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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 24/02/2026, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2791/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2824/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544600 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9543/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, l'avviso di accertamento indicato in epigrafe relativa alla TARI per il periodo dall' 1.1.2018 al 2.10.2018, notificatole, con il quale in relazione alla contestata omessa dichiarazione e versamento dei tributi veniva avanzata una pretesa complessiva di € 638,00
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per avere pagato il tributo in relazione al suo immobile, allegando il relativo bollettino di pagamento (cfr. all. 2 del ricorso).
Alla stregua di quanto esposto la parte ricorrente chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, comunicando che in data 28.10.2024 era stato emesso provvedimento di annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento opposto.
Roma Capitale chiedeva pertanto la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza il Giudice in composizione monocratica decideva nel merito come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento opposto da parte di Roma Capitale con il citato provvedimento del 28.10.2024.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate in dispositivo secondo il valore della controversia, atteso che Roma Capitale ha costretto la contribuente ad adire la via giudiziale e, quindi, a sostenere i relativi costi, dapprima errando nella determinazione della sua pretesa, quindi non vagliando e accogliendo per tempo i rilievi mossi in autotutela dalla contribuente e infine con annullamento in autotutela ingiustificatamente tardivo.
Non può essere invece accolta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte ricorrente, posto che nessuna malafede o colpa grave appare ravvisabile nel mero errore della controparte legato alla individuazione del corretto contratto di fornitura ed avendo annullato comunque l'atto di accertamento una volta accortasi dell'errore in cui era incorsa.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale a rimborsare le spese di lite che liquida in € 400 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2824/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544600 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9543/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, l'avviso di accertamento indicato in epigrafe relativa alla TARI per il periodo dall' 1.1.2018 al 2.10.2018, notificatole, con il quale in relazione alla contestata omessa dichiarazione e versamento dei tributi veniva avanzata una pretesa complessiva di € 638,00
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per avere pagato il tributo in relazione al suo immobile, allegando il relativo bollettino di pagamento (cfr. all. 2 del ricorso).
Alla stregua di quanto esposto la parte ricorrente chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, comunicando che in data 28.10.2024 era stato emesso provvedimento di annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento opposto.
Roma Capitale chiedeva pertanto la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza il Giudice in composizione monocratica decideva nel merito come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento opposto da parte di Roma Capitale con il citato provvedimento del 28.10.2024.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate in dispositivo secondo il valore della controversia, atteso che Roma Capitale ha costretto la contribuente ad adire la via giudiziale e, quindi, a sostenere i relativi costi, dapprima errando nella determinazione della sua pretesa, quindi non vagliando e accogliendo per tempo i rilievi mossi in autotutela dalla contribuente e infine con annullamento in autotutela ingiustificatamente tardivo.
Non può essere invece accolta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte ricorrente, posto che nessuna malafede o colpa grave appare ravvisabile nel mero errore della controparte legato alla individuazione del corretto contratto di fornitura ed avendo annullato comunque l'atto di accertamento una volta accortasi dell'errore in cui era incorsa.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale a rimborsare le spese di lite che liquida in € 400 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.