti, AdR ha sottoposto la proposta di modifica tariffaria all’ART, che ne ha dichiarato la conformità ai Modelli di cui alla Delibera ART del 09/03/2023 n. 38 (di seguito “Modelli 2023”), ma ne ha condizionato la definitiva approvazione all’introduzione di alcuni correttivi tecnici (Delibera 17/06/2024 n. 83: infra §6). Proseguita l’istruttoria, AdR ha applicato i correttivi prescritti e ha trasmesso all’Autorità la proposta tariffaria emendata per il periodo regolatorio 2024-2028 (note del 19/09/2024, del 15/11/2024 e del 20/11/2024: docc. 12, 19 e 29 controinteressata). Con Delibera n. 185/2024, impugnata in questo giudizio, l’ART ha infine deliberato la conformità della proposta di AdR rispetto al pertinente modello regolatorio.
Le censure di SA sono dirette specificamente avverso l’incremento dei corrispettivi per l’utilizzo dell’infrastruttura di trasloelevazione ETV (acronimo dall’inglese “ Elevating Transfer Vehicle” ), necessaria alla movimentazione delle unità di carico in arrivo e in partenza dallo scalo. La società ricorrente si lamenta in particolare del fatto che i nuovi corrispettivi ETV per singola unità di carico abbiano subito un incremento irragionevole e ingiustificato, compreso tra il 18.000% e il 97.500,00% rispetto ai livelli concordati con l’utenza e approvati con Delibera ART n. 83/2024. Nel reiterare le doglianze proposte in sede giustiziale, la società ricorrente ha quindi articolato cinque motivi di impugnazione, di seguito compendiati:
« 1) Violazione dell’art. 6, comma 2, della direttiva 2009/12/CE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8.1.1 e 8.1.2 dell’allegato A) alla delibera ART 38/2023. Contraddittorietà manifesta. Violazione dell’art. 8.1.4 dell’allegato A) alla delibera ART 38/2023. Carenza di istruttoria. Carenza di motivazione. Violazione dei principi di correttezza ed efficienza dell’azione amministrativa », a mezzo del quale SA si duole del fatto che l’ART non abbia disposto la riapertura della fase di consultazione tra AdR e gli utenti, al fine di consentire ai vettori di dedurre in ordine agli incrementi prospettati e avviare il negoziato sui livelli tariffari;
« 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 2, lett. b) del d.l. 201/2011, convertito con l. 214/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8.1.4, paragrafo 6, dell’allegato A) alla delibera ART 38/2023. Carenza di istruttoria. Carenza di motivazione », diretto a denunciare l’omessa valutazione dell’impatto regolatorio degli incrementi tariffari proposti da AdR;
« 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 nonies del d.l. 203/2005 conv. nella legge n. 248/2005 e dell’art. 37, comma 2, lett. b) del d.l. 201/2011 convertito nella legge 214/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art 10.8 dell’allegato A) alla delibera ART 38/2023. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione », avente ad oggetto la decisione dell’ART di non sollecitare l’applicazione del regime tariffario di tipo dual till da parte del Gestore , ossia l’impiego di una parte del margine commerciale derivante dalle attività no aviation al fine di contenere gli incrementi tariffari;
« 4) Violazione e falsa applicazione del principio di effettività dei costi ai sensi dell’art. 71, comma 3, del d.l. 1/2012, convertito con la l. 27/2012. Carenza di istruttoria. Carenza di motivazione », a mezzo del quale SA deplora l’opacità e l’irragionevolezza dei metodi di calcolo utilizzati per determinare l’incremento dei corrispettivi ETV, vieppiù a fronte dei bassi livelli qualitativi dell’infrastruttura;
« 5) Violazione dell’art. 10.7, paragrafo 3, dell’allegato A) alla delibera ART 38/2023. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost., con specifico riferimento a principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa », teso a denunciare la mancata inclusione di poste figurative (positive o negative) tra i costi ammessi nella determinazione dei corrispettivi, al fine di assicurare la gradualità di un incremento tariffario di tale rilevanza quale quello proposto da AdR.
2. – Si è costituita nel giudizio AdR, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
La società controinteressata ha eccepito la generale inammissibilità delle censure attoree, in quanto dirette a contestare l’esercizio di poteri aventi natura tecnico-discrezionale e perciò sottratti al sindacato giudiziale, se non in ipotesi di contraddittorietà o incongruità manifeste, non ravvisabili – né dedotte – nel caso di specie. Nel merito, AdR sostiene che le doglianze avverse siano frutto di un travisamento del quadro normativo di riferimento e siano comunque sprovviste di supporto probatorio sufficiente a mettere in dubbio la congruenza sul piano tecnico delle valutazioni rese dall’ART. Rivendica quindi l’esaustività dell’istruttoria svolta in fase amministrativa sia dal Gestore sia dall’Autorità di vigilanza, e la congruità dei calcoli posti a fondamento degli incrementi tariffari contestati da SA.
3. – La causa è stata trattenuta in decisione, dopo ampia discussione, all’udienza pubblica del 13/11/2025.
4. – Ai fini di una maggiore chiarezza della decisione, è opportuno ricostruire sinteticamente la cornice normativa di riferimento.
Come recentemente precisato da questa Sezione (sentenza del 24/01/2025 n. 208), le attribuzioni dell’Autorità in ambito aeroportuale sono definite dal decreto-legge 24/01/2012, n. 1 (Titolo III – Capo II “ Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali ”). Tale provvedimento normativo, nel recepire la direttiva 2009/12/CE finalizzata a introdurre « principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità » (cfr. considerando 19), ha previsto l’istituzione di un’Autorità nazionale di vigilanza, individuandola nell’ART (art. 71 d.l. n. 1/2012), e vi ha attribuito le competenze per la verifica di conformità dei sistemi di tariffazione e dell’ammontare dei diritti aeroportuali ai principi di derivazione comunitaria e ai modelli di regolazione definiti dalla stessa Autorità.
Nel settore aeroportuale l’ART svolge compiti di regolazione economica ed è competente ad approvare i sistemi di tariffazione e dell’ammontare dei c.d. diritti aeroportuali (art. 71 co. 2 d.l. n. 1/2012): questi ultimi rappresentano i corrispettivi pagati al Gestore da parte degli utenti (ossia i vettori aerei) per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti esclusivamente dal gestore, connessi all’atterraggio, al decollo, all’illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonché i corrispettivi per l’uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo. I modelli di tariffazione, approvati dall’Autorità sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell’ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all’incentivazione degli investimenti correlati anche all’innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi (art. 71 co. 3 d.l. n. 1/2012). I modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, assicurano che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all’articolo 80 co. 1 d.l. n. 1/2012 (cfr. art. 76 co. 1 d.l. n. 1/2012).
L’Autorità, nel corso della sua attività regolatoria nel settore aeroportuale, ha provveduto a definire, con le delibere del 17/09/2014 n. 64, del 06/07/2017 n. 92, e del 09/03/2023 n. 38, tre susseguenti evoluzioni strutturali dei propri Modelli di regolazione tariffaria, al fine di introdurre una serie di migliorie derivanti dall’esperienza applicativa e dall’evoluzione del mercato, nonché meccanismi di semplificazione o di innovazione, volti ad assicurare il permanere della rispondenza dei diritti aeroportuali ai principi di cui alla direttiva.
In particolare, con delibera n. 64/2014, l’ART ha elaborato tre differenti modelli tariffari sulla base del traffico annuale di passeggeri (a seconda che fosse superiore a 5 milioni, compreso tra 5 e 3 milioni e inferiore a 3 milioni). L’articolazione in tre distinti modelli è stata confermata dalla Delibera n. 92/2017, e infine rivista con la Delibera n. 38/2023, che ha proposto una bipartizione dei modelli tariffari a seconda che lo scalo interessato abbia un traffico superiore o inferiore (o pari) a un milione di passeggeri (Modelli 2023 “A” e “B”, rispettivamente regolati nella Parte II e Parte III dell’Allegato A).
Quanto alle concrete modalità di determinazione dei diritti aeroportuali, il Gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall’Autorità e determinato l’ammontare dei corrispettivi, avvia una consultazione con gli utenti dell’aeroporto e, all’esito, ne trasmette gli esiti e la proposta tariffaria all’Autorità di vigilanza. L’ART verifica ed approva entro quaranta giorni la corretta applicazione del modello tariffario e del livello dei diritti aeroportuali in coerenza anche agli obblighi di concessione (cfr. art. 76 co. 2, d.l. n. 1/2012). L’Autorità è chiamata dunque a verificare che le proposte tariffarie presentate dai gestori agli utenti siano conformi alle misure di regolazione da essa adottate e vigila sul corretto svolgimento della procedura di consultazione degli utenti aeroportuali indetta dal gestore, partecipando alle relative audizioni, generalmente, in qualità di uditore. Le delibere di conformità al pertinente modello che l’Autorità adotta in esito alla propria istruttoria possono risultare condizionate all’applicazione di correttivi e prescrizioni; in tali casi, la dichiarazione di conformità definitiva consegue solo all’esito del recepimento di tali correttivi e prescrizioni nella proposta originaria del Gestore. In sostanza, l’ART predispone ex ante i Modelli e vigila ex post sulla loro corretta applicazione da parte del Gestore, anche in caso di accordo di quest’ultimo con l’utenza aeroportuale sul livello dei diritti applicabili.
5. – Tali premesse normative consentono di svolgere due ulteriori considerazioni generali.
In primo luogo, le funzioni di vigilanza e controllo espletate dall’ART in ordine alla determinazione dei diritti aeroportuali sono evidentemente connotate da spiccata discrezionalità tecnica. Le decisioni assunte dall’Autorità, frutto dell’applicazione di conoscenze tecnico-specialistiche, sono dunque sottratte al sindacato giudiziale di legittimità, salvo nelle ipotesi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, tali da palesare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere attribuito sotto il profilo della metodologia o dei criteri e parametri utilizzati. È invece esclusa ogni possibilità di sostituire la valutazione compiuta dall’Autorità con quella del Giudice amministrativo, di talché il sindacato giudiziale deve arrestarsi di fronte ad una determinazione che si mantenga all’interno di un ventaglio di opzioni tutte tecnicamente ragionevoli, ancorché opinabili in base al dominio scientifico di riferimento (cfr. ex permultis Cons. Stato, Sez. VII, 21/07/2025, n. 6424; in materia di diritti aeroportuali, cfr. anche da ultimo TAR Piemonte, Sez. III, 09/04/2025 n. 608; nonché Id., 26/05/2025 n. 875).
In secondo luogo, nello specifico contesto della valutazione demandata all’ART dall’art. 71 d.l. n. 1/2012, l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo si traduce fisiologicamente in un provvedimento privo di contenuto stricto sensu prescrittivo per il Gestore: la determinazione conclusiva del procedimento ha infatti, quale unico effetto dispositivo, quello di dichiarare la conformità di una proposta tariffaria al Modello all’uopo predisposto dall’ART. Ne consegue che, laddove non vi siano indici rivelatori della palese inattendibilità dell’attività tecnica svolta dall’Autorità, l’assenza di prescrizioni (sostanziali o procedimentali) all’indirizzo del Gestore non è di per sé indice di una lacuna istruttoria, ma è frutto della valutazione tecnico-discrezionale dell’ART sul punto, positivo espletamento di una funzione pubblica.
6. – Tanto premesso, prima di entrare nel merito delle doglianze attoree, è opportuno chiarire che, a dispetto delle conclusioni contenute nell’epigrafe del ricorso introduttivo, SA non ha impugnato la Delibera ART n. 83/2024. La ricorrente non ha infatti svolto alcuna autonoma censura avverso tale determinazione, né ha dedotto l’illegittimità delle determinazioni susseguenti nella forma derivata. L’impugnazione è dunque limitata alla Delibera ART n. 185/2024, l’unica che – nella prospettazione del ricorso – abbia portata concretamente lesiva nei confronti di SA.
7. – In assenza di una espressa graduazione dei motivi di gravame, è opportuno principiare dallo scrutinio del secondo motivo di impugnazione, a mezzo del quale SA si duole del fatto che l’ART abbia omesso di valutare l’impatto regolatorio degli incrementi tariffari proposti da AdR.
La doglianza è manifestamente inammissibile.
La società ricorrente desume dall’assenza di rilievi in ordine all’impatto degli incrementi tariffari sul mercato che l’Autorità non abbia svolto alcuna istruttoria sul punto, omettendo di espletare le proprie funzioni di vigilanza e regolazione del settore economico. Si è visto tuttavia che la definitiva approvazione della proposta tariffaria, fisiologicamente priva di prescrizioni nei confronti del Gestore, costituisce esercizio di potere pubblico, laddove l’ART ne abbia ritenuto la conformità al Modello tariffario applicabile, anche in funzione del contenimento dei costi per utenti, imprese e consumatori prescritto dall’art. 37, co. 2 lett. b) d.l. 201/2011.
In questa prospettiva, la censura di SA si appalesa congetturale, in quanto la società di fatto presume che la valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione sia frutto di una lacuna istruttoria, senza fornire alcun elemento, deduttivo o indiziario, a riscontro. Non è d’altronde predicabile – o comunque ravvisabile nel caso di specie – un difetto motivazionale sul punto, giacché l’ampiezza delle censure attoree impediscono di ritenere che le considerazioni contenute nelle premesse della Delibera impugnata e della precedente Delibera n. 83/2024 (e nella documentazione istruttoria ivi richiamate), circa le caratteristiche economico-finanziarie della proposta tariffaria di AdR, non siano sufficienti a soddisfare il parametro di legittimità invocato.
Il motivo di doglianza deve dunque essere disatteso.
8. – Privo di fondatezza è altresì il quarto motivo di doglianza, diretto a contestare l’opacità delle modalità di calcolo degli aumenti tariffari.
Le argomentazioni attoree fondate sui volumi di traffico sullo scalo di Fiumicino, oltre a non essere adeguatamente supportate sul piano probatorio, sono state smentite dalla controparte, che ha messo in luce la non corrispondenza tra il traffico merci complessivo (in aumento) e il traffico merci che transita attraverso l’infrastruttura ETV (in diminuzione). È significativo che la società ricorrente non abbia preso posizione sulle controdeduzioni di AdR sul punto.
Sono invece inammissibili le censure inerenti l’asserita vetustà dell’infrastruttura ETV e l’affermata inadeguatezza del servizio, giacché le asserzioni attoree si appalesano manifestamente generiche e valutative, e sono prive del più pur minimo riscontro probatorio.
Per tali ragioni, anche tale motivo di doglianza dev’essere integralmente disatteso.
9. – A diverse conclusioni conduce l’esame degli ulteriori motivi di impugnazione, di cui è possibile e opportuna una trattazione congiunta, stante la loro connessione oggettiva.
9.1- È documentato in atti (e incontroverso tra le parti) che la proposta tariffaria emendata per il periodo regolatorio 2024-2028, oggetto dell’impugnata Delibera ART n. 185/2024, abbia comportato un incremento straordinariamente significativo dei corrispettivi ETV, rispetto alla proposta oggetto di consultazione con i vettori e approvata con Delibera ART n. 83/2024.
Tale circostanza emerge con chiarezza dalla lettura della Sezione “Impianto di stoccaggio merci (ETV)”, contenuta negli Allegati A delle due Delibere (recanti “Livello dei Diritti Aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028”: docc. 2 e 10 controinteressata).
L’aumento appare macroscopico con riferimento all’anno tariffario 2024, nel quale i corrispettivi, inizialmente compresi tra € 0,39 a € 1,29 per ogni unità di carico, risultano compresi tra € 159,13 a € 967,05 per ogni unità di carico (determinando così un incremento medio superiore al 72.000%). A partire dall’anno 2025, le tariffe subiscono una vistosa diminuzione (rispetto all’anno precedente) e aumentano progressivamente di circa il 10% nell’arco del successivo triennio. Anche con riferimento al solo periodo tariffario 2025-2028, i corrispettivi ETV si attestano comunque su valori straordinariamente più alti rispetto a quelli inizialmente concordati con gli operatori, risultando compresi tra € 58,91 a € 238,91 per ogni unità di carico (determinando così un incremento medio di circa il 18.500%).
Nessuna delle altre voci di costo incluse nei menzionati Allegati A delle Delibere subisce incrementi comparabili a quelli dei corrispettivi ETV (cfr. Tabella di confronto allegata alla nota del 19/09/2024, doc. 13 di parte controinteressata).
9.2 - A onor del vero, va precisato che la documentazione dell’istruttoria amministrativa pare indicare che livello dei corrispettivi ETV indicati nell’Allegato A della Delibera ART n. 83/2024 fosse riferibile al solo periodo 21/06/2024 - 30/11/2024, e fosse svariati ordini di grandezza più basso rispetto a quello in vigore nel precedente quinquennio (doc. 21 controinteressata). Cionondimeno, anche a fare riferimento ai corrispettivi vigenti fino al 20/06/2024, le tariffe ETV subiscono un incremento medio di circa il 2.700% nel periodo 01/12/2024 - 31/12/2024 e di circa il 650% a partire dal 01/01/2025.
In breve, sia che si voglia fare riferimento al periodo 21/06/2024 - 30/11/2024, sia che si voglia fare riferimento al periodo tariffario fino al 20/06/2024, la modifica oggetto della Delibera ART n. 185/2024 comporta un completo stravolgimento dello schema tariffario vigente per la componente ETV.
9.3 - L’introduzione di modifiche tariffarie per il comparto cargo sembra trovare spiegazione nella prescrizione di cui alla Misura 1 b) della Delibera ART n. 83/2024, che ha imposto al Gestore di allocare i costi degli asset denominati « “PG333 AR City-Man. str. IMP. ETV/EMC” […] nel rispetto del principio di pertinenza ».
Tanto precisato, né la documentazione dell’istruttoria amministrativa, versata negli atti di questo giudizio, né gli scritti delle parti (ivi inclusi quelli di parte controinteressata) forniscono una giustificazione chiara ed argomentata della misura degli incrementi proposti da AdR e, soprattutto, della loro incidenza quasi esclusiva sui servizi ETV (quantomeno per ordini di grandezza).
Non vi è agli atti documentazione attestante i costi sostenuti dal Gestore per il funzionamento dell’infrastruttura cargo, né a fortiori comprovante un loro aumento nell’anno tariffario 2024. Non vi è prova inoltre del fatto che AdR abbia effettivamente sostenuto costi di manutenzione straordinaria per circa € 161.000,00 con riferimento al servizio ETV, come sostenuto in atti dalla controinteressata, né del fatto che tali spese siano “pertinenti” sul piano contabile al solo anno 2024; si tratta d’altronde di un’ipotesi tutt’altro che scontata, giacché gli eventuali oneri finanziari sostenuti dal Gestore sarebbero astrattamente suscettibili di capitalizzazione, in quanto aventi ad oggetto beni durevoli. A questo proposito, la stessa controinteressata ha dedotto di aver provveduto « nel 2015 » all’adeguamento dell’infrastruttura ETV rispetto alle prescrizioni contenute nella Direttiva 2006/42/CE, di talché deve escludersi che tali costi – di cui peraltro non è noto l’ammontare – siano pertinenti al periodo tariffario 2024-2028. Ad ogni buon conto, non vi è prova né analitica deduzione (in fase amministrativa o in fase giudiziale) del fatto che tali investimenti, da soli, giustificassero un aumento dei corrispettivi nella misura descritta.
Un incremento di tal fatta non appare giustificato dall’andamento del traffico cargo dello scalo di Fiumicino: anche a tener conto delle sole merci che transitano per l’infrastruttura ETV, infatti, la riduzione dei volumi di traffico nel decennio precedente al periodo tariffario oggetto della proposta risulta pari al 4,4% (pag. 14 memoria difensiva AdR). Non sembra, dunque, esservi alcuna ragionevole correlazione tra la flessione della c.d. CARG (acronimo dell’espressione inglese “Compound Annual Growth Rate ”) dei servizi ETV e l’incremento dei loro corrispettivi.
SA ha inoltre evidenziato che dal Bilancio di AdR per l’anno tariffario base (2022) risulta che la società abbia ottenuto ricavi pari a € 457.026.000,00 per la componente “ aviation ” e pari a € 183.713.000 per la componente “ non aviation ”. Poiché nessuna delle parti ha depositato in atti il Bilancio in parola, tale circostanza, sulla quale le difese della controinteressata non hanno preso espressa posizione, non consente di stimare l’ampiezza del margine operativo di AdR, giacché non sono noti i costi sostenuti dalla società per l’esercizio della concessione. Essa consente tuttavia di escludere, sia pure in via meramente presuntiva, che l’aumento tariffario denunciato da SA fosse imposto dall’assenza di un margine operativo, che impedisse ab imis di compensare l’incidenza dei costi di pertinenza ETV sul corrispettivo dei servizi.
Indiretta ma significativa conferma in tal senso viene dal fatto che, al momento dell’approvazione definitiva della modifica tariffaria, AdR ha proposto agli operatori uno sconto del 50% dei corrispettivi ETV. Il Gestore ha cioè dimezzato i corrispettivi “ufficiali” sin dall’avvio del periodo tariffario. Significativamente, AdR ha ritenuto di mantenere costanti le tariffe scontate a partire dal 01/12/2024. Una scelta di questo tipo rende tuttavia ancor meno intelligibile l’ammontare dei corrispettivi “ufficiali” vigenti nel periodo tariffario 01/12/2024 - 31/12/2024 ( supra §9.1), rispetto ai quali lo sconto applicato da AdR risulta pari in media a più del 90%.
A nulla rileva che uno sconto del 50% (e talvolta proporzionalmente maggiore) fosse stato applicato anche nel periodo precedente a quello oggetto della più recente proposta tariffaria di AdR (doc. 21 controinteressata). Anche infatti confrontando i soli corrispettivi scontati, i livelli tariffari ETV previgenti risultano pari in media al 13% di quelli approvati con Delibera ART 185/2024 (con un conseguente aumento di circa sette volte).
La misura della scontistica applicata da AdR, pur non fornendo alcuna reale prova dei profitti del comparto ETV, costituisce un perspicuo indice indiziario dell’ampiezza del margine operativo di cui la società dispone, quindi dell’assenza di una correlazione diretta tra l’incremento del corrispettivo ETV e l’esistenza di sottese esigenze di recupero della redditività del servizio.
In definitiva, gli atti e la documentazione di causa non paiono suscettibili di giustificare la misura degli incrementi tariffari approvati con la Delibera n. 185/2024.
9.4 - Le considerazioni che precedono non conducono a ritenere che i livelli tariffari determinati di AdR per i servizi ETV siano in concreto privi di giustificazione sul piano tecnico-economico (valutazione che, in ogni caso, non compete al Giudice di legittimità). Sulla base degli atti e della documentazione di causa non è, dunque, possibile concludere che il merito dell’impugnata Delibera n. 185/2024, circa la piena rispondenza della proposta ai Modelli 2023 sul piano sostanziale e procedurale, sia manifestamente arbitrario o tecnicamente inattendibile, e costituisca esercizio distorto della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.
Tuttavia, la misura degli incrementi tariffari rispetto a quanto concordato con gli operatori pochi mesi prima ( supra §9.1) e la loro non immediata giustificabilità (quantomeno alla luce degli atti di causa: supra §9.3) ponevano a carico dell’Autorità quantomeno un onere motivazionale rafforzato, atto a rendere quantomeno intelligibile e chiara la valutazione di conformità ai Modelli 2023, a fronte di uno scostamento dei corrispettivi ETV suscettibile di stravolgere lo schema tariffario originario.
Al contrario, l’apparato motivazionale della Delibera n. 185/2024 non consente di comprendere le ragioni per le quali l’ART non abbia ritenuto opportuno riaprire il confronto con gli operatori al fine di avviare un negoziato sulle tariffe, come ammesso dalla Misura 8.1.4 dei Modelli 2023 (primo motivo di impugnazione), o abbia ritenuto superfluo l’impiego parziale del margine commerciale derivante dalle attività accessorie per contenere gli incrementi tariffari, come ammesso dalla Misura 10.8 dei Modelli 2023 (terzo motivo di impugnazione), ovvero ancora non abbia valutato l’introduzione di misure atte a garantire la gradualità dell’evoluzione tariffaria, come ammesso dalla Misura 10.7.3 dei Modelli 2023 (quinto motivo di impugnazione).
Si tratta di valutazioni altamente discrezionali le quali, ove anche congrue sul piano tecnico-economico, risultano in concreto prive di giustificazione sul piano motivazionale, ciò che rende impossibile ricostruirne l’ iter decisorio. Nessuno di tali profili,infatti risulta affrontato nella motivazione del provvedimento, che invero nemmeno menziona in modo espresso la misura dell’aumento dei corrispettivi ETV.
Per le ragioni evidenziate, a fronte della radicalità delle modifiche tariffarie introdotte dal Gestore, l’onere motivazionale gravante sull’Autorità non può ritenersi soddisfatto.
9.5 - Sotto i profili e nei limiti ora evidenziati, le censure contenute nei motivi di impugnazione primo, terzo e quinto sono fondate e il ricorso è suscettibile di accoglimento. La determinazione impugnata va dunque annullata, limitatamente alla declaratoria di conformità della rideterminazione dei corrispettivi ETV rispetto ai Modelli 2023. Resta naturalmente impregiudicato il merito della determinazione che l’Amministrazione intenda assumere in sede di riesercizio del potere.
10. – La complessità delle questioni controverse giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OS ER, Presidente
AN AN ON, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN ON | OS ER |
IL SEGRETARIO