CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa IAdomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 251/2019, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
MU e AN IA CA TT, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Francesco MU in Bernalda
APPELLANTE
E
, titolare dell'omonima ditta individuale di costruzioni Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1006/2018 del Tribunale di Matera;
proprietà,
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 25.1.2007, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale Parte_1 di Matera - sez. distaccata di Pisticci, , titolare dell'omonima ditta di Controparte_1 costruzioni, con sede ad Altamura (BA), chiedendo: - di accertare e dichiarare l'occupazione temporanea di area privata da parte della mediante l'istallazione di ponteggi sul CP_2 terrazzo di proprietà di e, per l'effetto, di condannare la ditta convenuta al pagamento in Parte_1 favore dell'attore, a titolo di indennizzo, della somma di € 2.293,69; - di accertare e dichiarare che la proprietà dei muri posti a confine tra i fabbricati di proprietà delle parti apparteneva esclusivamente a e, per effetto della comunione forzosa, di condannare la al pagamento Parte_1 CP_2 in favore dell'attore, a titolo di indennità, della somma di € 4.600,64; - di accertare e dichiarare l'illegittimità della canna fumaria realizzata dalla all'interno della proprietà di CP_2 Pt_1
e, per l'effetto, di ordinare alla convenuta l'immediata rimozione della stessa;
- di accertare e
[...] dichiarare che gli affacci diretti sul lastrico di proprietà del realizzati dalla erano Pt_1 CP_2 in contrasto con la disciplina di cui all'art. 905 c.c. in materia di distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi e, per l'effetto, di condannare il convenuto alla immediata chiusura o regolarizzazione degli stessi;
- di condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
Deduceva che la ditta convenuta, nel realizzare un immobile adiacente a quello del quale l'attore era comproprietario, sito in Bernalda alla via Veneto n.16: aveva installato sul suo terrazzo, occupandolo abusivamente per circa mq 24,50 un ponteggio;
tale installazione aveva provocato danni al manto bituminoso d'impermeabilizzazione; le macerie dei lavori avevano impedito il deflusso delle acque;
aveva realizzato la muratura di tompagno dell'erigendo fabbricato direttamente sul suo muro, determinandone la comunione forzosa;
tale muratura, in parte e per circa cm 25, sporgeva nella proprietà dell'attore; sempre nel muro dell'attore, il convenuto aveva installato una canna fumaria che, stante la sua sopraelevazione, ricadeva interamente nella sua proprietà; il convenuto aveva aperto una luce irregolare.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 2.5.2007, si costituiva Controparte_1
, chiedendo: - di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- di
[...] accogliere la domanda riconvenzionale e dichiarare compiuta a favore del convenuto l'usucapione per l'acquisto della comunione del muro divisorio che separava i fabbricati delle parti in causa, siti in
Bernalda alla via Vittorio Veneto;
- di accogliere la domanda riconvenzionale e, attesa la funzione del muro divisorio, di dichiarare la comunione forzosa di tale muro divisorio dei rispettivi fabbricati contigui, per tutta l'estensione comune ad essi, previa nomina di Ctu per la determinazione del valore disposto a corrispondere;
- di condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite;
- in via istruttoria, di ammettersi prova testimoniale.
Eccepiva di essere stato autorizzato dall'attore ad installare il ponteggio;
contestava sia i danni alla guaina, sia la proprietà del muro in capo dell'attore, formulando domanda riconvenzionale di usucapione;
contestava la asserita illegittimità della canna fumaria e delle luci aperte sulla proprietà dell'attore.
Ammessa ed espletata Ctu, all'udienza del 28.9.2015 il giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 22.6.2016, ritendendo necessario procedere ad una rinnovazione della Ctu, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta la rinnovazione della Ctu.
All'udienza del 2.10.2018, il Giudice rinviava la causa per la discussione e decisione ex art.281 sexies
c.p.c., concedendo il termine per il deposito di note conclusive.
3. Con sentenza n. 1006/2018, pubblicata il 20.11.2018, il Tribunale di Matera: - condannava il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 5.741,76; - ordinava al convenuto di apporre, alla luce esistente nel pianerottolo di accesso all'immobile di sua proprietà sito in Bernalda alla via Fiume, un grata fissa in metallo, con maglie non maggiori di tre centimetri quadrati;
- rigettava ogni altra domanda;
- compensava nella misura del 50% le spese di giudizio, e per l'effetto, condannava il convenuto al pagamento del restante 50% delle spese di giudizio sostenute dall'attore;
il primo Giudice affermava:
• che l'attore aveva prodotto il titolo di acquisto dei ¾ dell'immobile per il quale invocava tutela, rendendo infondata ogni questione in ordine alla sua legittimazione attiva;
• che, in ordine alla richiesta di indennizzo per l'istallazione sul suo terrazzo di un ponteggio, dalle Ctu espletate emergeva che tale occupazione si sviluppava per circa mq. 23,50 e, tenuto conto delle tariffe in vigore nel Comune di Bernalda per l'occupazione di suolo pubblico, il
Ctu calcolava un indennizzo a favore dell'attore pari ad € 958,71;
• che la domanda attorea, nella parte inerente i danni asseritamente provocati dal ponteggio al manto bituminoso d'impermeabilizzazione e dalle macerie conseguenti ai lavori eseguiti che avrebbero impedito il deflusso delle acque, doveva essere rigettata non essendo stata fornita prova sul punto;
• che la domanda con la quale l'attore chiedeva l'indennizzo conseguente alla comunione forzosa del muro di confine, a seguito delle risultanze delle Ctu, era fondata e la relativa indennità doveva essere quantificata in € 4.783,05;
• che la domanda riconvenzionale, con la quale il convenuto rivendicava l'acquisto per usucapione del muro di confine, doveva essere rigettata, non essendo acquisita in tal senso nessuna prova e non essendo la precedente costruzione strutturata in maniera tale da permettere di ipotizzare l'invocata usucapione;
• che, quanto alle doglianze sollevate in ordine alla canna fumaria, doveva osservarsi che la sua installazione era soggetta alla disciplina di cui all'art. 890 c.c. e quindi andava posta alla distanza fissata dai regolamenti locali che parte attrice non aveva prodotto e, pertanto, la domanda andava rigettata in quanto non provata;
• che, riguardo le luci aperte dal convenuto sul muro a confine con la proprietà dell'attore, il
Ctu riteneva che vi erano delle irregolarità, mancando una grata fissa in metallo con maglie non maggiori di tre centimetri quadrati, per cui andava ordinato al convenuto di apporre detta grata;
• che, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda principale, doveva essere disposta la compensazione del 50% delle spese di lite tra le parti.
4. Con atto di citazione in appello, notificato in data 4.5.2019, impugnava la sentenza Parte_1 del Tribunale di Matera n. 1006/2018 pubblicata il 20.11.2018, chiedendo: - di accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza, di accertare e dichiarare che la canna fumaria realizzata dall'appellato all'interno del muro reso forzosamente comune era illegittima, non autorizzata sia dal sia dal condominio, nonché in violazione del decoro Controparte_3 architettonico dell'immobile e presuntivamente pericolosa e nociva per la salute di chi vi abitava e per la sicurezza dei fabbricati;
- per l'effetto, di ordinare all'appellato l'immediata rimozione, a propria cura e spese, della canna fumaria realizzata illecitamente;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Sosteneva l'erronea ricostruzione dei fatti, l'erronea applicazione dell'art. 890 c.c., l'omessa e/o insufficiente motivazione in relazione al capo della sentenza impugnato;
in particolare, deduceva che:
il giudice di prime cure rigettava la richiesta di rimozione della canna fumaria, innestata oltre la medianza del muro reso comune e senza autorizzazione del confinante, non assentita a livello amministrativo, lesiva del decoro architettonico di un edificio di interesse storico, nonché pericolosa per ragioni relative all'igienicità dell'opera e di salute di terzi, adducendo come unica ragione del rigetto l'applicabilità dell'art. 890 c.c. in materia di “distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi” e la mancata produzione in giudizio del Regolamento Locale;
il rigetto di tale parte della domanda era posto a fondamento della compensazione al 50% delle spese legali maturate in oltre 10 anni di causa;
il Regolamento Edilizio del nulla prevedeva in merito alle distanze Controparte_3 dal confine delle canne fumarie, intimando solo il divieto di addossare canne fumarie ai muri perimetrali prospicienti la pubblica via, circostanza non ricorrente nel caso di specie;
il giudice di prime cure avrebbe dovuto motivare in ordine alla salubrità e sicurezza della canna fumaria, alla luce del principio, sancito dalla giurisprudenza, che la necessità di rispettare le distanze previste per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 c.c. era collegata a una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescindeva da ogni accertamento concreto, nel caso in cui vi fosse una regolamento comunale che stabiliva la distanza medesima, mentre, in difetto di una disposizione regolamentare si aveva una presunzione relativa, che poteva essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto, avesse dimostrato il mancato pericolo e danno al fondo vicino, ciò che, nel caso specifico, non era avvenuto;
inoltre, occorreva precisare, che, come emerso anche dalle risultanze della Ctu in fase cautelare, la realizzava all'interno della proprietà esclusiva CP_2 dell'appellante una canna fumaria, che oltre a costituire una servitù a carico del fondo dell'appellante, pregiudicava la possibilità dello stesso di sopraelevare evitando di inglobare negli erigendi muri la suddetta canna fumaria, con prevedibili conseguenze negative sia per la ispezionabilità della stessa che per la salubrità, in caso di rotture, dei locali di proprietà dell'appellante, come ritenuto anche dal
Ctu ing. nella propria relazione definitiva, dalla quale emergeva la pericolosità dell'opera Per_1 per ragioni relative alla sua igienicità e di salute dei terzi;
la canna fumaria era illegittima, in quanto non assentita da alcun permesso amministrativo e pregiudicava il decoro architettonico dello stabile.
All'udienza a trattazione scritta del 30.1.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, ma con ordinanza del 14.4.2024, stante il decesso del difensore dell'appellante, avvenuto in data 6.2.2024, come da certificato di morte rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bernalda il
26.3.2024 nell'ambito di un altro procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Potenza, il processo veniva dichiarato interrotto.
5. Con ricorso depositato in data 6.6.2024, l'appellante riassumeva il processo chiedendo di disporne la prosecuzione e ribadendo le conclusioni formulate nell'atto di appello.
All'udienza a trattazione scritta del 3.6.2025, la causa veniva assegnata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di , che non si è Controparte_1 costituito, nonostante la notifica effettuata in data 4.5.2019 a mezzo pec indirizzata al difensore costituito in primo grado.
Occorre sul punto precisare che, a seguito dell'interruzione del processo con ordinanza del 14.4.2024, il successivo ricorso in riassunzione non risulta notificato alla controparte e, tuttavia, della notifica non era dovuta, in applicazione del principio secondo cui “L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l'art. 302 cod. proc. civ. - con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 cod. proc. civ., per i quali è prescritta la notificazione al contumace” (Cass. civ., n. 8162/2003).
7. Nel merito, l'appello proposto da risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Parte_1
Ed invero, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea con la quale era stato chiesto l'accertamento della illegittimità della canna fumaria e la rimozione della stessa;
ha, in particolare, sostenuto l'appellante, per un verso, l'illegittimità della canna fumaria e, per altro verso, la pericolosità della stessa, invocando il disposto dell'art. 890 c.c. e chiedendo applicarsi la presunzione relativa di nocività dell'opera, anche in mancanza di una disposizione regolamentare di disciplina delle distanze.
Ebbene, il Tribunale ha affermato che l'istallazione della canna fumaria è disciplinata dall'art. 890
c.c. e, quindi, va posta alla distanza fissata dai regolamenti locali, i quali tuttavia non sono stati prodotti dalla parte attrice.
Ciò posto, osserva la Corte che l'art. 890 c.c. stabilisce che “chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili …. deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza”.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 cod. civ., nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima;
mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo od al danno del fondo vicino” (cfr. Cass. Civ., n. 3199/2002 e, nello stesso senso, n. 22389/09).
Nel caso di specie, la parte attrice, interessata ad ottenere il rispetto del disposto dell'art. 890 c.c., aveva l'onere di produrre in giudizio il regolamento edilizio comunale, al fine di consentire al giudice di verificare l'esistenza di una disciplina comunale relativa alla distanza, essendo rimesso al giudice di stabilire la distanza necessaria a preservare il fondo del vicino da ogni danno alla solidità, salubrità
e sicurezza, solo in caso di mancata previsione, nel regolamento comunale, di una specifica disciplina delle distanze. Non avendo prodotto il menzionato regolamento, si deve concludere che la domanda di Parte_1 rimozione della canna fumaria è stata correttamente rigettata dal Tribunale.
Giova peraltro evidenziare che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante -il quale non si è premurato di riportare nell'atto di appello i passaggi argomentativi svolti nelle consulenze tecniche redatte in primo grado-, non risulta che dalla relazione peritale redatta in sede di ATP dall'ing. Per_2
e dalla relazione peritale redatta nel corso del giudizio di merito dal CTU ing. sia emersa la Per_1 pericolosità della canna fumaria sotto il profilo della salubrità e sicurezza.
8. Spese di lite.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 1006/2018 del Tribunale di Matera, pubblicata Controparte_1 in data 20.11.2018, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) rigetta l'appello;
c) nulla sulle spese;
d) dà atto dell'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa IAdomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 251/2019, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
MU e AN IA CA TT, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Francesco MU in Bernalda
APPELLANTE
E
, titolare dell'omonima ditta individuale di costruzioni Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1006/2018 del Tribunale di Matera;
proprietà,
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 25.1.2007, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale Parte_1 di Matera - sez. distaccata di Pisticci, , titolare dell'omonima ditta di Controparte_1 costruzioni, con sede ad Altamura (BA), chiedendo: - di accertare e dichiarare l'occupazione temporanea di area privata da parte della mediante l'istallazione di ponteggi sul CP_2 terrazzo di proprietà di e, per l'effetto, di condannare la ditta convenuta al pagamento in Parte_1 favore dell'attore, a titolo di indennizzo, della somma di € 2.293,69; - di accertare e dichiarare che la proprietà dei muri posti a confine tra i fabbricati di proprietà delle parti apparteneva esclusivamente a e, per effetto della comunione forzosa, di condannare la al pagamento Parte_1 CP_2 in favore dell'attore, a titolo di indennità, della somma di € 4.600,64; - di accertare e dichiarare l'illegittimità della canna fumaria realizzata dalla all'interno della proprietà di CP_2 Pt_1
e, per l'effetto, di ordinare alla convenuta l'immediata rimozione della stessa;
- di accertare e
[...] dichiarare che gli affacci diretti sul lastrico di proprietà del realizzati dalla erano Pt_1 CP_2 in contrasto con la disciplina di cui all'art. 905 c.c. in materia di distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi e, per l'effetto, di condannare il convenuto alla immediata chiusura o regolarizzazione degli stessi;
- di condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
Deduceva che la ditta convenuta, nel realizzare un immobile adiacente a quello del quale l'attore era comproprietario, sito in Bernalda alla via Veneto n.16: aveva installato sul suo terrazzo, occupandolo abusivamente per circa mq 24,50 un ponteggio;
tale installazione aveva provocato danni al manto bituminoso d'impermeabilizzazione; le macerie dei lavori avevano impedito il deflusso delle acque;
aveva realizzato la muratura di tompagno dell'erigendo fabbricato direttamente sul suo muro, determinandone la comunione forzosa;
tale muratura, in parte e per circa cm 25, sporgeva nella proprietà dell'attore; sempre nel muro dell'attore, il convenuto aveva installato una canna fumaria che, stante la sua sopraelevazione, ricadeva interamente nella sua proprietà; il convenuto aveva aperto una luce irregolare.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 2.5.2007, si costituiva Controparte_1
, chiedendo: - di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- di
[...] accogliere la domanda riconvenzionale e dichiarare compiuta a favore del convenuto l'usucapione per l'acquisto della comunione del muro divisorio che separava i fabbricati delle parti in causa, siti in
Bernalda alla via Vittorio Veneto;
- di accogliere la domanda riconvenzionale e, attesa la funzione del muro divisorio, di dichiarare la comunione forzosa di tale muro divisorio dei rispettivi fabbricati contigui, per tutta l'estensione comune ad essi, previa nomina di Ctu per la determinazione del valore disposto a corrispondere;
- di condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite;
- in via istruttoria, di ammettersi prova testimoniale.
Eccepiva di essere stato autorizzato dall'attore ad installare il ponteggio;
contestava sia i danni alla guaina, sia la proprietà del muro in capo dell'attore, formulando domanda riconvenzionale di usucapione;
contestava la asserita illegittimità della canna fumaria e delle luci aperte sulla proprietà dell'attore.
Ammessa ed espletata Ctu, all'udienza del 28.9.2015 il giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 22.6.2016, ritendendo necessario procedere ad una rinnovazione della Ctu, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta la rinnovazione della Ctu.
All'udienza del 2.10.2018, il Giudice rinviava la causa per la discussione e decisione ex art.281 sexies
c.p.c., concedendo il termine per il deposito di note conclusive.
3. Con sentenza n. 1006/2018, pubblicata il 20.11.2018, il Tribunale di Matera: - condannava il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 5.741,76; - ordinava al convenuto di apporre, alla luce esistente nel pianerottolo di accesso all'immobile di sua proprietà sito in Bernalda alla via Fiume, un grata fissa in metallo, con maglie non maggiori di tre centimetri quadrati;
- rigettava ogni altra domanda;
- compensava nella misura del 50% le spese di giudizio, e per l'effetto, condannava il convenuto al pagamento del restante 50% delle spese di giudizio sostenute dall'attore;
il primo Giudice affermava:
• che l'attore aveva prodotto il titolo di acquisto dei ¾ dell'immobile per il quale invocava tutela, rendendo infondata ogni questione in ordine alla sua legittimazione attiva;
• che, in ordine alla richiesta di indennizzo per l'istallazione sul suo terrazzo di un ponteggio, dalle Ctu espletate emergeva che tale occupazione si sviluppava per circa mq. 23,50 e, tenuto conto delle tariffe in vigore nel Comune di Bernalda per l'occupazione di suolo pubblico, il
Ctu calcolava un indennizzo a favore dell'attore pari ad € 958,71;
• che la domanda attorea, nella parte inerente i danni asseritamente provocati dal ponteggio al manto bituminoso d'impermeabilizzazione e dalle macerie conseguenti ai lavori eseguiti che avrebbero impedito il deflusso delle acque, doveva essere rigettata non essendo stata fornita prova sul punto;
• che la domanda con la quale l'attore chiedeva l'indennizzo conseguente alla comunione forzosa del muro di confine, a seguito delle risultanze delle Ctu, era fondata e la relativa indennità doveva essere quantificata in € 4.783,05;
• che la domanda riconvenzionale, con la quale il convenuto rivendicava l'acquisto per usucapione del muro di confine, doveva essere rigettata, non essendo acquisita in tal senso nessuna prova e non essendo la precedente costruzione strutturata in maniera tale da permettere di ipotizzare l'invocata usucapione;
• che, quanto alle doglianze sollevate in ordine alla canna fumaria, doveva osservarsi che la sua installazione era soggetta alla disciplina di cui all'art. 890 c.c. e quindi andava posta alla distanza fissata dai regolamenti locali che parte attrice non aveva prodotto e, pertanto, la domanda andava rigettata in quanto non provata;
• che, riguardo le luci aperte dal convenuto sul muro a confine con la proprietà dell'attore, il
Ctu riteneva che vi erano delle irregolarità, mancando una grata fissa in metallo con maglie non maggiori di tre centimetri quadrati, per cui andava ordinato al convenuto di apporre detta grata;
• che, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda principale, doveva essere disposta la compensazione del 50% delle spese di lite tra le parti.
4. Con atto di citazione in appello, notificato in data 4.5.2019, impugnava la sentenza Parte_1 del Tribunale di Matera n. 1006/2018 pubblicata il 20.11.2018, chiedendo: - di accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza, di accertare e dichiarare che la canna fumaria realizzata dall'appellato all'interno del muro reso forzosamente comune era illegittima, non autorizzata sia dal sia dal condominio, nonché in violazione del decoro Controparte_3 architettonico dell'immobile e presuntivamente pericolosa e nociva per la salute di chi vi abitava e per la sicurezza dei fabbricati;
- per l'effetto, di ordinare all'appellato l'immediata rimozione, a propria cura e spese, della canna fumaria realizzata illecitamente;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Sosteneva l'erronea ricostruzione dei fatti, l'erronea applicazione dell'art. 890 c.c., l'omessa e/o insufficiente motivazione in relazione al capo della sentenza impugnato;
in particolare, deduceva che:
il giudice di prime cure rigettava la richiesta di rimozione della canna fumaria, innestata oltre la medianza del muro reso comune e senza autorizzazione del confinante, non assentita a livello amministrativo, lesiva del decoro architettonico di un edificio di interesse storico, nonché pericolosa per ragioni relative all'igienicità dell'opera e di salute di terzi, adducendo come unica ragione del rigetto l'applicabilità dell'art. 890 c.c. in materia di “distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi” e la mancata produzione in giudizio del Regolamento Locale;
il rigetto di tale parte della domanda era posto a fondamento della compensazione al 50% delle spese legali maturate in oltre 10 anni di causa;
il Regolamento Edilizio del nulla prevedeva in merito alle distanze Controparte_3 dal confine delle canne fumarie, intimando solo il divieto di addossare canne fumarie ai muri perimetrali prospicienti la pubblica via, circostanza non ricorrente nel caso di specie;
il giudice di prime cure avrebbe dovuto motivare in ordine alla salubrità e sicurezza della canna fumaria, alla luce del principio, sancito dalla giurisprudenza, che la necessità di rispettare le distanze previste per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 c.c. era collegata a una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescindeva da ogni accertamento concreto, nel caso in cui vi fosse una regolamento comunale che stabiliva la distanza medesima, mentre, in difetto di una disposizione regolamentare si aveva una presunzione relativa, che poteva essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto, avesse dimostrato il mancato pericolo e danno al fondo vicino, ciò che, nel caso specifico, non era avvenuto;
inoltre, occorreva precisare, che, come emerso anche dalle risultanze della Ctu in fase cautelare, la realizzava all'interno della proprietà esclusiva CP_2 dell'appellante una canna fumaria, che oltre a costituire una servitù a carico del fondo dell'appellante, pregiudicava la possibilità dello stesso di sopraelevare evitando di inglobare negli erigendi muri la suddetta canna fumaria, con prevedibili conseguenze negative sia per la ispezionabilità della stessa che per la salubrità, in caso di rotture, dei locali di proprietà dell'appellante, come ritenuto anche dal
Ctu ing. nella propria relazione definitiva, dalla quale emergeva la pericolosità dell'opera Per_1 per ragioni relative alla sua igienicità e di salute dei terzi;
la canna fumaria era illegittima, in quanto non assentita da alcun permesso amministrativo e pregiudicava il decoro architettonico dello stabile.
All'udienza a trattazione scritta del 30.1.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, ma con ordinanza del 14.4.2024, stante il decesso del difensore dell'appellante, avvenuto in data 6.2.2024, come da certificato di morte rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bernalda il
26.3.2024 nell'ambito di un altro procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Potenza, il processo veniva dichiarato interrotto.
5. Con ricorso depositato in data 6.6.2024, l'appellante riassumeva il processo chiedendo di disporne la prosecuzione e ribadendo le conclusioni formulate nell'atto di appello.
All'udienza a trattazione scritta del 3.6.2025, la causa veniva assegnata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di , che non si è Controparte_1 costituito, nonostante la notifica effettuata in data 4.5.2019 a mezzo pec indirizzata al difensore costituito in primo grado.
Occorre sul punto precisare che, a seguito dell'interruzione del processo con ordinanza del 14.4.2024, il successivo ricorso in riassunzione non risulta notificato alla controparte e, tuttavia, della notifica non era dovuta, in applicazione del principio secondo cui “L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l'art. 302 cod. proc. civ. - con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 cod. proc. civ., per i quali è prescritta la notificazione al contumace” (Cass. civ., n. 8162/2003).
7. Nel merito, l'appello proposto da risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Parte_1
Ed invero, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea con la quale era stato chiesto l'accertamento della illegittimità della canna fumaria e la rimozione della stessa;
ha, in particolare, sostenuto l'appellante, per un verso, l'illegittimità della canna fumaria e, per altro verso, la pericolosità della stessa, invocando il disposto dell'art. 890 c.c. e chiedendo applicarsi la presunzione relativa di nocività dell'opera, anche in mancanza di una disposizione regolamentare di disciplina delle distanze.
Ebbene, il Tribunale ha affermato che l'istallazione della canna fumaria è disciplinata dall'art. 890
c.c. e, quindi, va posta alla distanza fissata dai regolamenti locali, i quali tuttavia non sono stati prodotti dalla parte attrice.
Ciò posto, osserva la Corte che l'art. 890 c.c. stabilisce che “chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili …. deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza”.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 cod. civ., nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima;
mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo od al danno del fondo vicino” (cfr. Cass. Civ., n. 3199/2002 e, nello stesso senso, n. 22389/09).
Nel caso di specie, la parte attrice, interessata ad ottenere il rispetto del disposto dell'art. 890 c.c., aveva l'onere di produrre in giudizio il regolamento edilizio comunale, al fine di consentire al giudice di verificare l'esistenza di una disciplina comunale relativa alla distanza, essendo rimesso al giudice di stabilire la distanza necessaria a preservare il fondo del vicino da ogni danno alla solidità, salubrità
e sicurezza, solo in caso di mancata previsione, nel regolamento comunale, di una specifica disciplina delle distanze. Non avendo prodotto il menzionato regolamento, si deve concludere che la domanda di Parte_1 rimozione della canna fumaria è stata correttamente rigettata dal Tribunale.
Giova peraltro evidenziare che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante -il quale non si è premurato di riportare nell'atto di appello i passaggi argomentativi svolti nelle consulenze tecniche redatte in primo grado-, non risulta che dalla relazione peritale redatta in sede di ATP dall'ing. Per_2
e dalla relazione peritale redatta nel corso del giudizio di merito dal CTU ing. sia emersa la Per_1 pericolosità della canna fumaria sotto il profilo della salubrità e sicurezza.
8. Spese di lite.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 1006/2018 del Tribunale di Matera, pubblicata Controparte_1 in data 20.11.2018, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) rigetta l'appello;
c) nulla sulle spese;
d) dà atto dell'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria