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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/06/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1069/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1069/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], (C.F: ), residente Parte_1 C.F._1
in Segni (Rm), C.so Vittorio Emanuele n. 112, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola
MO (C.F. ) e dall'Avv Leonardo RAMACCI (C.F..: C.F._2
), entrambi del foro di Velletri, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1
suo direttore e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica, in Roma, via Ciro il Grande n. 21, contumace;
- Resistente – E
in persona del suo direttore e Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica, in Roma (00187) Largo Chigi n.
5, ovvero in Via Barberini n. 47 (00187) Roma, contumace;
- Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 22/2/2024, Parte_1 impugnava con opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc l'Avviso di Addebito n. 397 2023
00153952 63 000, del 24.11.2023 notificato all'opponente in data 19/1/2024 per la somma complessiva di € 39.907,33, a titolo di omesso versamento dei contributi I.V.S. fissi / percentuale sul minimale, relativi agli anni dal 01/2016 al 12/2022, nonché somme aggiuntive a titolo di sanzione per evasione ed interessi di mora.
2.In particolare il ricorrente chiedeva: “1) in via cautelare, inaudita altera parte, disponga
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell' avviso di addebito n. 397 2023
00153952 63 000, oggi impugnato e notificato il 19.01.2024;
2) in via principale:
A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza sia nell' an che nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, dell'avviso del CP_3
24.11.2023, n.
397 202300153952 63 000, ricevuto il 19.01.2024 con il quale l' ha ingiunto il CP_1 pagamento dei contributi I.V.S. fissi per gli anni dal 2016 al 2022 quantificato in € 39.907,33
, nonchè di ogni
2 ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente, nel merito in quanto la relativa richiesta deve ritenersi prescritta ed in ogni caso in quanto la relative somme non sono dovute per le motivazioni tutte di cui in premessa;
B) per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall come CP_1
contributi dovuti alla Gestione Commercianti sia per gli anni dal 2016 al 2022 che per quelli a seguire CP_1
con contestuale cancellazione di una eventuale ed illegittima iscrizione d'ufficio disposta dall nonché con condanna alla restituzione al ricorrente di quanto dovesse risultare CP_1
eventualmente pagato, anche nelle more del giudizio ed in via meramente subordinata annullarsi le sanzioni applicate e ciò per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso/colposo della ricorrente, ovvero in estremo subordine ricondurle a norma di legge.
C) accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati, la decadenza dall'opposto avviso di addebito per violazione dell'art. 30 co 2 dl 78/2010 e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 397 202300153952 63 000 notificato il 19.01.2024;
D) Condannare in ogni caso l' in persona del suo legale rappresentante , al CP_1
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio,
In subordine, compensazione delle spese trattandosi di materia complessa” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3. L' e la restavano contumaci in giudizio. CP_1 CP_2
4.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata per il giorno
24/9/2024, rinviata per discussione con termine per note all'udienza del 5/6/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6. Dagli atti di causa è emerso che è amministratore unico e socio di una Parte_1
società commerciale, la Commercial Industrial Service srl. Il ricorrente ha dedotto di svolgere
3 per detta società solo attività amministrativa, in quanto l'attività commerciale è svolta solo dai lavoratori dipendenti (v. visura camerale doc. 2 allegato al ricorso). L'avviso di addebito opposto è stato emesso dall' per contributi dovuti alla Gestione Commercianti. CP_1
7. Si precisa in diritto che la sola qualifica di amministratore di una società di capitali avente ad oggetto un'attività commerciale, non è sufficiente per far sorgere in capo all'amministratore unico l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti;
affinchè, infatti, possa dirsi sussistente l'obbligo di iscrizione , è necessario che ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996 e precisamente:
- avere la titolarità la gestione di imprese che siano organizzate o dirette prevalentemente con il proprio lavoro;
- avere la piena responsabilità dell'impresa;
- partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- essere in possesso di autorizzazioni o licenze.
8. L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell' , in caso di socio CP_1
amministratore di S.r.L. vi è solo se vi sia da parte del socio la concreta partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (si vedano Cass. Civ. 20254/2021,
Cass. Civ. 3637/2020, Cass. Civ. 3829/2020).
9. In base al riparto dell'onere della prova, l' aveva l'onere di dimostrare la ricorrenza CP_1 dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione Commercianti, fornendo la prova positiva della personale, abituale e prevalente attività esercitata.
L' non costituendosi in giudizio non ha fornito tale prova. CP_1
10. A ciò si aggiunga che il ricorrente assumeva la carica di amministratore dall'11.10.2021, quindi non può rispondere per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, richiesti da . CP_1
Pertanto, in mancanza di una concreta dimostrazione da parte dell' dei presupposti per CP_1 la pretesa impositiva, l'avviso di addebito deve essere annullato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
4 11. Atteso l'esito della lite, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente che liquida, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 39.907,33, compreso nel IV scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1204,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 602,00 €
3) fase decisionale: 3675,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1837,50 € per un totale di 3290,00 €
12. Per l'effetto, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 che liquida nella misura di € 43,00 per spese, di € 3290,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- annulla l'Avviso di Addebito n. 397 2023 00153952 63 000;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida CP_1 nella misura di € 43,00 per spese, di € 3290,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 5 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1069/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], (C.F: ), residente Parte_1 C.F._1
in Segni (Rm), C.so Vittorio Emanuele n. 112, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola
MO (C.F. ) e dall'Avv Leonardo RAMACCI (C.F..: C.F._2
), entrambi del foro di Velletri, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1
suo direttore e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica, in Roma, via Ciro il Grande n. 21, contumace;
- Resistente – E
in persona del suo direttore e Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica, in Roma (00187) Largo Chigi n.
5, ovvero in Via Barberini n. 47 (00187) Roma, contumace;
- Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 22/2/2024, Parte_1 impugnava con opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc l'Avviso di Addebito n. 397 2023
00153952 63 000, del 24.11.2023 notificato all'opponente in data 19/1/2024 per la somma complessiva di € 39.907,33, a titolo di omesso versamento dei contributi I.V.S. fissi / percentuale sul minimale, relativi agli anni dal 01/2016 al 12/2022, nonché somme aggiuntive a titolo di sanzione per evasione ed interessi di mora.
2.In particolare il ricorrente chiedeva: “1) in via cautelare, inaudita altera parte, disponga
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell' avviso di addebito n. 397 2023
00153952 63 000, oggi impugnato e notificato il 19.01.2024;
2) in via principale:
A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza sia nell' an che nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, dell'avviso del CP_3
24.11.2023, n.
397 202300153952 63 000, ricevuto il 19.01.2024 con il quale l' ha ingiunto il CP_1 pagamento dei contributi I.V.S. fissi per gli anni dal 2016 al 2022 quantificato in € 39.907,33
, nonchè di ogni
2 ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente, nel merito in quanto la relativa richiesta deve ritenersi prescritta ed in ogni caso in quanto la relative somme non sono dovute per le motivazioni tutte di cui in premessa;
B) per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall come CP_1
contributi dovuti alla Gestione Commercianti sia per gli anni dal 2016 al 2022 che per quelli a seguire CP_1
con contestuale cancellazione di una eventuale ed illegittima iscrizione d'ufficio disposta dall nonché con condanna alla restituzione al ricorrente di quanto dovesse risultare CP_1
eventualmente pagato, anche nelle more del giudizio ed in via meramente subordinata annullarsi le sanzioni applicate e ciò per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso/colposo della ricorrente, ovvero in estremo subordine ricondurle a norma di legge.
C) accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati, la decadenza dall'opposto avviso di addebito per violazione dell'art. 30 co 2 dl 78/2010 e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 397 202300153952 63 000 notificato il 19.01.2024;
D) Condannare in ogni caso l' in persona del suo legale rappresentante , al CP_1
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio,
In subordine, compensazione delle spese trattandosi di materia complessa” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3. L' e la restavano contumaci in giudizio. CP_1 CP_2
4.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata per il giorno
24/9/2024, rinviata per discussione con termine per note all'udienza del 5/6/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6. Dagli atti di causa è emerso che è amministratore unico e socio di una Parte_1
società commerciale, la Commercial Industrial Service srl. Il ricorrente ha dedotto di svolgere
3 per detta società solo attività amministrativa, in quanto l'attività commerciale è svolta solo dai lavoratori dipendenti (v. visura camerale doc. 2 allegato al ricorso). L'avviso di addebito opposto è stato emesso dall' per contributi dovuti alla Gestione Commercianti. CP_1
7. Si precisa in diritto che la sola qualifica di amministratore di una società di capitali avente ad oggetto un'attività commerciale, non è sufficiente per far sorgere in capo all'amministratore unico l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti;
affinchè, infatti, possa dirsi sussistente l'obbligo di iscrizione , è necessario che ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996 e precisamente:
- avere la titolarità la gestione di imprese che siano organizzate o dirette prevalentemente con il proprio lavoro;
- avere la piena responsabilità dell'impresa;
- partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- essere in possesso di autorizzazioni o licenze.
8. L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell' , in caso di socio CP_1
amministratore di S.r.L. vi è solo se vi sia da parte del socio la concreta partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (si vedano Cass. Civ. 20254/2021,
Cass. Civ. 3637/2020, Cass. Civ. 3829/2020).
9. In base al riparto dell'onere della prova, l' aveva l'onere di dimostrare la ricorrenza CP_1 dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione Commercianti, fornendo la prova positiva della personale, abituale e prevalente attività esercitata.
L' non costituendosi in giudizio non ha fornito tale prova. CP_1
10. A ciò si aggiunga che il ricorrente assumeva la carica di amministratore dall'11.10.2021, quindi non può rispondere per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, richiesti da . CP_1
Pertanto, in mancanza di una concreta dimostrazione da parte dell' dei presupposti per CP_1 la pretesa impositiva, l'avviso di addebito deve essere annullato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
4 11. Atteso l'esito della lite, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente che liquida, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 39.907,33, compreso nel IV scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1204,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 602,00 €
3) fase decisionale: 3675,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1837,50 € per un totale di 3290,00 €
12. Per l'effetto, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 che liquida nella misura di € 43,00 per spese, di € 3290,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- annulla l'Avviso di Addebito n. 397 2023 00153952 63 000;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida CP_1 nella misura di € 43,00 per spese, di € 3290,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 5 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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