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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 993/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate Riscossione, nonché gli enti impositori
Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Catanzaro, Comune di Catanzaro, Camera di commercio di
Catanzaro, con ricorso telematico iscritto al num. 993/2025 RGR, il contribuente Ricorrente_1 impugna per l'annullamento l'avviso di intimazione n. 03020259001408043000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03020110013259541000, n. 03020120024578836000, n. 03020130003520884000, n.
03020170007465935000, nonché agli avvisi di accertamento TDETDEM000293 (23/6/2015),
TDETDEM000215 (24/7/2017), TDETDEM000045 (17/11/2017), per la complessiva somma di € 9.320,00 relative al mancato pagamento di TARI, Diritti annuali camerali e IRPEF, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti sopra indicati, la decadenza dalla pretesa creditoria e la prescrizione dei crediti tributari.
Conclude per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato. Risultano costituite, a mezzo autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda integralmente, le parti convenute in giudizio che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludono nel merito per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Il ricorso non appare fondato e va respinto.
Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto le quattro cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento a cui limita l'impugnazione dell'avviso di intimazione: in realtà gli stessi risultano ritualmente notificati e contenuti, tra l'altro, in successivi reiterati avvisi di intimazione non opposti dal medesimo.
Gli avvisi di accertamento n. TDETDEM000293, TDETDEM000215, TDETDEM000045, sono stati regolarmente notificati, rispettivamente, in data 23.06.2015, 24.03.2017 e 17.11.2017.
L'eccezione di nullità dell'atto impugnato, dunque, in ragione della sostenuta omessa notifica degli atti presupposti non appare fondata.
Né, giocoforza, può dirsi maturata prescrizione alcuna dei crediti tributari, posto che:
-la cartella n. 03020110013259541000, avente ad oggetto il mancato pagamento di IRPEF, risulta regolarmente notificata nelle mani del ricorrente in data 18.05.2011 e mai opposta;
l'eccepita prescrizione veniva interrotta da regolare notifica dell'avviso di intimazione n. 03020159009945225000 in data 28.10.15, dell'atto di pignoramento presso terzi n. 03084201600001686001 in data 23.03.16, del preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900003105000 in data 27.02.2020, dell'avviso di intimazione n.
03020219002742362000 in data 02.02.2022 e dell'avviso di intimazione n. 03020229002964737000 in data
11.08.2022, anche tali atti mai impugnati;
- la cartella n. 03020120024578836000, avente ad oggetto il mancato pagamento di TARI, risulta regolarmente notificata nelle mani del ricorrente in data 15.01.2013 e mai opposta;
l'eccepita prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 03020159009945225000 in data 228.10.15, di pignoramento presso terzi n. 03084201600001686001 in data 23.03.16, di avviso di intimazione n.
03020219002742362000 in data 02.02.2022, anche questi mai impugnati;
- la cartella n. 03020130003520884000, avente ad oggetto il mancato pagamento di irpef risulta regolarmente notificata nelle mani del ricorrente in data 12/03/2014 e mai opposta;
l'eccepita prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 03020159009945225000 in data 28.10.15, di pignoramento presso terzi n. 03084201600001686001 in data 23.03.16, di avviso di intimazione n. 03020219002742362000 in data 02.02.2022, non impugnati;
- la cartella di pagamento n. 03020170007465935000, avente ad oggetto il mancato pagamento di diritti camerali, risulta regolarmente notificata nelle mani del ricorrente in data 18.09.17; l'eccepita prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900003105000 in data
27.02.2020, di avviso di intimazione n. 03020219002742362000 in data 02.02.2022 e di avviso di intimazione n. 03020229002964737000 in data 11.08.22, non impugnati;
-gli avvisi di accertamento n. TDETDEM000293; TDETDEM000215; TDETDEM000045 risultano regolarmente notificati rispettivamente in data 23.06.15, 24.03.17 e 17.11.17 come risulta dagli estratti di ruolo che si allegano e l'eccepita prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900003105000 in data 27.02.2020, e di avviso di intimazione n.
03020229002964737000 in data 11.08.22, mai impugnati. Le eccezioni di prescrizione/decadenza, pertanto, non risultano fondate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi euro 780,00 per fasi al valore minimo (€496,00+€284,00) per ciascuna di esse, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 993/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259001408043000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate Riscossione, nonché gli enti impositori
Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Catanzaro, Comune di Catanzaro, Camera di commercio di
Catanzaro, con ricorso telematico iscritto al num. 993/2025 RGR, il contribuente Ricorrente_1 impugna per l'annullamento l'avviso di intimazione n. 03020259001408043000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03020110013259541000, n. 03020120024578836000, n. 03020130003520884000, n.
03020170007465935000, nonché agli avvisi di accertamento TDETDEM000293 (23/6/2015),
TDETDEM000215 (24/7/2017), TDETDEM000045 (17/11/2017), per la complessiva somma di € 9.320,00 relative al mancato pagamento di TARI, Diritti annuali camerali e IRPEF, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti sopra indicati, la decadenza dalla pretesa creditoria e la prescrizione dei crediti tributari.
Conclude per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato. Risultano costituite, a mezzo autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda integralmente, le parti convenute in giudizio che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludono nel merito per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Il ricorso non appare fondato e va respinto.
Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto le quattro cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento a cui limita l'impugnazione dell'avviso di intimazione: in realtà gli stessi risultano ritualmente notificati e contenuti, tra l'altro, in successivi reiterati avvisi di intimazione non opposti dal medesimo.
Gli avvisi di accertamento n. TDETDEM000293, TDETDEM000215, TDETDEM000045, sono stati regolarmente notificati, rispettivamente, in data 23.06.2015, 24.03.2017 e 17.11.2017.
L'eccezione di nullità dell'atto impugnato, dunque, in ragione della sostenuta omessa notifica degli atti presupposti non appare fondata.
Né, giocoforza, può dirsi maturata prescrizione alcuna dei crediti tributari, posto che:
-la cartella n. 03020110013259541000, avente ad oggetto il mancato pagamento di IRPEF, risulta regolarmente notificata nelle mani del ricorrente in data 18.05.2011 e mai opposta;
l'eccepita prescrizione veniva interrotta da regolare notifica dell'avviso di intimazione n. 03020159009945225000 in data 28.10.15, dell'atto di pignoramento presso terzi n. 03084201600001686001 in data 23.03.16, del preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900003105000 in data 27.02.2020, dell'avviso di intimazione n.
03020219002742362000 in data 02.02.2022 e dell'avviso di intimazione n. 03020229002964737000 in data
11.08.2022, anche tali atti mai impugnati;
- la cartella n. 03020120024578836000, avente ad oggetto il mancato pagamento di TARI, risulta regolarmente notificata nelle mani del ricorrente in data 15.01.2013 e mai opposta;
l'eccepita prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 03020159009945225000 in data 228.10.15, di pignoramento presso terzi n. 03084201600001686001 in data 23.03.16, di avviso di intimazione n.
03020219002742362000 in data 02.02.2022, anche questi mai impugnati;
- la cartella n. 03020130003520884000, avente ad oggetto il mancato pagamento di irpef risulta regolarmente notificata nelle mani del ricorrente in data 12/03/2014 e mai opposta;
l'eccepita prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 03020159009945225000 in data 28.10.15, di pignoramento presso terzi n. 03084201600001686001 in data 23.03.16, di avviso di intimazione n. 03020219002742362000 in data 02.02.2022, non impugnati;
- la cartella di pagamento n. 03020170007465935000, avente ad oggetto il mancato pagamento di diritti camerali, risulta regolarmente notificata nelle mani del ricorrente in data 18.09.17; l'eccepita prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900003105000 in data
27.02.2020, di avviso di intimazione n. 03020219002742362000 in data 02.02.2022 e di avviso di intimazione n. 03020229002964737000 in data 11.08.22, non impugnati;
-gli avvisi di accertamento n. TDETDEM000293; TDETDEM000215; TDETDEM000045 risultano regolarmente notificati rispettivamente in data 23.06.15, 24.03.17 e 17.11.17 come risulta dagli estratti di ruolo che si allegano e l'eccepita prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900003105000 in data 27.02.2020, e di avviso di intimazione n.
03020229002964737000 in data 11.08.22, mai impugnati. Le eccezioni di prescrizione/decadenza, pertanto, non risultano fondate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi euro 780,00 per fasi al valore minimo (€496,00+€284,00) per ciascuna di esse, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.