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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 534/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa GE DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 534/2025 V.G., vertente
TRA
n. a lanciano il 27.01.1984– CF , difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mario La Morgia
E
, n. a Lanciano il 29.08.1988 – CF , Parte_2 C.F._2 difesa dall'Avv. Mario La Morgia
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 11.11.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 02.12.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 11.11.2025, del seguente preciso tenore:
1) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in maniera Persona_1 condivisa con collocazione stabile presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé il figlio;
2) La casa familiare sita a Castel Frentano (CH), in Via Fonte Barile 17, sarà assegnata alla sig.ra che ivi continuerà ad abitare insieme alla Parte_2 figlia Persona_1
3) La minore trascorrerà con i genitori i week-end a settimane alterne dalle ore 12:00 del sabato fino alle ore 18:00 della domenica. Durante la settimana, a prescindere dal genitore con il quale la figlia trascorrerà il weekend, il padre trascorrerà con la minore almeno 2 giorni a settimana, ossia il lunedì e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00; Nei giorni del suo compleanno, la figlia trascorrerà metà giornata con il padre e l'altra metà con la madre alternativamente negli anni (preferibilmente condividendo il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, sempre alternativamente negli anni). Nei giorni di festa in cui ricorrono Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta i genitori avranno la facoltà di trascorrerlo con la propria figlia a giornate alterne, alternando anche gli anni. In ordine alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la minore;
4) il sig. operaio dipendente della società Stellantis presso lo stabilimento di Per_1
Atessa, il quale percepisce una retribuzione mensile media di Euro 1.800,00 verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Pt_2 somma di Euro 150,00 mensili, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello di intervenuta omologa delle presenti condizioni, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. La predetta somma è stata determinata tenendo conto del fatto che il sig. sostiene le Per_1 seguenti spese mensili: Euro 611,23 per rata mutuo UbiBanca;
Euro 292,61 per rata finanziamento Intesa Sanpaolo;
Euro 198,00 per finanziamento Agos, oltre alle spese che lo stesso dovrà sostenere per il trasferimento in altra abitazione. Il mese successivo all'estinzione del finanziamento contratto con Intesa Sanpaolo (rata mensile di Euro 292,61), il sig. verserà, secondo le modalità e i tempi Per_1 sopra indicati, per il mantenimento della figlia la maggior somma di Euro Per_1
200,00; 5) la sig.ra percepirà integralmente l'Assegno Unico e, di conseguenza, il Pt_2 sig. i impegna a rinunciare alla sua quota di spettanza pari al 50%; Per_1
6) le parti provvederanno a far fronte alle spese straordinarie della figlia minore, di cui all'elenco contenuto nelle linee guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano che qui si riporta, nella misura del 50% ciascuno: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo (e che non sono coperte da eventuali polizze sanitarie): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal SSN. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (e che non sono coperte da eventuali polizze sanitarie): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione automobile (comprensivo di bollo e assicurazione). Con riguardo alle spese straordinarie per le quali occorre il preventivo accordo, le stesse si intenderanno approvate in caso di mancato espresso dissenso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la richiesta di spesa;
7) le parti si impegnano a cessare e ad estinguere il conto corrente cointestato acceso presso la banca Intesa Sanpaolo. A tal proposito, le parti precisano che su detto conto è attivo fido bancario con attuale debito verso la banca di circa Euro 2.000,00. Il sig. i impegna ad estinguere il debito entro la suddetta data di Per_1 cessazione del conto rinunciando a richiedere qualsivoglia somma alla sig.ra per tale estinzione debitoria. Pt_2
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 11.11.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 2010 n. 52 - Parte II Serie A). Le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso in Lanciano il 11.12.2025
Il Presidente
GE Di MO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa GE DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 534/2025 V.G., vertente
TRA
n. a lanciano il 27.01.1984– CF , difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mario La Morgia
E
, n. a Lanciano il 29.08.1988 – CF , Parte_2 C.F._2 difesa dall'Avv. Mario La Morgia
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 11.11.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 02.12.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 11.11.2025, del seguente preciso tenore:
1) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in maniera Persona_1 condivisa con collocazione stabile presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé il figlio;
2) La casa familiare sita a Castel Frentano (CH), in Via Fonte Barile 17, sarà assegnata alla sig.ra che ivi continuerà ad abitare insieme alla Parte_2 figlia Persona_1
3) La minore trascorrerà con i genitori i week-end a settimane alterne dalle ore 12:00 del sabato fino alle ore 18:00 della domenica. Durante la settimana, a prescindere dal genitore con il quale la figlia trascorrerà il weekend, il padre trascorrerà con la minore almeno 2 giorni a settimana, ossia il lunedì e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00; Nei giorni del suo compleanno, la figlia trascorrerà metà giornata con il padre e l'altra metà con la madre alternativamente negli anni (preferibilmente condividendo il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, sempre alternativamente negli anni). Nei giorni di festa in cui ricorrono Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta i genitori avranno la facoltà di trascorrerlo con la propria figlia a giornate alterne, alternando anche gli anni. In ordine alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la minore;
4) il sig. operaio dipendente della società Stellantis presso lo stabilimento di Per_1
Atessa, il quale percepisce una retribuzione mensile media di Euro 1.800,00 verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Pt_2 somma di Euro 150,00 mensili, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello di intervenuta omologa delle presenti condizioni, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. La predetta somma è stata determinata tenendo conto del fatto che il sig. sostiene le Per_1 seguenti spese mensili: Euro 611,23 per rata mutuo UbiBanca;
Euro 292,61 per rata finanziamento Intesa Sanpaolo;
Euro 198,00 per finanziamento Agos, oltre alle spese che lo stesso dovrà sostenere per il trasferimento in altra abitazione. Il mese successivo all'estinzione del finanziamento contratto con Intesa Sanpaolo (rata mensile di Euro 292,61), il sig. verserà, secondo le modalità e i tempi Per_1 sopra indicati, per il mantenimento della figlia la maggior somma di Euro Per_1
200,00; 5) la sig.ra percepirà integralmente l'Assegno Unico e, di conseguenza, il Pt_2 sig. i impegna a rinunciare alla sua quota di spettanza pari al 50%; Per_1
6) le parti provvederanno a far fronte alle spese straordinarie della figlia minore, di cui all'elenco contenuto nelle linee guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano che qui si riporta, nella misura del 50% ciascuno: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo (e che non sono coperte da eventuali polizze sanitarie): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal SSN. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (e che non sono coperte da eventuali polizze sanitarie): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione automobile (comprensivo di bollo e assicurazione). Con riguardo alle spese straordinarie per le quali occorre il preventivo accordo, le stesse si intenderanno approvate in caso di mancato espresso dissenso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la richiesta di spesa;
7) le parti si impegnano a cessare e ad estinguere il conto corrente cointestato acceso presso la banca Intesa Sanpaolo. A tal proposito, le parti precisano che su detto conto è attivo fido bancario con attuale debito verso la banca di circa Euro 2.000,00. Il sig. i impegna ad estinguere il debito entro la suddetta data di Per_1 cessazione del conto rinunciando a richiedere qualsivoglia somma alla sig.ra per tale estinzione debitoria. Pt_2
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 11.11.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 2010 n. 52 - Parte II Serie A). Le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso in Lanciano il 11.12.2025
Il Presidente
GE Di MO