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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/10/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale civile di Messina
Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 2328/2023, instaurata da nato il [...] a [...] c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Assunta Lombardo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, c.f. p. iva n. elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliato in Messina, via Armeria 1, presso gli uffici dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Francesca Lallai e Antonello Monoriti del ruolo professionale resistente
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 28/04/2023, adiva il Tribunale di Messina, Parte_1 sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il diritto alla percezione del trattamento di famiglia a beneficio della IP, e condannare l' al pagamento della connessa provvidenza CP_2
economica, oltre interessi legali e refusione delle spese, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. Si costituiva in giudizio l' resistente contestando quanto affermato da parte ricorrente, CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Scambiate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti di diritto.
Il ricorrente deduceva in giudizio che, essendo titolare della pensione di reversibilità n.
07994956, Cat. VOCPDEL, in data 30/07/2021 presentava alla competente sede di CP_2
Messina istanza per conseguire il trattamento di famiglia, richiedendo il beneficio per la propria IP , non percependo i genitori della IP alcun reddito. Persona_1
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto di aver promosso, stante il rigetto della richiesta, ricorso amministrativo, che non aveva esito positivo.
L' , sussumendo la violazione dell'art. 414 n. 4 c.p.c., ha rilevato che l'erogazione del CP_1 beneficio è prevista solo quando è riscontrabile la “vivenza a carico” dell'ascendente secondo i criteri indicati dall' . La vivenza a carico si realizza quando l'ascendente provveda CP_1 abitualmente al mantenimento del minore, che è presunto in caso di convivenza.
Analogamente la circolare n. 132/2007, al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, non considera reddito l'eventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché quest'ultima, essendo un'erogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e non invece all' incremento del patrimonio del genitore stesso.
Alla luce del file depositato dal resistente - “Autorizzazioni all'Assegno per il nucleo familiare
(L.153/1988). Riepilogo disposizioni normative e gestionali – “È necessario verificare anche che il minore non sia incluso nelle dichiarazioni valide ai fini ISEE in quanto l'inserimento del minore nell'ISEE dei genitori presuppone che lo stesso sia inserito nel nucleo familiare dei genitori e non può, pertanto, essere contemporaneamente inserito in quello del nonno richiedente”.
Orbene, la minore risulta inserita nell'isee dei genitori.
Peraltro, il godimento di qualsiasi altro reddito in capo ai genitori del minore, ivi compreso quello derivante da benefici assistenziali in favore del nucleo dei genitori che ricomprende il minore, esclude la sussistenza della "vivenza a carico" dell'ascendente, con conseguente inesistenza del presupposto richiesto per l'erogazione della prestazione in favore della IP.
L' ha quindi osservato che la madre percepisce precisazioni assistenziali, precisamente CP_2
percepiva nel 2023 l'assegno unico. Persona_2
In conclusione, il ricorso va respinto.
Riguardo alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida Parte_1 CP_2
in euro 4.636,5 oltre accessori di legge.
Messina, 3 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale civile di Messina
Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 2328/2023, instaurata da nato il [...] a [...] c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Assunta Lombardo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, c.f. p. iva n. elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliato in Messina, via Armeria 1, presso gli uffici dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Francesca Lallai e Antonello Monoriti del ruolo professionale resistente
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 28/04/2023, adiva il Tribunale di Messina, Parte_1 sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il diritto alla percezione del trattamento di famiglia a beneficio della IP, e condannare l' al pagamento della connessa provvidenza CP_2
economica, oltre interessi legali e refusione delle spese, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. Si costituiva in giudizio l' resistente contestando quanto affermato da parte ricorrente, CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Scambiate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti di diritto.
Il ricorrente deduceva in giudizio che, essendo titolare della pensione di reversibilità n.
07994956, Cat. VOCPDEL, in data 30/07/2021 presentava alla competente sede di CP_2
Messina istanza per conseguire il trattamento di famiglia, richiedendo il beneficio per la propria IP , non percependo i genitori della IP alcun reddito. Persona_1
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto di aver promosso, stante il rigetto della richiesta, ricorso amministrativo, che non aveva esito positivo.
L' , sussumendo la violazione dell'art. 414 n. 4 c.p.c., ha rilevato che l'erogazione del CP_1 beneficio è prevista solo quando è riscontrabile la “vivenza a carico” dell'ascendente secondo i criteri indicati dall' . La vivenza a carico si realizza quando l'ascendente provveda CP_1 abitualmente al mantenimento del minore, che è presunto in caso di convivenza.
Analogamente la circolare n. 132/2007, al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, non considera reddito l'eventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché quest'ultima, essendo un'erogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e non invece all' incremento del patrimonio del genitore stesso.
Alla luce del file depositato dal resistente - “Autorizzazioni all'Assegno per il nucleo familiare
(L.153/1988). Riepilogo disposizioni normative e gestionali – “È necessario verificare anche che il minore non sia incluso nelle dichiarazioni valide ai fini ISEE in quanto l'inserimento del minore nell'ISEE dei genitori presuppone che lo stesso sia inserito nel nucleo familiare dei genitori e non può, pertanto, essere contemporaneamente inserito in quello del nonno richiedente”.
Orbene, la minore risulta inserita nell'isee dei genitori.
Peraltro, il godimento di qualsiasi altro reddito in capo ai genitori del minore, ivi compreso quello derivante da benefici assistenziali in favore del nucleo dei genitori che ricomprende il minore, esclude la sussistenza della "vivenza a carico" dell'ascendente, con conseguente inesistenza del presupposto richiesto per l'erogazione della prestazione in favore della IP.
L' ha quindi osservato che la madre percepisce precisazioni assistenziali, precisamente CP_2
percepiva nel 2023 l'assegno unico. Persona_2
In conclusione, il ricorso va respinto.
Riguardo alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida Parte_1 CP_2
in euro 4.636,5 oltre accessori di legge.
Messina, 3 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando