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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/08/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 241/2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SUVILLA FURIO elett. Dom in Piazzale Giulio Cesare, 12 20145 MILANO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti ALIVERTI FRANCESCA e RADAELLI ROBERTO, elett dom. presso il loro studio in Milano 20122 Via. G.Doninzetti 2 appellato
Avente ad oggetto: opposizione a precetto
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 828/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 7.8.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del proposto appello per i motivi dedotti in narrativa, nonché delle istanze e conclusioni avanzate in prime cure, che qui si intendono richiamate integralmente, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 828/2024, emessa dal Tribunale di Trento, Sez. Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Enrica Poli, nel Giudizio avente R.G. 1629/29024, pubblicata in data 29/08/2024 e notificata il 28/11/2024, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per i motivi dedotti e per ogni altra ragione di rito o di merito rilevabile d'ufficio, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza della convenuta opposta, e, per l'effetto, non considerare, ai fini della decisione, nulla di quanto eccepito, dedotto e prodotto dalla controparte e conseguentemente accogliere l'opposizione a precetto.
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito controverso in capo alla società cessionaria e, per l'effetto, dichiarare Controparte_2
l'inesigibilità del credito portato a precetto, nonché dichiarare la inesistenza / nullità / annullabilità / inefficacia dell'atto di precetto impugnato opposto, per mancata prova, neanche per presunzioni, del trasferimento del credito vantato e/o per tutti gli ulteriori motivi come esposti in narrativa;
- nonché, in ogni caso, accertare e dichiarare l'estinzione del credito messo in esecuzione, in quanto legato a contratto autonomo di garanzia, non trasferito nell'ambito della presunta cessione pro soluto del rapporto obbligatorio principale di cui al mutuo Rep. n. 32848 e raccolta n. 8670;
- nonché, in ogni caso, per tutti i motivi esposti in atti e per ogni ulteriore motivo rilevabile d'ufficio, accertare il carattere vessatorio delle pag. 2/29 clausole presenti nel contratto di mutuo di cui all'esecuzione opposta e, per l'effetto, dichiarare la totale o parziale nullità del medesimo titolo esecutivo, nonché l'inesistenza del diritto della convenuta a procedere a esecuzione per la parte di mutuo affetta da nullità.
In subordine: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la titolarità del credito controverso in capo alla controparte e non dovesse accertarsi il carattere autonomo della garanzia prestata dal Sig. Parte_1
, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo Rep. n. 32848 e
[...] raccolta n. 8670, attesa la natura condizionata dello stesso, risultando, pertanto, inidoneo ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., e, per l'effetto, dichiarare la nullità / annullabile dell'atto di precetto opposto, notificato sulla base dello stesso;
Sempre nel merito, in via subordinata e riconvenzionale:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la titolarità del credito controverso in capo alla controparte e/o di mancato accoglimento delle ulteriori suesposte eccezioni, accertare e dichiarare l'effettivo importo dovuto, procedendo alla esatta rideterminazione del quantum debeatur.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.Con ogni più ampia riserva, non accettando il contraddittorio nelle preclusioni già menzionate.
PARTE APPELLATA: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione e previa ogni opportuna declaratoria così giudicare:
Nel merito: - rigettare integralmente l'appello avversario e tutte le domande e eccezioni, domande ed istanza avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per pag. 3/29 tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di
Trento n. 828/2024
In ogni caso: - porre a carico dell'appellante le spese, i compensi professionali e tutti gli oneri accessori del presente giudizio, comprensivi del 4% CPA, 22% IVA ed il 15% per il rimborso forfettario delle spese.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 29.6.22, proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto notificato in data 10.6.22 dalla e per essa dalla CP Controparte_1
, in forza di procura rilasciata dalla SP , per
[...] ON
l'importo di euro 106.967,41 oltre accessori, precetto al quale veniva allegato, in copia esecutiva, contratto di mutuo fondiario dd 19.12.2000 e relativi allegati a rogito del notaio dr. rispetto al quale l'opponente risultava coobbligato in Persona_1 ragione di garanzia autonoma. Nel precetto veniva esposto che il credito residuo maturato in forza del citato contratto di mutuo era stato ceduto dalla SP Banco BPM alla nell'ambito di una ampia operazione di cessione massiva di crediti in CP sofferenza di data 1/6/18, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7/6/18, cessione mai comunicata all'opponente.
Deduceva l'opponente che:
-in mancanza dell'atto di cessione che provasse l'avvenuto definitivo trasferimento del singolo rapporto obbligatorio, la non poteva chiedere il pagamento della CP somma in questione, non essendo titolare del relativo diritto;
-la soc. non poteva essere ritenuta titolare del credito in mancanza della CP dimostrazione dell'iscrizione della cessione del credito nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 58 comma 2 TUB, non essendo sufficiente la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, ma essendo necessaria anche l'iscrizione nel registro pag. 4/29 delle imprese del contratto di cessione del credito, al fine di individuare con certezza il soggetto titolare del credito controverso;
-la garanzia prestata dall'opponente era riconducibile al contratto autonomo di garanzia, come ricavabile dalla lettera dell'articolo 6 del contratto di mutuo che prevedeva che la fideiussione garantiva l'immediata corresponsione, a semplice richiesta della banca, degli importi delle rate scadute e di eventuali interessi moratori, prevedendo altresì che il fideiussore si impegnava a rimborsare alla banca le somme già da essa incassate che dovessero tuttavia essere restituite per qualunque motivo, anche in relazione all'annullamento, inefficacia, revoca dei pagamenti;
ancora l'articolo 7 del contratto prevedeva che il fideiussore dispensava la banca dall'onere di agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c., rimanendo il fideiussore obbligato in deroga a tale disposizione anche qualora la banca non avesse agito nel rispetto delle previsioni di tale norma;
il medesimo articolo stabiliva che, in deroga all'articolo 1939 c.c., la fideiussione mantenesse i suoi effetti anche se l'obbligazione principale veniva dichiarata invalida, rimanendo il fideiussore obbligato come se l'obbligazione fosse stata assunta in proprio con la sottoscrizione del contratto;
che nessuna eccezione poteva essere opposta dal fideiussore circa il momento in cui la banca avrebbe esercitato la sua facoltà di recedere dai rapporti con il mutuatario e/o risolvere gli stessi. Poiché il contratto autonomo di garanzia mancava dell'elemento dell'accessorietà doveva concludersi che la garanzia non fosse stata ceduta insieme rapporto principale;
-il precetto doveva ritenersi nullo per indeterminatezza delle somme precettate in quanto mancava qualunque indicazione del calcolo matematico seguito del creditore per determinare la somma pretesa;
-il precetto doveva ritenersi nullo per inidoneità dell'allegato contratto di mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., trattandosi di mutuo condizionato. Sosteneva l'opponente che, nonostante nel contratto fosse stato dichiarato che la somma era stata erogata e quietanzata, in realtà tale somma veniva pag. 5/29 trattenuta dalla banca in deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata e quindi non era disponibile per il mutuatario. Difettava pertanto la traditio della somma in questione, non essendo stata la stessa messa nella disponibilità giuridica del mutuatario sicché il mutuo in questione era inidoneo ad assumere efficacia di titolo esecutivo, essendo le somme rimaste nella disponibilità del mutuante;
-il contratto di mutuo doveva ritenersi nullo per mancata indicazione del valore dell'immobile ipotecato con riferimento al limite di finanziabilità. La mancata indicazione del valore dell'immobile ipotecato non rendeva possibile accertare il rispetto del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB e delibera CICR dd. 22.4.95.
In ogni caso risultava dagli atti della procedura esecutiva immobiliare instaurata dinanzi al tribunale di Vigevano che l'immobile ipotecato era stato stimato in euro 99.643 e, considerato che il valore dell'immobile va determinato in base ad un potenziale apprezzamento della futura negoziabilità dello stesso e non con riguardo al suo valore di mercato al momento della prestazione della garanzia e considerato il limite massimo di finanziabilità, risultava che tale limite era stato superato, con conseguente nullità del contratto di mutuo ipotecario, posto che l'importo finanziato era pari a 150.937,07.
Dovevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per la condanna di controparte per lite temeraria.
Chiedeva pertanto che fosse dichiarata la carenza di titolarità del credito controverso in capo alla società cessionaria con conseguente inesigibilità del credito di cui al CP precetto;
che fosse dichiarata l'inesistenza/nullità/annullabilità/inefficacia dell'atto di precetto;
che fosse dichiarata l'estinzione del credito in quanto legato ad un contratto autonomo di garanzia non trasferito nell'ambito della presunta cessione pro soluto del credito principale. In via subordinata, chiedeva fosse accertata la nullità del mutuo.
Ancora in via subordinata riconvenzionale che fosse accertato l'effettivo importo pag. 6/29 dovuto con esatta sua rideterminazione. Chiedeva infine la condanna della controparte ai sensi articolo 96 c.p.c.
La in persona della mandataria che aveva a Controparte_2 ON sua volta rilasciato procura alla SP , si costituiva in giudizio, Controparte_1 sostenendo che:
- nell'avviso di cessione si faceva riferimento alla lista contenente i dati identificativi di ciascun rapporto dal quale erano originati i crediti ceduti e la linea di credito dedotta in giudizio era contrassegnata dal numero NDG11467678 presente in tale elenco;
-per l'individuazione del credito non era necessaria la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del singolo credito, essendo sufficiente l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti in blocco;
-con comunicazione effettuata dalla SP ricevuta dall'opponente in data CP_3
6/7/20, allo stesso era stata resa nota l'avvenuta cessione del credito con diffida a procedere al pagamento, specificando che in tale comunicazione era indicato il numero
NDG11467678;
-la cessione del credito era provata dalla dichiarazione della soc. cedente Banco BPM;
- era stata eseguita l'iscrizione del contratto di cessione nel registro delle imprese;
- la garanzia in questione non era qualificabile come contratto autonomo di garanzia, e in ogni caso anche a tale contratto si applica la disciplina speciale di cui all'art. 58 TUB, che si riferisce a “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente”; comunque ai sensi della citata norma l'opponente poteva recedere dal contratto nei termini decadenziali previsti dalla legge, cosa che non aveva fatto;
-il credito di cui al precetto risultava determinato essendo stato allegato il contratto di mutuo ed altresì il piano di ammortamento sicché l'opponente era in condizioni di verificare la correttezza del calcolo degli interessi e quindi della somma precettata. pag. 7/29 -come da ricevuta di versamento della Banca Popolare di VA dd.19.12.2000 (istituto di credito che originariamente aveva concesso il mutuo, che successivamente si era fuso con la Banca Popolare di Verona e quindi con il banco BPM), la somma di cui al contratto di mutuo era stata messa nella disponibilità dei mutuatari sicché tale contratto aveva valore di titolo esecutivo.
-quanto al limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, rilevava che nessuna incidenza su tale profilo poteva avere il valore indicato nella CTU espletata nel corso del procedimento esecutivo, trattandosi di valutazione intervenuta a distanza di oltre 10 anni della stipula del mutuo. In ogni caso il superamento del limite di finanziabilità non determinava la nullità del mutuo.
Chiedeva pertanto il rigetto nell'opposizione e, in via subordinata, che fosse dichiarata la conversione del mutuo da fondiario a contratto di mutuo ordinario ai sensi dell'articolo 1424 c.c.
Nel corso del giudizio il giudice di primo grado rilevata d'ufficio la carenza di documentazione in ordine alla procura conferita in favore della società CP_4
e la società opposta produceva documentazione;
all'esito l'opponente eccepiva
[...] la mancata sanatoria del difetto di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c., rilevando la mancata produzione della delibera del consiglio di amministrazione della SP
[...]
richiamata nella procura alle liti e rilevando che la sottoscrizione della Controparte_1 procura alle liti era avvenuta da parte di procuratore speciale diverso da quello indicato nel corpo della procura, di cui eccepiva anche l'indeterminatezza. La società opposta produceva ulteriore documentazione. Quindi l'opponente richiamava la sentenza CGUE del 17.5.22 e la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite SU n.9479/23, contestando la vessatorietà, in ragione della sua qualità di consumatore, di plurime clausole specificatamente indicate.
Con sentenza n.828/24 Il tribunale di Trento rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al rimborso delle spese di lite.
pag. 8/29 Con riferimento al difetto di potere di rappresentanza, il Tribunale riteneva intervenuta sanatoria ex art. 182 cpc, rilevando che era stata prodotta dalla società opponente procura speciale di data 5/6/18 conferita dalla in favore della CP
, soggetto richiamato anche nella pubblicazione nella Controparte_5
Gazzetta Ufficiale quale incaricato del recupero dei crediti ceduti, comprese le attività giudiziale;
era stata prodotta in giudizio la procura conferita dalla SP ON
alle persone fisiche specificatamente indicate;
era stata prodotta la procura
[...] speciale conferita dalla SP alla SP . Il ON Controparte_1 tribunale escludeva l'indeterminatezza di tale procura tenuto conto dell'espresso richiamo a quella già intercorsa tra la e la SP Controparte_2 ON
e tenuto conto che i poteri sottesi alla rappresentanza in giudizio ex art. 77 c.p.c. possono fondarsi anche su una procura generale, quale era quella in esame.
Rilevava il tribunale che la procura speciale alle liti era stata sottoscritta da soggetto che era stato espressamente investito di poteri sostanziali e processuali come da atto notarile doc.
2. Negava il tribunale che fosse necessario produrre la delibera del consiglio di amministrazione della quale non era stata contestata la validità ed efficacia anche la luce della disciplina di cui agli artt. 2384 e 2377 c.c.
Quanto alla titolarità del credito, il tribunale richiamava la pronuncia della Suprema
Corte (Cass. ord. 17944/23) secondo cui la prova che il singolo credito sia inserito nel contratto di cessione poteva essere fornita senza vincoli di forma, anche sulla base di presunzioni. Il tribunale riteneva che nel caso concreto la prova dell'inclusione del credito dedotto in giudizio tra quelli oggetto di cessione si poteva ricavare dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che conteneva la descrizione dei crediti ricompresi tra la cessione (ed il credito contestato presentava i requisiti indicati nell'avviso, essendo stato stipulato nell'anno 2000 segnalato a sofferenza nel 2010), dal rinvio alla lista contenente l'elenco analitico pubblicato sul sito Internet della cedente dal quale risultava il credito con il codice NDG11467678 (coincidente con il numero indicato nella comunicazione della cessione effettuata nei confronti dell'opponente), dalla pag. 9/29 dichiarazione di data 5/8/22 proveniente dal cedente. Concludeva pertanto il tribunale nel senso che doveva ritenersi dimostrata l'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, con conseguente dimostrazione della titolarità del credito in capo alla società opposta. Risultava inoltre stata effettuata l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese.
Con riguardo alla qualificazione della garanzia quale contratto autonomo di garanzia, il tribunale in primo luogo escludeva tale qualificazione del contratto ma in via dirimente rilevava che dalla lettera dell'articolo 58 comma 3 TUB era possibile argomentare che qualunque tipo di garanzia fosse oggetto di cessione unitamente al rapporto principale, conclusione peraltro affermata anche della Suprema Corte nelle pronunce nn. 16962/24
e 10555/02.
Quanto all'indeterminatezza delle somme di cui al precetto per mancata indicazione dei criteri di calcolo, il tribunale richiamava giurisprudenza (Cass. n. 890622; Cass. n.
4008/13) che escludeva la necessità di indicare nel precetto il procedimento logico- giuridico ed il calcolo matematico utilizzati per determinare la somma richiesta e riteneva che, in forza dei documenti allegati (contratto di mutuo e piano di ammortamento) e delle specifiche indicazioni dell'importo richiesto a titolo di capitale e quello richiesto a titolo di interessi, era possibile la determinazione del credito. Ciò anche in considerazione della comunicazione di decadenza dd 4/8/10 e dell'atto di intervento nella procedura a carico dei debitori principali nonché in forza della certificazione ai sensi dell'articolo 50 TUB prodotta dalla società opposta.
Quanto alla natura di mutuo condizionato del contratto di mutuo fondiario invocato quale titolo esecutivo, il tribunale rilevava che nel relativo contratto risultava rilasciata quietanza e la società convenuta aveva prodotto ricevuta dell'erogazione del mutuo in data 19/12/2000. Anche con riferimento a tale profilo della controversia, il tribunale richiamava giurisprudenza della Suprema Corte che riteneva intervenuta la traditio della somma nel caso di versamento della stessa alla banca su deposito cauzionale destinato pag. 10/29 ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Quanto alla nullità del contratto per mancata indicazione del valore dell'immobile ipotecato e violazione dell'articolo 38 TUB, il tribunale richiamava pronuncia della
Suprema Corte (Cass. n. 33719/22) secondo cui il limite di finanziabilità non costituisce elemento essenziale del contratto nè influisce sulla validità del negozio, trattandosi di elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, anche in considerazione del fatto che le disposizioni assunte dall'autorità di vigilanza non hanno forza di norma imperativa.
Con riguardo alla natura di clausole vessatorie di quelle indicate dall'attore con riguardo alla sua qualifica di consumatore, ritenuta fondata l'eccezione di tardività della deduzione difensiva sollevata dalla società opposta, rilevava che mancava nel contratto la pattuizione della cd. clausola floor, che l'articolo 3 del contratto non prevedeva, in caso di inadempimento, l'obbligo di pagamento di somme ulteriori a diverso titolo rispetto agli interessi di mora di cui non veniva provato alcun carattere abusivo. Inoltre
l'opponente non aveva allegato come le clausole asseritamente abusive avessero inciso nella determinazione del credito, rilevando che dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di data 4/8/10 risultata l'inadempimento al pagamento di 19 rate del mutuo, inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto (e ciò a prescindere dalla previsione della clausola che prevedeva la risoluzione del contratto a seguito del mancato pagamento di 3 rate). Anche con riferimento alle clausole numero
3, 13, 16 il tribunale rilevava che le prescrizioni ivi stabilite non avevano avuto applicazione nel caso di specie.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando i motivi di Parte_1 impugnazione di seguito esaminati.
pag. 11/29 La e per essa dalla , in forza di procura rilasciata CP Controparte_1 dalla SP , si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto ON dell'appello..
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.7.25 e decisa nella camera di consiglio del 7.8.25
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale abbia ritenuto sussistente il potere di rappresentanza in capo alla SP
[...]
in quanto la procura rilasciata dal dr. , consigliere Controparte_1 Persona_2 della in forza di delibera del consiglio di amministrazione Controparte_1 di data 24.7.19, risulta riferita alla procuratrice speciale dr.ssa Persona_3 mentre la procura alle liti riporta la sottoscrizione di altra procuratrice speciale, tale dr.ssa Rileva inoltre l'appellante che il contenuto della Persona_4 procura è affetto da eccessiva indeterminatezza e non permette di individuare esattamente quali rapporti, di pertinenza della mandante, fossero stati affidati in gestione, anche in sede contenziosa, alla mandataria. Rileva infine che la procura rilasciata da a non è una Controparte_6 Controparte_1 procura generale, non essendo indicata come tale e non essendo utilizzate espressioni dalle quali argomentare che sia stato conferito il potere di rappresentanza in tutti i rapporti negoziali di credito che ad essa fanno capo;
pertanto tale procura deve ritenersi speciale in mancanza di specificazione degli affari delegati e la procura, in quanto avente oggetto indeterminato, deve ritenersi nulla. Ne deriva che non sia stato sanato il difetto di rappresentanza in giudizio con conseguente nullità di tutti gli atti del giudizio medesimo.
Il motivo in esame è infondato.
pag. 12/29 Risulta che con atto di data 5/6/18 (doc. 1 parte appellata) la ha Controparte_2 conferito procura speciale alla SP affinché prevedesse Controparte_7 compiere, in nome per conto della società mandante, ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero crediti della quale la società mandante e o sarà titolare.
In particolare venivano dettagliatamente indicate le seguenti attività:
(a) Intrattenere, in ogni opportuna sede, i necessari rapporti con i debitori dei Crediti
(ovvero con gli obbligati diretti, i coobbligati, i successori, gli aventi causa e/o gli eventuali garanti) ponendo in essere nei loro confronti ogni atto e/o attività ritenuti necessari, utili od opportuni, con ogni più ampia facoltà occorrente, ivi inclusa in particolare, a scopo esemplificativo, quella di stabilire termini e condizioni delle transazioni, dilazioni, proroghe o ristrutturazioni del debito, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti;
(b) rilasciare quietanza ai debitori in relazione ai pagamenti dagli stessi effettuati;
(c) comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'articolo 77 del Codice di Procedura Civile, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e straordinarie, ove occorra, con espressa attribuzione della facoltà di transigere e conciliare;
(d) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria — in ogni stato e grado del giudizio — riguardante la Società, fare atti di precetto;
predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura;
richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi;
intervenire, chiedere l'ammissione al passivo, dichiarare crediti, rinunciare ai Crediti nell'ambito delle Procedure Concorsuali, votare, prestare assenso nelle procedure e cause sopra specificate (ivi compresi: il concordato preventivo, il concordato
pag. 13/29 fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione controllata e
l'amministrazione straordinaria); presentare ricorsi in opposizione allo stato passivo, ricorsi per ammissioni tardive;
rilasciare quietanza sia nell'ambito delle azioni esecutive sia in quelle concorsuali sia in altra sede giudiziale e stragiudiziale;
(e) sottoscrivere qualsiasi documento o atto necessario a mantenere la validità, il grado
e la priorità di ciascuna ipoteca su ogni bene immobile, ivi compreso l'eventuale rinnovo delle ipoteche ed a mantenere efficace qualsiasi altra garanzia;
(f) eseguire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali;
eseguire, ovvero fare sì che vengano eseguite, eventuali annotazioni, surrogazioni, postergazioni presso ogni competente ufficio nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, con ampio esonero per i competenti funzionari di ogni responsabilità al riguardo;
(g) rinunciare agli atti delle procedure e dei procedimenti relativi ai Crediti e procedimenti di cognizione collegati, consentire alle cancellazioni — totali o parziali — di formalità iscritte o trascritte a favore del creditore, presso qualsiasi Conservatoria dei Registri Immobiliari;
(h) nominare, sostituire e revocare i legali incaricati di rappresentare e difendere la
Società, in ogni competente sede giudiziale e procedurale e in ogni stato e grado del giudizio;
(i) eleggere nuovi domicili, ovvero modificare quelli esistenti;
(j) intrattenere, in ogni opportuna sede, tutti i rapporti ritenuti necessari od opportuni per il miglior espletamento dell'incarico, con gli organi delle procedure — individuali
e/o concorsuali (anche già radicate) — quali curatori fallimentari, commissari giudiziali, commissari liquidatori, liquidatori, consulenti tecnici d'ufficio, custodi giudiziali e altri;
(k) stabilire termini e condizioni per la prestazione del consenso all'accollo e/o assunzione del debito da parte di terzi aggiudicatari degli immobili cauzionali ai sensi
pag. 14/29 dell'articolo 508 c.p.c. o di qualunque altra disposizione di legge applicabile, e più in generale, anche da parte di terzi acquirenti degli immobili cauzionali;
sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti di consenso;
(l) intrattenere i rapporti con i potenziali acquirenti dei Crediti;
predisporre, scrivere e sottoscrivere lettere di accettazione di proposte irrevocabili di acquisto di Crediti da parte di terzi, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti;
(m) incassare somme di denaro, anche da pubbliche amministrazioni, enti, istituti, società, banche, e rilasciare le relative quietanze;
(n) apporre girate per l'incasso a cambiali, vaglia e assegni;
(o) ricevere depositi di titoli e valori vincolati a garanzia;
(p) accettare ipoteche, pegni, privilegi ed effettuare le relative iscrizioni e trascrizioni, ivi incluse le iscrizioni di ipoteche giudiziali;
(q) predisporre, scrivere e sottoscrivere qualsiasi atto, lettera in relazione ai poteri di cui sopra;
(r) conferire procure o deleghe relativamente a singoli atti e/o categorie di atti sopra indicati a dirigenti e dipendenti della stessa Società Procuratrice, nonché a terzi discrezionalmente individuati, attribuendo ad essi tutte le facoltà ed i poteri che si renderanno di volta in volta opportuni, con espressa facoltà di subdelegare i medesimi poteri a terzi discrezionalmente individuati, ferma restando, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità della Società Procuratrice nei confronti della Società;
s) fare quanto necessario per la migliore esecuzione dell'incarico di cui sopra, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge.”
La previsione della lettera r) di tale procura consentiva alla SP ON di delegare a sua volta le attività in questione alla SP come in Controparte_1 effetti è avvenuto pag. 15/29 Con procura speciale dd.20.5.19 (doc. 17 parte appellata) la SP ON
, nella sua qualità di procuratore speciale della , conferiva
[...] Controparte_2 procura speciale alla SP al fine di provvedere a compiere, in Controparte_1 nome conto della società, ogni attività, adempimento o formalità ritenuti necessari e/o e/o utili opportuni allo svolgimento delle attività di amministrazione, gestione, incassa e recupero dei crediti dei quali la società è o sarà titolare .
In particolare veniva conferito mandato alla SP di: CP_3 CP_4
(a)intrattenere in ogni opportuna sede i necessari rapporti con i debitori dei Crediti
(ovvero con gli obbligati di retti, i coobbligati, i successori, gli aventi causa e/o gli eventuali garanti) ;
(b) comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi delI'articolo 77 del Codice di Procedura Civile, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e straordinarie, ove occorra;
(c) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria in ogni stato e grado del giudizio riguardante la Società, fare atti di precetto predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della consequente procedura;
richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi;
intervenire, chiedere l'ammissione al passivo, dichiarare crediti, votare, prestare assenso nelle procedure e cause sopra specificate(ivi compresi: il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa,
l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria); presentare ricorsi in opposizione allo stato passivo, ricorsi per ammissioni tardive;
(d) rinunciare agli atti delle procedure e dei procedimenti relativi ai crediti e procedimenti di cognizione collegati;
pag. 16/29 (e) nominare, sostituire e revocare i legali incaricati di rappresentare e difendere la
Società, in ogni competente sede giudiziale e procedurale e in ogni stato e grado del giudizio;
(f) eleggere nuovi domicili, ovvero modificare quelli esistenti;
(g) intrattenere in ogni opportuna sede, tutti i rapporti ritenuti necessari od opportuni per iI miglior espletamento dell' incarico, con gli organi delle procedure -individuali
e/o concorsuali,(anche già radicate)-quali curatori fallimentari, commissari giudiziari, commissari liquidatori, liquidatori, consulenti tecnici d'ufficio, custodi giudiziali e altri;
h) intrattenere i rapporti con i potenziali acquirenti dei crediti;
(i) predisporre, scrivere e sottoscrivere qualsiasi atto, lettera in relazione ai poteri di cui sopra;
(j) intrattenere tutti i rapporti ritenuti necessari od opportuni per il miglior espletamento dell'incarico ;
(k) fare quanto necessario per la migliore esecuzione dell'incarico incarico di cui sopra con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge”
L'indicazione dei poteri conferiti con le procure sopra richiamate consente di escludere che tali procure siano generiche;
le attività elencate sono infatti tutte utili o prodromiche alla gestione ed al soddisfacimento dei crediti di cui la era o sarebbe CP divenuta titolare.
È stata inoltre depositata dalla società appellata (doc. 2) procura conferita da
, quale consigliere del consiglio amministrazione della SP Parte_2 [...]
, per compiere atti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e Controparte_1 amministrativa, costituendosi in giudizio ai sensi dell' l'articolo 77 del codice di procedura civile (lett. b) a che risulta essere soggetto che ha Persona_4 sottoscritto la procura alle liti doc. 18 parte appellata. Quest'ultimo documento supera e pag. 17/29 sostituisce la procura alle liti (doc.A parte appellata) nel corpo della quale era stata indicato erroneamente il nome di nonostante la sottoscrizione la Persona_5 procura fosse stata chiaramente apposta dalla dottoressa . Persona_4
Deve pertanto concludersi che la SP avesse i poteri necessari CP_3 Controparte_1 per costituirsi in giudizio quale mandataria della SP , a sua ON volta mandataria della SP inoltre la procura alle liti risulta regolarmente CP sottoscritta da soggetto dotato dei necessari poteri.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale abbia ritenuto sussistente la titolarità del credito in capo alla CP
Rileva l'appellante che mai nel corso del giudizio sia stato prodotto l'atto di cessione che indicasse il singolo credito controverso, rilevando che la prova della cessione del singolo credito può essere data solamente mediante la produzione del contratto di cessione. Peraltro anche nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale veniva esposto l'acquisto di “taluni crediti di banco BPM SP derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari… sorti nel periodo compreso tra il 1962 e il 2017” senza alcuna specifica indicazione della tipologia dei crediti ricompresi nel contratto di cessione, essendo insufficiente il rinvio alla pagina Web della cedente o l'indicazione del vasto periodo temporale ricompreso tra il 1962 ed il 2017. Inoltre il numero identificativo NDG è un semplice numero interno dell'istituto che lo stesso affida al singolo rapporto, che non consente al debitore di individuare specificatamente la singola linea di credito ceduta.
Peraltro il numero di NDG indicato nel documento 5 (numero 497259716) è diverso da quello indicato nel documento 8 (11467678). Nemmeno la dichiarazione rilasciata dalla banca cedente può valere a provare l'avvenuta cessione del singolo credito in quanto può al più trattarsi di un semplice indizio superato dall'assoluta carenza probatoria circa la titolarità del credito controverso per le ragioni esposte;
trattasi inoltre di dichiarazione di scienza proveniente da terzi intervenuta successivamente alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, liberamente valutabile dal giudice.
pag. 18/29 Anche tale motivo di impugnazione deve essere rigettato.
La tesi difensiva dell'appellante secondo cui la prova del fatto che il credito dedotto in giudizio sia stato specificatamente oggetto di cessione possa essere fornita esclusivamente con la produzione in giudizio del relativo contratto di cessione in blocco di crediti è stata smentita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21821/23 che ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva escluso che, in caso di
Contr cessione di crediti in blocco ai sensi dell'articolo 58 , l'avvenuta stipulazione ed in particolare l'inclusione del singolo credito nel contratto potesse essere provata mezzo di presunzione o prova testimoniale, ritenendo necessaria la produzione documentale in giudizio del contratto di cessione.
Deve ritenersi costante l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la dimostrazione dell'inclusione nella cessione del singolo credito può avvenire senza vincoli di forma e quindi anche in base a presunzioni (Cass.n. 17944/23). Nel caso in esame il giudice di primo grado ha indicato quali indizi ai fini dell'affermazione della titolarità del credito in capo alla le seguenti circostanze: CP
-il credito dedotto in giudizio aveva le caratteristiche descritte nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vale a dire finanziamenti ipotecari stipulati tra il 1962 ed il 2017
e segnalati alla centrale rischi ed il credito in questione sorgeva da un mutuo con garanzia ipotecaria stipulato nel 2000, a sofferenza dal 2010;
- l'avviso conteneva il rinvio ad un elenco specificatamente indicato;
- il credito dato era identificato con il codice NCD 11467678 come risultava anche dalla comunicazione della cessione intervenuta specificatamente nei confronti dell'attore;
- l'istituto di credito cedente aveva rilasciato dichiarazione di data 5/8/22 che confermava l'avvenuta cessione dello specifico credito.
I plurimi e concordanti elementi indiziari indicati dal giudice di primo grado non sono scalfiti dalle notazioni critiche di parte appellante in quanto, seppure l'avviso di pag. 19/29 cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale presenti elementi di incertezza in quanto si riferisce non a tutti i crediti ipotecari, ma solo a “taluni”(mentre non è rilevante l'ampio spettro temporale per individuare i crediti, comunque indicato), tale dato deve essere valutato unitamente agli altri indizi indicati dal giudice di primo grado.
Né può essere valorizzata la circostanza che la posizione veniva indicata con un codice interno della banca (NDG11467678) trattandosi del medesimo codice indicato nella lettera di data 11.5.20 (doc. 9 parte appellata) con la quale la Controparte_9 comunicava all'odierno appellante l'avvenuta cessione del credito in questione in favore della , sicchè egli era in condizioni di individuare il credito anche sulla base CP del codice interno assegnato al credito stesso (il doc 5 richiamato da parte appellante – comunicazione di decadenza del beneficio del termine, non indica alcun codice interno dato dalla Banca Popolare di VA al credito).
La contestazione della ricezione di tale comunicazione (doc.9 parte appellata) avente per oggetto la cessione del credito dedotto in giudizio da parte dell'appellante, effettuata in comparsa conclusionale di primo grado (pag. 11 “È esattamente quanto emerge con riferimento al caso di specie, laddove la missiva con cui controparte affermerebbe
(senza provarlo) di aver comunicato a mezzo posta ai debitori la presunta cessione del credito (doc. 9 di parte opposta), non è corredata dei relativi referti di notifica, non risultando, pertanto, provata la effettiva consegna/ricezione della stessa”), è superata dalla produzione della prova della effettiva ricezione di tale comunicazione costituita dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento apposta dall'appellante in data 6/7/20.
L'appellante era pertanto in grado, mediante la consultazione della lista citata nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale pubblicata sul sito Internet dell'istituto di credito cedente di verificare l'avvenuta cessione anche del credito di cui al mutuo fondiario in questione.
pag. 20/29 Infine, come nella sostanza riconosciuto anche dell'appellante, va data valenza di indizio alla dichiarazione rilasciata da quest'ultimo istituto di aver ceduto il credito dedotto in giudizio alla . (doc. 10) CP
Rileva a fini probatori la circostanza che la società cessionaria abbia la disponibilità della documentazione concernente il credito (contratto di mutuo ed allegati) consegnata evidentemente dall'istituto di credito cedente in occasione della cessione
La pluralità degli indizi sopraindicati, tra di essi concordanti, in assenza di elementi in senso contrario, consente di concludere che anche il credito sorto dal contratto di mutuo fondiario dd. 19.12.2000 posto alla base del precetto opposto fosse ricompreso nel contratto di cessione in blocco dei crediti dd.1/6/18 di cui all'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale di data 7/6/18.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della decisione del tribunale che ha ritenuto che la garanzia da lui prestata non sia riconducibile alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, insistendo nella deduzione secondo cui, in mancanza del carattere dell'accessorietà tra il debito principale ed il contratto autonomo di garanzia, tale ultimo contratto non può ritenersi ceduto unitamente al credito. Nega l'appellante che la garanzia prestata sotto forma del contratto autonomo di garanzia ricada nella previsione di cui all'art. 58 comma 3 TUB in quanto non si tratta di garanzia accessoria il credito, ma di obbligazione a sé, con la quale si trasferisce da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. Sostiene che la missiva con cui controparte sostiene di aver comunicato ai debitori la cessione del credito è stata disconosciuta ai sensi dell'art. 214
c.p.c. senza che sia seguita la procedura di verificazione, sicché non può ritenersi provata la effettiva consegna/ricezione della stessa;
analoghe considerazioni svolge l'appellante con riguardo la missiva del 4/8/10 documento 5 di controparte, disconosciuta per mancata conformità della fotocopia all'originale.
pag. 21/29 Osserva questa Corte che è irrilevante la qualificazione della garanzia come autonoma o meno.
La previsione dell'articolo 58 comma 3 TUB (“I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”) in relazione alla previsione generale di qualunque tipo di garanzia impone l'inserimento tra le garanzie ricomprese nella cessione del credito principale anche dei contratti autonomi di garanzia. Del resto in tal senso si è espressa la Suprema Corte (Cass. n.
16962/24 in motivazione) , stabilendo che “la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo è irrilevante perché ai sensi dell'art. 58 TUB e 1263 c.c. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente ...(omissis).. conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
la sentenza ha fatto buongoverno di tali norme e si è conformata al consolidato indirizzo di questa Corte, inaugurato con la sentenza n. 10555 del 19/7/2002, secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile;
questa pronuncia è costantemente richiamata da successive pronunce quali la n. 3319 del 2020 secondo cui la nozione di
“altri accessori” di cui all'art. 1263 c.c. va intesa nel senso di ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto e dalla n. 25491 del 2019 che nel richiamare il predetto indirizzo sull'art. 1263 c.c. precisa “ed è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso”, etc.”
pag. 22/29 Deve peraltro ritenersi, per le ragioni già esposte, che la cessione sia stata effettivamente comunicata all'appellante (doc.9 parte appellata).
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante sostiene che, in relazione alla natura condizionata del contratto di mutuo, lo stesso non possa avere efficacia di titolo esecutivo, richiamando giurisprudenza (Cass. n. 17194/15) secondo cui in ragione della natura reale del contratto di mutuo lo stesso può considerarsi esecutivo solo quando contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la res. L'appellante sostiene che, in relazione alla natura del contratto di mutuo, lo stesso può considerarsi titolo esecutivo solo se contiene pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la somma, mentre nel caso di specie risulta documentato che la somma oggetto del contratto sia rimasta nella disponibilità della banca quale deposito cauzionale, vincolata e giacente presso la banca e non disponibile per il mutuatario.
Anche tale motivo di impugnazione risulta infondato.
Nel contratto di mutuo dd. 19.12.20 (doc. 4 parte appellata) era previsto che la Banca
Popolare di VA concedeva a mutuo la somma di euro 154.937,07 e che i mutuatari si obbligavano a rimborsare detta somma in 20 anni mediante il pagamento di 240 rate mensili posticipate;
all'articolo 10 la parte mutuataria dichiarava di aver ricevuto dalla banca la predetta somma della quale rilasciava ampia quietanza;
all'articolo 11 era stabilito che la parte mutuataria costituiva in deposito cauzionale la predetta somma presso la banca, deposito che sarebbe stato svincolato in favore della parte mutuataria una volta adempiuto all'obbligazione stabilita dall'articolo 5 del contratto, vale a dire la produzione di documentazione inerente l'immobile oggetto di garanzia ipotecaria. La circostanza che siano stati i mutuatari a costituire in deposito cauzionale la somma in questione dimostra che la stessa era stata messa nella giuridica disponibilità dei medesimi mutuatari, che ne potevano quindi disporre.
In ogni caso va rilevato che la società appellata ha prodotto prova dell'effettivo accredito sul conto corrente dei mutuatari della somma oggetto del contratto di mutuo pag. 23/29 (doc. 15 parte appellata) nello stesso giorno (19/12/2000) della stipula del contratto di mutuo.
Infine va richiamata la recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. SU n. 5968/25) con la quale è stato risolto il contrasto giurisprudenziale in ordine la necessità che le condizioni alle quali sia subordinata l'erogazione del mutuo vengano attestate con atto pubblico, stabilendo che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale abbia ritenuto tardiva l'eccezione relativa alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto di mutuo in questione, dichiarandone comunque l'irrilevanza ai fini della determinazione del credito. Sostiene l'appellante che la nullità delle clausole vessatorie può essere sollevata in ogni fase, stato e grado del giudizio. L'appellante richiama specificatamente le clausole contenute nel contratto di mutuo che ritiene vessatorie.
Sul punto si osserva che il giudice di primo grado non si è limitato ad affermare la tardività della deduzione difensiva circa la nullità delle clausole indicate da parte opponente in relazione alla sua qualità di consumatore, ma ha anche verificato che le clausole denunciate non avevano carattere vessatorio (pattuizione degli interessi di mora) ovvero non erano contenute nel contratto di mutuo (clausola cd floor) ovvero l'opponente non aveva allegato che le clausole asseritamente abusive avessero inciso sulla determinazione il credito.
pag. 24/29 Con riguardo all'obbligo di pagamento di interessi moratori in caso di inadempimento, rilevava il giudice di primo grado che l'articolo 3 del contratto non prevedeva l'obbligo di pagamento di somme ulteriori ed a diverso titolo rispetto agli interessi di mora e che poteva escludersi (in riferimento alla natura del credito agevolato nel settore fondiario- edilizio e del tasso di mora indicato in sede di intervento nella procedura esecutiva a carico dei debitori principali) che gli interessi di mora fossero stati convenuti in misura usuraria.
Il giudice di primo grado affermava altresì che in generale era “dirimente osservare che il soggetto che invochi la vessatorietà è investito dell'onere di allegare l'incidenza delle clausole asseritamente abusive sulla determinazione del credito …” rilevando che detta allegazione che era stata del tutto omessa .
Con riferimento alle condizioni indicate quali presupposti per la risoluzione del contratto di mutuo, il giudice di primo grado rilevava che nel caso di specie la risoluzione derivava dal mancato pagamento di 19 rate scadute, e che non era quindi stata applicata la clausola indicata da parte attrice che prevedeva la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di tre rate. Nè risultava violato l'articolo 40 TUB invocato da parte appellante che condiziona la possibilità per la banca di invocare la risoluzione in caso di omesso pagamento di sette rate.
Sempre con riferimento alla mancata prova che le clausole denunciate come abusive non avevano inciso sulla determinazione del credito, il tribunale ha rilevato che le clausole contenute ai punti nn. 6, 13, 16 delle condizioni generali (clausola di risoluzione unilaterale automatica per inadempimento, risoluzione automatica per inadempimento relative ad eventi dipendenti da soggetti terzi, possibilità il soggetto garantito di vendita di titoli in deposito, limiti di godimento dell'immobile, eventuale integrazione della garanzia ipotecaria) non erano state applicate nel caso concreto e quindi non avevano inciso sulla determinazione del credito.
pag. 25/29 Con riferimento a tali argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza, parte appellante ha censurato la decisione del tribunale di primo grado che ha ritenuto tardiva la deduzione in ordine alla vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di mutuo ed ha insistito sulla vessatorietà delle clausole che avrebbero riguardato la clausola floor, la debenza degli interessi moratori in caso di inadempimento, la clausola che prevedeva la possibilità di risoluzione unilaterale del caso di generico adempimento, la clausola che prevedeva la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento di 3 rate, la clausola che prevedeva la possibilità di risoluzione automatica per inadempimento nel caso di eventi che dipendevano da terzi, la clausola riguardante la vendita dei titoli, la clausola che riguarda la limitazione dei diritti di godimento in uso dell'immobile, la clausola che prevedeva l'integrazione della garanzia di ipoteca.
Tuttavia parte appellante si è limitata di riportare nuovamente le deduzioni difensive esposte in primo grado, senza articolare alcuna specifica censura alle argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza, né ha dedotto in alcun modo circa la rilevanza di tali clausole al fine della determinazione dell'importo del credito, questione ritenuta dirimente dal giudice di primo grado.
Parte appellante non ha articolato alcuna specifica doglianza avverso la motivazione dell'impugnata sentenza secondo cui le clausole contenute nel contratto di mutuo, anche nell'ipotesi fossero da considerare vessatorie, erano irrilevanti ai fini della determinazione del credito in questione (presupposto necessario come evidenziato dalla
Corte di Cass. SU n.9479/23) . La mancanza di doglianze al riguardo, con conseguente definitività di tale valutazione, non consente di procedere all'esame ed alla valutazione dell'eventuale presenza di altre clausole vessatorie non segnalate dal consumatore, come richiesto da parte appellante.
Il motivo di appello per come articolato è dunque inammissibile posto che a fronte delle plurime rationes decidendi poste alla base della decisione in punto esclusione della nullità delle clausole vessatorie, tra loro distinte e autonome e singolarmente idonee a pag. 26/29 sorreggerla sul piano logico e giuridico l'appellante si è in buona sostanza limitato a contestare specificamente solo la motivazione in punto tardività e non le restanti rationes decidendi (v sentenza Cass civ n. 13880 /2020 : “Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse”)
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale abbia escluso la nullità del precetto nonostante l'assoluta assenza di adeguate indicazioni del calcolo matematico seguito dal creditore procedente per determinare la somma pretesa, impedendo all'intimato di verificare la regolarità dei conteggi in mancanza del piano di ammortamento, estratti contro ed altra documentazione bancaria.
Rileva l'appellante che l'importo indicato nel precetto di euro 106.967,41 non coincide con l'importo indicato nella comunicazione di data 4/8/10 (euro 117.440,50) né con quella dell'intervento della procedura esecutiva carico del debitore principale (euro
118.249,79). Al netto delle somme assegnate nell'ambito della procedura per euro
25.690,35 il credito residuo dovrebbe ammontare al massimo nell'importo di euro
92.559,44.
Tale motivo di impugnazione è infondato.
Sul punto va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte (Cas. n.
8906/22) secondo cui “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico- giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.” (nei medesimi termini
Cass. n. 4008/13).
pag. 27/29 Del resto, come già evidenziato dal giudice di primo grado, nel precetto opposto era specificatamente indicato l'importo delle rate di cui al capitale del mutuo scadute al
26.6.18 e le 20 rate scadute successivamente, l'importo degli interessi di mora, il premio polizza insoluto, i versamenti nel frattempo intervenuti e la somma incassata a seguito della procedura esecutiva svoltasi dinanzi al tribunale di Vigevano. Al precetto era inoltre allegato, unitamente al contratto di mutuo, anche il piano di ammortamento, documenti che consentivano di determinare il credito residuo.
Dall'esame del precetto risulta che l'importo di euro 25.690,35, incassato dalla società appellata all'esito del procedimento di espropriazione in danno dei debitori principale sia stata già detratta dall'importo richiesto.
Infine i diversi importi esposti nella comunicazione dd.
4.8.10 e nell'intervento nella procedura esecutiva effettuato dalla derivano chiaramente dal Controparte_10 conteggio degli interessi maturati negli anni successivi tali indicazioni, come emerge dal raffronto del contenuto dei relativi documenti.
L'appello proposto da deve quindi essere integralmente rigettato. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel
Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata al deposito delle note d'udienza.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta da Parte_1
l'accertamento nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero
228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dello stesso dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
pag. 28/29 La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 828/24 del Parte_1
Tribunale di Trento;
2) condanna al rimborso in favore di parte appellata delle spese di Parte_1
lite del giudizio di appello, liquidate in € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase d trattazione , € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Cosi deciso in Trento, lì 7.8.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 29/29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 241/2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SUVILLA FURIO elett. Dom in Piazzale Giulio Cesare, 12 20145 MILANO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti ALIVERTI FRANCESCA e RADAELLI ROBERTO, elett dom. presso il loro studio in Milano 20122 Via. G.Doninzetti 2 appellato
Avente ad oggetto: opposizione a precetto
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 828/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 7.8.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del proposto appello per i motivi dedotti in narrativa, nonché delle istanze e conclusioni avanzate in prime cure, che qui si intendono richiamate integralmente, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 828/2024, emessa dal Tribunale di Trento, Sez. Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Enrica Poli, nel Giudizio avente R.G. 1629/29024, pubblicata in data 29/08/2024 e notificata il 28/11/2024, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per i motivi dedotti e per ogni altra ragione di rito o di merito rilevabile d'ufficio, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza della convenuta opposta, e, per l'effetto, non considerare, ai fini della decisione, nulla di quanto eccepito, dedotto e prodotto dalla controparte e conseguentemente accogliere l'opposizione a precetto.
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito controverso in capo alla società cessionaria e, per l'effetto, dichiarare Controparte_2
l'inesigibilità del credito portato a precetto, nonché dichiarare la inesistenza / nullità / annullabilità / inefficacia dell'atto di precetto impugnato opposto, per mancata prova, neanche per presunzioni, del trasferimento del credito vantato e/o per tutti gli ulteriori motivi come esposti in narrativa;
- nonché, in ogni caso, accertare e dichiarare l'estinzione del credito messo in esecuzione, in quanto legato a contratto autonomo di garanzia, non trasferito nell'ambito della presunta cessione pro soluto del rapporto obbligatorio principale di cui al mutuo Rep. n. 32848 e raccolta n. 8670;
- nonché, in ogni caso, per tutti i motivi esposti in atti e per ogni ulteriore motivo rilevabile d'ufficio, accertare il carattere vessatorio delle pag. 2/29 clausole presenti nel contratto di mutuo di cui all'esecuzione opposta e, per l'effetto, dichiarare la totale o parziale nullità del medesimo titolo esecutivo, nonché l'inesistenza del diritto della convenuta a procedere a esecuzione per la parte di mutuo affetta da nullità.
In subordine: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la titolarità del credito controverso in capo alla controparte e non dovesse accertarsi il carattere autonomo della garanzia prestata dal Sig. Parte_1
, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo Rep. n. 32848 e
[...] raccolta n. 8670, attesa la natura condizionata dello stesso, risultando, pertanto, inidoneo ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., e, per l'effetto, dichiarare la nullità / annullabile dell'atto di precetto opposto, notificato sulla base dello stesso;
Sempre nel merito, in via subordinata e riconvenzionale:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la titolarità del credito controverso in capo alla controparte e/o di mancato accoglimento delle ulteriori suesposte eccezioni, accertare e dichiarare l'effettivo importo dovuto, procedendo alla esatta rideterminazione del quantum debeatur.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.Con ogni più ampia riserva, non accettando il contraddittorio nelle preclusioni già menzionate.
PARTE APPELLATA: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione e previa ogni opportuna declaratoria così giudicare:
Nel merito: - rigettare integralmente l'appello avversario e tutte le domande e eccezioni, domande ed istanza avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per pag. 3/29 tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di
Trento n. 828/2024
In ogni caso: - porre a carico dell'appellante le spese, i compensi professionali e tutti gli oneri accessori del presente giudizio, comprensivi del 4% CPA, 22% IVA ed il 15% per il rimborso forfettario delle spese.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 29.6.22, proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto notificato in data 10.6.22 dalla e per essa dalla CP Controparte_1
, in forza di procura rilasciata dalla SP , per
[...] ON
l'importo di euro 106.967,41 oltre accessori, precetto al quale veniva allegato, in copia esecutiva, contratto di mutuo fondiario dd 19.12.2000 e relativi allegati a rogito del notaio dr. rispetto al quale l'opponente risultava coobbligato in Persona_1 ragione di garanzia autonoma. Nel precetto veniva esposto che il credito residuo maturato in forza del citato contratto di mutuo era stato ceduto dalla SP Banco BPM alla nell'ambito di una ampia operazione di cessione massiva di crediti in CP sofferenza di data 1/6/18, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7/6/18, cessione mai comunicata all'opponente.
Deduceva l'opponente che:
-in mancanza dell'atto di cessione che provasse l'avvenuto definitivo trasferimento del singolo rapporto obbligatorio, la non poteva chiedere il pagamento della CP somma in questione, non essendo titolare del relativo diritto;
-la soc. non poteva essere ritenuta titolare del credito in mancanza della CP dimostrazione dell'iscrizione della cessione del credito nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 58 comma 2 TUB, non essendo sufficiente la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, ma essendo necessaria anche l'iscrizione nel registro pag. 4/29 delle imprese del contratto di cessione del credito, al fine di individuare con certezza il soggetto titolare del credito controverso;
-la garanzia prestata dall'opponente era riconducibile al contratto autonomo di garanzia, come ricavabile dalla lettera dell'articolo 6 del contratto di mutuo che prevedeva che la fideiussione garantiva l'immediata corresponsione, a semplice richiesta della banca, degli importi delle rate scadute e di eventuali interessi moratori, prevedendo altresì che il fideiussore si impegnava a rimborsare alla banca le somme già da essa incassate che dovessero tuttavia essere restituite per qualunque motivo, anche in relazione all'annullamento, inefficacia, revoca dei pagamenti;
ancora l'articolo 7 del contratto prevedeva che il fideiussore dispensava la banca dall'onere di agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c., rimanendo il fideiussore obbligato in deroga a tale disposizione anche qualora la banca non avesse agito nel rispetto delle previsioni di tale norma;
il medesimo articolo stabiliva che, in deroga all'articolo 1939 c.c., la fideiussione mantenesse i suoi effetti anche se l'obbligazione principale veniva dichiarata invalida, rimanendo il fideiussore obbligato come se l'obbligazione fosse stata assunta in proprio con la sottoscrizione del contratto;
che nessuna eccezione poteva essere opposta dal fideiussore circa il momento in cui la banca avrebbe esercitato la sua facoltà di recedere dai rapporti con il mutuatario e/o risolvere gli stessi. Poiché il contratto autonomo di garanzia mancava dell'elemento dell'accessorietà doveva concludersi che la garanzia non fosse stata ceduta insieme rapporto principale;
-il precetto doveva ritenersi nullo per indeterminatezza delle somme precettate in quanto mancava qualunque indicazione del calcolo matematico seguito del creditore per determinare la somma pretesa;
-il precetto doveva ritenersi nullo per inidoneità dell'allegato contratto di mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., trattandosi di mutuo condizionato. Sosteneva l'opponente che, nonostante nel contratto fosse stato dichiarato che la somma era stata erogata e quietanzata, in realtà tale somma veniva pag. 5/29 trattenuta dalla banca in deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata e quindi non era disponibile per il mutuatario. Difettava pertanto la traditio della somma in questione, non essendo stata la stessa messa nella disponibilità giuridica del mutuatario sicché il mutuo in questione era inidoneo ad assumere efficacia di titolo esecutivo, essendo le somme rimaste nella disponibilità del mutuante;
-il contratto di mutuo doveva ritenersi nullo per mancata indicazione del valore dell'immobile ipotecato con riferimento al limite di finanziabilità. La mancata indicazione del valore dell'immobile ipotecato non rendeva possibile accertare il rispetto del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB e delibera CICR dd. 22.4.95.
In ogni caso risultava dagli atti della procedura esecutiva immobiliare instaurata dinanzi al tribunale di Vigevano che l'immobile ipotecato era stato stimato in euro 99.643 e, considerato che il valore dell'immobile va determinato in base ad un potenziale apprezzamento della futura negoziabilità dello stesso e non con riguardo al suo valore di mercato al momento della prestazione della garanzia e considerato il limite massimo di finanziabilità, risultava che tale limite era stato superato, con conseguente nullità del contratto di mutuo ipotecario, posto che l'importo finanziato era pari a 150.937,07.
Dovevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per la condanna di controparte per lite temeraria.
Chiedeva pertanto che fosse dichiarata la carenza di titolarità del credito controverso in capo alla società cessionaria con conseguente inesigibilità del credito di cui al CP precetto;
che fosse dichiarata l'inesistenza/nullità/annullabilità/inefficacia dell'atto di precetto;
che fosse dichiarata l'estinzione del credito in quanto legato ad un contratto autonomo di garanzia non trasferito nell'ambito della presunta cessione pro soluto del credito principale. In via subordinata, chiedeva fosse accertata la nullità del mutuo.
Ancora in via subordinata riconvenzionale che fosse accertato l'effettivo importo pag. 6/29 dovuto con esatta sua rideterminazione. Chiedeva infine la condanna della controparte ai sensi articolo 96 c.p.c.
La in persona della mandataria che aveva a Controparte_2 ON sua volta rilasciato procura alla SP , si costituiva in giudizio, Controparte_1 sostenendo che:
- nell'avviso di cessione si faceva riferimento alla lista contenente i dati identificativi di ciascun rapporto dal quale erano originati i crediti ceduti e la linea di credito dedotta in giudizio era contrassegnata dal numero NDG11467678 presente in tale elenco;
-per l'individuazione del credito non era necessaria la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del singolo credito, essendo sufficiente l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti in blocco;
-con comunicazione effettuata dalla SP ricevuta dall'opponente in data CP_3
6/7/20, allo stesso era stata resa nota l'avvenuta cessione del credito con diffida a procedere al pagamento, specificando che in tale comunicazione era indicato il numero
NDG11467678;
-la cessione del credito era provata dalla dichiarazione della soc. cedente Banco BPM;
- era stata eseguita l'iscrizione del contratto di cessione nel registro delle imprese;
- la garanzia in questione non era qualificabile come contratto autonomo di garanzia, e in ogni caso anche a tale contratto si applica la disciplina speciale di cui all'art. 58 TUB, che si riferisce a “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente”; comunque ai sensi della citata norma l'opponente poteva recedere dal contratto nei termini decadenziali previsti dalla legge, cosa che non aveva fatto;
-il credito di cui al precetto risultava determinato essendo stato allegato il contratto di mutuo ed altresì il piano di ammortamento sicché l'opponente era in condizioni di verificare la correttezza del calcolo degli interessi e quindi della somma precettata. pag. 7/29 -come da ricevuta di versamento della Banca Popolare di VA dd.19.12.2000 (istituto di credito che originariamente aveva concesso il mutuo, che successivamente si era fuso con la Banca Popolare di Verona e quindi con il banco BPM), la somma di cui al contratto di mutuo era stata messa nella disponibilità dei mutuatari sicché tale contratto aveva valore di titolo esecutivo.
-quanto al limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, rilevava che nessuna incidenza su tale profilo poteva avere il valore indicato nella CTU espletata nel corso del procedimento esecutivo, trattandosi di valutazione intervenuta a distanza di oltre 10 anni della stipula del mutuo. In ogni caso il superamento del limite di finanziabilità non determinava la nullità del mutuo.
Chiedeva pertanto il rigetto nell'opposizione e, in via subordinata, che fosse dichiarata la conversione del mutuo da fondiario a contratto di mutuo ordinario ai sensi dell'articolo 1424 c.c.
Nel corso del giudizio il giudice di primo grado rilevata d'ufficio la carenza di documentazione in ordine alla procura conferita in favore della società CP_4
e la società opposta produceva documentazione;
all'esito l'opponente eccepiva
[...] la mancata sanatoria del difetto di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c., rilevando la mancata produzione della delibera del consiglio di amministrazione della SP
[...]
richiamata nella procura alle liti e rilevando che la sottoscrizione della Controparte_1 procura alle liti era avvenuta da parte di procuratore speciale diverso da quello indicato nel corpo della procura, di cui eccepiva anche l'indeterminatezza. La società opposta produceva ulteriore documentazione. Quindi l'opponente richiamava la sentenza CGUE del 17.5.22 e la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite SU n.9479/23, contestando la vessatorietà, in ragione della sua qualità di consumatore, di plurime clausole specificatamente indicate.
Con sentenza n.828/24 Il tribunale di Trento rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al rimborso delle spese di lite.
pag. 8/29 Con riferimento al difetto di potere di rappresentanza, il Tribunale riteneva intervenuta sanatoria ex art. 182 cpc, rilevando che era stata prodotta dalla società opponente procura speciale di data 5/6/18 conferita dalla in favore della CP
, soggetto richiamato anche nella pubblicazione nella Controparte_5
Gazzetta Ufficiale quale incaricato del recupero dei crediti ceduti, comprese le attività giudiziale;
era stata prodotta in giudizio la procura conferita dalla SP ON
alle persone fisiche specificatamente indicate;
era stata prodotta la procura
[...] speciale conferita dalla SP alla SP . Il ON Controparte_1 tribunale escludeva l'indeterminatezza di tale procura tenuto conto dell'espresso richiamo a quella già intercorsa tra la e la SP Controparte_2 ON
e tenuto conto che i poteri sottesi alla rappresentanza in giudizio ex art. 77 c.p.c. possono fondarsi anche su una procura generale, quale era quella in esame.
Rilevava il tribunale che la procura speciale alle liti era stata sottoscritta da soggetto che era stato espressamente investito di poteri sostanziali e processuali come da atto notarile doc.
2. Negava il tribunale che fosse necessario produrre la delibera del consiglio di amministrazione della quale non era stata contestata la validità ed efficacia anche la luce della disciplina di cui agli artt. 2384 e 2377 c.c.
Quanto alla titolarità del credito, il tribunale richiamava la pronuncia della Suprema
Corte (Cass. ord. 17944/23) secondo cui la prova che il singolo credito sia inserito nel contratto di cessione poteva essere fornita senza vincoli di forma, anche sulla base di presunzioni. Il tribunale riteneva che nel caso concreto la prova dell'inclusione del credito dedotto in giudizio tra quelli oggetto di cessione si poteva ricavare dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che conteneva la descrizione dei crediti ricompresi tra la cessione (ed il credito contestato presentava i requisiti indicati nell'avviso, essendo stato stipulato nell'anno 2000 segnalato a sofferenza nel 2010), dal rinvio alla lista contenente l'elenco analitico pubblicato sul sito Internet della cedente dal quale risultava il credito con il codice NDG11467678 (coincidente con il numero indicato nella comunicazione della cessione effettuata nei confronti dell'opponente), dalla pag. 9/29 dichiarazione di data 5/8/22 proveniente dal cedente. Concludeva pertanto il tribunale nel senso che doveva ritenersi dimostrata l'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, con conseguente dimostrazione della titolarità del credito in capo alla società opposta. Risultava inoltre stata effettuata l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese.
Con riguardo alla qualificazione della garanzia quale contratto autonomo di garanzia, il tribunale in primo luogo escludeva tale qualificazione del contratto ma in via dirimente rilevava che dalla lettera dell'articolo 58 comma 3 TUB era possibile argomentare che qualunque tipo di garanzia fosse oggetto di cessione unitamente al rapporto principale, conclusione peraltro affermata anche della Suprema Corte nelle pronunce nn. 16962/24
e 10555/02.
Quanto all'indeterminatezza delle somme di cui al precetto per mancata indicazione dei criteri di calcolo, il tribunale richiamava giurisprudenza (Cass. n. 890622; Cass. n.
4008/13) che escludeva la necessità di indicare nel precetto il procedimento logico- giuridico ed il calcolo matematico utilizzati per determinare la somma richiesta e riteneva che, in forza dei documenti allegati (contratto di mutuo e piano di ammortamento) e delle specifiche indicazioni dell'importo richiesto a titolo di capitale e quello richiesto a titolo di interessi, era possibile la determinazione del credito. Ciò anche in considerazione della comunicazione di decadenza dd 4/8/10 e dell'atto di intervento nella procedura a carico dei debitori principali nonché in forza della certificazione ai sensi dell'articolo 50 TUB prodotta dalla società opposta.
Quanto alla natura di mutuo condizionato del contratto di mutuo fondiario invocato quale titolo esecutivo, il tribunale rilevava che nel relativo contratto risultava rilasciata quietanza e la società convenuta aveva prodotto ricevuta dell'erogazione del mutuo in data 19/12/2000. Anche con riferimento a tale profilo della controversia, il tribunale richiamava giurisprudenza della Suprema Corte che riteneva intervenuta la traditio della somma nel caso di versamento della stessa alla banca su deposito cauzionale destinato pag. 10/29 ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Quanto alla nullità del contratto per mancata indicazione del valore dell'immobile ipotecato e violazione dell'articolo 38 TUB, il tribunale richiamava pronuncia della
Suprema Corte (Cass. n. 33719/22) secondo cui il limite di finanziabilità non costituisce elemento essenziale del contratto nè influisce sulla validità del negozio, trattandosi di elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, anche in considerazione del fatto che le disposizioni assunte dall'autorità di vigilanza non hanno forza di norma imperativa.
Con riguardo alla natura di clausole vessatorie di quelle indicate dall'attore con riguardo alla sua qualifica di consumatore, ritenuta fondata l'eccezione di tardività della deduzione difensiva sollevata dalla società opposta, rilevava che mancava nel contratto la pattuizione della cd. clausola floor, che l'articolo 3 del contratto non prevedeva, in caso di inadempimento, l'obbligo di pagamento di somme ulteriori a diverso titolo rispetto agli interessi di mora di cui non veniva provato alcun carattere abusivo. Inoltre
l'opponente non aveva allegato come le clausole asseritamente abusive avessero inciso nella determinazione del credito, rilevando che dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di data 4/8/10 risultata l'inadempimento al pagamento di 19 rate del mutuo, inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto (e ciò a prescindere dalla previsione della clausola che prevedeva la risoluzione del contratto a seguito del mancato pagamento di 3 rate). Anche con riferimento alle clausole numero
3, 13, 16 il tribunale rilevava che le prescrizioni ivi stabilite non avevano avuto applicazione nel caso di specie.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando i motivi di Parte_1 impugnazione di seguito esaminati.
pag. 11/29 La e per essa dalla , in forza di procura rilasciata CP Controparte_1 dalla SP , si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto ON dell'appello..
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.7.25 e decisa nella camera di consiglio del 7.8.25
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale abbia ritenuto sussistente il potere di rappresentanza in capo alla SP
[...]
in quanto la procura rilasciata dal dr. , consigliere Controparte_1 Persona_2 della in forza di delibera del consiglio di amministrazione Controparte_1 di data 24.7.19, risulta riferita alla procuratrice speciale dr.ssa Persona_3 mentre la procura alle liti riporta la sottoscrizione di altra procuratrice speciale, tale dr.ssa Rileva inoltre l'appellante che il contenuto della Persona_4 procura è affetto da eccessiva indeterminatezza e non permette di individuare esattamente quali rapporti, di pertinenza della mandante, fossero stati affidati in gestione, anche in sede contenziosa, alla mandataria. Rileva infine che la procura rilasciata da a non è una Controparte_6 Controparte_1 procura generale, non essendo indicata come tale e non essendo utilizzate espressioni dalle quali argomentare che sia stato conferito il potere di rappresentanza in tutti i rapporti negoziali di credito che ad essa fanno capo;
pertanto tale procura deve ritenersi speciale in mancanza di specificazione degli affari delegati e la procura, in quanto avente oggetto indeterminato, deve ritenersi nulla. Ne deriva che non sia stato sanato il difetto di rappresentanza in giudizio con conseguente nullità di tutti gli atti del giudizio medesimo.
Il motivo in esame è infondato.
pag. 12/29 Risulta che con atto di data 5/6/18 (doc. 1 parte appellata) la ha Controparte_2 conferito procura speciale alla SP affinché prevedesse Controparte_7 compiere, in nome per conto della società mandante, ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero crediti della quale la società mandante e o sarà titolare.
In particolare venivano dettagliatamente indicate le seguenti attività:
(a) Intrattenere, in ogni opportuna sede, i necessari rapporti con i debitori dei Crediti
(ovvero con gli obbligati diretti, i coobbligati, i successori, gli aventi causa e/o gli eventuali garanti) ponendo in essere nei loro confronti ogni atto e/o attività ritenuti necessari, utili od opportuni, con ogni più ampia facoltà occorrente, ivi inclusa in particolare, a scopo esemplificativo, quella di stabilire termini e condizioni delle transazioni, dilazioni, proroghe o ristrutturazioni del debito, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti;
(b) rilasciare quietanza ai debitori in relazione ai pagamenti dagli stessi effettuati;
(c) comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'articolo 77 del Codice di Procedura Civile, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e straordinarie, ove occorra, con espressa attribuzione della facoltà di transigere e conciliare;
(d) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria — in ogni stato e grado del giudizio — riguardante la Società, fare atti di precetto;
predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura;
richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi;
intervenire, chiedere l'ammissione al passivo, dichiarare crediti, rinunciare ai Crediti nell'ambito delle Procedure Concorsuali, votare, prestare assenso nelle procedure e cause sopra specificate (ivi compresi: il concordato preventivo, il concordato
pag. 13/29 fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione controllata e
l'amministrazione straordinaria); presentare ricorsi in opposizione allo stato passivo, ricorsi per ammissioni tardive;
rilasciare quietanza sia nell'ambito delle azioni esecutive sia in quelle concorsuali sia in altra sede giudiziale e stragiudiziale;
(e) sottoscrivere qualsiasi documento o atto necessario a mantenere la validità, il grado
e la priorità di ciascuna ipoteca su ogni bene immobile, ivi compreso l'eventuale rinnovo delle ipoteche ed a mantenere efficace qualsiasi altra garanzia;
(f) eseguire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali;
eseguire, ovvero fare sì che vengano eseguite, eventuali annotazioni, surrogazioni, postergazioni presso ogni competente ufficio nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, con ampio esonero per i competenti funzionari di ogni responsabilità al riguardo;
(g) rinunciare agli atti delle procedure e dei procedimenti relativi ai Crediti e procedimenti di cognizione collegati, consentire alle cancellazioni — totali o parziali — di formalità iscritte o trascritte a favore del creditore, presso qualsiasi Conservatoria dei Registri Immobiliari;
(h) nominare, sostituire e revocare i legali incaricati di rappresentare e difendere la
Società, in ogni competente sede giudiziale e procedurale e in ogni stato e grado del giudizio;
(i) eleggere nuovi domicili, ovvero modificare quelli esistenti;
(j) intrattenere, in ogni opportuna sede, tutti i rapporti ritenuti necessari od opportuni per il miglior espletamento dell'incarico, con gli organi delle procedure — individuali
e/o concorsuali (anche già radicate) — quali curatori fallimentari, commissari giudiziali, commissari liquidatori, liquidatori, consulenti tecnici d'ufficio, custodi giudiziali e altri;
(k) stabilire termini e condizioni per la prestazione del consenso all'accollo e/o assunzione del debito da parte di terzi aggiudicatari degli immobili cauzionali ai sensi
pag. 14/29 dell'articolo 508 c.p.c. o di qualunque altra disposizione di legge applicabile, e più in generale, anche da parte di terzi acquirenti degli immobili cauzionali;
sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti di consenso;
(l) intrattenere i rapporti con i potenziali acquirenti dei Crediti;
predisporre, scrivere e sottoscrivere lettere di accettazione di proposte irrevocabili di acquisto di Crediti da parte di terzi, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti;
(m) incassare somme di denaro, anche da pubbliche amministrazioni, enti, istituti, società, banche, e rilasciare le relative quietanze;
(n) apporre girate per l'incasso a cambiali, vaglia e assegni;
(o) ricevere depositi di titoli e valori vincolati a garanzia;
(p) accettare ipoteche, pegni, privilegi ed effettuare le relative iscrizioni e trascrizioni, ivi incluse le iscrizioni di ipoteche giudiziali;
(q) predisporre, scrivere e sottoscrivere qualsiasi atto, lettera in relazione ai poteri di cui sopra;
(r) conferire procure o deleghe relativamente a singoli atti e/o categorie di atti sopra indicati a dirigenti e dipendenti della stessa Società Procuratrice, nonché a terzi discrezionalmente individuati, attribuendo ad essi tutte le facoltà ed i poteri che si renderanno di volta in volta opportuni, con espressa facoltà di subdelegare i medesimi poteri a terzi discrezionalmente individuati, ferma restando, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità della Società Procuratrice nei confronti della Società;
s) fare quanto necessario per la migliore esecuzione dell'incarico di cui sopra, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge.”
La previsione della lettera r) di tale procura consentiva alla SP ON di delegare a sua volta le attività in questione alla SP come in Controparte_1 effetti è avvenuto pag. 15/29 Con procura speciale dd.20.5.19 (doc. 17 parte appellata) la SP ON
, nella sua qualità di procuratore speciale della , conferiva
[...] Controparte_2 procura speciale alla SP al fine di provvedere a compiere, in Controparte_1 nome conto della società, ogni attività, adempimento o formalità ritenuti necessari e/o e/o utili opportuni allo svolgimento delle attività di amministrazione, gestione, incassa e recupero dei crediti dei quali la società è o sarà titolare .
In particolare veniva conferito mandato alla SP di: CP_3 CP_4
(a)intrattenere in ogni opportuna sede i necessari rapporti con i debitori dei Crediti
(ovvero con gli obbligati di retti, i coobbligati, i successori, gli aventi causa e/o gli eventuali garanti) ;
(b) comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi delI'articolo 77 del Codice di Procedura Civile, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e straordinarie, ove occorra;
(c) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria in ogni stato e grado del giudizio riguardante la Società, fare atti di precetto predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della consequente procedura;
richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi;
intervenire, chiedere l'ammissione al passivo, dichiarare crediti, votare, prestare assenso nelle procedure e cause sopra specificate(ivi compresi: il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa,
l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria); presentare ricorsi in opposizione allo stato passivo, ricorsi per ammissioni tardive;
(d) rinunciare agli atti delle procedure e dei procedimenti relativi ai crediti e procedimenti di cognizione collegati;
pag. 16/29 (e) nominare, sostituire e revocare i legali incaricati di rappresentare e difendere la
Società, in ogni competente sede giudiziale e procedurale e in ogni stato e grado del giudizio;
(f) eleggere nuovi domicili, ovvero modificare quelli esistenti;
(g) intrattenere in ogni opportuna sede, tutti i rapporti ritenuti necessari od opportuni per iI miglior espletamento dell' incarico, con gli organi delle procedure -individuali
e/o concorsuali,(anche già radicate)-quali curatori fallimentari, commissari giudiziari, commissari liquidatori, liquidatori, consulenti tecnici d'ufficio, custodi giudiziali e altri;
h) intrattenere i rapporti con i potenziali acquirenti dei crediti;
(i) predisporre, scrivere e sottoscrivere qualsiasi atto, lettera in relazione ai poteri di cui sopra;
(j) intrattenere tutti i rapporti ritenuti necessari od opportuni per il miglior espletamento dell'incarico ;
(k) fare quanto necessario per la migliore esecuzione dell'incarico incarico di cui sopra con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge”
L'indicazione dei poteri conferiti con le procure sopra richiamate consente di escludere che tali procure siano generiche;
le attività elencate sono infatti tutte utili o prodromiche alla gestione ed al soddisfacimento dei crediti di cui la era o sarebbe CP divenuta titolare.
È stata inoltre depositata dalla società appellata (doc. 2) procura conferita da
, quale consigliere del consiglio amministrazione della SP Parte_2 [...]
, per compiere atti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e Controparte_1 amministrativa, costituendosi in giudizio ai sensi dell' l'articolo 77 del codice di procedura civile (lett. b) a che risulta essere soggetto che ha Persona_4 sottoscritto la procura alle liti doc. 18 parte appellata. Quest'ultimo documento supera e pag. 17/29 sostituisce la procura alle liti (doc.A parte appellata) nel corpo della quale era stata indicato erroneamente il nome di nonostante la sottoscrizione la Persona_5 procura fosse stata chiaramente apposta dalla dottoressa . Persona_4
Deve pertanto concludersi che la SP avesse i poteri necessari CP_3 Controparte_1 per costituirsi in giudizio quale mandataria della SP , a sua ON volta mandataria della SP inoltre la procura alle liti risulta regolarmente CP sottoscritta da soggetto dotato dei necessari poteri.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale abbia ritenuto sussistente la titolarità del credito in capo alla CP
Rileva l'appellante che mai nel corso del giudizio sia stato prodotto l'atto di cessione che indicasse il singolo credito controverso, rilevando che la prova della cessione del singolo credito può essere data solamente mediante la produzione del contratto di cessione. Peraltro anche nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale veniva esposto l'acquisto di “taluni crediti di banco BPM SP derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari… sorti nel periodo compreso tra il 1962 e il 2017” senza alcuna specifica indicazione della tipologia dei crediti ricompresi nel contratto di cessione, essendo insufficiente il rinvio alla pagina Web della cedente o l'indicazione del vasto periodo temporale ricompreso tra il 1962 ed il 2017. Inoltre il numero identificativo NDG è un semplice numero interno dell'istituto che lo stesso affida al singolo rapporto, che non consente al debitore di individuare specificatamente la singola linea di credito ceduta.
Peraltro il numero di NDG indicato nel documento 5 (numero 497259716) è diverso da quello indicato nel documento 8 (11467678). Nemmeno la dichiarazione rilasciata dalla banca cedente può valere a provare l'avvenuta cessione del singolo credito in quanto può al più trattarsi di un semplice indizio superato dall'assoluta carenza probatoria circa la titolarità del credito controverso per le ragioni esposte;
trattasi inoltre di dichiarazione di scienza proveniente da terzi intervenuta successivamente alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, liberamente valutabile dal giudice.
pag. 18/29 Anche tale motivo di impugnazione deve essere rigettato.
La tesi difensiva dell'appellante secondo cui la prova del fatto che il credito dedotto in giudizio sia stato specificatamente oggetto di cessione possa essere fornita esclusivamente con la produzione in giudizio del relativo contratto di cessione in blocco di crediti è stata smentita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21821/23 che ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva escluso che, in caso di
Contr cessione di crediti in blocco ai sensi dell'articolo 58 , l'avvenuta stipulazione ed in particolare l'inclusione del singolo credito nel contratto potesse essere provata mezzo di presunzione o prova testimoniale, ritenendo necessaria la produzione documentale in giudizio del contratto di cessione.
Deve ritenersi costante l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la dimostrazione dell'inclusione nella cessione del singolo credito può avvenire senza vincoli di forma e quindi anche in base a presunzioni (Cass.n. 17944/23). Nel caso in esame il giudice di primo grado ha indicato quali indizi ai fini dell'affermazione della titolarità del credito in capo alla le seguenti circostanze: CP
-il credito dedotto in giudizio aveva le caratteristiche descritte nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vale a dire finanziamenti ipotecari stipulati tra il 1962 ed il 2017
e segnalati alla centrale rischi ed il credito in questione sorgeva da un mutuo con garanzia ipotecaria stipulato nel 2000, a sofferenza dal 2010;
- l'avviso conteneva il rinvio ad un elenco specificatamente indicato;
- il credito dato era identificato con il codice NCD 11467678 come risultava anche dalla comunicazione della cessione intervenuta specificatamente nei confronti dell'attore;
- l'istituto di credito cedente aveva rilasciato dichiarazione di data 5/8/22 che confermava l'avvenuta cessione dello specifico credito.
I plurimi e concordanti elementi indiziari indicati dal giudice di primo grado non sono scalfiti dalle notazioni critiche di parte appellante in quanto, seppure l'avviso di pag. 19/29 cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale presenti elementi di incertezza in quanto si riferisce non a tutti i crediti ipotecari, ma solo a “taluni”(mentre non è rilevante l'ampio spettro temporale per individuare i crediti, comunque indicato), tale dato deve essere valutato unitamente agli altri indizi indicati dal giudice di primo grado.
Né può essere valorizzata la circostanza che la posizione veniva indicata con un codice interno della banca (NDG11467678) trattandosi del medesimo codice indicato nella lettera di data 11.5.20 (doc. 9 parte appellata) con la quale la Controparte_9 comunicava all'odierno appellante l'avvenuta cessione del credito in questione in favore della , sicchè egli era in condizioni di individuare il credito anche sulla base CP del codice interno assegnato al credito stesso (il doc 5 richiamato da parte appellante – comunicazione di decadenza del beneficio del termine, non indica alcun codice interno dato dalla Banca Popolare di VA al credito).
La contestazione della ricezione di tale comunicazione (doc.9 parte appellata) avente per oggetto la cessione del credito dedotto in giudizio da parte dell'appellante, effettuata in comparsa conclusionale di primo grado (pag. 11 “È esattamente quanto emerge con riferimento al caso di specie, laddove la missiva con cui controparte affermerebbe
(senza provarlo) di aver comunicato a mezzo posta ai debitori la presunta cessione del credito (doc. 9 di parte opposta), non è corredata dei relativi referti di notifica, non risultando, pertanto, provata la effettiva consegna/ricezione della stessa”), è superata dalla produzione della prova della effettiva ricezione di tale comunicazione costituita dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento apposta dall'appellante in data 6/7/20.
L'appellante era pertanto in grado, mediante la consultazione della lista citata nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale pubblicata sul sito Internet dell'istituto di credito cedente di verificare l'avvenuta cessione anche del credito di cui al mutuo fondiario in questione.
pag. 20/29 Infine, come nella sostanza riconosciuto anche dell'appellante, va data valenza di indizio alla dichiarazione rilasciata da quest'ultimo istituto di aver ceduto il credito dedotto in giudizio alla . (doc. 10) CP
Rileva a fini probatori la circostanza che la società cessionaria abbia la disponibilità della documentazione concernente il credito (contratto di mutuo ed allegati) consegnata evidentemente dall'istituto di credito cedente in occasione della cessione
La pluralità degli indizi sopraindicati, tra di essi concordanti, in assenza di elementi in senso contrario, consente di concludere che anche il credito sorto dal contratto di mutuo fondiario dd. 19.12.2000 posto alla base del precetto opposto fosse ricompreso nel contratto di cessione in blocco dei crediti dd.1/6/18 di cui all'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale di data 7/6/18.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della decisione del tribunale che ha ritenuto che la garanzia da lui prestata non sia riconducibile alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, insistendo nella deduzione secondo cui, in mancanza del carattere dell'accessorietà tra il debito principale ed il contratto autonomo di garanzia, tale ultimo contratto non può ritenersi ceduto unitamente al credito. Nega l'appellante che la garanzia prestata sotto forma del contratto autonomo di garanzia ricada nella previsione di cui all'art. 58 comma 3 TUB in quanto non si tratta di garanzia accessoria il credito, ma di obbligazione a sé, con la quale si trasferisce da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. Sostiene che la missiva con cui controparte sostiene di aver comunicato ai debitori la cessione del credito è stata disconosciuta ai sensi dell'art. 214
c.p.c. senza che sia seguita la procedura di verificazione, sicché non può ritenersi provata la effettiva consegna/ricezione della stessa;
analoghe considerazioni svolge l'appellante con riguardo la missiva del 4/8/10 documento 5 di controparte, disconosciuta per mancata conformità della fotocopia all'originale.
pag. 21/29 Osserva questa Corte che è irrilevante la qualificazione della garanzia come autonoma o meno.
La previsione dell'articolo 58 comma 3 TUB (“I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”) in relazione alla previsione generale di qualunque tipo di garanzia impone l'inserimento tra le garanzie ricomprese nella cessione del credito principale anche dei contratti autonomi di garanzia. Del resto in tal senso si è espressa la Suprema Corte (Cass. n.
16962/24 in motivazione) , stabilendo che “la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo è irrilevante perché ai sensi dell'art. 58 TUB e 1263 c.c. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente ...(omissis).. conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
la sentenza ha fatto buongoverno di tali norme e si è conformata al consolidato indirizzo di questa Corte, inaugurato con la sentenza n. 10555 del 19/7/2002, secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile;
questa pronuncia è costantemente richiamata da successive pronunce quali la n. 3319 del 2020 secondo cui la nozione di
“altri accessori” di cui all'art. 1263 c.c. va intesa nel senso di ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto e dalla n. 25491 del 2019 che nel richiamare il predetto indirizzo sull'art. 1263 c.c. precisa “ed è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso”, etc.”
pag. 22/29 Deve peraltro ritenersi, per le ragioni già esposte, che la cessione sia stata effettivamente comunicata all'appellante (doc.9 parte appellata).
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante sostiene che, in relazione alla natura condizionata del contratto di mutuo, lo stesso non possa avere efficacia di titolo esecutivo, richiamando giurisprudenza (Cass. n. 17194/15) secondo cui in ragione della natura reale del contratto di mutuo lo stesso può considerarsi esecutivo solo quando contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la res. L'appellante sostiene che, in relazione alla natura del contratto di mutuo, lo stesso può considerarsi titolo esecutivo solo se contiene pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la somma, mentre nel caso di specie risulta documentato che la somma oggetto del contratto sia rimasta nella disponibilità della banca quale deposito cauzionale, vincolata e giacente presso la banca e non disponibile per il mutuatario.
Anche tale motivo di impugnazione risulta infondato.
Nel contratto di mutuo dd. 19.12.20 (doc. 4 parte appellata) era previsto che la Banca
Popolare di VA concedeva a mutuo la somma di euro 154.937,07 e che i mutuatari si obbligavano a rimborsare detta somma in 20 anni mediante il pagamento di 240 rate mensili posticipate;
all'articolo 10 la parte mutuataria dichiarava di aver ricevuto dalla banca la predetta somma della quale rilasciava ampia quietanza;
all'articolo 11 era stabilito che la parte mutuataria costituiva in deposito cauzionale la predetta somma presso la banca, deposito che sarebbe stato svincolato in favore della parte mutuataria una volta adempiuto all'obbligazione stabilita dall'articolo 5 del contratto, vale a dire la produzione di documentazione inerente l'immobile oggetto di garanzia ipotecaria. La circostanza che siano stati i mutuatari a costituire in deposito cauzionale la somma in questione dimostra che la stessa era stata messa nella giuridica disponibilità dei medesimi mutuatari, che ne potevano quindi disporre.
In ogni caso va rilevato che la società appellata ha prodotto prova dell'effettivo accredito sul conto corrente dei mutuatari della somma oggetto del contratto di mutuo pag. 23/29 (doc. 15 parte appellata) nello stesso giorno (19/12/2000) della stipula del contratto di mutuo.
Infine va richiamata la recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. SU n. 5968/25) con la quale è stato risolto il contrasto giurisprudenziale in ordine la necessità che le condizioni alle quali sia subordinata l'erogazione del mutuo vengano attestate con atto pubblico, stabilendo che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale abbia ritenuto tardiva l'eccezione relativa alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto di mutuo in questione, dichiarandone comunque l'irrilevanza ai fini della determinazione del credito. Sostiene l'appellante che la nullità delle clausole vessatorie può essere sollevata in ogni fase, stato e grado del giudizio. L'appellante richiama specificatamente le clausole contenute nel contratto di mutuo che ritiene vessatorie.
Sul punto si osserva che il giudice di primo grado non si è limitato ad affermare la tardività della deduzione difensiva circa la nullità delle clausole indicate da parte opponente in relazione alla sua qualità di consumatore, ma ha anche verificato che le clausole denunciate non avevano carattere vessatorio (pattuizione degli interessi di mora) ovvero non erano contenute nel contratto di mutuo (clausola cd floor) ovvero l'opponente non aveva allegato che le clausole asseritamente abusive avessero inciso sulla determinazione il credito.
pag. 24/29 Con riguardo all'obbligo di pagamento di interessi moratori in caso di inadempimento, rilevava il giudice di primo grado che l'articolo 3 del contratto non prevedeva l'obbligo di pagamento di somme ulteriori ed a diverso titolo rispetto agli interessi di mora e che poteva escludersi (in riferimento alla natura del credito agevolato nel settore fondiario- edilizio e del tasso di mora indicato in sede di intervento nella procedura esecutiva a carico dei debitori principali) che gli interessi di mora fossero stati convenuti in misura usuraria.
Il giudice di primo grado affermava altresì che in generale era “dirimente osservare che il soggetto che invochi la vessatorietà è investito dell'onere di allegare l'incidenza delle clausole asseritamente abusive sulla determinazione del credito …” rilevando che detta allegazione che era stata del tutto omessa .
Con riferimento alle condizioni indicate quali presupposti per la risoluzione del contratto di mutuo, il giudice di primo grado rilevava che nel caso di specie la risoluzione derivava dal mancato pagamento di 19 rate scadute, e che non era quindi stata applicata la clausola indicata da parte attrice che prevedeva la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di tre rate. Nè risultava violato l'articolo 40 TUB invocato da parte appellante che condiziona la possibilità per la banca di invocare la risoluzione in caso di omesso pagamento di sette rate.
Sempre con riferimento alla mancata prova che le clausole denunciate come abusive non avevano inciso sulla determinazione del credito, il tribunale ha rilevato che le clausole contenute ai punti nn. 6, 13, 16 delle condizioni generali (clausola di risoluzione unilaterale automatica per inadempimento, risoluzione automatica per inadempimento relative ad eventi dipendenti da soggetti terzi, possibilità il soggetto garantito di vendita di titoli in deposito, limiti di godimento dell'immobile, eventuale integrazione della garanzia ipotecaria) non erano state applicate nel caso concreto e quindi non avevano inciso sulla determinazione del credito.
pag. 25/29 Con riferimento a tali argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza, parte appellante ha censurato la decisione del tribunale di primo grado che ha ritenuto tardiva la deduzione in ordine alla vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di mutuo ed ha insistito sulla vessatorietà delle clausole che avrebbero riguardato la clausola floor, la debenza degli interessi moratori in caso di inadempimento, la clausola che prevedeva la possibilità di risoluzione unilaterale del caso di generico adempimento, la clausola che prevedeva la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento di 3 rate, la clausola che prevedeva la possibilità di risoluzione automatica per inadempimento nel caso di eventi che dipendevano da terzi, la clausola riguardante la vendita dei titoli, la clausola che riguarda la limitazione dei diritti di godimento in uso dell'immobile, la clausola che prevedeva l'integrazione della garanzia di ipoteca.
Tuttavia parte appellante si è limitata di riportare nuovamente le deduzioni difensive esposte in primo grado, senza articolare alcuna specifica censura alle argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza, né ha dedotto in alcun modo circa la rilevanza di tali clausole al fine della determinazione dell'importo del credito, questione ritenuta dirimente dal giudice di primo grado.
Parte appellante non ha articolato alcuna specifica doglianza avverso la motivazione dell'impugnata sentenza secondo cui le clausole contenute nel contratto di mutuo, anche nell'ipotesi fossero da considerare vessatorie, erano irrilevanti ai fini della determinazione del credito in questione (presupposto necessario come evidenziato dalla
Corte di Cass. SU n.9479/23) . La mancanza di doglianze al riguardo, con conseguente definitività di tale valutazione, non consente di procedere all'esame ed alla valutazione dell'eventuale presenza di altre clausole vessatorie non segnalate dal consumatore, come richiesto da parte appellante.
Il motivo di appello per come articolato è dunque inammissibile posto che a fronte delle plurime rationes decidendi poste alla base della decisione in punto esclusione della nullità delle clausole vessatorie, tra loro distinte e autonome e singolarmente idonee a pag. 26/29 sorreggerla sul piano logico e giuridico l'appellante si è in buona sostanza limitato a contestare specificamente solo la motivazione in punto tardività e non le restanti rationes decidendi (v sentenza Cass civ n. 13880 /2020 : “Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse”)
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale abbia escluso la nullità del precetto nonostante l'assoluta assenza di adeguate indicazioni del calcolo matematico seguito dal creditore procedente per determinare la somma pretesa, impedendo all'intimato di verificare la regolarità dei conteggi in mancanza del piano di ammortamento, estratti contro ed altra documentazione bancaria.
Rileva l'appellante che l'importo indicato nel precetto di euro 106.967,41 non coincide con l'importo indicato nella comunicazione di data 4/8/10 (euro 117.440,50) né con quella dell'intervento della procedura esecutiva carico del debitore principale (euro
118.249,79). Al netto delle somme assegnate nell'ambito della procedura per euro
25.690,35 il credito residuo dovrebbe ammontare al massimo nell'importo di euro
92.559,44.
Tale motivo di impugnazione è infondato.
Sul punto va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte (Cas. n.
8906/22) secondo cui “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico- giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.” (nei medesimi termini
Cass. n. 4008/13).
pag. 27/29 Del resto, come già evidenziato dal giudice di primo grado, nel precetto opposto era specificatamente indicato l'importo delle rate di cui al capitale del mutuo scadute al
26.6.18 e le 20 rate scadute successivamente, l'importo degli interessi di mora, il premio polizza insoluto, i versamenti nel frattempo intervenuti e la somma incassata a seguito della procedura esecutiva svoltasi dinanzi al tribunale di Vigevano. Al precetto era inoltre allegato, unitamente al contratto di mutuo, anche il piano di ammortamento, documenti che consentivano di determinare il credito residuo.
Dall'esame del precetto risulta che l'importo di euro 25.690,35, incassato dalla società appellata all'esito del procedimento di espropriazione in danno dei debitori principale sia stata già detratta dall'importo richiesto.
Infine i diversi importi esposti nella comunicazione dd.
4.8.10 e nell'intervento nella procedura esecutiva effettuato dalla derivano chiaramente dal Controparte_10 conteggio degli interessi maturati negli anni successivi tali indicazioni, come emerge dal raffronto del contenuto dei relativi documenti.
L'appello proposto da deve quindi essere integralmente rigettato. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel
Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata al deposito delle note d'udienza.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta da Parte_1
l'accertamento nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero
228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dello stesso dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
pag. 28/29 La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 828/24 del Parte_1
Tribunale di Trento;
2) condanna al rimborso in favore di parte appellata delle spese di Parte_1
lite del giudizio di appello, liquidate in € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase d trattazione , € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Cosi deciso in Trento, lì 7.8.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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