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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. ATTANASI VITTORIO
Ricorrente contro
CP_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità nella misura di due terzi (ex art. 1 L.222/84) così CP_ come già in precedenza accertato e riconosciuto dall' con conseguente erogazione di assegno Cat. IO (n. 15044540), poi, revocato a seguito di visita di revisione programmata cui veniva sottoposto in data 14.05.2021.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della presenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso in cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda Controparte_3
fase del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta, riportandosi alle conclusioni tutte rassegnate dal ctu in sede di atp ed insistendo per il rigetto.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di
Cassazione (sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta".
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, come correttamente richiesto in ricorso
(mentre andrebbe dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale che, come si e' detto, non e' stata formulata nel presente giudizio;
nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
CP_ Parimenti infondate le ulteriori censure di sui limiti al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio disposta da Giudice nell'alveo del potere discrezionale allo stesso, ex lege, riconosciuto. Ed invero a norma di quanto disposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c.: “Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche
l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”.
La Suprema Corte (Ordinanza n. 18265 del 2020), sul punto, ha precisato che “la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla
Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti (Cass.n.30860/2019)” e che “risulta in sostanza sussistente l'obbligo di accertare le infermità presenti sino al momento della pronuncia giudiziaria e ciò anche all'interno del procedimento dell'ATP che, pur articolato e strutturato in due fasi eventuali e successive, è comunque finalizzato ad accertare lo stato invalidante sino al momento della pronuncia giudiziale”.
E quindi, ove sussista un aggravamento della condizione sanitaria della parte adeguatamente documentato, il giudice potrà valutare la possibilità di ordinare un nuovo accertamento peritale ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno dei motivi di contestazione della CTU illustrati in ricorso.
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott.
alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta, ha sufficientemente Persona_1
motivato in ordine alle ragioni del riconoscimento del beneficio per cui è causa.
Lo stesso, in particolare, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad attestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario anelato.
Ed invero lo stesso consulente ha effettuato le sue valutazioni cliniche così, in parte, argomentando: “Il caso di specie tratta di un soggetto di sesso maschile dell'età di 55 anni al momento della visita medica che risulta essere affetta da “Adenocarcinoma del retto ultrabasso ascessualizzato, localmente avanzato in soggetto portatore di colostomia;
anacusia sinistra, ipoacusia neurosensoriale a destra di lieve-media entità; ipovisus (occhio destro
10/10 con correzione, occhio sinistro 1/120 non migliorabile con lenti) in esiti di trapianto di cornea all'occhio sinistro;
asma bronchiale;
periartrite scapolo-omerale; spondiloartrosi e scoliosi destro-convessa del rachide lombare con radicolopatia cronica di L5 a destra, sindrome del tunnel carpale di grado moderato bilaterale;
sindrome depressiva endogena medio-grave; alcolismo cronico complicato da condotte ludopatiche”
Si considera, ora, che il ha conseguito il diploma di scuola media inferiore ed ha Pt_1
svolto dapprima la mansione di facchino ai mercati generali per circa 6-7 anni.
Successivamente ha lavorato presso la ditta “Balocco” con la mansione di carrellista per circa
4-5 mesi;
quindi, ha svolto l'attività di bracciante agricolo dal 1998 al 2018. Da questo emerge che per la bassa scolarità e le attività lavorative svolte, le occupazioni confacenti alle attitudini personali riguardano prevalentemente attività manuali, principalmente agricole (il
ha svolto per venti anni la mansione di bracciante agricolo). Pt_1
Il deficit uditivo di cui è affetto compromette la sicurezza sul lavoro specialmente in ambienti dove è fondamentale sentire i segnali di avvertimento o comunicare con i colleghi.
La visione ridotta (caratterizzata da un residuo visivo all'occhio sinistro pari a 1/120 non migliorabile con lenti) di cui è risultato affetto il influenza la capacità di svolgere Pt_1
compiti che richiedono precisione visiva come la manipolazione di attrezzi agricoli. Inoltre, vi
è anche compromissione della sicurezza personale laddove è necessario avere una buona percezione visiva come in ambiente agricolo.
La periatrite scapolo-omerale a destra e l'artosi della colonna lombare con scoliosi e radicolopatia causano dolore e limitazione dei movimenti rendendo difficile svolgere lavori che richiedono sforzi fisici, sollevamenti o movimenti ripetitivi (all'esame obiettivo eseguito in sede di operazioni peritali, infatti, è emersa limitazione funzionale di circa la metà dei movimenti della spalla destra in soggetto destrimane).
La depressione e l'alcolismo riducono la motivazione, la concentrazione e la capacità di lavorare in modo sicuro ed efficace.
Tali infermità, quindi, determinano una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali con un grado di riduzione dalla capacità lavorativa pari al 70 (settanta)% a decorrere dal mese di Marzo
2022, in quanto le suddette patologie erano già presenti all'epoca. Nel novembre 2023, poi, il quadro clinico del si è aggravato ulteriormente a causa del riscontro Pt_1 dell'adenocarcinoma del retto. Questa, infatti, è una condizione grave che richiede trattamenti intensivi. La presenza della colostomia, inoltre, limita la capacità di svolgere lavori fisicamente impegnativi e sporchi, come quelli agricoli. Il , quindi, a partire dal mese Pt_1
di novembre 2023, pur mantenendo una permanente riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, ha subito un incremento del grado di riduzione della capacità lavorativa quantificabile nella misura del 90
(novanta)%.”
Quindi, lo stesso consulente, così concludeva: “Visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione in atti si è accertato che lo stesso presenti infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (ex L. 222/1984) con un grado di riduzione dalla capacità lavorativa pari al 70 (settanta)% a decorrere dal mese di Marzo 2022, successivamente aggravatosi al 90
(novanta)% a decorrere dal mese di novembre 2023.”
Avverso la relazione peritale trasmessa in bozza alle parti in data 18/09/2024 perveniva solo il
CP_ parere concorde dei sanitari dell' sicché il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in toto.
Ebbene, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici e giuridici, sicché possono senz'altro condividersi.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/1984, con decorrenza dal mese di marzo 2022.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento antecedente a quello dell'introduzione del presente giudizio (24.05.2023) e comunque antecedente a quello dell'introduzione del giudizio sommario ma successivo a quello della revoca del beneficio già in precedenza accordato poi revocato a seguito di visita di revisione del 14.05.2021, considerata altresì la soccombenza parziale reciproca delle parti in relazione alle due fasi del giudizio, devono esser compensate per 1/3. La residua parte è posta a carico di
. CP_1
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è affetto da infermità tali da determinare la permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative (art. 1, L. 222/84) e lo stesso risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione del relativo assegno di invalidità, con decorrenza dal mese di marzo 2022;
b)- spese di lite compensate per 1/3; CP_ c)- condanna alla refusione del 70% delle spese di lite che si liquidano in euro 1950,00 oltre accessori come per legge con distrazione. CP_ d)- Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 14.01.2025
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)