Articolo 7 della Legge 4 aprile 2025, n. 44
Articolo 6
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22 aprile 2025
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 22 aprile 2025