Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6056 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 23.5.2025 avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Frattamaggiore Parte_1 C.F._1
al C.so F. Durante, 142 presso lo studio degli avv.ti Domenico Fimmanò e Simeone Russo che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Frattamaggiore alla via Vittorio Emanuele III, 77 presso lo studio dell'avv. Rocco Sessa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._3
Frattamaggiore al C.so F. Durante, 142 presso lo studio degli avv.ti Domenico Fimmanò e Simeone
Russo che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.7.2024 il ricorrente, in atti generalizzato ha chiesto modificarsi le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10437/2012, passata in giudicato, nella quale era stato disposto il versamento alla resistente di un assegno di € 280,00 per il mantenimento della GL , oltre il 50% delle spese straordinarie per la GL. CP_2
A sostegno della domanda esponeva che erano intervenute circostanze nuove sopravvenute, tali da legittimare una modifica delle condizioni cristallizzate all'epoca del divorzio.
In particolare, deduceva la raggiunta indipendenza economica della GL , avendo CP_2
iniziato a lavorare come estetista dal 2016 nonché avendo costituito una società (Sarho snc di
GR AL & TI RO) che si occupa di ristorazione nel ruolo di socio- lavoratore, con il compagno, con il quale convive in Frattamaggiore alla via Cumana n. 147 (cfr. visura camera di commercio in atti, da cui discende che risulta socia Controparte_2
amministratrice della società de quo a partire dal 15.11.2019).
Su tali premesse chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento disposto con sentenza di divorzio in favore della GL con efficacia retroattiva;
la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare, disposto in ragione della convivenza della GL;
la conferma delle restanti condizioni del divorzio.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente aderiva alla domanda principale di revoca dell'assegno di mantenimento della GL , a decorrere dalla notifica del ricorso;
chiedeva condannare il CP_2
ricorrente al pagamento di 280,00 euro (oltre interessi e adeguamento ISTAT) dell'assegno di mantenimento della GL non corrisposto dal 21.12.2012 sino al momento del ricorso;
disporre in favore della resistente il versamento di 350,00 euro a carico del ricorrente essendo inoccupata;
dichiarare la compensazione in virtù del credito maturato per inadempimento dell'assegno di mantenimento come previsto dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10437/12, con il trasferimento a suo favore della quota del 50% di proprietà del sig. per gli immobili siti in Grumo Parte_1
Nevano alla via Roma n. 8, in catasto al fl. 3 particella 137 sub 4 e sub 5 e nessun altro diritto servitù apparente e non apparente connesso ed escluso nello stato di fatto e di diritto attuale, a favore della sig.ra il tutto a compensazione di quanto dovuto per il mancato pagamento Controparte_1 dell'assegno di mantenimento a tutt'oggi; la condanna al risarcimento dei danni per inadempimento, dalla data della sentenza di divorzio, dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento della GL;
la condanna alle spese di lite. CP_2
2 R.G. n. 6056/2024
All'udienza dell'8.1.2025 veniva disposta la notifica nei confronti della GL maggiorenne non convivente con i genitori, rinviando all'udienza del 9.5.2025.
Con comparsa di costituzione depositata in data 28.1.2025 si costituiva in giudizio la GL maggiorenne la quale aderiva alla domanda principale di revoca del suo assegno di mantenimento posto a carico del padre, con efficacia retroattiva dal 16.2.2016 o in subordine dalla data del ricorso.
All'udienza del 9 maggio 2025, tutte le parti comparivano personalmente innanzi al Giudice delegato, il quale all'esito dell'audizione, alla presenza dei difensori, rinviava per bonario componimento, onerando le parti del deposito della documentazione reddituale.
Con nota telematica del 21 maggio 2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui all'accordo transattivo depositato.
All'udienza del 23 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma c.p.c.
In via preliminare la richiesta modifica va sussunta nel paradigma normativo dell' art. 473bis-29
c.p.c., trattandosi di procedimento istaurato dopo l'1-3-2023 e, quindi, disciplinato dal rito unico
(rito Cartabia).
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
A modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10437/2012, passata in giudicato, le parti hanno concordemente chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1.La sig.ra dichiara di rinunciare, come con la sottoscrizione del presente atto Controparte_1
rinuncia, a tutti i diritti vantati nei confronti del sig. ed alle domande proposte nel Parte_1
giudizio RG 6056/24 Tribunale di Napoli Nord e cioè al credito maturato e maturando in suo favore in virtù della sentenza del Tribunale di Napoli n. 10437/12, alla richiesta dell'assegno di mantenimento in suo favore e quella di risarcimento dei danni.
La rinuncia ai diritti ed alle domande è effettuata dalla sig.ra a fronte dell'obbligo da CP_1
parte del sig. di trasferirle la quota del 50% di proprietà del cespite indicato in premessa Pt_1
verso un minor corrispettivo, a titolo di prezzo, di soli € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00). A sua volta il sig. rinuncia a qualsiasi altra pretesa, nessuna esclusa, anche relativa Pt_1 all'occupazione della casa da parte della sig.ra per la sua quota, fino alla stipula del CP_1
rogito da effettuarsi entro sei mesi.
Le parti accettano le reciproche rinunce.
3.La sig.ra per l'effetto aderisce alla richiesta di modifica dei patti di divorzio Controparte_1
richiesta dal sig. rinunciando altresì al mantenimento in suo favore nonché a tutte le somme Pt_1
dovute dal maturate dalla data della sentenza ed al risarcimento danni. Pt_1
4.A fronte della rinuncia a tutte le pretese di carattere economico da parte della sig.ra CP_1
3 R.G. n. 6056/2024
, il sig. si obbliga a trasferirle la quota di sua proprietà pari al 50% del CP_1 Parte_1
seguente bene immobile: Porzione di fabbricato sita in Grumo Nevano (NA) alla via Roma n. 8 composta da due vani al primo piano con annessa cucinetta, confinante con cortile comune, con proprietà , con proprietà e con beni In catasto al foglio 3 particella 137 sub Per_1 Per_2 Per_3
5, p.1, Cat A/5 classe 4 e particella 137 sub. 4, p. T-1 Cat A/5 classe 4, il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria che
è comproprietaria e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e quota proporzionale degli spazi comuni. La sig.ra a fronte del trasferimento della quota Controparte_1 del cespite si obbliga a versare al sig. la somma di € 12.500,00 Parte_1
(dodicimilacinquecento/00) mediante assegno circolare da corrispondere al momento della stipula dell'atto di vendita che verrà stipulato da notaio a scelta della signora Il rogito, per patto CP_1
espresso, dovrà intervenire entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto.
5.Gli oneri relativi al trasferimento della quota del cespite, nessuno escluso, resteranno a carico della sig.ra anche per eventuali debiti pregressi relativi all'immobile. CP_1
6.Anche al fine di far usufruire alla sig.ra le agevolazioni fiscali previste dalla Controparte_1
legge per i trasferimenti immobiliari correlati alla separazione ed al divorzio, le parti riprodurranno
l'intesa raggiunta alle condizioni sopra indicate, nel giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Napoli
Nord RG 6056/2024 ovvero depositeranno il presente accordo sottoscritto da tutte le parti, unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del 23.05.2025 e chiederanno che in sentenza il Giudice prenda atto dell'accettazione da parte della sig.ra alla modifica dell'assegno di CP_1
mantenimento della GL , della revoca di assegnazione della casa coniugale e CP_2 dell'obbligo assunto dalle parti del trasferimento del cespite alle condizioni stabilite, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
7.Il presente accordo sarà efficace a seguito del provvedimento del Tribunale di Napoli Nord nella procedura pendente tra le parti n.r.g. 6056/2024 che, omologando l'accordo, darà atto della rinuncia al mantenimento e dell'obbligo del trasferimento immobiliare e si intenderà perfezionato con la stipula dell'atto notarile del trasferimento del 50% dei beni dal alla sig. Pt_1 CP_1
8.Interviene nel presente atto la sig.ra nata a [...] il giorno 8.8.1996 che Controparte_2
aderisce e ratifica per quanto di sua competenza al presente accordo e anche al fine di rinunciare anch'ella all'appello dell'emananda sentenza. Le parti tutte rinunziano, ora per allora, all'appello avverso l'emananda sentenza.
9.Sottoscrivono l'atto per autentica delle sottoscrizioni e rinuncia alla solidarietà gli avv.ti Domenico
Fimmanò, Simeone Russo e Rocco Sessa.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Collegio ne prende atto nella presente
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pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) A modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10437/2012, pubblicata l'1-10-2012, passata in giudicato prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell' 11.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5