CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7064 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 6068/2021 All'udienza collegiale del giorno 26/11/2025 ore 10:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1 CP_ Avv. STADERINI CLAUDIO avv. Rinaldi in Appellato/i
CP_2 CP_ Avv. COCCONI GIOVANNI avv. Ferranti in
CP_3 CP_ Avv. MARINO MARCELLO avv. Rizzo in LE Controparte_4 Controparte_5
Avv. SARA ASSICURAZIONI Avv. BERNARDINI avv. Zanotti in sost CP_6
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6068 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
DE (C.F.: – PEC: ), C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in in Via della Giuliana n.80, giusta procura CP_2 in atti
- APPELLANTE - E
(C.F.: ) in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Carlo Sportelli (C.F. ) e Giovanni C.F._3
RI CO (C.F. - PEC: ) ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in via Ciro Menotti n. 1, giusta CP_2 procura in atti
- APPELLATA - E
(C.F.: ), in persona del suo procuratore speciale, Controparte_7 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini (C.F.: – PEC: C.F._5
pagina 2 di 16 elettivamente domiciliata nel suo studio sito in in Via Cicerone n. Email_3 CP_2
49, giusta procura in atti
- APPELLATA - E
(già - C.F. e P.I.: ) in persona del legale CP_3 Controparte_8 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Marino (C.F.:
- PEC: ) ed elettivamente C.F._6 Email_4 domiciliata presso il suo studio sito in in Via Alessandro Poerio n.88, giusta procura in atti CP_2
- APPELLATA - E
LE (C.F.: Controparte_9 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore.
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Roma n. 11084/2021, pubblicata in data
25/6/2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 5006/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e, successivamente all'autorizzazione ottenuta dal giudice, nei confronti CP_2 delle terze chiamate e SA CP_3 Controparte_10
Assicurazioni.
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio CP_2 al fine di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni rispettivamente subiti per effetto dell'incidente avvenuto il giorno 27 giugno 2015, verso le ore 15,55, quando, percorrendo a bordo del proprio ciclomotore via degli Orti della Farnesina in direzione di Ponte Milvio, giunto all'altezza del civico 16, a causa di una buca presente sull'asfalto era stato sbalzato, ancora in sella alla bicicletta, contro una vettura in sosta, buca che non era segnalata né delimitata e la cui presenza era stata constatata dalla pattuglia della Polizia Municipale intervenuta e descritta come avente dimensioni di cm 30 x 35 e profonda 3 centimetri. Ritenendo sussistere la responsabilità di per CP_2
l'omessa custodia, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni rispettivamente subiti. Si è costituita deducendo che la responsabilità di cui all'articolo CP_2
2051 cc non era invocabile nei confronti della pubblica amministrazione in considerazione della pagina 3 di 16 estensione del demanio stradale di ritenendo invece applicarsi la responsabilità da CP_2 insidia ai sensi dell'articolo 2043 cc in presenza dei requisiti previsti da tale articolo e da quelli aggiuntivi necessari per la configurabilità dell'insidia costituiti dalla invisibilità e dalla imprevedibilità. Ha dedotto la mancata prova del fatto e del nesso di causalità con i danni di cui era stato richiesto il risarcimento e, comunque la condotta colposa dell'attore atta a costituire il caso fortuito che escludeva la responsabilità da custodia e, comunque, comportava, quantomeno, il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro. Ha chiesto di poter chiamare in causa la
RTI Bucci strade s.r.l., titolare dell'appalto di manutenzione e sorveglianza della strada, al fine di essere dalla stessa manlevata come specificamente previsto dal contratto di appalto e Controparte_10 di che la garantiva per la responsabilità verso terzi. Si è costituita la società (già CP_2 CP_3
deducendo la nullità dell'atto di chiamata in causa per la indeterminatezza della Controparte_8 obbligazione che intendeva far valere non avendo notificato insieme all'atto di CP_2 citazione anche la comparsa di costituzione, che nella copia depositata in Tribunale era presente, la applicabilità dell'articolo 2051 cc anche al demanio stradale a condizione che il danneggiato provasse sia il fatto sia il nesso di causalità tra la alterazione della cosa, la caduta ed i danni riportati e che tale situazione di pericolo non fosse superabile con la normale diligenza e che tale situazione di pericolo non fosse visibile o prevedibile, circostanze non provate dall'attore, specie in considerazione del fatto che era estate e primo pomeriggio in condizioni di piena illuminazione e non era stata fornita la prova che l'attore, nel circolare, avesse rispettato le indicazioni del codice della strada. In relazione alla chiamata in causa ha dedotto che il servizio di manutenzione era effettivamente finalizzato alla messa in sicurezza di quelle situazioni accertate dal proprio servizio di vigilanza o segnalate dal comune e che la sorveglianza non doveva essere intesa come ritenuto dalla giurisprudenza del
Tribunale di Roma come un obbligo di natura generale ma solo un obbligo di consegna di un elenco delle situazioni rilevate in relazione alle quali doveva essere il direttore dei lavori a dare indicazioni in relazione all'ordine di intervento e che non vi era prova che il danno si fosse verificato dopo il controllo della squadra di sorveglianza senza alcun obbligo di segnalazione e che in relazione al contratto non erano state operate contestazioni. Ha contestato, infine, la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento ed ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'Assicurazione che la garantiva per la responsabilità. Si è costituita deducendo la Controparte_10 irresponsabilità della propria assicurata in quanto il potere di fatto sulla cosa era stato trasferito alla
Impresa appaltatrice e comunque la mancata prova degli elementi della fattispecie. Ha dedotto, in ogni caso che non sussisteva il requisito della invisibilità in quanto il fatto era avvenuto in ora diurna con bel tempo e che la buca si trovava al centro della corsia di marcia e la teste oculare aveva riferito ai pagina 4 di 16 Vigili di non essere in grado di indicare se la caduta fosse avvenuta perché la bicicletta era caduta sulla buca o se il ciclista per evitarla avesse urtato la vettura parcheggiata. In ogni caso il ciclista stava percorrendo la strada senza tenere la destra come prescritto dal codice della strada e non aveva posto la necessaria attenzione alla strada. Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento. Si è costituita la società deducendo che la garanzia era Controparte_7 prestata con un massimale di due milioni e mezzo di euro con una franchigia minima di euro 2.500 e che la garanzia per la manutenzione e sorveglianza era stata attivata a decorrere dal 31 marzo 2015.
Nel merito, premessa la carenza di prova del fatto da parte dell'attore, ha dedotto la insussistenza della responsabilità dedotta dall'attore in quanto non solo non era stata provato l'inadempimento della società assicurata agli obblighi contrattualmente assunti, non ricorreva la fattispecie della insidia non risultando provata la invisibilità e la imprevedibilità della presenza delle buca sull'asfalto, mentre ricorreva la causa di esclusione della responsabilità da custodia consistente nel comportamento negligente posto in essere dall'attore, ed il fatto che la presenza di un appalto non CP_ esimeva l' custode del demanio stradale dallo svolgere la propria attività di sorveglianza. Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “il Tribunale di Roma,
definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di e da quest'ultima nei confronti della società Parte_1 CP_2 CP_3
Co e Assicurazioni di e da parte della società nei confronti della società
[...] CP_2 CP_3 [...] rigetta la domanda attrice;
compensa le spese del presente giudizio tra le parti Controparte_7 fatta eccezione per le spese di CTU che liquidate in euro 500, sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate”.
§ 4. — Con l'atto di appello , ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma integrale della sentenza appellata, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 223.555,77, comprensive delle spese mediche, per tutti i titoli specificati nella comparsa conclusionale di primo grado, le cui conclusioni devono intendersi qui integralmente trascritte, con rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati sino al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di costituzione e risposta CP_2 depositata in data 18/01/2022, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale: rigettare l'appello proposto da avverso la Sentenza n. Parte_1
pagina 5 di 16 11084/2021 pubblicata in data 24.06.2021, emessa a definizione del giudizio recante n.r.g. 5006/2017 del Tribunale di Roma, Sez. XII, .. in quanto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta Sentenza;
in subordine, si reiterano le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado con la comparsa di costituzione di nuovi difensori e memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. n. 1 che di seguito si riportano: - in via principale, rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque non provate;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità di parte attrice nel fatto per cui è causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; - sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi dell'accoglimento, totale o parziale, delle avverse domande, operate comunque le dovute riduzioni di cui all'art. 1227 c.c. per concorso del fatto colposo dell'attore, ritenere e dichiarare l'impresa responsabile dell'incidente di cui è causa e, accertato l'obbligo Controparte_8 di manleva e di garanzia nei confronti di dichiarare la predetta impresa tenuta a CP_2 garantire e manlevare da ogni pretesa di parte attrice e, per l'effetto, condannare CP_2 direttamente la stessa al pagamento diretto di qualsiasi somma ritenuta dovuta a parte attrice o, comunque, in subordine, a rifondere a quanto questa sia condannata a pagare in CP_2 conseguenza del presente giudizio;
- in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui non dovesse essere ravvisata, per qualsiasi motivo la responsabilità l'impresa e/o dovesse Controparte_8 ritenersi non operante l'obbligo di garanzia e di manleva della suddetta, o ritenersi inammissibile e/o infondata la domanda di manleva spiegata nei suoi confronti e sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da parte attrice, e di accertamento, a qualsiasi titolo, di una sia pur limitata responsabilità di invocando, a tal proposito, CP_2 anche il disposto di cui all'art. 1227 c.c. per l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, accertare e dichiarare la mutua assicuratrice “ ” tenuta a garantire e tenere indenne, in Controparte_10 forza di polizza assicuratrice n. 001/49/35436 per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile, dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio e, conseguentemente, CP_2 operate comunque le dovute riduzione di cui all'art. 1227, c.c., condannarla a rifondere all'Amministrazione capitolina di eventuali somme che la stessa fosse condannata a pagare in conseguenza del presente giudizio. Con vittoria di spese di lite. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del giudizio di appello”.
§ 6. — L'appellata (già , costituitasi con comparsa di CP_3 Controparte_8 costituzione e risposta depositata in data 25/07/2022, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in premessa: nel merito: in via principale, rigettare l'appello proposto dallo Parte_1
pagina 6 di 16 avverso la sentenza n. 11084/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma sez. XII Giudice Dott. Roberto
Parziale in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte appellante, accertare e dichiarare che la non è tenuta a manlevare e/o rimborsare in via ulteriormente CP_3 CP_2 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello dello e/o Parte_1 contestuale dichiarazione di manleva, in favore di condannare, in ragione della CP_2 competenza richiamata in premessa, la a manlevare e tenere indenne la Terza Controparte_7
Chiamata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario come da mandato in calce al presente atto”.
§ 7. — L'appellata costituitasi con comparsa di costituzione e Controparte_7 risposta depositata in data 17/01/2022, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in via preliminare dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame ex Decreto sviluppo n. 83/12, per le ragioni sopra esposte. Nel merito respingere il gravame poiché infondato in fatto e in diritto, nonché la domanda avanzata da nei confronti di per le ragioni esposte, con conseguente CP_2 CP_3 caducazione della domanda di manleva azionata nei confronti della . Vittoria di Controparte_7 spese”.
§ 8. — All'udienza del 19/04/2023 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_10
§ 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — In via preliminare, la Corte disattende l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi in cui si articola Controparte_7
l'impugnazione formulata da , pur se non espressi in maniera concisa, sono dotati di Parte_1 sufficiente specificità, essendo stato raggiunto lo scopo tutelato dell'art.342 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n.134/2012) ovvero la conoscenza, da parte dell'appellato, dell'oggetto e delle ragioni del gravame per consentirgli il completo svolgimento di adeguate difese.
§ 11. — L'appello formulato da si articola in un unico motivo: “il tribunale ha Parte_1 erroneamente ritenuto che l'attore non avesse ottemperato all'onere di provare il nesso di causalità fra l'insidia costituita dalla buca sull'asfalto e le lesioni subite a causa dell'erronea interpretazione della prova testimoniale espletata”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Nel corso del giudizio è stato raccolto l'interrogatorio formale dell'attore il quale ha riferito che non percorreva abitualmente la strada in pagina 7 di 16 bicicletta e che giunto in prossimità del Commissariato di Polizia nella parte finale di via degli Orti della Farnesina in un tratto di strada in cui la pavimentazione non era dissestata e vi era una sola buca. Aveva sentito improvvisamente in manubrio girarsi e si era reso conto di essere caduto in una buca. Ha anche precisato che vi erano dei veicoli che lo precedevano nella stessa direzione e che gli limitavano la visuale. In atti è stato prodotto il verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta con allegata la annotazione di servizio redatta da una pattuglia della Polizia di Stato intervenuta sul CP_ posto su segnalazione di un conducente di una vettura Dal verbale si evince che la bicicletta venne rinvenuta sul marciapiede perché ivi collocata dalla Polizia intervenuta, e la presenza di una macchia ematica sull'asfalto all'altezza della parte posteriore del veicolo Lancia Y targato DM667BV parcheggiato lungo via degli Orti della Farnesina in direzione Ponte Milvio, veicolo che recava sulla parte posteriore le tracce dell'urto da parte del ciclista, tracce costituite dalla rottura del parabrezza posteriore, la ammaccatura del portellone posteriore con abrasioni sul paraurti posteriore mentre la bicicletta aveva riportato la distorsione del manubrio e della corona con i pedali, la piegatura dei cerchi di entrambe le ruote. Sulla strada venne rinvenuta al centro della semicareggiata con direzione
Ponte Milvio una buca delle dimensioni di cm 25X35 per 3 cm di profondità, posta a circa sei metri dal punto di urto contro il veicolo parcheggiato. La Polizia Municipale ha raccolto la deposizione di tale il quale ha riferito che si trovava all'interno del negozio di frutta nel quale lavorava e Testimone_1 guardano fuori aveva visto un ciclista che percorreva dia degli Oriti della Farnesina che si era impuntato con la ruota all'interno di una buca, per quanto credeva, ed era stato sbalzato con la bici contro una vettura in sosta. Nella annotazione di servizio della Polizia di Stato era indicata anche la deposizione resa da tale che stava percorrendo via degli Orti Persona_1 della Farnesina una quindicina di metri dietro la bicicletta il quale ha riferito di aver visto il ciclista, giunto nei pressi della buca, perdere il controllo della bicicletta e schiantarsi violentemente contro la parte posteriore di un veicolo parcheggiato precisando di non essere sicuro se il ciclista avesse perso il controllo della bicicletta per cercare di evitare la buca o perché ci fosse finito dentro. Nel corso del giudizio è' stata sentita la teste la quale ha riferito che abitava a circa 50 metri dal Tes_2
Commissariato di Polizia ed aveva la porta del balcone aperta, quando, verso le ore 17,30, aveva sentito un forte rumore e delle urla ed affacciandosi aveva visto un ragazzo per terra con la bicicletta ribaltata sulla corsia di marcia diretta verso Ponte Milvio. Era uscita un quarto d'ora più tardi il ragazzo era stato portato via e non vi era più la bicicletta mentre erano presenti dei pezzi di bicicletta ed una chiazza di sangue sull'asfalto. Dopo essere uscita aveva visto che sull'asfalto era presente una buca che a suo ricordo era più profonda che larga, circostanza ribadita a seguito di specifica richiesta senza essere in grado di precisare altro sulle caratteristiche della buca. Aveva guardato solo l'attore e pagina 8 di 16 non aveva visto il veicolo che lo stesso aveva urtato. La teste, quindi non è stata in grado di indicare le modalità dell'incidente né se lo stesso fosse stato determinato dalla presenza di una buca. Peraltro, in relazione alla buca che ha riferito di aver visto, l'unico ricordo che la stessa ha dichiarato di avere era che la stessa era più profonda che larga, mentre risulta pacifico che l'unica buca rinvenuta dalla
Polizia Municipale nella zona in cui si era verificato l'incidente aveva dimensioni di cm 30 x 35 ed una profondità di soli 3 cm, circostanza che rende difficile ritenere che la buca di cui ha riferito la teste fosse la stessa la cui presenza era stata verificata dalla Polizia Municipale, dal momento che secondo quanto riferito dalla teste per essere più profonda che larga e tenuto conto che la Polizia Municipale ha verificato una profondità di soli 3 cm, la alterazione di cui ha riferito la teste avrebbe dovuto essere al massimo una fenditura nell'asfalto. In ogni caso la teste ha chiarito di non aver assistito all'incidente e quindi di non poter confermare che la caduta fosse stata determinata dal fatto che la bicicletta era passata sulla buca la cui presenza è stata constata dalla Polizia Municipale. Di conseguenza l'attore se ha provato la caduta, non ha provato che la stessa era stata determinata dalla buca in questione, e, quindi, non ha assolto all'onere della prova sullo stesso gravante ai sensi dell'articolo 2051 cc affinché potesse determinarsi la insorgenza della presunzione di responsabilità a carico del custode. Infatti neppure i testi escussi hanno fornito una indicazione chiara in relazione alla buca dal momento che il dipendente del negozio di frutta trovandosi all'interno dello stesso difficilmente può aver visto la buca presente sull'asfalto e la ruota della biciletta che vi entrava dentro, circostanza resa evidente, dal fatto che risulta verbalizzata la indicazione “credo” indicata dal teste il quale ha evidenziato che si trattava di un suo convincimento, mentre anche l'altro teste che seguiva l'attore ad una distanza di quindici metri da un lato non è stato in grado di precisare se l'attore avesse perso il controllo della bicicletta perché entrato nella buca o per evitare la stessa ed al tempo stesso nel caso che i testi avessero visto la buca si dovrebbe necessariamente ritenere che la stessa fosse chiaramente visibile ed evitabile nel caso che l'attore avesse posto la necessaria attenzione alla strada.
Deve segnalarsi, inoltre, che l'attore non ha fornito alcun elemento dal quale desumere il rispetto delle norme del codice della strada ed anzi ha fornito elementi che confermerebbero il rispetto degli obblighi imposti dal codice della strada, quali l'obbligo di circolare tenendo la destra, circostanza che tenuto conto dell'ingombro delle bicicletta avrebbe consentito alla stessa di non passare nella zona ove era presente la buca, ed il rispetto della distanza di sicurezza in relazione al veicolo che ha affermato che lo precedesse e che avrebbe impedito di avvistare la buca, dal momento che, tenuto conto della sua velocità, non moderata in considerazione delle lesioni riportate e dei danni riportati dal veicolo in sosta e dalla bicicletta, e della capacità frenante della bicicletta, la distanza avrebbe dovuto essere pagina 9 di 16 tale da consentire agevolmente di avvistare la buca, sia pure di limitate dimensione e di evitarla agevolmente. Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Il Tribunale ha omesso di verificare che il teste oculare ha usato un verbo che non poteva lasciare spazio ad altra Testimone_3 interpretazione sulla dinamica del sinistro: “Ho visto un ciclista che percorreva via Orti della
Farnesina in direzione ponte Milvio quando all'improvviso si è impuntato con la ruota anteriore in una buca, credo, ed è stato sbalzato con la bici contro una macchina in sosta.” Nessun dubbio che il verbo usato stia ad indicare che il teste ha visto cadere la ruota anteriore in una buca tanto da causare l'arresto improvviso della bicicletta con conseguente sbandamento e proiezione del ciclista sull'auto in sosta. Le motivazioni del Tribunale, circa il valore di mera valutazione del teste, sarebbero state pertinenti e congrue ove non fosse stata rilevata la presenza della buca, che, invece, è stata constatata dai Vigili che ne hanno immediatamente percepito la pericolosità, tanto da richiedere l'immediato intervento della ditta di manutenzione per l'eliminazione dell'insidia. Nè è risultata sussistente altra causa che abbia potuto cagionare l'evento così come è stato rappresentato dal teste oculare
(“all'improvviso si è impuntato”). Inoltre, la deposizione dell'altro teste, che seguendo l'appellante, aveva una visuale diversa da quella del teste e quindi può essere considerato complementare Tes_1
a quest'ultimo, ha confermato, di fatto, la dinamica del sinistro, causato comunque dalla presenza della buca sul manto stradale, che ha causato lo sbandamento del ciclista. In tal senso la Corte di
Appello dovrà riconoscere del tutto assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, così come,
d'altronde, aveva riconosciuto il Giudice, originariamente assegnatario del processo, dott.
, il quale, all'udienza del 28/9/2020, all'esito dell'istruttoria testimoniale, aveva Persona_2 ammesso la C.T.U. sul quantum debeatur, evidentemente ritenendo assolto, da parte attrice, l'onere probatorio concernente l'an debeatur. Né si sottraggono a censure le ulteriori considerazioni del
Tribunale, circa l'interruzione del nesso di causalità della buca con le lesioni, in conseguenza della velocità, apoditticamente definita “non moderata” del ciclista, e della circostanza che quest'ultimo non tenesse la destra sulla carreggiata. Quanto all'obbligo di circolare tenendo la destra si osserva che il Giudice erroneamente ha ritenuto che l'attore avesse violato tale obbligo, non avendo egli considerato l'ingombro sulla carreggiata delle auto parcheggiate, che, oltre a ridurre l'ampiezza della corsia di marcia, costituivano un chiaro pericolo per il ciclista a causa dell'apertura improvvisa della portiera. È questo, infatti, uno dei pericoli maggiori della circolazione in bicicletta, per la cui eliminazione o attenuazione non vi è altro rimedio che, prudentemente e nel rispetto del principio di salvaguardia della sicurezza stradale, quello di tenersi un po' scostati dal bordo verso il centro della semicarreggiata in modo da avere un margine di movimento in caso di pericolo improvviso. Ulteriore pagina 10 di 16 errore di valutazione del Giudice di 1^ grado concerne l'affermazione che l'attore procedesse “a velocità non moderata”, traendone l'erronea conclusione del mancato rispetto della distanza di sicurezza che “avrebbe dovuto essere tale da consentire agevolmente di avvistare la buca”. Il Codice della Strada definisce, all'art.149, il concetto di distanza di sicurezza: “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso il tempestivo arresto e siano evitate collisioni con i veicoli che li precedono”. Da tale definizione
è possibile già sottolineare l'errata utilizzazione del concetto di distanza di sicurezza al caso di specie, avendo il Giudice confuso la distanza di sicurezza tra i veicoli con la distanza necessaria ad avvistare un ostacolo imprevisto ed imprevedibile sul manto stradale (tempo di percezione). Mentre, infatti,
l'arresto del veicolo che precede non avviene istantaneamente ma progressivamente, per effetto della frenata, può aversi il rispetto della distanza di sicurezza ma insufficienza del tempo di percezione a causa di un ostacolo fisso, come la buca, imprevisto ed imprevedibile. Ipotizzando, a titolo di mero esempio, ed apoditticamente, come ha fatto il Giudice di 1^ grado, non essendoci negli atti processuali alcun elemento atto a desumere la velocità, che la velocità del ciclista fosse, di 20 km orari, il calcolo della distanza di sicurezza si ottiene dividendo per 10 la velocità e moltiplicando il risultato per se stesso (20 : 10 = 2 x 2 = 4). Alla velocità ipotizzata la distanza di sicurezza è di 4 metri. Inoltre, alla velocità di 20 km orari si percorrono 5,55 mt. al secondo. Dunque, secondo tale ipotesi, mentre la distanza di sicurezza di 4 metri con il veicolo che lo precedeva avrebbe consentito al ciclista di evitare di tamponare il veicolo che lo precedeva, che frenando, non avrebbe interrotto la sua corsa istantaneamente, bensì gradualmente;
tuttavia, il tempo di percezione della buca (inferiore ad 1 secondo) non avrebbe dato al ciclista alcuna concreta possibilità di evitare di caderci dentro. Errata è anche la considerazione del Giudice che desume dalle lesioni l'eccessiva velocità del ciclista. Infatti, le lesioni riportate dall'appellante non sono state fratture o traumi da impatto, bensì tagli conseguenti alla rottura del parabrezza posteriore del veicolo in sosta, su cui il ciclista stesso è stato proiettato dopo l'impatto con la buca, rottura che può essere stata facilmente provocata dall'energia cinetica, in cui il peso del corpo (circa 86 kg.), a prescindere dalla velocità, è causa sufficiente ed adeguata. La documentazione fotografica in atti conferma che l'unico danno rilevante subito dalla vettura è limitato alla rottura del parabrezza. È così dimostrato l'errore di valutazione del Tribunale nel considerare la condotta del ciclista causa esclusiva ed unica dell'evento dannoso”.
Il motivo di appello è infondato.
Anzitutto occorre premettere che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava pagina 11 di 16 l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 -
3, n. 27724 del 30/10/2018).
Più specificatamente il fortuito - consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo) - può presentarsi nella forma "incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso (cfr. tra molte Cass. 6/02/2007 n. 2563; Cass.
20/10/2005 n. 20317).
Va altresì evidenziato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886; Cass. 9/05/2024 n.12663).
Tanto premesso il Collegio ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie, che, anche a voler ammettere che l'appellante abbia provato di essere caduto a causa della buca presente sull'asfalto, appare evidente che il suddetto nesso eziologico sia stato interrotto dalla condotta imprudente tenuta dallo stesso danneggiato.
pagina 12 di 16 La vicenda oggetto del giudizio trae origine dal sinistro verificatosi in data 27 giugno 2015, alle ore 17:00 circa, in mentre l'appellante percorreva, a bordo della sua bicicletta, la via degli Orti CP_2 della Farnesina.
Da quanto risulta dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Locale di
[...]
, intervenuta in via degli Orti della Farnesina dopo circa venti minuti dall'accadimento, le CP_2 condizioni meteorologiche erano serene, la visibilità buona, il tratto di strada era rettilineo, il fondo asciutto, il traffico scarso e “Al centro della corsia di marcia sopra menzionata è presente una buca sul manto stradale in conglomerato bituminoso avente le seguenti dimensioni: cm 30 x cm 35 profondità di cm 3” (cfr. relazione allegata al fascicolo di primo grado di parte attrice).
Dalla suddetta relazione emerge inoltre che, in tale situazione di tempo e di luogo, Parte_1
, mentre era alla guida della propria bicicletta, aveva urtato contro una Lancia Y parcheggiata,
[...] provocando la rottura del lunotto posteriore, delle ammaccature sul portellone posteriore e delle abrasioni sul paraurti posteriore della suddetta autovettura oltre che la distorsione del manubrio e della corona pedali nonché la piegatura dei cerchi della ruota anteriore e della ruota posteriore del veicolo sul quale viaggiava.
Si osserva, al riguardo, che la relazione redatta dagli organi di Polizia, comprensiva della descrizione del veicolo incidentato, dei danni riportati e dello stato dei luoghi va considerata pienamente fidefaciente dei fatti accertati (ex multis Cass. Civ. Sez. VI, n. 9037/2019).
Sempre dalla citata relazione si evince che gli operanti avevano raccolto le dichiarazioni di due persone presenti al momento dell'accaduto di nome e Testimone_1 Persona_1
[...]
aveva riferito che, mentre si trovava all'interno del negozio di frutta e verdura Testimone_1 dove lavorava, aveva visto un ciclista il quale, all'improvviso, si era “impuntato” con la ruota anteriore in una buca, secondo quanto gli era sembrato di credere, ed era stato sbalzato con la bici stessa contro una macchina in sosta.
aveva invece dichiarato che si trovava a bordo di un Persona_1 motociclo, ad una distanza di 15 metri dal ciclista e che questo, giunto all'altezza di una buca creatasi al centro della corsia, aveva perso il controllo della bicicletta e si era andato a schiantare violentemente contro la parte posteriore di un'autovettura Lancia Y regolarmente parcheggiata a bordo strada;
il non era stato in grado di precisare se l'attore avesse perso il controllo della bicicletta perché Per_1 entrata nella buca o per evitare la stessa.
Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado, è stato effettuato l'interrogatorio formale dello il quale ha dichiarato di essere caduto nell'unica buca presente sul tratto di strada, precisando: Parte_1
pagina 13 di 16 “Ho percepito lo sterzo della bici girarsi tra le mani e mi sono reso conto di essere caduto nella buca”
e che: “Le auto antistanti limitavano il campo di visibilità”, ed è stata escussa la teste la Tes_4 quale ha tuttavia riferito di non aver assistito all'incidente de quo, ma, trovandosi nella propria abitazione, avendo sentito un tonfo e un forte rumore, si era affacciata al balcone e poi, dopo essersi ripresa dalla cruenta scena che aveva visto dall'alto, era scesa in strada e aveva visto la buca, oltre che pezzi di bici e una chiazza di sangue (verbali d'udienza del 13/01/2020 e del 28/09/2020).
Da tutto ciò si evince, innanzitutto, che appare evidente che lo proprio perché era Parte_1 caduto in una buca che si trovava al centro della sua corsia di marcia (secondo quanto emerge dalla suddetta relazione), viaggiava, alla guida della propria bicicletta, in evidente violazione dell'art. 143, comma 2, C.d.S., che impone ai veicoli sprovvisti di motore di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
Si osserva, al riguardo, che la giustificazione offerta dall'appellante, secondo la quale il ciclista avrebbe percorso il centro della propria corsia per scongiurare il pericolo rappresentato dalla eventuale apertura delle portiere delle macchine parcheggiate, non convince sia per l'ampiezza della strada teatro dell'incidente, secondo quanto risulta dalla piantina allegata alla relazione, sia per l'ovvia considerazione che è sempre possibile, se si mantiene una andatura adeguata allo stato dei luoghi, avvistare in tempo i movimenti in entrata e in uscita dalle macchine parcheggiate.
E' infatti altrettanto evidente per gli ingenti danni subiti dai veicoli coinvolti per come riportati nella relazione (rottura del lunotto posteriore, ammaccature sul portellone posteriore e abrasioni sul paraurti posteriore della autovettura e la distorsione del manubrio e della corona pedali nonché la piegatura dei cerchi della ruota anteriore e posteriore della bicicletta), oltre che per quanto affermato dalle persone che hanno assistito all'incidente (secondo le quali il ciclista “era stato sbalzato con la bici stessa contro una macchina in sosta” … “si andava a schiantare violentemente”), che lo Parte_1 viaggiasse a velocità elevata in violazione dell'art. 141 C.d.S. e ciò nonostante avesse il campo di visibilità limitato dai veicoli antistanti, come dallo stesso dichiarato in sede di interpello.
Deve dunque concludersi che le condizioni in cui è avvenuto il sinistro e i danni riportati inducano a ritenere che l'evento sia dipeso da una condotta di guida che è stata evidentemente imprudente.
Invero, la presenza della buca, certamente ben visibile in un pomeriggio luminoso di inizio estate, essendo di dimensioni non trascurabili tanto da essere stata avvistata da tutte le persone presenti al momento dell'incidente o intervenute subito dopo, non può dirsi elemento insidioso, né tale da superare la soglia della normale prevedibilità per un conducente diligente.
pagina 14 di 16 Ne consegue che la responsabilità dell'ente custode non può essere affermata, risultando assente la prova del nesso eziologico tra cosa e danno in termini sufficienti a escludere la rilevanza autonoma della condotta colposa dell'appellante, la quale, nella fattispecie concreta, assume valore di caso fortuito.
Così come confermato da recenti pronunce della Suprema Corte che riprendendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di art. 2051 c.c. statuiscono che “Affinché la P.A. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. cip. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. .... ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio.. la condotta colposa dello stesso utente infortunato) non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c.” (cfr. Cass. Civ., Sezione III,
Ordinanza n. 25925 del 15/10/2019).
Ne deriva che la responsabilità di o della società titolare dell'appalto di CP_2 manutenzione e sorveglianza della strada interessata dall'incidente debbano essere escluse, avendo avuto la cosa in custodia il ruolo di mera occasione del danno e non già di causa dell'infortunio, attribuibile al comportamento colposo del danneggiato.
Va dunque confermato il rigetto della domanda ex art. 2051 c.c.
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'appellante dato dimostrazione dell'esistenza di una insidia, caratterizzata da una situazione di pericolo occulto non visibile, inevitabile e imprevedibile, per quanto sopra osservato.
§ 12. — In definitiva, l'appello deve essere respinto.
§13. — L'onerosità probatoria gravante sulla parte attrice, la particolare complessità dell'evoluzione giurisprudenziale nella materia nonché il fatto che l'attore ha sicuramente subito le lesioni lamentate consentono la compensazione delle spese del grado tra tutte le parti.
§ 14. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dallo , avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 11084/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Spese di lite compensate;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
pagina 16 di 16
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1 CP_ Avv. STADERINI CLAUDIO avv. Rinaldi in Appellato/i
CP_2 CP_ Avv. COCCONI GIOVANNI avv. Ferranti in
CP_3 CP_ Avv. MARINO MARCELLO avv. Rizzo in LE Controparte_4 Controparte_5
Avv. SARA ASSICURAZIONI Avv. BERNARDINI avv. Zanotti in sost CP_6
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6068 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
DE (C.F.: – PEC: ), C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in in Via della Giuliana n.80, giusta procura CP_2 in atti
- APPELLANTE - E
(C.F.: ) in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Carlo Sportelli (C.F. ) e Giovanni C.F._3
RI CO (C.F. - PEC: ) ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in via Ciro Menotti n. 1, giusta CP_2 procura in atti
- APPELLATA - E
(C.F.: ), in persona del suo procuratore speciale, Controparte_7 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini (C.F.: – PEC: C.F._5
pagina 2 di 16 elettivamente domiciliata nel suo studio sito in in Via Cicerone n. Email_3 CP_2
49, giusta procura in atti
- APPELLATA - E
(già - C.F. e P.I.: ) in persona del legale CP_3 Controparte_8 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Marino (C.F.:
- PEC: ) ed elettivamente C.F._6 Email_4 domiciliata presso il suo studio sito in in Via Alessandro Poerio n.88, giusta procura in atti CP_2
- APPELLATA - E
LE (C.F.: Controparte_9 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore.
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Roma n. 11084/2021, pubblicata in data
25/6/2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 5006/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e, successivamente all'autorizzazione ottenuta dal giudice, nei confronti CP_2 delle terze chiamate e SA CP_3 Controparte_10
Assicurazioni.
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio CP_2 al fine di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni rispettivamente subiti per effetto dell'incidente avvenuto il giorno 27 giugno 2015, verso le ore 15,55, quando, percorrendo a bordo del proprio ciclomotore via degli Orti della Farnesina in direzione di Ponte Milvio, giunto all'altezza del civico 16, a causa di una buca presente sull'asfalto era stato sbalzato, ancora in sella alla bicicletta, contro una vettura in sosta, buca che non era segnalata né delimitata e la cui presenza era stata constatata dalla pattuglia della Polizia Municipale intervenuta e descritta come avente dimensioni di cm 30 x 35 e profonda 3 centimetri. Ritenendo sussistere la responsabilità di per CP_2
l'omessa custodia, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni rispettivamente subiti. Si è costituita deducendo che la responsabilità di cui all'articolo CP_2
2051 cc non era invocabile nei confronti della pubblica amministrazione in considerazione della pagina 3 di 16 estensione del demanio stradale di ritenendo invece applicarsi la responsabilità da CP_2 insidia ai sensi dell'articolo 2043 cc in presenza dei requisiti previsti da tale articolo e da quelli aggiuntivi necessari per la configurabilità dell'insidia costituiti dalla invisibilità e dalla imprevedibilità. Ha dedotto la mancata prova del fatto e del nesso di causalità con i danni di cui era stato richiesto il risarcimento e, comunque la condotta colposa dell'attore atta a costituire il caso fortuito che escludeva la responsabilità da custodia e, comunque, comportava, quantomeno, il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro. Ha chiesto di poter chiamare in causa la
RTI Bucci strade s.r.l., titolare dell'appalto di manutenzione e sorveglianza della strada, al fine di essere dalla stessa manlevata come specificamente previsto dal contratto di appalto e Controparte_10 di che la garantiva per la responsabilità verso terzi. Si è costituita la società (già CP_2 CP_3
deducendo la nullità dell'atto di chiamata in causa per la indeterminatezza della Controparte_8 obbligazione che intendeva far valere non avendo notificato insieme all'atto di CP_2 citazione anche la comparsa di costituzione, che nella copia depositata in Tribunale era presente, la applicabilità dell'articolo 2051 cc anche al demanio stradale a condizione che il danneggiato provasse sia il fatto sia il nesso di causalità tra la alterazione della cosa, la caduta ed i danni riportati e che tale situazione di pericolo non fosse superabile con la normale diligenza e che tale situazione di pericolo non fosse visibile o prevedibile, circostanze non provate dall'attore, specie in considerazione del fatto che era estate e primo pomeriggio in condizioni di piena illuminazione e non era stata fornita la prova che l'attore, nel circolare, avesse rispettato le indicazioni del codice della strada. In relazione alla chiamata in causa ha dedotto che il servizio di manutenzione era effettivamente finalizzato alla messa in sicurezza di quelle situazioni accertate dal proprio servizio di vigilanza o segnalate dal comune e che la sorveglianza non doveva essere intesa come ritenuto dalla giurisprudenza del
Tribunale di Roma come un obbligo di natura generale ma solo un obbligo di consegna di un elenco delle situazioni rilevate in relazione alle quali doveva essere il direttore dei lavori a dare indicazioni in relazione all'ordine di intervento e che non vi era prova che il danno si fosse verificato dopo il controllo della squadra di sorveglianza senza alcun obbligo di segnalazione e che in relazione al contratto non erano state operate contestazioni. Ha contestato, infine, la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento ed ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'Assicurazione che la garantiva per la responsabilità. Si è costituita deducendo la Controparte_10 irresponsabilità della propria assicurata in quanto il potere di fatto sulla cosa era stato trasferito alla
Impresa appaltatrice e comunque la mancata prova degli elementi della fattispecie. Ha dedotto, in ogni caso che non sussisteva il requisito della invisibilità in quanto il fatto era avvenuto in ora diurna con bel tempo e che la buca si trovava al centro della corsia di marcia e la teste oculare aveva riferito ai pagina 4 di 16 Vigili di non essere in grado di indicare se la caduta fosse avvenuta perché la bicicletta era caduta sulla buca o se il ciclista per evitarla avesse urtato la vettura parcheggiata. In ogni caso il ciclista stava percorrendo la strada senza tenere la destra come prescritto dal codice della strada e non aveva posto la necessaria attenzione alla strada. Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento. Si è costituita la società deducendo che la garanzia era Controparte_7 prestata con un massimale di due milioni e mezzo di euro con una franchigia minima di euro 2.500 e che la garanzia per la manutenzione e sorveglianza era stata attivata a decorrere dal 31 marzo 2015.
Nel merito, premessa la carenza di prova del fatto da parte dell'attore, ha dedotto la insussistenza della responsabilità dedotta dall'attore in quanto non solo non era stata provato l'inadempimento della società assicurata agli obblighi contrattualmente assunti, non ricorreva la fattispecie della insidia non risultando provata la invisibilità e la imprevedibilità della presenza delle buca sull'asfalto, mentre ricorreva la causa di esclusione della responsabilità da custodia consistente nel comportamento negligente posto in essere dall'attore, ed il fatto che la presenza di un appalto non CP_ esimeva l' custode del demanio stradale dallo svolgere la propria attività di sorveglianza. Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “il Tribunale di Roma,
definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di e da quest'ultima nei confronti della società Parte_1 CP_2 CP_3
Co e Assicurazioni di e da parte della società nei confronti della società
[...] CP_2 CP_3 [...] rigetta la domanda attrice;
compensa le spese del presente giudizio tra le parti Controparte_7 fatta eccezione per le spese di CTU che liquidate in euro 500, sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate”.
§ 4. — Con l'atto di appello , ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma integrale della sentenza appellata, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 223.555,77, comprensive delle spese mediche, per tutti i titoli specificati nella comparsa conclusionale di primo grado, le cui conclusioni devono intendersi qui integralmente trascritte, con rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati sino al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di costituzione e risposta CP_2 depositata in data 18/01/2022, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale: rigettare l'appello proposto da avverso la Sentenza n. Parte_1
pagina 5 di 16 11084/2021 pubblicata in data 24.06.2021, emessa a definizione del giudizio recante n.r.g. 5006/2017 del Tribunale di Roma, Sez. XII, .. in quanto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta Sentenza;
in subordine, si reiterano le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado con la comparsa di costituzione di nuovi difensori e memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. n. 1 che di seguito si riportano: - in via principale, rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque non provate;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità di parte attrice nel fatto per cui è causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; - sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi dell'accoglimento, totale o parziale, delle avverse domande, operate comunque le dovute riduzioni di cui all'art. 1227 c.c. per concorso del fatto colposo dell'attore, ritenere e dichiarare l'impresa responsabile dell'incidente di cui è causa e, accertato l'obbligo Controparte_8 di manleva e di garanzia nei confronti di dichiarare la predetta impresa tenuta a CP_2 garantire e manlevare da ogni pretesa di parte attrice e, per l'effetto, condannare CP_2 direttamente la stessa al pagamento diretto di qualsiasi somma ritenuta dovuta a parte attrice o, comunque, in subordine, a rifondere a quanto questa sia condannata a pagare in CP_2 conseguenza del presente giudizio;
- in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui non dovesse essere ravvisata, per qualsiasi motivo la responsabilità l'impresa e/o dovesse Controparte_8 ritenersi non operante l'obbligo di garanzia e di manleva della suddetta, o ritenersi inammissibile e/o infondata la domanda di manleva spiegata nei suoi confronti e sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da parte attrice, e di accertamento, a qualsiasi titolo, di una sia pur limitata responsabilità di invocando, a tal proposito, CP_2 anche il disposto di cui all'art. 1227 c.c. per l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, accertare e dichiarare la mutua assicuratrice “ ” tenuta a garantire e tenere indenne, in Controparte_10 forza di polizza assicuratrice n. 001/49/35436 per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile, dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio e, conseguentemente, CP_2 operate comunque le dovute riduzione di cui all'art. 1227, c.c., condannarla a rifondere all'Amministrazione capitolina di eventuali somme che la stessa fosse condannata a pagare in conseguenza del presente giudizio. Con vittoria di spese di lite. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del giudizio di appello”.
§ 6. — L'appellata (già , costituitasi con comparsa di CP_3 Controparte_8 costituzione e risposta depositata in data 25/07/2022, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in premessa: nel merito: in via principale, rigettare l'appello proposto dallo Parte_1
pagina 6 di 16 avverso la sentenza n. 11084/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma sez. XII Giudice Dott. Roberto
Parziale in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte appellante, accertare e dichiarare che la non è tenuta a manlevare e/o rimborsare in via ulteriormente CP_3 CP_2 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello dello e/o Parte_1 contestuale dichiarazione di manleva, in favore di condannare, in ragione della CP_2 competenza richiamata in premessa, la a manlevare e tenere indenne la Terza Controparte_7
Chiamata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario come da mandato in calce al presente atto”.
§ 7. — L'appellata costituitasi con comparsa di costituzione e Controparte_7 risposta depositata in data 17/01/2022, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in via preliminare dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame ex Decreto sviluppo n. 83/12, per le ragioni sopra esposte. Nel merito respingere il gravame poiché infondato in fatto e in diritto, nonché la domanda avanzata da nei confronti di per le ragioni esposte, con conseguente CP_2 CP_3 caducazione della domanda di manleva azionata nei confronti della . Vittoria di Controparte_7 spese”.
§ 8. — All'udienza del 19/04/2023 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_10
§ 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — In via preliminare, la Corte disattende l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi in cui si articola Controparte_7
l'impugnazione formulata da , pur se non espressi in maniera concisa, sono dotati di Parte_1 sufficiente specificità, essendo stato raggiunto lo scopo tutelato dell'art.342 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n.134/2012) ovvero la conoscenza, da parte dell'appellato, dell'oggetto e delle ragioni del gravame per consentirgli il completo svolgimento di adeguate difese.
§ 11. — L'appello formulato da si articola in un unico motivo: “il tribunale ha Parte_1 erroneamente ritenuto che l'attore non avesse ottemperato all'onere di provare il nesso di causalità fra l'insidia costituita dalla buca sull'asfalto e le lesioni subite a causa dell'erronea interpretazione della prova testimoniale espletata”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Nel corso del giudizio è stato raccolto l'interrogatorio formale dell'attore il quale ha riferito che non percorreva abitualmente la strada in pagina 7 di 16 bicicletta e che giunto in prossimità del Commissariato di Polizia nella parte finale di via degli Orti della Farnesina in un tratto di strada in cui la pavimentazione non era dissestata e vi era una sola buca. Aveva sentito improvvisamente in manubrio girarsi e si era reso conto di essere caduto in una buca. Ha anche precisato che vi erano dei veicoli che lo precedevano nella stessa direzione e che gli limitavano la visuale. In atti è stato prodotto il verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta con allegata la annotazione di servizio redatta da una pattuglia della Polizia di Stato intervenuta sul CP_ posto su segnalazione di un conducente di una vettura Dal verbale si evince che la bicicletta venne rinvenuta sul marciapiede perché ivi collocata dalla Polizia intervenuta, e la presenza di una macchia ematica sull'asfalto all'altezza della parte posteriore del veicolo Lancia Y targato DM667BV parcheggiato lungo via degli Orti della Farnesina in direzione Ponte Milvio, veicolo che recava sulla parte posteriore le tracce dell'urto da parte del ciclista, tracce costituite dalla rottura del parabrezza posteriore, la ammaccatura del portellone posteriore con abrasioni sul paraurti posteriore mentre la bicicletta aveva riportato la distorsione del manubrio e della corona con i pedali, la piegatura dei cerchi di entrambe le ruote. Sulla strada venne rinvenuta al centro della semicareggiata con direzione
Ponte Milvio una buca delle dimensioni di cm 25X35 per 3 cm di profondità, posta a circa sei metri dal punto di urto contro il veicolo parcheggiato. La Polizia Municipale ha raccolto la deposizione di tale il quale ha riferito che si trovava all'interno del negozio di frutta nel quale lavorava e Testimone_1 guardano fuori aveva visto un ciclista che percorreva dia degli Oriti della Farnesina che si era impuntato con la ruota all'interno di una buca, per quanto credeva, ed era stato sbalzato con la bici contro una vettura in sosta. Nella annotazione di servizio della Polizia di Stato era indicata anche la deposizione resa da tale che stava percorrendo via degli Orti Persona_1 della Farnesina una quindicina di metri dietro la bicicletta il quale ha riferito di aver visto il ciclista, giunto nei pressi della buca, perdere il controllo della bicicletta e schiantarsi violentemente contro la parte posteriore di un veicolo parcheggiato precisando di non essere sicuro se il ciclista avesse perso il controllo della bicicletta per cercare di evitare la buca o perché ci fosse finito dentro. Nel corso del giudizio è' stata sentita la teste la quale ha riferito che abitava a circa 50 metri dal Tes_2
Commissariato di Polizia ed aveva la porta del balcone aperta, quando, verso le ore 17,30, aveva sentito un forte rumore e delle urla ed affacciandosi aveva visto un ragazzo per terra con la bicicletta ribaltata sulla corsia di marcia diretta verso Ponte Milvio. Era uscita un quarto d'ora più tardi il ragazzo era stato portato via e non vi era più la bicicletta mentre erano presenti dei pezzi di bicicletta ed una chiazza di sangue sull'asfalto. Dopo essere uscita aveva visto che sull'asfalto era presente una buca che a suo ricordo era più profonda che larga, circostanza ribadita a seguito di specifica richiesta senza essere in grado di precisare altro sulle caratteristiche della buca. Aveva guardato solo l'attore e pagina 8 di 16 non aveva visto il veicolo che lo stesso aveva urtato. La teste, quindi non è stata in grado di indicare le modalità dell'incidente né se lo stesso fosse stato determinato dalla presenza di una buca. Peraltro, in relazione alla buca che ha riferito di aver visto, l'unico ricordo che la stessa ha dichiarato di avere era che la stessa era più profonda che larga, mentre risulta pacifico che l'unica buca rinvenuta dalla
Polizia Municipale nella zona in cui si era verificato l'incidente aveva dimensioni di cm 30 x 35 ed una profondità di soli 3 cm, circostanza che rende difficile ritenere che la buca di cui ha riferito la teste fosse la stessa la cui presenza era stata verificata dalla Polizia Municipale, dal momento che secondo quanto riferito dalla teste per essere più profonda che larga e tenuto conto che la Polizia Municipale ha verificato una profondità di soli 3 cm, la alterazione di cui ha riferito la teste avrebbe dovuto essere al massimo una fenditura nell'asfalto. In ogni caso la teste ha chiarito di non aver assistito all'incidente e quindi di non poter confermare che la caduta fosse stata determinata dal fatto che la bicicletta era passata sulla buca la cui presenza è stata constata dalla Polizia Municipale. Di conseguenza l'attore se ha provato la caduta, non ha provato che la stessa era stata determinata dalla buca in questione, e, quindi, non ha assolto all'onere della prova sullo stesso gravante ai sensi dell'articolo 2051 cc affinché potesse determinarsi la insorgenza della presunzione di responsabilità a carico del custode. Infatti neppure i testi escussi hanno fornito una indicazione chiara in relazione alla buca dal momento che il dipendente del negozio di frutta trovandosi all'interno dello stesso difficilmente può aver visto la buca presente sull'asfalto e la ruota della biciletta che vi entrava dentro, circostanza resa evidente, dal fatto che risulta verbalizzata la indicazione “credo” indicata dal teste il quale ha evidenziato che si trattava di un suo convincimento, mentre anche l'altro teste che seguiva l'attore ad una distanza di quindici metri da un lato non è stato in grado di precisare se l'attore avesse perso il controllo della bicicletta perché entrato nella buca o per evitare la stessa ed al tempo stesso nel caso che i testi avessero visto la buca si dovrebbe necessariamente ritenere che la stessa fosse chiaramente visibile ed evitabile nel caso che l'attore avesse posto la necessaria attenzione alla strada.
Deve segnalarsi, inoltre, che l'attore non ha fornito alcun elemento dal quale desumere il rispetto delle norme del codice della strada ed anzi ha fornito elementi che confermerebbero il rispetto degli obblighi imposti dal codice della strada, quali l'obbligo di circolare tenendo la destra, circostanza che tenuto conto dell'ingombro delle bicicletta avrebbe consentito alla stessa di non passare nella zona ove era presente la buca, ed il rispetto della distanza di sicurezza in relazione al veicolo che ha affermato che lo precedesse e che avrebbe impedito di avvistare la buca, dal momento che, tenuto conto della sua velocità, non moderata in considerazione delle lesioni riportate e dei danni riportati dal veicolo in sosta e dalla bicicletta, e della capacità frenante della bicicletta, la distanza avrebbe dovuto essere pagina 9 di 16 tale da consentire agevolmente di avvistare la buca, sia pure di limitate dimensione e di evitarla agevolmente. Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Il Tribunale ha omesso di verificare che il teste oculare ha usato un verbo che non poteva lasciare spazio ad altra Testimone_3 interpretazione sulla dinamica del sinistro: “Ho visto un ciclista che percorreva via Orti della
Farnesina in direzione ponte Milvio quando all'improvviso si è impuntato con la ruota anteriore in una buca, credo, ed è stato sbalzato con la bici contro una macchina in sosta.” Nessun dubbio che il verbo usato stia ad indicare che il teste ha visto cadere la ruota anteriore in una buca tanto da causare l'arresto improvviso della bicicletta con conseguente sbandamento e proiezione del ciclista sull'auto in sosta. Le motivazioni del Tribunale, circa il valore di mera valutazione del teste, sarebbero state pertinenti e congrue ove non fosse stata rilevata la presenza della buca, che, invece, è stata constatata dai Vigili che ne hanno immediatamente percepito la pericolosità, tanto da richiedere l'immediato intervento della ditta di manutenzione per l'eliminazione dell'insidia. Nè è risultata sussistente altra causa che abbia potuto cagionare l'evento così come è stato rappresentato dal teste oculare
(“all'improvviso si è impuntato”). Inoltre, la deposizione dell'altro teste, che seguendo l'appellante, aveva una visuale diversa da quella del teste e quindi può essere considerato complementare Tes_1
a quest'ultimo, ha confermato, di fatto, la dinamica del sinistro, causato comunque dalla presenza della buca sul manto stradale, che ha causato lo sbandamento del ciclista. In tal senso la Corte di
Appello dovrà riconoscere del tutto assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, così come,
d'altronde, aveva riconosciuto il Giudice, originariamente assegnatario del processo, dott.
, il quale, all'udienza del 28/9/2020, all'esito dell'istruttoria testimoniale, aveva Persona_2 ammesso la C.T.U. sul quantum debeatur, evidentemente ritenendo assolto, da parte attrice, l'onere probatorio concernente l'an debeatur. Né si sottraggono a censure le ulteriori considerazioni del
Tribunale, circa l'interruzione del nesso di causalità della buca con le lesioni, in conseguenza della velocità, apoditticamente definita “non moderata” del ciclista, e della circostanza che quest'ultimo non tenesse la destra sulla carreggiata. Quanto all'obbligo di circolare tenendo la destra si osserva che il Giudice erroneamente ha ritenuto che l'attore avesse violato tale obbligo, non avendo egli considerato l'ingombro sulla carreggiata delle auto parcheggiate, che, oltre a ridurre l'ampiezza della corsia di marcia, costituivano un chiaro pericolo per il ciclista a causa dell'apertura improvvisa della portiera. È questo, infatti, uno dei pericoli maggiori della circolazione in bicicletta, per la cui eliminazione o attenuazione non vi è altro rimedio che, prudentemente e nel rispetto del principio di salvaguardia della sicurezza stradale, quello di tenersi un po' scostati dal bordo verso il centro della semicarreggiata in modo da avere un margine di movimento in caso di pericolo improvviso. Ulteriore pagina 10 di 16 errore di valutazione del Giudice di 1^ grado concerne l'affermazione che l'attore procedesse “a velocità non moderata”, traendone l'erronea conclusione del mancato rispetto della distanza di sicurezza che “avrebbe dovuto essere tale da consentire agevolmente di avvistare la buca”. Il Codice della Strada definisce, all'art.149, il concetto di distanza di sicurezza: “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso il tempestivo arresto e siano evitate collisioni con i veicoli che li precedono”. Da tale definizione
è possibile già sottolineare l'errata utilizzazione del concetto di distanza di sicurezza al caso di specie, avendo il Giudice confuso la distanza di sicurezza tra i veicoli con la distanza necessaria ad avvistare un ostacolo imprevisto ed imprevedibile sul manto stradale (tempo di percezione). Mentre, infatti,
l'arresto del veicolo che precede non avviene istantaneamente ma progressivamente, per effetto della frenata, può aversi il rispetto della distanza di sicurezza ma insufficienza del tempo di percezione a causa di un ostacolo fisso, come la buca, imprevisto ed imprevedibile. Ipotizzando, a titolo di mero esempio, ed apoditticamente, come ha fatto il Giudice di 1^ grado, non essendoci negli atti processuali alcun elemento atto a desumere la velocità, che la velocità del ciclista fosse, di 20 km orari, il calcolo della distanza di sicurezza si ottiene dividendo per 10 la velocità e moltiplicando il risultato per se stesso (20 : 10 = 2 x 2 = 4). Alla velocità ipotizzata la distanza di sicurezza è di 4 metri. Inoltre, alla velocità di 20 km orari si percorrono 5,55 mt. al secondo. Dunque, secondo tale ipotesi, mentre la distanza di sicurezza di 4 metri con il veicolo che lo precedeva avrebbe consentito al ciclista di evitare di tamponare il veicolo che lo precedeva, che frenando, non avrebbe interrotto la sua corsa istantaneamente, bensì gradualmente;
tuttavia, il tempo di percezione della buca (inferiore ad 1 secondo) non avrebbe dato al ciclista alcuna concreta possibilità di evitare di caderci dentro. Errata è anche la considerazione del Giudice che desume dalle lesioni l'eccessiva velocità del ciclista. Infatti, le lesioni riportate dall'appellante non sono state fratture o traumi da impatto, bensì tagli conseguenti alla rottura del parabrezza posteriore del veicolo in sosta, su cui il ciclista stesso è stato proiettato dopo l'impatto con la buca, rottura che può essere stata facilmente provocata dall'energia cinetica, in cui il peso del corpo (circa 86 kg.), a prescindere dalla velocità, è causa sufficiente ed adeguata. La documentazione fotografica in atti conferma che l'unico danno rilevante subito dalla vettura è limitato alla rottura del parabrezza. È così dimostrato l'errore di valutazione del Tribunale nel considerare la condotta del ciclista causa esclusiva ed unica dell'evento dannoso”.
Il motivo di appello è infondato.
Anzitutto occorre premettere che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava pagina 11 di 16 l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 -
3, n. 27724 del 30/10/2018).
Più specificatamente il fortuito - consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo) - può presentarsi nella forma "incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso (cfr. tra molte Cass. 6/02/2007 n. 2563; Cass.
20/10/2005 n. 20317).
Va altresì evidenziato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886; Cass. 9/05/2024 n.12663).
Tanto premesso il Collegio ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie, che, anche a voler ammettere che l'appellante abbia provato di essere caduto a causa della buca presente sull'asfalto, appare evidente che il suddetto nesso eziologico sia stato interrotto dalla condotta imprudente tenuta dallo stesso danneggiato.
pagina 12 di 16 La vicenda oggetto del giudizio trae origine dal sinistro verificatosi in data 27 giugno 2015, alle ore 17:00 circa, in mentre l'appellante percorreva, a bordo della sua bicicletta, la via degli Orti CP_2 della Farnesina.
Da quanto risulta dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Locale di
[...]
, intervenuta in via degli Orti della Farnesina dopo circa venti minuti dall'accadimento, le CP_2 condizioni meteorologiche erano serene, la visibilità buona, il tratto di strada era rettilineo, il fondo asciutto, il traffico scarso e “Al centro della corsia di marcia sopra menzionata è presente una buca sul manto stradale in conglomerato bituminoso avente le seguenti dimensioni: cm 30 x cm 35 profondità di cm 3” (cfr. relazione allegata al fascicolo di primo grado di parte attrice).
Dalla suddetta relazione emerge inoltre che, in tale situazione di tempo e di luogo, Parte_1
, mentre era alla guida della propria bicicletta, aveva urtato contro una Lancia Y parcheggiata,
[...] provocando la rottura del lunotto posteriore, delle ammaccature sul portellone posteriore e delle abrasioni sul paraurti posteriore della suddetta autovettura oltre che la distorsione del manubrio e della corona pedali nonché la piegatura dei cerchi della ruota anteriore e della ruota posteriore del veicolo sul quale viaggiava.
Si osserva, al riguardo, che la relazione redatta dagli organi di Polizia, comprensiva della descrizione del veicolo incidentato, dei danni riportati e dello stato dei luoghi va considerata pienamente fidefaciente dei fatti accertati (ex multis Cass. Civ. Sez. VI, n. 9037/2019).
Sempre dalla citata relazione si evince che gli operanti avevano raccolto le dichiarazioni di due persone presenti al momento dell'accaduto di nome e Testimone_1 Persona_1
[...]
aveva riferito che, mentre si trovava all'interno del negozio di frutta e verdura Testimone_1 dove lavorava, aveva visto un ciclista il quale, all'improvviso, si era “impuntato” con la ruota anteriore in una buca, secondo quanto gli era sembrato di credere, ed era stato sbalzato con la bici stessa contro una macchina in sosta.
aveva invece dichiarato che si trovava a bordo di un Persona_1 motociclo, ad una distanza di 15 metri dal ciclista e che questo, giunto all'altezza di una buca creatasi al centro della corsia, aveva perso il controllo della bicicletta e si era andato a schiantare violentemente contro la parte posteriore di un'autovettura Lancia Y regolarmente parcheggiata a bordo strada;
il non era stato in grado di precisare se l'attore avesse perso il controllo della bicicletta perché Per_1 entrata nella buca o per evitare la stessa.
Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado, è stato effettuato l'interrogatorio formale dello il quale ha dichiarato di essere caduto nell'unica buca presente sul tratto di strada, precisando: Parte_1
pagina 13 di 16 “Ho percepito lo sterzo della bici girarsi tra le mani e mi sono reso conto di essere caduto nella buca”
e che: “Le auto antistanti limitavano il campo di visibilità”, ed è stata escussa la teste la Tes_4 quale ha tuttavia riferito di non aver assistito all'incidente de quo, ma, trovandosi nella propria abitazione, avendo sentito un tonfo e un forte rumore, si era affacciata al balcone e poi, dopo essersi ripresa dalla cruenta scena che aveva visto dall'alto, era scesa in strada e aveva visto la buca, oltre che pezzi di bici e una chiazza di sangue (verbali d'udienza del 13/01/2020 e del 28/09/2020).
Da tutto ciò si evince, innanzitutto, che appare evidente che lo proprio perché era Parte_1 caduto in una buca che si trovava al centro della sua corsia di marcia (secondo quanto emerge dalla suddetta relazione), viaggiava, alla guida della propria bicicletta, in evidente violazione dell'art. 143, comma 2, C.d.S., che impone ai veicoli sprovvisti di motore di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
Si osserva, al riguardo, che la giustificazione offerta dall'appellante, secondo la quale il ciclista avrebbe percorso il centro della propria corsia per scongiurare il pericolo rappresentato dalla eventuale apertura delle portiere delle macchine parcheggiate, non convince sia per l'ampiezza della strada teatro dell'incidente, secondo quanto risulta dalla piantina allegata alla relazione, sia per l'ovvia considerazione che è sempre possibile, se si mantiene una andatura adeguata allo stato dei luoghi, avvistare in tempo i movimenti in entrata e in uscita dalle macchine parcheggiate.
E' infatti altrettanto evidente per gli ingenti danni subiti dai veicoli coinvolti per come riportati nella relazione (rottura del lunotto posteriore, ammaccature sul portellone posteriore e abrasioni sul paraurti posteriore della autovettura e la distorsione del manubrio e della corona pedali nonché la piegatura dei cerchi della ruota anteriore e posteriore della bicicletta), oltre che per quanto affermato dalle persone che hanno assistito all'incidente (secondo le quali il ciclista “era stato sbalzato con la bici stessa contro una macchina in sosta” … “si andava a schiantare violentemente”), che lo Parte_1 viaggiasse a velocità elevata in violazione dell'art. 141 C.d.S. e ciò nonostante avesse il campo di visibilità limitato dai veicoli antistanti, come dallo stesso dichiarato in sede di interpello.
Deve dunque concludersi che le condizioni in cui è avvenuto il sinistro e i danni riportati inducano a ritenere che l'evento sia dipeso da una condotta di guida che è stata evidentemente imprudente.
Invero, la presenza della buca, certamente ben visibile in un pomeriggio luminoso di inizio estate, essendo di dimensioni non trascurabili tanto da essere stata avvistata da tutte le persone presenti al momento dell'incidente o intervenute subito dopo, non può dirsi elemento insidioso, né tale da superare la soglia della normale prevedibilità per un conducente diligente.
pagina 14 di 16 Ne consegue che la responsabilità dell'ente custode non può essere affermata, risultando assente la prova del nesso eziologico tra cosa e danno in termini sufficienti a escludere la rilevanza autonoma della condotta colposa dell'appellante, la quale, nella fattispecie concreta, assume valore di caso fortuito.
Così come confermato da recenti pronunce della Suprema Corte che riprendendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di art. 2051 c.c. statuiscono che “Affinché la P.A. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. cip. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. .... ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio.. la condotta colposa dello stesso utente infortunato) non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c.” (cfr. Cass. Civ., Sezione III,
Ordinanza n. 25925 del 15/10/2019).
Ne deriva che la responsabilità di o della società titolare dell'appalto di CP_2 manutenzione e sorveglianza della strada interessata dall'incidente debbano essere escluse, avendo avuto la cosa in custodia il ruolo di mera occasione del danno e non già di causa dell'infortunio, attribuibile al comportamento colposo del danneggiato.
Va dunque confermato il rigetto della domanda ex art. 2051 c.c.
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'appellante dato dimostrazione dell'esistenza di una insidia, caratterizzata da una situazione di pericolo occulto non visibile, inevitabile e imprevedibile, per quanto sopra osservato.
§ 12. — In definitiva, l'appello deve essere respinto.
§13. — L'onerosità probatoria gravante sulla parte attrice, la particolare complessità dell'evoluzione giurisprudenziale nella materia nonché il fatto che l'attore ha sicuramente subito le lesioni lamentate consentono la compensazione delle spese del grado tra tutte le parti.
§ 14. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dallo , avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 11084/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Spese di lite compensate;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
pagina 16 di 16