Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 20855/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 06/02/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), ed il Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei Ministri pro tempore, Parte_2 P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domiciliano per legge.
- APPELLANTI
E
(c.f.: , Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Mergellina n. 209, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bartiromo (C.F. ), dal quale è rappresentata e C.F._2
difesa in virtù di procura in atti.
- APPELLATO
È presente l'avvocato dello Stato Giulio Gaeta che si riporta all'atto di appello;
è presente il dottor Michele Iervolino ai fini della pratica forense.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 20855/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), ed il Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei Ministri pro tempore, Parte_2 P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domiciliano per legge.
- APPELLANTI
E
(c.f.: , Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Mergellina n. 209, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bartiromo (C.F. ), dal quale è rappresentata e C.F._2
difesa in virtù di procura in atti.
- APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 8.09.2022, il ed il appellavano la Parte_1 Parte_3
2
sentenza n. 388/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Airola in persona del dott. Michele Lanna, nella causa civile recante R.G. n. 670/2020 e depositata in data 26/07/2022, concernente la ripetizione dell'indebito oggettivo, con cui l'appellante era stata condannata alla restituzione della somma di 127,50 euro corrisposti dalla appellata per il contributo per il rilascio del permesso di soggior-
no.
Tale importo era stato considerato eccedente rispetto alla somma dovuta,
secondo quanto previsto delle pronunce intervenute nel 2016 dei Giudici naziona-
li e comunitari, a seguito delle quali il , di Parte_1
concerto con il , con il decreto del 5/5/2017, fissava il nuovo Parte_3
contributo valido per tutte le tipologie di permesso di soggiorno, dimezzando gli importi previsti dal precedente D.M. 6/10/201.
L'appellata agiva in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 127,50 indebitamente corrisposta ed il Giudice di Pace condannava, con la sentenza impugnata, le convenute amministrazioni al pagamento in solido della somma di euro 50,00 a titolo di ripetizione dell'indebito oltre interessi legali, e condannava le stesse al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessiva-
mente in euro 333,00, di cui euro 43,00 per spese, ed euro 290,00 per compensi professionali, oltre il 15% dei compensi legali per le spese generali, ed oltre IVA e
CPA, attribuiti all'avvocato anticipatario.
Avverso la sentenza n. 388/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Airola, il ed il proponeva Parte_1 Parte_1 Parte_3
appello, lamentando la violazione del principio del decisum ai sensi dell'art. 91
comma 4 c.p.c., per essere stata condannata al pagamento delle spese di giudizio per una somma superiore a quanto richiesto, con l'atto introduttivo di primo
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grado, a titolo di ripetizione dell'indebito.
La appellata si costituiva ec- Controparte_1
cependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli ex art. 341 c.p.c., in favore del Tribunale di Benevento, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 339 e 113 c.p.c., e l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello.
L'appellata ha rilevato poi l'infondatezza in fatto e diritto della dedotta vio-
lazione del principio sancito dall'art. 91 comma 4 c.p.c. relativo alle spese proces-
suali, sostenendo che “il principio richiamato dagli appellanti non si applica alle cause in cui il Giudice di Pace è adito secondo diritto e non secondo equità
benché la domanda sia precisata entro 1.100,00 euro (Cass. sent. n° 9556/2014-
Cass. ord. n° 29145/2017)”.
All'esito dell'udienza cartolare del 29.01.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 06.02.2025 per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
Prima di passare alla valutazione dei motivi di appello, occorre esaminare i rilievi e le eccezioni sollevate dall'appellato in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di gravame.
Orbene l'eccezione di incompetenza territoriale è palesemente infondata alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. in tal senso ordinanza n.579 del 2009);
Passando all'esame dei motivi di appello, questo Giudice ritiene fondato il motivo di gravame con cui gli appellanti denunziano la violazione, da Parte_4
parte della sentenza di I grado, del disposto di cui all'art. 91, ultimo comma, c.p.c.,
motivata sull'assunto per cui “nelle cause il cui valore non eccede gli € 1.100,00
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(ndr., le cause di cui all'.art. 82,1°. comma, c.p.c.) “le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”.
Infatti, una tale limitazione opera per tutti i giudizi innanzi al Giudice di Pa-
ce di valore inferiore ad euro 1.100, ove - quindi - la parte può stare in giudizio personalmente, a prescindere dal fatto che essa abbia scelto di avvalersi dell'assi-
stenza di un legale.
Come osservato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 157 del 2014), il nuovo art. 91 IV comma c.p.c. (introdotto dal DL n. 212/11, cov. nella legge n. 10/12) ha il “duplice scopo (come emerge dai lavori parlamentari) tendenzialmente deflat-
tivo del contenzioso - con riferimento al flusso delle cause cosiddette bagatellari,
più delle altre esposte all'esercizio abusivo del diritto di azione - e di tutela delle parti soccombenti - a fronte del rischio di subire, in tal genere di cause, un aggra-
vio di spese legali di importo superiore al valore della controversia”.
Il principio normativo in esame, è - a dire della Consulta - proprio quello per cui nelle citate cause, il cui valore non superi la somma di euro 1.100,00 e per le quali è ammessa la facoltà delle parti di stare in giudizio personalmente - “non possa superare, nel caso in cui la parte stessa sia stata assistita e rappresentata da un difensore, il valore della domanda. Infatti, con la disciplina censurata il legisla-
tore ha esercitato la propria discrezionalità in tema di norme processuali in termini assolutamente ragionevoli poiché le cause coinvolte sono esclusivamente quelle devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace;
le eventuali difficoltà nel reperimento di un difensore che adegui l'importo del proprio onora-
rio a quello del valore della lite si risolve in un mero inconveniente di fatto;
il principio del bilanciamento dei valori di pari rilievo costituzionale rende il diritto di difesa cedevole a fronte del valore del giusto processo” (Corte Costituzionale,
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sent. n. 157 del 2014).
Venendo alla determinazione del valore della domanda proposta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, occorre avere riguardo unicamente alla domanda restitutoria di euro 100,00, atteso che l'ulteriore richiesta di risarcimento del danno, pure formulata in citazione (in termini assolu-
tamente generici), ove correlata a presunti danni morali ed esistenziali da liqui-
darsi equitativamente ex art.1226 c.c., si presenta palesemente, in relazione ai fatti esposti dall'attore ed alle prove offerte, quale istanza generica integrante una mera for-mula di stile e non una concreta ed espressa istanza per il conse-
guimento di danni che possano risultare dovuti all'esito dell'istruttoria (cfr. in tal senso Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7255 del 30/03/2011 avuto riguardo alla similare ipotesi in cui sia presente la generica istanza "per la somma maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta più giusta ed equa").
Peraltro appare paradossale che parte appellata invochi un superiore valo-
re della domanda in ragione di una richiesta risarcitoria espressamente rigettata nella impugnata sentenza per evidenti carenze argomentative e probatorie,
rigetto che avrebbe potuto finanche giustificare l'integrale o parziale compensa-
zione delle spese di lite.
In ragione di quanto sopra l'appello va, sotto tale profilo, accolto e la im-
pugnata sentenza va riformata in ordine alla statuizione in tema di spese di lite;
in particolare il va condannato alla refusio- Parte_1
ne delle spese di lite relative al giudizio di primo grado in favore dell'appellante nella misura di euro 43,00 per spese esenti ed euro 100,00 per onorari, oltre iva,
cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi,
con attribuzione;
ciò in luogo del maggior importo (euro 290,00) liquidato nella
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impugnata sentenza a titolo di onorari.
Le obiettive incertezze giurisprudenziali in ordine alla interpretazione della norma in oggetto (art.91 c.p.c.) unitamente alle incertezze correlate alla determi-
nazione del valore della domanda, alla luce del contenuto dell'atto di citazione,
giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite relativamente al presen-
te giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, defi-
nitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
➢ accoglie l'appello proposto da Parte_1
e dal nei confronti di
[...] Parte_3 [...]
ed avverso la sentenza n. 388/2022, Controparte_2
pronunciata dal Giudice di Pace di Airola in persona del dott. Michele Lan-
na, nella causa civile recante R.G. n. 670/2020 e depositata in data
26/07/2022 e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, condanna il ed il alla re- Parte_1 Parte_3
fusione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado in favore dell'appellata nella mi- Controparte_1
sura di euro 43,00 per spese esenti ed euro 100,00 per onorari, oltre iva,
cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei com-
pensi, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
ciò in luogo del maggior importo (euro 290,00) liquidato nella impugnata sentenza a titolo di onorari;
condanna per l'effetto parte appellata ed il suo difensore alla re-
stituzione in favore degli appellanti delle maggiori somme even- Parte_4
tualmente incassate in esecuzione della sentenza di primo grado;
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➢ compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di appello.
È verbale
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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