Articolo 20 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Articolo 19Articolo 21
Versione
9 marzo 1999
Art. 20. (Disposizioni in materia di sanzioni).
1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: "obbligatorio di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 1), del medesimo regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ";
b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo, nel caso di concordato per cessione di beni di cui all' articolo 160, secondo comma, numero 2), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ";
c) alla lettera c), le parole: "all'articolo 110" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 111".
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell' art. 6-bis del decretolegge 29 settembre 1997, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410 , recante "Disposizioni tributarie urgenti", cosi' come da ultimo modificato dalla presente legge:
"Art. 6-bis (Disposizioni in materia di sanzioni e interessi). - 1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni di cui all' art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e all' art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , ne' gli interessi, a condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni:
a) dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui all' art. 193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , nel caso di amministrazione controllata;
b) dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all'art. 181 del citato regio decreto n. 267 del 1942 , nel caso di concordato preventivo obbligatorio di cui all'art. 160, secondo comma numero 1), del medesimo regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
b-bis) dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo, nel caso di concordato per cessione di beni di cui all' art. 160, secondo comma, numero 2), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
c) dalla data del decreto di esecutivita' del piano di riparto di cui all'art. 111 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 , nel caso di fallimento;
d) dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'art. 212 del citato regio decreto n. 267 del 1942 , nel caso di liquidazione coatta amministrativa;
e) dalla data del provvedimento di autorizzazione della ripartizione parziale di cui all' art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
2. Il versamento di cui al comma 1 puo' essere effettuato anche in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , a far tempo dai termini indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1".
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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