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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2430/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2430/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al viale Parte_1 C.F._1
NI OV 385, presso lo studio dell'avv. MASTRANGELO DANIELLE MARGUERITE che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliata in Vasto all'indirizzo Controparte_1 C.F._2 di posta elettronica . rdineavvocati con il patrocinio dell'avv. TASCIONE Emai_1 Email_2
AR che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 24.03.2007 il sig. contraeva matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_1 CP_1
matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di
[...]
Pescara all'atto n. 16, Parte II, serie C, Uff. 1, anno 2007, unione dalla quale nascevano i figli Per_1
Per_ Per_ (04.11.2001), (06.09.2004), (09.02.2006) e (21.09.2010). Per_3
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara, alle condizioni trasfuse nell'accordo omologato con decreto n. cron. 2358/2019 del 24.07.2019, allegato agli atti.
3. Con ricorso depositato in data 01.08.2025 chiedeva dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con alle condizioni di cui al ricorso Controparte_1 introduttivo.
4. Con istanza del 04.11.2025 le parti, congiuntamente, rappresentavano di aver raggiunto un accordo a definizione della controversia.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Pescara per la separazione consensuale, omologata con decreto del 24 luglio 2019.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. All'udienza del 26 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in atti e di seguito riportate:
In via principale: a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 [...]
, celebrato in Pescara in data 24 marzo 2007, meglio trascritto nei registri dello stato CP_1 civile del medesimo Comune al nr. 16, parte 2 S. C Uff. 1, anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile competente di procedere con l'annotazione della sentenza;
Nel merito delle statuizioni divorzili: a) stabilire che nessun importo sarà dovuto a titolo di mantenimento da parte di uno dei coniugi nei confronti dell'altro, essendo le parti economicamente indipendenti e autonome. pagina 2 di 4 Per_ b) confermare l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la madre, stabilendo il diritto di frequentazione e di visita del padre con le modalità di seguito illustrate: 1) il sig. terrà con sé la figlia ogni settimana dal venerdì al lunedì mattina Pt_1 quando provvederà ad accompagnarla a scuola;
- Nel periodo di vacanza estiva il padre, il lunedì mattina, provvederà ad accompagnare la figlia presso il luogo di svolgimento delle attività sportive e/o Per_ ricreative, o in mancanza presso l'abitazione della madre;
- La figlia minore trascorrerà con il padre sia nel mese di luglio che in quello di agosto un periodo di 15 giorni anche consecutivi, da concordare di anno in anno entro la data del 31 maggio, anche in considerazione degli impegni di lavoro di ciascun genitore. - In relazione al periodo delle vacanze natalizie, il a decorrere dal Pt_1 corrente anno, potrà tenere con sé la figlia dal 23 dicembre al 31 dicembre sino alle ore 12:00, mentre la madre trascorrerà con i figli la sera del 31 dicembre e li tratterrà con sé fino al 7 gennaio alla riapertura della scuola. E così di anno in anno alternativamente. - Relativamente alle vacanze
Pasquali la figlia minore trascorrerà il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta alternativamente di anno in anno con il padre e con la madre. - Ferma l'organizzazione ordinaria sopra indicata, la minore trascorrerà con la madre la giornata della Festa della Mamma e del suo compleanno e con il padre la giornata della Festa del Papà e del suo compleanno, mentre i compleanni della minore verranno trascorsi con la madre o con il padre ad anni alterni o con entrambi i genitori se lo vorranno.
REGOLAMENTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Per_ Per_
- Ciascun genitore provvederà alle necessità ordinarie della figlia minore e di nei periodi in cui le stesse saranno con loro, mentre nessun contributo al mantenimento sarà previsto per i figli
e ormai maggiorenni ed indipendenti economicamente ad eccezione delle spese Per_1 Per_3 universitarie di che saranno a carico del padre. Per_3
Per_
- Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia , come individuate nel Protocollo
Famiglia vigente dinanzi al Tribunale di Pescara, verranno sostenute al 100% dal sig. Pt_1
Per_
- L'assegno di invalidità percepito dalla figlia continuerà ad essere percepito dalla sig.ra
[...]
CP_1
- L'assegno unico in favore dei figli verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra CP_1
8. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
9. Spese compensate atteso l'esito del giudizio. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato da Pt_1
nei confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni
[...] Controparte_1 ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in Pescara il 24.03.2007, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune all'atto n. 16,
[...] parte II, serie C, anno 2007 alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sula minore Persona_5 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
d) spese integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 2 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2430/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al viale Parte_1 C.F._1
NI OV 385, presso lo studio dell'avv. MASTRANGELO DANIELLE MARGUERITE che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliata in Vasto all'indirizzo Controparte_1 C.F._2 di posta elettronica . rdineavvocati con il patrocinio dell'avv. TASCIONE Emai_1 Email_2
AR che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 24.03.2007 il sig. contraeva matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_1 CP_1
matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di
[...]
Pescara all'atto n. 16, Parte II, serie C, Uff. 1, anno 2007, unione dalla quale nascevano i figli Per_1
Per_ Per_ (04.11.2001), (06.09.2004), (09.02.2006) e (21.09.2010). Per_3
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara, alle condizioni trasfuse nell'accordo omologato con decreto n. cron. 2358/2019 del 24.07.2019, allegato agli atti.
3. Con ricorso depositato in data 01.08.2025 chiedeva dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con alle condizioni di cui al ricorso Controparte_1 introduttivo.
4. Con istanza del 04.11.2025 le parti, congiuntamente, rappresentavano di aver raggiunto un accordo a definizione della controversia.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Pescara per la separazione consensuale, omologata con decreto del 24 luglio 2019.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. All'udienza del 26 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in atti e di seguito riportate:
In via principale: a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 [...]
, celebrato in Pescara in data 24 marzo 2007, meglio trascritto nei registri dello stato CP_1 civile del medesimo Comune al nr. 16, parte 2 S. C Uff. 1, anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile competente di procedere con l'annotazione della sentenza;
Nel merito delle statuizioni divorzili: a) stabilire che nessun importo sarà dovuto a titolo di mantenimento da parte di uno dei coniugi nei confronti dell'altro, essendo le parti economicamente indipendenti e autonome. pagina 2 di 4 Per_ b) confermare l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la madre, stabilendo il diritto di frequentazione e di visita del padre con le modalità di seguito illustrate: 1) il sig. terrà con sé la figlia ogni settimana dal venerdì al lunedì mattina Pt_1 quando provvederà ad accompagnarla a scuola;
- Nel periodo di vacanza estiva il padre, il lunedì mattina, provvederà ad accompagnare la figlia presso il luogo di svolgimento delle attività sportive e/o Per_ ricreative, o in mancanza presso l'abitazione della madre;
- La figlia minore trascorrerà con il padre sia nel mese di luglio che in quello di agosto un periodo di 15 giorni anche consecutivi, da concordare di anno in anno entro la data del 31 maggio, anche in considerazione degli impegni di lavoro di ciascun genitore. - In relazione al periodo delle vacanze natalizie, il a decorrere dal Pt_1 corrente anno, potrà tenere con sé la figlia dal 23 dicembre al 31 dicembre sino alle ore 12:00, mentre la madre trascorrerà con i figli la sera del 31 dicembre e li tratterrà con sé fino al 7 gennaio alla riapertura della scuola. E così di anno in anno alternativamente. - Relativamente alle vacanze
Pasquali la figlia minore trascorrerà il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta alternativamente di anno in anno con il padre e con la madre. - Ferma l'organizzazione ordinaria sopra indicata, la minore trascorrerà con la madre la giornata della Festa della Mamma e del suo compleanno e con il padre la giornata della Festa del Papà e del suo compleanno, mentre i compleanni della minore verranno trascorsi con la madre o con il padre ad anni alterni o con entrambi i genitori se lo vorranno.
REGOLAMENTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Per_ Per_
- Ciascun genitore provvederà alle necessità ordinarie della figlia minore e di nei periodi in cui le stesse saranno con loro, mentre nessun contributo al mantenimento sarà previsto per i figli
e ormai maggiorenni ed indipendenti economicamente ad eccezione delle spese Per_1 Per_3 universitarie di che saranno a carico del padre. Per_3
Per_
- Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia , come individuate nel Protocollo
Famiglia vigente dinanzi al Tribunale di Pescara, verranno sostenute al 100% dal sig. Pt_1
Per_
- L'assegno di invalidità percepito dalla figlia continuerà ad essere percepito dalla sig.ra
[...]
CP_1
- L'assegno unico in favore dei figli verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra CP_1
8. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
9. Spese compensate atteso l'esito del giudizio. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato da Pt_1
nei confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni
[...] Controparte_1 ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in Pescara il 24.03.2007, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune all'atto n. 16,
[...] parte II, serie C, anno 2007 alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sula minore Persona_5 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
d) spese integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 2 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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