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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/11/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4331/2025 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
T R A
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Parte_1 Parte_2
Sansonetti, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2025 le parti esponevano:
• di aver contratto matrimonio in data 13.08.1988;
• di aver generato due figli, nati rispettivamente in data 20.02.1989 e in data 19.04.1993;
• di aver interrotto la convivenza, stante l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate dalle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene, con la precisazione che l'assegnazione in favore della debba intendersi diretta alla mera attribuzione della disponibilità del bene e che l'impegno Pt_1
a trasferire debba essere formalizzato con apposito successivo atto:
a) Dichiarare la separazione personale consensuale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ordinando al Comune di Lecce di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
b) la casa coniugale sita in Surbo alla via Geremia Re, n. 10 scala B interno 7 di cui entrambi sono proprietari al 50% cadauno, viene assegnata esclusivamente alla Sig.ra Parte_1
c) Il Sig. si impegna a trasferire la quota del 50 % di sua piena proprietà, con ogni garanzia di legge, Parte_2 compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con il definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie Sig.ra che accetta con la quota Parte_1 del 50% di l'intera proprietà dell'immobile sito in Surbo alla via Geremia Re, n. 10 scala B interno Parte_2
7 e precisamente appartamento identificato al foglio 22 part. 384 sub. 42 A/3 – e garage identificato al foglio 22 part.
384 sub. 17 C/6, il tutto ex art.1376 cc con espresso accettazione del trasferimento immobiliare.
d) Il sig. stabilirà la sua residenza in Lecce alla Via Siracusa n. 62 e verserà un assegno mensile di Parte_2 euro 250,00 (duecentocinquanta) nei confronti della sig. Parte_1
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M. Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 13.08.1988 in
Lecce (Le) e trascritto nel registro di matrimonio di quel Comune al n. 287 parte II Serie A anno 1988, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 28.11.25
La Presidente Est.
dott.ssa Francesca Caputo