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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6012 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G.N. 1544/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
-V SEZIONE CIVILE-
In composizione monocratica, nella persona del presidente, dott. Marianna
D'VI; ha pronunciato la sentenza che segue,
nel giudizio di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 iscritto al Ruolo generali affari contenziosi al numero 1544/2025, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Agatina Siviglia (C.F. ), che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende.
Contro
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (C.F. n. ), presso i cui P.IVA_1
uffici ex lege domicilia.
, in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_2
***
§1-Con il ricorso in esame ha contestato il decreto della Corte di Parte_1
Appello di Roma – Sez. VI Civile – del 18.02.2025, con il quale è stata rigettata l'istanza dal medesimo ricorrente proposta, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, riguardo al giudizio civile in grado di appello contrassegnato da R.G. n.
502/2021, e ha chiesto che venissero accolte le seguenti sue richieste: “1. In via principale: Accertare e dichiarare la nullità del decreto datato 18.02.2025, comunicato il 26 successivo per tutte le motivazioni enunciate nel presente ricorso, con ogni conseguenza di legge. Conseguentemente ammettere al gratuito patrocinio il signor nell'ambito del procedimento n. 502/2021 RG pendente presso Parte_1 la Corte di Appello di Roma. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio distrarsi ex art. 93 cpc”.
§1.1-Si è costituito il , ha resistito al ricorso, contestando la Controparte_1
sua legittimazione passiva e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
§2-In ragione delle difese del resistente va chiarito che il rimedio esperibile CP_1
avverso il decreto del giudice competente, che decidendo sul ricorso proposto a seguito della declaratoria di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato resa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a sua volta lo neghi, è quello di cui all'art. 170 del DPR 115/2002, così inducendo ad opinare l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità allorché ha chiarito che il ricorso di cui all'artt. 99 del predetto T.U., per il vincolo di stretta inerenza al processo
penale che lo caratterizza, non può essere esteso ad altri diversi giudizi (cfr. Cass. civ.
Sez. U -, Sentenza n. 20929 del 23/07/2025). Il che induce ad escludere che ciò possa accadere per l'ammissione al gratuito patrocinio nell'ambito di giudizio civile.
Analogamente le direttrici ermeneutiche tracciate dal medesimo giudice di legittimità
inducono a ritenere correttamente evocato in lite il (cfr. Cass. Controparte_1
civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15219 del 12/05/2022; Sez. 2 -, Ordinanza n. 5318 del
21/02/2023; Sez. 2 -, Ordinanza n. 30380 del 02/11/2023; Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
2517 del 29/01/2019; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22281 del 15/10/2020).
Quanto al merito, deve confermarsi il giudizio reso nel provvedimento qui impugnato.
In proposito va anzitutto richiamato il disposto di cui all'art. 122 del DPR 115/2002,
che testualmente dispone: <l'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione>>. La parte ricorrente ha segnalato l'inadeguatezza della motivazione del contestato diniego di ammissione al gratuito patrocinio, così espressa nel provvedimento impugnato: <..considerato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con
delibera n. 562/2021, dichiarava “INAMMISSIBILE l'istanza di patrocinio a spese
dello Stato presentata da Sig. con la seguente Parte_1
motivazione “A FRONTE DELLA SOCCOMBENZA IN PRECEDENTE GRADO DI
GIUDIZIO, NON SI RISCONTRANO SUFFICIENTI ENUNCIAZIONI UTILI PER
VALUTARE LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA CHE SI
INTENDE FAR VALERE”;
ritenuto che l'appello, salvo più approfondite verifiche, appare palesemente infondato
alla luce della motivazione della sentenza impugnata>>. E, però, per superare e contraddire siffatta valutazione nulla di concreto ha allegato, essendosi limitata a segnalare la fondatezza dell'appello proposto da per i seguenti Parte_1
motivi: 1) il primo giudice ha ritenuto applicabile il rito di cui al procedimento sommario, disciplinato dalle norme di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., nella formulazione precedente alla cd. “riforma Cartabia”, impedendo all'istante l'utilizzo dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente.
2) La prova della verosimile fondatezza delle richieste dell'appellante, Parte_1
e, quindi, della negligenza professionale degli avvocati contro cui ha
[...]
proposto azione risarcitoria, avrebbe dovuto desumersi dal fatto che altro soggetto,
tale avente posizione sostanziale nell'ambito del giudizio Controparte_3
penale presupposto del tutto analoga alla sua, era rimasto vittorioso innanzi alla Corte
di cassazione, essendo stato nei suoi confronti revocato il provvedimento di confisca dei beni in sua proprietà; e, di conseguenza, “ove fossero state censurate le statuizioni
di merito con riferimento alla sua posizione specifica avrebbe avuto chances di successo, non adeguatamente coltivate per il negligente patrocinio prestato dagli avvocati evocati in lite in primo grado.
Ora, appare il caso di evidenziare che le su riferite censure sono contraddette dalle stesse deduzioni difensive del ricorrente-opponente, siccome egli stesso nel ricorso in esame ha riferito che la confisca di cui i professioni tratti in lite non sono riusciti ad ottenere la revoca è stata disposta con provvedimento della Corte di Appello di
Catanzaro con la seguente motivazione: <In particolare giova ricordare che a pag.
18 della richiesta di applicazione della misura di prevenzione si scriveva “si premette
che dagli accertamenti patrimoniali (…) emergeva che contitolari di numerosi beni
immobili del proponendo erano la coniuge di quest'ultimo e il fratello CP_3
(…) Ulteriore soggetto monitorato, legato da vincolo di parentela al
[...]
era , genero del proponendo, coniugato Controparte_4 Parte_1
con (…) immune da precedenti penali di sorta” (p. 18 ss) e più Controparte_5
avanti “ (...) alla luce dei redditi medi annui dichiarati durante Parte_1
gli ultimi 18 anni e pari a euro 5.054 circa (…) appare senza dubbio , oltre al
predetto, una ulteriore testa di legno del Controparte_3 CP_4
. Da quanto asserito finora, alla luce soprattutto dei redditi dichiarati ai
[...]
fini delle imposte sul reddito appare più che plausibile la tesi investigativa secondo
la quale i patrimoni di e , rispettivamente Controparte_3 Parte_1
fratello e genero del proponendo, siano di fatto riconducibili e confluenti in quello di
, patrimonio che quest'ultimo a sua volta sarebbe riuscito a Controparte_4
realizzare attraverso i proventi illeciti derivanti da una decennale attività criminosa”
(pag. 22 della richiamata richiesta)>>. Difatti, a fronte di tale chiara valutazione,
nessun oggettivo elemento di prova in senso contrario ha addotto l'istante nell'atto di
CP_ appello relativo al giudizio che si vuole patrocinato a spese dello , sì da far scorgere un barlume di sua fondatezza e superare la valutazione di inconsistenza giuridica, univocamente resa in tutti i precedenti provvedimenti qui contestati.
Risolutivamente, va considerato che sfugge all'istante che a diversamente opinare non può indurre la scelta del rito – a suo dire – illegittimamente imposta dal primo giudice,
poiché quand'anche tale decisione potesse ritenersi errata in punto di diritto, la nullità
derivatane si convertirebbe in motivo di gravame, tal che egli avrebbe dovuto, ante
omnia, allegare quali oggettivi elementi non ha potuto introdurre in giudizio per l'errore di cui innanzi. Elementi che non possono certo essere identificati sulla base della mera indicazione dei nomi dei testimoni che avrebbe citato in giudizio, essendo piuttosto necessaria, sempre in ragione del su riferito percorso motivazionale,
l'indicazione della specifica prova documentale dei redditi propri del Parte_1
derivanti da attività lavorativa lecita e fiscalmente riscontrabile, di entità tale da giustificare la specifica consistenza del patrimonio confiscato.
Tali valutazioni sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore rilievo, a nulla valendo la vittoria conseguita in lite dall'altro soggetto confiscato, siccome la posizione di quest'ultimo ben potrebbe essere connotate da diverse peculiarità e ben potendo ipotizzarsi che la Cassazione ha annullato il provvedimento di confisca per vizi procedurali e non per valutazioni di merito.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente – quanto al rapporto processuale con il costituito – e CP_1
liquidate come da dispositivo, in misura pari ai minimi tariffari vigenti, data la decisione nelle forme semplificate proprie del rito applicato, per le cause di valore indeterminabile - complessità bassa, con espunzione dei compensi previsti per la fase trattazione/istruttoria non effettivamente svoltasi. Nulla per spese quanto al rapporto processuale con l' . Controparte_2
P.Q.M.
-rigetta l'opposizione;
-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo procedimento in favore del e le liquida in €. 2.900,00 per compensi di avvocato, oltre Controparte_1
accessori di legge.
Nulla per spese quanto all' . Controparte_2
Così deciso in Roma, il 20.10.2025
La Presidente
Marianna D'VI
CORTE DI APPELLO DI ROMA
-V SEZIONE CIVILE-
In composizione monocratica, nella persona del presidente, dott. Marianna
D'VI; ha pronunciato la sentenza che segue,
nel giudizio di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 iscritto al Ruolo generali affari contenziosi al numero 1544/2025, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Agatina Siviglia (C.F. ), che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende.
Contro
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (C.F. n. ), presso i cui P.IVA_1
uffici ex lege domicilia.
, in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_2
***
§1-Con il ricorso in esame ha contestato il decreto della Corte di Parte_1
Appello di Roma – Sez. VI Civile – del 18.02.2025, con il quale è stata rigettata l'istanza dal medesimo ricorrente proposta, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, riguardo al giudizio civile in grado di appello contrassegnato da R.G. n.
502/2021, e ha chiesto che venissero accolte le seguenti sue richieste: “1. In via principale: Accertare e dichiarare la nullità del decreto datato 18.02.2025, comunicato il 26 successivo per tutte le motivazioni enunciate nel presente ricorso, con ogni conseguenza di legge. Conseguentemente ammettere al gratuito patrocinio il signor nell'ambito del procedimento n. 502/2021 RG pendente presso Parte_1 la Corte di Appello di Roma. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio distrarsi ex art. 93 cpc”.
§1.1-Si è costituito il , ha resistito al ricorso, contestando la Controparte_1
sua legittimazione passiva e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
§2-In ragione delle difese del resistente va chiarito che il rimedio esperibile CP_1
avverso il decreto del giudice competente, che decidendo sul ricorso proposto a seguito della declaratoria di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato resa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a sua volta lo neghi, è quello di cui all'art. 170 del DPR 115/2002, così inducendo ad opinare l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità allorché ha chiarito che il ricorso di cui all'artt. 99 del predetto T.U., per il vincolo di stretta inerenza al processo
penale che lo caratterizza, non può essere esteso ad altri diversi giudizi (cfr. Cass. civ.
Sez. U -, Sentenza n. 20929 del 23/07/2025). Il che induce ad escludere che ciò possa accadere per l'ammissione al gratuito patrocinio nell'ambito di giudizio civile.
Analogamente le direttrici ermeneutiche tracciate dal medesimo giudice di legittimità
inducono a ritenere correttamente evocato in lite il (cfr. Cass. Controparte_1
civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15219 del 12/05/2022; Sez. 2 -, Ordinanza n. 5318 del
21/02/2023; Sez. 2 -, Ordinanza n. 30380 del 02/11/2023; Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
2517 del 29/01/2019; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22281 del 15/10/2020).
Quanto al merito, deve confermarsi il giudizio reso nel provvedimento qui impugnato.
In proposito va anzitutto richiamato il disposto di cui all'art. 122 del DPR 115/2002,
che testualmente dispone: <l'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione>>. La parte ricorrente ha segnalato l'inadeguatezza della motivazione del contestato diniego di ammissione al gratuito patrocinio, così espressa nel provvedimento impugnato: <..considerato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con
delibera n. 562/2021, dichiarava “INAMMISSIBILE l'istanza di patrocinio a spese
dello Stato presentata da Sig. con la seguente Parte_1
motivazione “A FRONTE DELLA SOCCOMBENZA IN PRECEDENTE GRADO DI
GIUDIZIO, NON SI RISCONTRANO SUFFICIENTI ENUNCIAZIONI UTILI PER
VALUTARE LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA CHE SI
INTENDE FAR VALERE”;
ritenuto che l'appello, salvo più approfondite verifiche, appare palesemente infondato
alla luce della motivazione della sentenza impugnata>>. E, però, per superare e contraddire siffatta valutazione nulla di concreto ha allegato, essendosi limitata a segnalare la fondatezza dell'appello proposto da per i seguenti Parte_1
motivi: 1) il primo giudice ha ritenuto applicabile il rito di cui al procedimento sommario, disciplinato dalle norme di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., nella formulazione precedente alla cd. “riforma Cartabia”, impedendo all'istante l'utilizzo dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente.
2) La prova della verosimile fondatezza delle richieste dell'appellante, Parte_1
e, quindi, della negligenza professionale degli avvocati contro cui ha
[...]
proposto azione risarcitoria, avrebbe dovuto desumersi dal fatto che altro soggetto,
tale avente posizione sostanziale nell'ambito del giudizio Controparte_3
penale presupposto del tutto analoga alla sua, era rimasto vittorioso innanzi alla Corte
di cassazione, essendo stato nei suoi confronti revocato il provvedimento di confisca dei beni in sua proprietà; e, di conseguenza, “ove fossero state censurate le statuizioni
di merito con riferimento alla sua posizione specifica avrebbe avuto chances di successo, non adeguatamente coltivate per il negligente patrocinio prestato dagli avvocati evocati in lite in primo grado.
Ora, appare il caso di evidenziare che le su riferite censure sono contraddette dalle stesse deduzioni difensive del ricorrente-opponente, siccome egli stesso nel ricorso in esame ha riferito che la confisca di cui i professioni tratti in lite non sono riusciti ad ottenere la revoca è stata disposta con provvedimento della Corte di Appello di
Catanzaro con la seguente motivazione: <In particolare giova ricordare che a pag.
18 della richiesta di applicazione della misura di prevenzione si scriveva “si premette
che dagli accertamenti patrimoniali (…) emergeva che contitolari di numerosi beni
immobili del proponendo erano la coniuge di quest'ultimo e il fratello CP_3
(…) Ulteriore soggetto monitorato, legato da vincolo di parentela al
[...]
era , genero del proponendo, coniugato Controparte_4 Parte_1
con (…) immune da precedenti penali di sorta” (p. 18 ss) e più Controparte_5
avanti “ (...) alla luce dei redditi medi annui dichiarati durante Parte_1
gli ultimi 18 anni e pari a euro 5.054 circa (…) appare senza dubbio , oltre al
predetto, una ulteriore testa di legno del Controparte_3 CP_4
. Da quanto asserito finora, alla luce soprattutto dei redditi dichiarati ai
[...]
fini delle imposte sul reddito appare più che plausibile la tesi investigativa secondo
la quale i patrimoni di e , rispettivamente Controparte_3 Parte_1
fratello e genero del proponendo, siano di fatto riconducibili e confluenti in quello di
, patrimonio che quest'ultimo a sua volta sarebbe riuscito a Controparte_4
realizzare attraverso i proventi illeciti derivanti da una decennale attività criminosa”
(pag. 22 della richiamata richiesta)>>. Difatti, a fronte di tale chiara valutazione,
nessun oggettivo elemento di prova in senso contrario ha addotto l'istante nell'atto di
CP_ appello relativo al giudizio che si vuole patrocinato a spese dello , sì da far scorgere un barlume di sua fondatezza e superare la valutazione di inconsistenza giuridica, univocamente resa in tutti i precedenti provvedimenti qui contestati.
Risolutivamente, va considerato che sfugge all'istante che a diversamente opinare non può indurre la scelta del rito – a suo dire – illegittimamente imposta dal primo giudice,
poiché quand'anche tale decisione potesse ritenersi errata in punto di diritto, la nullità
derivatane si convertirebbe in motivo di gravame, tal che egli avrebbe dovuto, ante
omnia, allegare quali oggettivi elementi non ha potuto introdurre in giudizio per l'errore di cui innanzi. Elementi che non possono certo essere identificati sulla base della mera indicazione dei nomi dei testimoni che avrebbe citato in giudizio, essendo piuttosto necessaria, sempre in ragione del su riferito percorso motivazionale,
l'indicazione della specifica prova documentale dei redditi propri del Parte_1
derivanti da attività lavorativa lecita e fiscalmente riscontrabile, di entità tale da giustificare la specifica consistenza del patrimonio confiscato.
Tali valutazioni sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore rilievo, a nulla valendo la vittoria conseguita in lite dall'altro soggetto confiscato, siccome la posizione di quest'ultimo ben potrebbe essere connotate da diverse peculiarità e ben potendo ipotizzarsi che la Cassazione ha annullato il provvedimento di confisca per vizi procedurali e non per valutazioni di merito.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente – quanto al rapporto processuale con il costituito – e CP_1
liquidate come da dispositivo, in misura pari ai minimi tariffari vigenti, data la decisione nelle forme semplificate proprie del rito applicato, per le cause di valore indeterminabile - complessità bassa, con espunzione dei compensi previsti per la fase trattazione/istruttoria non effettivamente svoltasi. Nulla per spese quanto al rapporto processuale con l' . Controparte_2
P.Q.M.
-rigetta l'opposizione;
-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo procedimento in favore del e le liquida in €. 2.900,00 per compensi di avvocato, oltre Controparte_1
accessori di legge.
Nulla per spese quanto all' . Controparte_2
Così deciso in Roma, il 20.10.2025
La Presidente
Marianna D'VI