TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/11/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3071/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL EL GI
AR TT GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3071/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CALLA' LUCA
e nata a [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. COMMISSO MONICA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto;
2. i figli minorenni e restano affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3. in considerazione del fatto che la NO ha rinunciato a trasferire la propria CP_1 residenza nel Comune di nascita, Ciriè (TO), e quindi al sostegno della famiglia d'origine nella gestione e cura della prole, accettando di stabilirsi a Chieri al fine di agevolare l'esercizio del diritto di visita paterno, si conviene che il signor avrà il diritto/dovere di vedere e tenere Parte_1 con sé i figli in ogni occasione concordata tra le parti, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi nonché alle esigenze e ai desideri dei minori e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
a. a week -end alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore
18:00. Resta inteso che, a decorrere dal mese di giugno 2026, il padre terrà i figli con sé, in occasione del fine settimana di sua spettanza, sino alla domenica sera alle ore 20:00/20:30, con possibilità di estensione al lunedì mattina durante il periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica;
b. tutte le settimane, due pomeriggi con pernottamento (in mancanza di accordo dal martedì con prelievo all'uscita di scuola sino all'ingresso scolastico del giovedì mattina);
c. durante le festività natalizie, alternativamente un anno dal 24 al 30 dicembre e quello successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza, in ogni caso, dei giorni 24 e 25 dicembre;
d. l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni, in ogni caso, con alternanza dei giorni di
Pasqua e Pasquetta;
e. i ponti scolastici e le festività infrasettimanali in alternanza con la madre (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
1° novembre;
8 dicembre); f. durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé e per due settimane, Per_1 Per_2 anche non consecutive, in tempi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, li terrà con sé i primi quindici giorni di agosto negli anni pari ed i secondi quindici negli anni dispari conseguentemente gli stessi permarranno con la madre i secondi quindici giorni di agosto negli anni pari e i primi quindici giorni di agosto negli anni dispari;
4. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove intende condurre i figli in occasione di periodi di vacanza o di fine settimana trascorsi fuori città, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti telefonici;
5. ciascun genitore potrà festeggiare il proprio compleanno con i figli, con un pranzo/merenda o cena, indipendentemente dal fatto che tale ricorrenza coincida con un giorno di visita di “spettanza” dell'altro e sempre che le minori non si trovino in villeggiatura;
6. la casa coniugale sita in Poirino (TO), via Caduti di Nassiriya n. 49, di proprietà del signor
, rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo, avendo la NO avviato Parte_1 CP_1 la procedura per trasferire la propria residenza, unitamente ai figli, presso una diversa unità abitativa sita in Chieri (TO), Via Cesare Battisti n. 21, anch'essa di proprietà del marito.
7. a definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio e quali elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi - invocando l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 19 della L. 74/1987 - convengono quanto segue:
a. il signor si impegna a cedere alla signor a , che si impegna ad Parte_1 CP_1 accettare, senza alcun corrispettivo i propri diritti di proprietà dei seguenti beni immobili: I. un 'unità immobiliare sita nel comune di Chieri (TO), Via Cesare Battisti n. 21, piano S1 - 3, foglio 47, particell a 145, sub 13, rendita € 695,93, Cat A / 2, Classe 1, Consistenza 5,5 vani, dati di superficie 114 mq;
II. un box auto sito comune di Chieri (TO), Via Cesare Ba ttisti n. 2 3, piano S1, foglio 47, particella
145, sub 47, rendita € 75 ,61, Cat C/6, Classe 3, Consistenza 12 mq, dati di superficie 1 4 mq;
III. un box auto sito comune di Chieri (TO), Via Cesare Battisti n. 2 1, piano T, foglio 47, particella 767, sub 5, rendita € 88 ,21, Cat C/6, Classe 3, Consistenza 1 4 mq, dati di superficie 1 6 mq. Tali immobili sono pervenuti al signor per atto a rogito notaio del 09/04/2025, Raccolta. Pt_1 Persona_3
N. 3911 – Repertorio. N. 4437, e sono stati dallo stesso integralmente acquistati, ristrutturati e arredati a proprie spese. IV. L'atto di trasferimento immobiliare di cui ai punti che precedono sarà ricevuto dal Notaio che verrà individuato dalle parti entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione e tutti i relativi costi (quali, a titolo esemplificativo, tasse, imposte, spese ed onorari notarili ed ogni altro eventuale incombente di natura economico/fiscale anche propedeutico alla cessione di sopra) nessuno escluso, saranno sostenuti integralmente dalla NO . CP_1
Quest'ultim a dichiara di accettare gli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e rinuncia a qualsivoglia eventuale pretesa a riguardo nei confronti del signor;
Pt_1
b. con riguardo all'unità abitativa sita in Pietra Ligure (SV), via della Cornice n. 141/3, di proprietà del signor , le parti convengono che, in caso di futura cessione a terzi del predetto Parte_1 immobile, il signor riconoscerà alla NO , a titolo di rimborso per l'acquisto degli Pt_1 CP_1 arredi sostenuto dalla stessa, l'importo di € 5.000,00, da corrispondersi al momento dell'incasso del prezzo.
8. la NO si impegna a non trasferire la propria residenza al di fuori dal comune di CP_1
Chieri (TO), unitamente a quella dei figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età della secondogenita , ovvero sino al completamento del ciclo di scuola secondaria di secondo Per_1 grado che la stessa frequenterà, se successivo;
9. il signor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla NO , entro il giorno Pt_1 CP_1
5 di ogni mese, la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTA T, ciò sino a quando gli stessi non diverranno maggiorenni ed economicamente autonomi.
10. le spese straordinarie relative ai figli (scolastiche, ludico -sportive, mediche non coperte dal SSN) saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%. Per la determinazione ed eventuale concertazione delle spese si richiama il Protocollo di intesa tra il
Tribunale di Asti e l'Ordine degli Avvocati di Asti del 07 luglio 2017;
11. le parti convengono che, sino a quando i figli e continueranno a risiedere Per_2 Per_1 presso l'abitazione materna sita in Chieri (TO), via Cesare Battisti n. 21, il signor Parte_1 riconoscerà alla NO un importo mensile fino ad un massimo di € 300,00, da CP_1 erogarsi mediante strumenti alternativi al denaro (quali, a titolo esemplificativo, buoni spesa, carte carburante o similari), importo destinato alla copertura delle spese correnti ordinarie relative ai minori, nonché alla gestione dei costi della predetta abitazione;
12. l'assegno unico universale verrà percepito dalla NO , restando inteso che CP_1
e reteranno in ogni caso a carico fiscalmente al 50% di ciascun genitore;
Per_1 Per_2
13. il signor contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendole, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, la somma di € 300,00, importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
14. le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documenti equipollenti validi per l'espatrio intestati ai figli minorenni;
15. il presente accordo avrà efficacia immediata tra le parti a decorrere dalla data della sua sottoscrizione;
16. le spese legali sono interamente compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte degli Avvocati ai sensi dell'art. 13, comma 8, della Legge Professionale Forense;
17. con il puntuale ed integrale adempimento di tutte le pattuizioni che precedono, le parti dichiarano di aver definito, anche in via transattiva, ogni pregresso reciproco rapporto di natura economico - patrimoniale, riconoscendo di nulla avere vicendevolmente a pretendere, per nessun titolo o ragione”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del GI Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da , nata a [...]_1 CP_1
OR (TO) il 30/11/1979, celebrato in POIRINO in data 26/10/2013, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del GI Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL EL GI
AR TT GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3071/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CALLA' LUCA
e nata a [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. COMMISSO MONICA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto;
2. i figli minorenni e restano affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3. in considerazione del fatto che la NO ha rinunciato a trasferire la propria CP_1 residenza nel Comune di nascita, Ciriè (TO), e quindi al sostegno della famiglia d'origine nella gestione e cura della prole, accettando di stabilirsi a Chieri al fine di agevolare l'esercizio del diritto di visita paterno, si conviene che il signor avrà il diritto/dovere di vedere e tenere Parte_1 con sé i figli in ogni occasione concordata tra le parti, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi nonché alle esigenze e ai desideri dei minori e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
a. a week -end alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore
18:00. Resta inteso che, a decorrere dal mese di giugno 2026, il padre terrà i figli con sé, in occasione del fine settimana di sua spettanza, sino alla domenica sera alle ore 20:00/20:30, con possibilità di estensione al lunedì mattina durante il periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica;
b. tutte le settimane, due pomeriggi con pernottamento (in mancanza di accordo dal martedì con prelievo all'uscita di scuola sino all'ingresso scolastico del giovedì mattina);
c. durante le festività natalizie, alternativamente un anno dal 24 al 30 dicembre e quello successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza, in ogni caso, dei giorni 24 e 25 dicembre;
d. l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni, in ogni caso, con alternanza dei giorni di
Pasqua e Pasquetta;
e. i ponti scolastici e le festività infrasettimanali in alternanza con la madre (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
1° novembre;
8 dicembre); f. durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé e per due settimane, Per_1 Per_2 anche non consecutive, in tempi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, li terrà con sé i primi quindici giorni di agosto negli anni pari ed i secondi quindici negli anni dispari conseguentemente gli stessi permarranno con la madre i secondi quindici giorni di agosto negli anni pari e i primi quindici giorni di agosto negli anni dispari;
4. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove intende condurre i figli in occasione di periodi di vacanza o di fine settimana trascorsi fuori città, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti telefonici;
5. ciascun genitore potrà festeggiare il proprio compleanno con i figli, con un pranzo/merenda o cena, indipendentemente dal fatto che tale ricorrenza coincida con un giorno di visita di “spettanza” dell'altro e sempre che le minori non si trovino in villeggiatura;
6. la casa coniugale sita in Poirino (TO), via Caduti di Nassiriya n. 49, di proprietà del signor
, rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo, avendo la NO avviato Parte_1 CP_1 la procedura per trasferire la propria residenza, unitamente ai figli, presso una diversa unità abitativa sita in Chieri (TO), Via Cesare Battisti n. 21, anch'essa di proprietà del marito.
7. a definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio e quali elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi - invocando l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 19 della L. 74/1987 - convengono quanto segue:
a. il signor si impegna a cedere alla signor a , che si impegna ad Parte_1 CP_1 accettare, senza alcun corrispettivo i propri diritti di proprietà dei seguenti beni immobili: I. un 'unità immobiliare sita nel comune di Chieri (TO), Via Cesare Battisti n. 21, piano S1 - 3, foglio 47, particell a 145, sub 13, rendita € 695,93, Cat A / 2, Classe 1, Consistenza 5,5 vani, dati di superficie 114 mq;
II. un box auto sito comune di Chieri (TO), Via Cesare Ba ttisti n. 2 3, piano S1, foglio 47, particella
145, sub 47, rendita € 75 ,61, Cat C/6, Classe 3, Consistenza 12 mq, dati di superficie 1 4 mq;
III. un box auto sito comune di Chieri (TO), Via Cesare Battisti n. 2 1, piano T, foglio 47, particella 767, sub 5, rendita € 88 ,21, Cat C/6, Classe 3, Consistenza 1 4 mq, dati di superficie 1 6 mq. Tali immobili sono pervenuti al signor per atto a rogito notaio del 09/04/2025, Raccolta. Pt_1 Persona_3
N. 3911 – Repertorio. N. 4437, e sono stati dallo stesso integralmente acquistati, ristrutturati e arredati a proprie spese. IV. L'atto di trasferimento immobiliare di cui ai punti che precedono sarà ricevuto dal Notaio che verrà individuato dalle parti entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione e tutti i relativi costi (quali, a titolo esemplificativo, tasse, imposte, spese ed onorari notarili ed ogni altro eventuale incombente di natura economico/fiscale anche propedeutico alla cessione di sopra) nessuno escluso, saranno sostenuti integralmente dalla NO . CP_1
Quest'ultim a dichiara di accettare gli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e rinuncia a qualsivoglia eventuale pretesa a riguardo nei confronti del signor;
Pt_1
b. con riguardo all'unità abitativa sita in Pietra Ligure (SV), via della Cornice n. 141/3, di proprietà del signor , le parti convengono che, in caso di futura cessione a terzi del predetto Parte_1 immobile, il signor riconoscerà alla NO , a titolo di rimborso per l'acquisto degli Pt_1 CP_1 arredi sostenuto dalla stessa, l'importo di € 5.000,00, da corrispondersi al momento dell'incasso del prezzo.
8. la NO si impegna a non trasferire la propria residenza al di fuori dal comune di CP_1
Chieri (TO), unitamente a quella dei figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età della secondogenita , ovvero sino al completamento del ciclo di scuola secondaria di secondo Per_1 grado che la stessa frequenterà, se successivo;
9. il signor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla NO , entro il giorno Pt_1 CP_1
5 di ogni mese, la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTA T, ciò sino a quando gli stessi non diverranno maggiorenni ed economicamente autonomi.
10. le spese straordinarie relative ai figli (scolastiche, ludico -sportive, mediche non coperte dal SSN) saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%. Per la determinazione ed eventuale concertazione delle spese si richiama il Protocollo di intesa tra il
Tribunale di Asti e l'Ordine degli Avvocati di Asti del 07 luglio 2017;
11. le parti convengono che, sino a quando i figli e continueranno a risiedere Per_2 Per_1 presso l'abitazione materna sita in Chieri (TO), via Cesare Battisti n. 21, il signor Parte_1 riconoscerà alla NO un importo mensile fino ad un massimo di € 300,00, da CP_1 erogarsi mediante strumenti alternativi al denaro (quali, a titolo esemplificativo, buoni spesa, carte carburante o similari), importo destinato alla copertura delle spese correnti ordinarie relative ai minori, nonché alla gestione dei costi della predetta abitazione;
12. l'assegno unico universale verrà percepito dalla NO , restando inteso che CP_1
e reteranno in ogni caso a carico fiscalmente al 50% di ciascun genitore;
Per_1 Per_2
13. il signor contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendole, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, la somma di € 300,00, importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
14. le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documenti equipollenti validi per l'espatrio intestati ai figli minorenni;
15. il presente accordo avrà efficacia immediata tra le parti a decorrere dalla data della sua sottoscrizione;
16. le spese legali sono interamente compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte degli Avvocati ai sensi dell'art. 13, comma 8, della Legge Professionale Forense;
17. con il puntuale ed integrale adempimento di tutte le pattuizioni che precedono, le parti dichiarano di aver definito, anche in via transattiva, ogni pregresso reciproco rapporto di natura economico - patrimoniale, riconoscendo di nulla avere vicendevolmente a pretendere, per nessun titolo o ragione”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del GI Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da , nata a [...]_1 CP_1
OR (TO) il 30/11/1979, celebrato in POIRINO in data 26/10/2013, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del GI Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.