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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4792 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8544/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8544/2022
Promossa da
c.f/p. iva , in persona del legale rapp.te sig. Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa disgiuntamente, in virtù di procura in calce Parte_2 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Biagio Vallefuoco
e dall'avv. Federica Vallefuoco ed elett.te domiciliati in Salerno, presso lo studio dell'avv. Sergio Trani,
-opponente-
Contro
in persona dell'amm.re unico rapp.ta e Controparte_1 Controparte_2 difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato alla comparsa, dall'avv. Felice
NT e presso il cui studio ele.tte domicilia in Avellino, al Corso Vittorio
Emanuele, 56,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 09/10/2022, la società in Parte_1 persona del legale rapp.te, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1932/2022 del 25/07/2022 - r.g. n. 6095/2022, reso dal Tribunale di Salerno in data pagina 1 di 4 25/07/2022 con il quale veniva ingiunta al pagamento, in favore del CP_1
la somma di € 9.034,00, oltre interessi e spese di procedura.
[...]
A sostegno dell'opposizione deduceva che, come da estratti conto bancari, di cui in atti, risultano i pagamenti in 10 rate da € 954,70 ciascuna, in favore della opposta fino al raggiungimento della somma indicata in fattura, pagamenti addebitati dalla stessa ad essa opponente pertanto, essendo avvenuto il pagamento, il decreto CP_1 ingiuntivo va revocato.
Quanto alle spese di giudizio, essendo il pagamento avvenuto anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio possono essere poste a carico dell'ingiungente.
Chiedeva, inoltre, la condanna ex art. 96 c.p.c.
Tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Salerno, la in persona dell'amm.re unico per ivi sentir Controparte_1 Controparte_2 revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 27/01/2023 si costituiva la in Controparte_1 persona dell'amm.re unico che, effettivamente, riconosceva di aver Controparte_2 azionato, per mero errore, un importo superiore a quello effettivamente dovuto;
che, comunque, alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, essa opposta era ancora creditrice della somma di € 954,70, a titolo di sorta capitale residua ancora dovuta per la fattura n. 1251 del 10/06/2017, oltre € 719,13 per interessi calcolati per il ritardato pagamento in seguito alla dilazione di pagamento accordata, precisava, inoltre che, con bonifico del 05/01/2023 la opponente provvedeva al saldo della sorta capitale residua ancora dovuta in relazione alla fattura azionata reiterando la proposta transattiva “rinuncia alle rispettive pretese azionate con il decreto ingiuntivo e compensazione integrale delle spese”; in via gradata, in caso di ulteriore diniego della proposta accertarsi il diritto al pagamento della somma di € 719,13 dovuta a titolo di interessi riconosciuti per la dilazione di pagamento accordata, tanto esposto concludeva, previa revoca del decreto ingiuntivo, accertarsi che il credito ancora dovuto è pari ad € 1.673,83, di cui € 945,70 per sorta capitale residua ed € 719,13 per interessi calcolati per il ritardato pagamento e, per l'effetto, riconosciuto il versamento di € 945,70 condannare la società opposta al pagamento della somma di €
719,13 con vittoria di spese di giudizio. pagina 2 di 4 In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per deposito di note conclusionali.
Nelle memorie conclusionali, oltre che nelle memorie ex art. 183 c.p.c., atteso l'avvenuto pagamento dell'ultima rata solo in data 05/01/2023, chiedeva la condanna al pagamento degli interessi per ritardato pagamento pari ad € 308,97
Alla odierna udienza, sulle conclusioni di parte opposta la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato azionato per omessa pagamento dell'importo di € 9.034,00 oltre interessi di cui alla fattura n. 1251/2017.
Già dalla costituzione parte opposta riconosceva che, per mero errore, veniva azionato con il D.I. un importo superiore a quello dovuto e, che, in realtà residuava solo il saldo di € 945,70, oltre interessi per € 719,13 che, pertanto, formulava all'opponente proposta transattiva con il pagamento della residua somma di 945,70, proposta non accettata.
In corso di causa parte opponente ha provveduto anche al pagamento del saldo come da bonifico in atti, per cui residua la sola somma di € 719,13 per interessi calcolati per ritardato pagamento in seguito alla dilazione accordata, come anche riconosciuti da parte opponente.
Pertanto, accertato l'intervenuto pagamento della sorta capitale e, in assenza di prova del pagamento degli interessi come concordati, il decreto ingiuntivo opposto va revocato con condanna di parte opponente al pagamento della somma di € 719,13 per interessi come accordati nonché l'ulteriore importo di € 308,97 quali interessi sulla somma capitale residua il cui saldo è stato effettuato solo in data 05/01/2023, per un importo complessivo di € 1.028,10.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8544/2022 r.g. tra in persona del Parte_1 legale rapp.te sig. –opponente- e in persona Parte_2 Controparte_1 dell'amm.re unico –opposta-, ogni altra istanza, eccezione, Controparte_2 deduzione reietta o assorbita così provvede: pagina 3 di 4 1) Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1932/2022 del 25/07/2022 r.g. n. 6095/2022;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di
€ 1.028,10, a titolo di interessi sulla sorta capitale;
3) Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
Salerno, lì 25/11/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8544/2022
Promossa da
c.f/p. iva , in persona del legale rapp.te sig. Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa disgiuntamente, in virtù di procura in calce Parte_2 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Biagio Vallefuoco
e dall'avv. Federica Vallefuoco ed elett.te domiciliati in Salerno, presso lo studio dell'avv. Sergio Trani,
-opponente-
Contro
in persona dell'amm.re unico rapp.ta e Controparte_1 Controparte_2 difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato alla comparsa, dall'avv. Felice
NT e presso il cui studio ele.tte domicilia in Avellino, al Corso Vittorio
Emanuele, 56,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 09/10/2022, la società in Parte_1 persona del legale rapp.te, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1932/2022 del 25/07/2022 - r.g. n. 6095/2022, reso dal Tribunale di Salerno in data pagina 1 di 4 25/07/2022 con il quale veniva ingiunta al pagamento, in favore del CP_1
la somma di € 9.034,00, oltre interessi e spese di procedura.
[...]
A sostegno dell'opposizione deduceva che, come da estratti conto bancari, di cui in atti, risultano i pagamenti in 10 rate da € 954,70 ciascuna, in favore della opposta fino al raggiungimento della somma indicata in fattura, pagamenti addebitati dalla stessa ad essa opponente pertanto, essendo avvenuto il pagamento, il decreto CP_1 ingiuntivo va revocato.
Quanto alle spese di giudizio, essendo il pagamento avvenuto anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio possono essere poste a carico dell'ingiungente.
Chiedeva, inoltre, la condanna ex art. 96 c.p.c.
Tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Salerno, la in persona dell'amm.re unico per ivi sentir Controparte_1 Controparte_2 revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 27/01/2023 si costituiva la in Controparte_1 persona dell'amm.re unico che, effettivamente, riconosceva di aver Controparte_2 azionato, per mero errore, un importo superiore a quello effettivamente dovuto;
che, comunque, alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, essa opposta era ancora creditrice della somma di € 954,70, a titolo di sorta capitale residua ancora dovuta per la fattura n. 1251 del 10/06/2017, oltre € 719,13 per interessi calcolati per il ritardato pagamento in seguito alla dilazione di pagamento accordata, precisava, inoltre che, con bonifico del 05/01/2023 la opponente provvedeva al saldo della sorta capitale residua ancora dovuta in relazione alla fattura azionata reiterando la proposta transattiva “rinuncia alle rispettive pretese azionate con il decreto ingiuntivo e compensazione integrale delle spese”; in via gradata, in caso di ulteriore diniego della proposta accertarsi il diritto al pagamento della somma di € 719,13 dovuta a titolo di interessi riconosciuti per la dilazione di pagamento accordata, tanto esposto concludeva, previa revoca del decreto ingiuntivo, accertarsi che il credito ancora dovuto è pari ad € 1.673,83, di cui € 945,70 per sorta capitale residua ed € 719,13 per interessi calcolati per il ritardato pagamento e, per l'effetto, riconosciuto il versamento di € 945,70 condannare la società opposta al pagamento della somma di €
719,13 con vittoria di spese di giudizio. pagina 2 di 4 In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per deposito di note conclusionali.
Nelle memorie conclusionali, oltre che nelle memorie ex art. 183 c.p.c., atteso l'avvenuto pagamento dell'ultima rata solo in data 05/01/2023, chiedeva la condanna al pagamento degli interessi per ritardato pagamento pari ad € 308,97
Alla odierna udienza, sulle conclusioni di parte opposta la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato azionato per omessa pagamento dell'importo di € 9.034,00 oltre interessi di cui alla fattura n. 1251/2017.
Già dalla costituzione parte opposta riconosceva che, per mero errore, veniva azionato con il D.I. un importo superiore a quello dovuto e, che, in realtà residuava solo il saldo di € 945,70, oltre interessi per € 719,13 che, pertanto, formulava all'opponente proposta transattiva con il pagamento della residua somma di 945,70, proposta non accettata.
In corso di causa parte opponente ha provveduto anche al pagamento del saldo come da bonifico in atti, per cui residua la sola somma di € 719,13 per interessi calcolati per ritardato pagamento in seguito alla dilazione accordata, come anche riconosciuti da parte opponente.
Pertanto, accertato l'intervenuto pagamento della sorta capitale e, in assenza di prova del pagamento degli interessi come concordati, il decreto ingiuntivo opposto va revocato con condanna di parte opponente al pagamento della somma di € 719,13 per interessi come accordati nonché l'ulteriore importo di € 308,97 quali interessi sulla somma capitale residua il cui saldo è stato effettuato solo in data 05/01/2023, per un importo complessivo di € 1.028,10.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8544/2022 r.g. tra in persona del Parte_1 legale rapp.te sig. –opponente- e in persona Parte_2 Controparte_1 dell'amm.re unico –opposta-, ogni altra istanza, eccezione, Controparte_2 deduzione reietta o assorbita così provvede: pagina 3 di 4 1) Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1932/2022 del 25/07/2022 r.g. n. 6095/2022;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di
€ 1.028,10, a titolo di interessi sulla sorta capitale;
3) Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
Salerno, lì 25/11/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 4 di 4