Articolo 1 della Legge 4 agosto 1955, n. 690
Articolo 2
Versione
2 settembre 1955
Art. 1.
E' autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo della assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per il quinquennio dal 1955 al 1959, in ragione di annue lire 70 milioni.
Entrata in vigore il 2 settembre 1955