Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02176/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01948/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2024, proposto da
Santo SC, rappresentato e difeso dagli avvocati ER Guadagnuolo e Roberto Battimelli, con domicilio eletto presso lo studio ER Guadagnuolo in Lamezia Terme, via Federico Nicotera, 29;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
del giudicato del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n. 152 del 28.4.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. ST De VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 1136 del 1.12.2016 il Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, ha dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati ai fini dell’attribuzione della medesima professione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo e ha condannato il MIUR al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori come per legge;
- con decreto ingiuntivo n. 152 del 28.2.2023, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. - come da decreto n. 99 del 8.1.2024- il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, ha ingiunto all’intimato Ministero di pagare, immediatamente, senza dilazione, in favore del ricorrente “- la somma di € 15.479,76 a titolo di sorte capitale; - gli interessi di mora maturati e maturandi fino al soddisfo effettivo nella misura stabilita dalla legge; - le spese e le competenze della presente procedura monitoria che liquida nella misura di € 567,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dell’Avv. ER Guadagnolo e dell’Avv. Roberto Battinelli ”;
- nonostante la richiesta di pagamento avanzata in data 3 gennaio 2024, la resistente p.a. è rimasta inerte, cosicché il ricorrente ha proposto l’actio iudicati quanto alle non corrisposte differenze retributive, chiedendo l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta ;
Ritenuto che:
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
- l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire il decreto ingiuntivo divenuto esecutorio n. 152/2023 del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, secondo le prescrizioni in esso contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dei difensori del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di ottemperare al decreto ingiuntivo divenuto esecutorio n. 152/2023 del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura dei ricorrenti della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza entro ulteriori sessanta giorni.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.286,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD TR, Presidente
NI Ciconte, Referendario
ST De VA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST De VA | RD TR |
IL SEGRETARIO