CASS
Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/07/2024, n. 28564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28564 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IO AS, nato a [...] 1'01/06/1959, avverso l'ordinanza del 22/02/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP SG;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28564 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha approvato i rendiconti depositati dagli amministratori giudiziari nominati nel procedimento di prevenzione indicato nel provvedimento ed aventi ad oggetto beni di proprietà del ricorrente e di altri soggetti, restituiti agli aventi diritto con sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 maggio 2019. 2. Ricorre per cassazione AS IO, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale approvato il rendiconto degli amministratori giudiziari pur rilevando negligenze e superficialità degli amministratori e senza tenere conto delle contestazioni difensive inerenti a specifiche voci contabili ed alla mancanza di documenti giustificativi delle singole operazioni;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancanza di giustificazione inerente alla destinazione delle somme ricavate dalla vendita di due autovetture, per un totale di 1300 euro, operazione che la difesa aveva espressamente censurato;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla operazione di vendita di un appartamento di proprietà del figlio del ricorrente, laddove la difesa aveva evidenziato le anomalie dovute all'assenza di giustificazione dell'operazione e di documenti a corredo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.In punto di diritto, deve rilevarsi che, sebbene sia applicabile, ratione temporis (in relazione alla data di adozione del sequestro), la normativa antecedente al d.l.vo 159/2011 e, cioè, quella prevista dagli artt. 7 d.l. 230/89 e 5 D.M. n. 293/91, vale, anche per il caso in esame, il principio di diritto secondo cui, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio sul rendiconto della gestione ex art. 43 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non ha ad oggetto la responsabilità dell'amministratore giudiziario, bensì assolve a funzione di verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto, indicanti gli importi pagati e riscossi, la descrizione dei cespiti e il saldo;
ne consegue che è illegittima l'ordinanza del tribunale che, ravvisando irregolarità o profili di incompletezza, non approvi il rendiconto, dovendo il giudice, in tale caso, invitare l'amministratore a provvedere alla loro sanatoria (Sez. 1, n. 19669 del 12/02/2021, Santangelo, Rv. 281364; Sez. 6, n. 29907 del 14/05/2019, Cappellano Seminara, Rv. 276464). 2 Tanto comporta — secondo la giurisprudenza citata ed in altre parole - che non è ammessa una approvazione parziale del rendiconto, perché esso può essere approvato solo in caso di assenza di criticità o attraverso il superamento di esse da parte del giudice, il quale, nel caso in cui permangano le criticità, non può limitarsi a non approvare il rendiconto ma è tenuto a emettere una ordinanza esecutiva con la quale invita l'amministratore giudiziario a sanare le irregolarità riscontrate. Ne consegue che neanche in questa sede può essere emesso un annullamento parziale del provvedimento, inteso a "salvare" una parte del rendiconto, circostanza che impedisce di rilevare l'assenza di interesse del ricorrente rispetto a parte delle anomalie evidenziate in ricorso le quali riguardano beni non di sua proprietà. 2. Nel caso in esame, è lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento ad avere rilevato, tuttavia approvando il rendiconto, anomalie contabili e mancanza di pezze giustificative su singole voci;
ciò, almeno con riguardo al ricavato della vendita di due autovetture indicate in parte motiva e dispositiva, le altre "anomalie" sembrando superate da quanto rilevato a fg. 28 del provvedimento impugnato. Ne consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza per nuova valutazione di merito del rendiconto dell'amministratore, al fine di sanare, con le modalità indicate dai principi di diritto richiamati, le eventuali irregolarità riscontrate.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.05.2024. Il Consigliere estensore PP SG Il Presidente Luci. • mperiali
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP SG;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28564 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha approvato i rendiconti depositati dagli amministratori giudiziari nominati nel procedimento di prevenzione indicato nel provvedimento ed aventi ad oggetto beni di proprietà del ricorrente e di altri soggetti, restituiti agli aventi diritto con sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 maggio 2019. 2. Ricorre per cassazione AS IO, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale approvato il rendiconto degli amministratori giudiziari pur rilevando negligenze e superficialità degli amministratori e senza tenere conto delle contestazioni difensive inerenti a specifiche voci contabili ed alla mancanza di documenti giustificativi delle singole operazioni;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancanza di giustificazione inerente alla destinazione delle somme ricavate dalla vendita di due autovetture, per un totale di 1300 euro, operazione che la difesa aveva espressamente censurato;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla operazione di vendita di un appartamento di proprietà del figlio del ricorrente, laddove la difesa aveva evidenziato le anomalie dovute all'assenza di giustificazione dell'operazione e di documenti a corredo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.In punto di diritto, deve rilevarsi che, sebbene sia applicabile, ratione temporis (in relazione alla data di adozione del sequestro), la normativa antecedente al d.l.vo 159/2011 e, cioè, quella prevista dagli artt. 7 d.l. 230/89 e 5 D.M. n. 293/91, vale, anche per il caso in esame, il principio di diritto secondo cui, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio sul rendiconto della gestione ex art. 43 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non ha ad oggetto la responsabilità dell'amministratore giudiziario, bensì assolve a funzione di verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto, indicanti gli importi pagati e riscossi, la descrizione dei cespiti e il saldo;
ne consegue che è illegittima l'ordinanza del tribunale che, ravvisando irregolarità o profili di incompletezza, non approvi il rendiconto, dovendo il giudice, in tale caso, invitare l'amministratore a provvedere alla loro sanatoria (Sez. 1, n. 19669 del 12/02/2021, Santangelo, Rv. 281364; Sez. 6, n. 29907 del 14/05/2019, Cappellano Seminara, Rv. 276464). 2 Tanto comporta — secondo la giurisprudenza citata ed in altre parole - che non è ammessa una approvazione parziale del rendiconto, perché esso può essere approvato solo in caso di assenza di criticità o attraverso il superamento di esse da parte del giudice, il quale, nel caso in cui permangano le criticità, non può limitarsi a non approvare il rendiconto ma è tenuto a emettere una ordinanza esecutiva con la quale invita l'amministratore giudiziario a sanare le irregolarità riscontrate. Ne consegue che neanche in questa sede può essere emesso un annullamento parziale del provvedimento, inteso a "salvare" una parte del rendiconto, circostanza che impedisce di rilevare l'assenza di interesse del ricorrente rispetto a parte delle anomalie evidenziate in ricorso le quali riguardano beni non di sua proprietà. 2. Nel caso in esame, è lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento ad avere rilevato, tuttavia approvando il rendiconto, anomalie contabili e mancanza di pezze giustificative su singole voci;
ciò, almeno con riguardo al ricavato della vendita di due autovetture indicate in parte motiva e dispositiva, le altre "anomalie" sembrando superate da quanto rilevato a fg. 28 del provvedimento impugnato. Ne consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza per nuova valutazione di merito del rendiconto dell'amministratore, al fine di sanare, con le modalità indicate dai principi di diritto richiamati, le eventuali irregolarità riscontrate.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.05.2024. Il Consigliere estensore PP SG Il Presidente Luci. • mperiali