Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01570/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09908/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9908 del 2024, proposto da
Dr OM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lamberto Schiona, Giorgio Fraccastoro e Mario Todino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Giorgio Fraccastoro in Roma, via del Corso, n. 509;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Altroconsumo – Associazione indipendente di consumatori, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 62004, deliberato dall’CM nella propria adunanza dell’11 giugno 2024 a conclusione del procedimento n. PS12638, notificato via p.e.c. alla ricorrente in data 20 giugno 2024 e pubblicato sul Bollettino n. 25/2024 dell’Autorità con n. 31255, nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, inerenti e comunque connessi, ivi compresi, per quanto occorrer possa: (i) la comunicazione di avvio del procedimento PS12638; (ii) la comunicazione di integrazione oggettiva e soggettiva del procedimento PS12638 nei confronti di Dr OM s.r.l. e Dr ER & parts s.r.l.; (iii) la lettera di rigetto degli impegni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. TT AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe col quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (CM), accertata la commissione di due pratiche commerciali scorrette ne inibiva la continuazione e comminava una sanzione amministrativa pecuniaria (procedimento PS12638).
2. Segnatamente, la prima contestazione (pratica A) afferiva ad una pratica vietata dagli artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.) consistente nella rappresentazione e pubblicizzazione ingannevole dell’Italia come luogo di produzione delle vetture a marchio Dr ed Evo; la seconda (pratica B – contestata anche alla controllata Dr ER & parts), invece, ineriva al non adeguato approvvigionamento dei pezzi di ricambio e alla mancata assistenza post-vendita (sanzionata dagli artt. 20, 24 e 25 cod. cons.).
3. Si costituiva in resistenza l’Autorità.
4. Le parti depositavano documenti, memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 10 dicembre 2025, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, è necessario preliminarmente illustrare la vicenda fattuale.
6. Come è noto, la società ricorrente commercializza, con i marchi Dr ed Evo, autovetture sul mercato italiano. A tal fine, a far data dal dicembre 2021, il professionista ha intrapreso un’incisiva campagna pubblicitaria dal forte sapore identitario, facendo ampio riferimento all’Italia e al IS. Esemplificativamente, nella rappresentazione grafica del marchio Dr è stata inserita una striscia tricolore (verde, bianca e rossa) al di sotto delle due lettere; similmente, sul marchio Evo sono stati «impressi» i medesimi colori della bandiera italiana.
7. Inoltre, la società ha diffuso nel medesimo periodo un video promozionale di sessanta secondi intitolato « ecco dove e come nascono le automobili di Dr OM » che ha posto una forte enfasi sul legame tra il marchio Dr e il IS, accompagnandosi il testo extra-diegetico ad una lunga sequenza di immagini, riguardanti i luoghi piú rappresentativi del territorio molisano, nonché (soprattutto) ad una catena di montaggio di autovetture all’interno di capannoni industriali. Le immagini raffigurano i veicoli nei diversi momenti di costruzione, dalla fase iniziale di saldatura delle lamiere fino a mostrare le autovetture «finite», poiché come ricorda la voce narrante, « questo facciamo qui, ogni santo giorno », concludendo il climax ascendente della narrazione con un trionfale « questo è il IS, queste sono le nostre auto e la nostra è una storia italiana ».
8. A chiarire la sceneggiatura dello spot vi è un comunicato stampa della Dr OM che lo ha presentato come un « racconto [che] porta il telespettatore all’interno dell’headquarter della Dr OM groupe, a CC d’IS. La macchina da presa è entrata nel centro ricerca e sviluppo, nel centro stile, nello stabilimento di produzione e negli uffici commerciali, per mostrare a tutti come nascono le automobili Dr ed Evo e come tutti coloro che sono artefici di questa meravigliosa storia siano orgogliosamente molisani, orgogliosamente italiani. Il racconto infatti termina con il tricolore stilizzato e il pay-off “una storia italiana” » (pt. 26 provv.).
9. Avendo la narrazione pubblicitaria contribuito al successo commerciale (in tale anno la società ha quasi triplicato il numero di vetture vendute), il professionista non solo ha replicato il format ma ha integrato il nuovo spot del 2022 inserendovi una serie di riferimenti alla produzione artigianale italiana (una sfilata di moda, il restauro di un mosaico, la preparazione di un oggetto in vetro soffiato di Murano). Questo video, oltre a riprendere la chiusura del precedente, si caratterizza anche per ringraziare il pubblico dei consumatori italiani che hanno contribuito alla crescita industriale. Inoltre, nel lanciare il nuovo video, i responsabili della comunicazione hanno sottolineato come si volesse puntare « molto sul valore della nostra italianità » (pt. 31 s. provv.).
10. Peraltro, un analogo video promozionale ha interessato anche le vetture a marchio Evo (pt. 34 provv.) nell’autunno 2023.
11. Viepiú, anche dopo l’avvio del procedimento istruttorio, la società ha trasmesso un ulteriore spot nel marzo 2024, durante il quale la voce di sottofondo che accompagna il filmato narra come « nel 2006 nasceva la Dr5, completamente assemblata nella nostra fabbrica in IS con motore turbo diesel e meccanica tutta italiana […] Nel 2010, anticipando i tempi, abbiamo fatto una scelta ecologica abbandonando la tecnologia diesel per passare a quella benzina-Gpl. Negli anni, abbiamo perfezionato l’alimentazione gassosa e oggi, la nostra tecnologia termo-hybrid rappresenta il miglior compromesso tra il rispetto dell’ambiente e i costi d’esercizio contenuti. La Dr5 è sempre stata il nostro modello iconico e, per festeggiare il suo 18° compleanno, è diventata unica, unica per dotazione di serie, unica per il prezzo, unica perché unica. Dr5.0 unica » (pt. 35 provv.).
12. Questo collegamento della società con l’Italia, e in particolare con il IS (regione di nascita del fondatore della Dr OM), ha trovato ulteriore riscontro nei claim utilizzati nelle diverse sponsorizzazioni, come quella durante una partita di calcio (pt. 37 provv.): difatti, anche in questa occasione (1° aprile 2024) il professionista si è presentato al pubblico come espressione di « una storia italiana ».
13. Tuttavia, l’Autorità ha precisato che, nel 2006, al momento dell’avvio della propria attività, la società effettivamente assemblava le autovetture in Italia (soprattutto attraverso i componenti di un altro produttore italiano, ossia la Fiat) e dal 2009, la Dr ha modificato la propria strategia commerciale avviando l’importazione di autovetture dalla Cina: nondimeno, se nei primi tempi all’importazione seguivano comunque sostanziosi interventi sul territorio italiano (essendo all’epoca l’industria automobilistica cinese ancora arretrata rispetto a quella europea), col passare degli anni le operazioni effettuate in Italia si sono significativamente ridotte, esaurendosi in « interventi di rifinitura e completamento » (pt. 41 provv.), trattandosi di importazioni di veicoli già marcianti.
14. In particolare, l’attività piú ricorrente svolta sui veicoli provenienti dalla Cina consiste nella sostituzione della calandra anteriore recante il marchio della società cinese con una calandra recante il marchio Dr, ovvero, per quelle unità che giungono già con la calandra con la predisposizione dell’alloggiamento del marchio, gli operai in Italia si limitano all’apposizione dello stesso. Inoltre, nel sito molisano si procede alla sostituzione dell’ airbag contenuto nella parte centrale del volante e della sua copertura con accessori recanti il marchio Dr, nonché alla stampigliatura del numero di telaio del veicolo al fine di poterlo immatricolare in Italia. Inoltre, la piú rilevante attività effettuata presso il sito molisano è risultata essere quella relativa al montaggio dell’impianto Gpl per le sole auto a benzina.
15. In aggiunta, va precisato come a seguito dell’ispezione ordinata dall’CM è stato appurato che presso il sito di CC di IS non sono presenti strutture o impianti per la fabbricazione di autovetture, diversamente da quanto rappresentato nei descritti video promozionali sopra indicati: in altre parole, nell’unico stabilimento produttivo della società non vi è alcuna catena di montaggio per la produzione o l’assemblaggio di autovetture.
16. Tutto ciò ha determinato la contestazione di una pratica ingannevole, atteso che la vantata italianità del prodotto è risultata insussistente.
17. Passando alla pratica B, va rilevato come essa – nell’ottica dell’Autorità – sia strettamente collegata con la prima appena illustrata.
18. Difatti, la società ricorrente (unitamente alla controllata Dr ER & parts) è incorsa in notevoli ritardi nella consegna dei pezzi di ricambio (spesso semplicemente mancanti) richiesti per far fronte alle esigenze di assistenza dei consumatori (anche in garanzia); inoltre, l’esponente non ha neppure provveduto ad una seria formazione tecnica del personale impiegato presso le officine di riparazione. A queste conclusioni l’CM è giunta attraverso l’esame di una serie di richieste di intervento depositate presso i proprî uffici, nonché analizzando anche le informazioni rinvenibili su fonti aperte (gruppi Facebook, recensioni su siti specializzati etc…). Inoltre, attraverso l’esame della documentazione interna (tra cui in particolare, la corrispondenza commerciale con i proprî concessionari) rinvenuta in ispezione si è preso atto dell’incremento del numero delle consegne tardive e dei tempi medî per l’evasione delle richieste, nonché dei notevoli disagi arrecati ai consumatori.
19. Le ragioni di tali inefficienze sono state dall’Autorità riferite direttamente alla strategia commerciale della società: quest’ultima avrebbe preferito concentrare le proprie risorse sul comparto commerciale, senza affiancarvi un adeguato settore di assistenza post-vendita. Pertanto, la mancata corretta interlocuzione coi partner cinesi (dai quali venivano acquistati solamente i veicoli e non anche, a sufficienza, i pezzi di ricambio) ha determinato i ridetti ritardi. In conseguenza di ciò, è stata configurata come aggressiva la pratica commerciale, in quanto idonea a limitare considerevolmente l’utilizzo degli autoveicoli nonché ad ostacolare l’esercizio dei diritti dei consumatori, tra cui quello di ricevere un’adeguata assistenza post-vendita (anche nell’arco temporale di validità della garanzia legale di conformità del prodotto, ai sensi degli artt. 128 ss. cod. cons.).
20. Chiarito anche il quadro fattuale, è possibile passare all’esame delle censure spiegate con l’atto introduttivo: invertendo l’ordine di trattazione rispetto a quello impresso dalla società, si anticiperà il quinto motivo, in quanto riferito alla pratica sub A, logicamente prioritaria.
21. In particolare, con la ridetta quinta ragione di gravame si evidenzia in primo luogo come Dr OM sia una realtà imprenditoriale italiana, radicata nel territorio molisano, segnatamente a CC d’IS (ove vi è la sede legale, il centro ricerca e sviluppo, il magazzino centrale e tutti gli altri uffici direzionali e dove, sino al 2010, sorgevano anche gli stabilimenti di produzione delle società oggi destinati agli interventi di trasformazione delle autovetture e assemblaggio finale, a seguito della politica di delocalizzazione degli impianti di produzione). Conseguentemente, il contestato claim «una storia italiana» o l’uso del tricolore descriverebbero le capacità della società e dei suoi dipendenti di superare i momenti di difficoltà con la tipica perseveranza e resilienza italica: in particolare, il riferimento sarebbe alla vicenda dello stabilimento industriale già Fiat di Termini Imerese (Pa), dettagliatamente descritte in ricorso. Inoltre, la menzione della «storia italiana» sarebbe da rapportare unicamente al momento genetico del gruppo, risultando invece puramente arbitrario relazionarlo alla fase di produzione delle autovetture. Per di piú, avvenendo in IS l’« ultima trasformazione o lavorazione sostanziale » (ai sensi dell’art. 60 Reg. Ue n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 – c.d. Codice doganale dell’Unione europea) delle vetture, a pieno titolo si potrebbe indicare l’Italia quale paese di origine del prodotto commercializzato: in ogni caso, proprio i varî messaggi analizzati dall’CM (come l’intervista al Tg1 del 20 luglio 2023) dimostrerebbero come la società abbia sempre puntualmente indicato nel continente asiatico la sede degli stabilimenti di produzione, sicché anche sotto questo profilo il consumatore non potrebbe esser stato tratto in inganno.
22. L’articolata censura non può essere accolta.
23. Prima di tutto è opportuno precisare che sicuramente sia il fondatore della società, sia quest’ultima, siano italiani (il primo in quanto cittadino, la seconda in quanto quivi si è perfezionato il procedimento per il suo riconoscimento come persona giuridica): cionondimeno, la mera nazionalità del soggetto non conferisce ancora la medesima qualità al prodotto, risultando la nazionalità di quest’ultimo dipendente dal luogo di fabbricazione (nel senso etimologicamente piú aderente al significato del lemma da quale deriva, ossia fabrica – mestiere, lavorazione, officina – a sua volta derivante da AB , artigiano, operaio, artefice). In tal senso, un prodotto può dirsi «italiano» nella misura in cui è creato, trasformato, lavorato in Italia (non solo ideato): vi sono poi ovviamente varie declinazioni, essendo ben possibile che la materia prima giunga dall’estero (ma v. Tar Lazio, sez. I, 13 febbraio 2023, n. 2453, che nello specifico settore alimentare ha considerato vietata la commercializzazione di un pacco di pasta con bandiera italiana non essendo il 100% del grano impiegato di origine nazionale), ovvero che vengano importati dei semilavorati. Conseguentemente, un’autovettura, per definirsi «italiana» deve essere materialmente plasmata in Italia, nel senso che la maggior parte del processo di generazione della stessa deve svolgersi qui.
24. Orbene, nel caso in esame è emerso chiaramente come le autovetture non siano state fabbricate in Italia: difatti, nello stabilimento di CC d’IS sono state effettuate solamente delle minime rifiniture su veicoli completi e marcianti. Pertanto, le enfatiche comunicazioni commerciali facenti leva sull’italianità delle vetture appaiono ingannevoli, nella misura in cui rappresentano al consumatore una produzione in IS di autovetture: in tal senso, risulta manifesto che il senso degli spot trasmessi sia quello di presentarsi al pubblico come casa automobilistica italiana (al tal fine va sempre tenuta presente la notoria importanza dell’origine del prodotto nelle scelte consumeristiche) impegnata quotidianamente a fabbricare autovetture.
25. I claim utilizzati (« ecco dove e come nascono le automobili di Dr OM »; « auto che arrivano da un posto che non esiste [il IS] , e invece esiste »; « questo facciamo qui, ogni santo giorno »; « questo è il IS, queste sono le nostre auto e la nostra è una storia italiana ») e le immagini trasmesse (come una catena di montaggio di autovetture all’interno di capannoni industriali, le varie fasi di assemblaggio come quella iniziale di saldatura delle lamiere), anche associate ad altre città d’arte, risultano chiaramente orientati per di indurre il consumatore a credere che le automobili Dr ed Evo fossero autenticamente «italiane».
26. Pertanto, risulta pienamente provata la pratica ingannevole atteso che nel primo momento di contatto tra professionista e consumatore (quello del c.d. aggancio – su cui v. Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 2025, n. 2462) sono state fornite delle informazioni, inerenti all’origine del prodotto commercializzato, non veritiere o comunque fuorvianti: difatti, il consumatore medio, osservando gli spot , rivolge nell’immediatezza la propria attenzione al professionista ritenendo che le autovetture da questi offerte siano prodotte in Italia; difatti, la semplice visione degli spot non presenta alcun elemento che possa far supporre che i veicoli siano in realtà fabbricati in Cina ed unicamente rifiniti (attraverso l’applicazione del logo del marchio) in IS.
27. La semplice esposizione appena fornita rende evidente la sussistenza dell’illecito: inoltre, va altresí rappresentata l’infondatezza degli argomenti difensivi impiegati dalla difesa di parte ricorrente.
28. In tal senso, reputare il claim «la nostra è una storia italiana» come riferito unicamente alla «nascita» e alla «crescita» di un progetto industriale appare una lettura non solo forzata, ma soprattutto decontestualizzata rispetto alle immagini trasmesse nello spot : esemplificando, se le immagini avessero rappresentato scene dell’emigrazione italiana o evocato CO LO e la via della seta, creando una linea narrativa che porta lo spettatore verso l’estero, allora sarebbe plausibile l’ermeneusi proposta dalla società ricorrente; viceversa, raffigurando le varie inquadrature luoghi e beni-simbolo dell’Italia, risulta chiaro che l’osservatore ricolleghi la produzione dell’impresa al territorio nazionale, trovando in ciò conferma proprio nel trascritto claim , nonché nell’impiego del tricolore italiano.
29. Analoghe considerazioni valgono per il proposto utilizzo del concetto d’italianità a mo’ di sineddoche: invero, per attribuire il significato inteso dalla società (ossia la tipica capacità di trasformare la «difficoltà» in «occasione») la pubblicità avrebbe dovuto fare riferimento ai momenti critici vissuti dall’azienda (il naufragio dell’accordo sullo stabilimento di Termini Imerese, la necessità di una ristrutturazione aziendale attraverso un concordato preventivo e un conseguente ripensamento del modello di business ) e alla forza di reazione mostrata dai suoi lavoratori e dirigenti; nondimeno, non essendovi di ciò traccia nei filmati, appare chiaro che l’autentico significato da attribuire agli spot sia quello di presentarsi sul mercato come produttore italiano di autovetture.
30. Fuori fuoco è anche il richiamo all’art. 60 cod. doganale Ue: quest’ultimo, infatti, inerisce alle modalità di trattamento fiscale dei beni importati, circostanza peraltro non contestata dall’Autorità. Nondimeno, non è possibile traslare la qualifica assunta da Dr OM ai fini tributari nel campo consumeristico: difatti, mentre attraverso le ultime rifiniture e l’omologazione del veicolo, la ricorrente parrebbe compiere l’« ultima trasformazione o lavorazione sostanziale », atteso che il bene, prima di queste operazioni non può essere impiegato per i fini per i quali è costruito (cioè circolare su strade pubbliche aperte al traffico), è altresí da osservare come ciò non determini in alcun modo la possibilità di considerare le autovetture come fabbricate in Italia, per le ragioni già esposte al § 23.
31. In ultimo, anche il tentativo di sminuire l’efficacia decettiva del messaggio non convince, atteso che, come in parte già osservato, il professionista ha l’onere di fornire tutte le informazioni rilevanti per la scelta consumeristica sin dal primo aggancio (Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2020, n. 1751): né un’eventuale possibilità di ottenere agevolmente gli ulteriori dati necessarî per una decisione consapevole può considerarsi condizione scriminante (in termini, Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2024, n. 8549), atteso che si imporrebbe al consumatore un insostenibile onere di ricerca autonoma (sul punto v. anche Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2024, n. 9692).
32. Pertanto, è pienamente confermata l’illiceità della condotta sanzionata con la pratica A, attesa la acclarata ingannevole rappresentazione e pubblicizzazione dell’Italia come luogo di produzione delle vetture a marchio Dr ed Evo.
33. Passando ora alla pratica B, va osservato come con il primo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 6 del. CM 1° aprile 2015, n. 25411, attesa la tardività dell’avvio dell’istruttoria in relazione alla seconda contestazione: difatti, pur avendo sin dal 22 maggio 2023 conoscenza dell’asserita condotta illecita (ossia dal momento della prima risposta alla richiesta di informazioni), solamente il 22 novembre 2023 l’Autorità avrebbe esteso oggettivamente l’istruttoria, cosí violando il diritto di difesa della parte.
34. La doglianza non può essere accolta.
35. In primo luogo appare opportuno chiarire l’esatto sviluppo diacronico dell’attività curata dall’CM.
36. In data 29 marzo 2023, il responsabile del procedimento ha domandato alla società Dr OM una serie di informazioni ai sensi dell’art. 3, comma 2 del. 25411/2015 afferenti al processo di vendita e alla distribuzione degli autoveicoli, nonché alla gestione dei pezzi di ricambio: dal punto di vista formale, si è trattato di un’attività inserita nel procedimento PS12545. Il 22 maggio 2023, il professionista ha riscontrato la richiesta e l’Autorità ha in seguito disposto l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) del. 25411/2015.
37. Successivamente, in data 17 ottobre 2023, l’Autorità ha avviato un nuovo procedimento (PS12638) ipotizzando la rappresentazione non veritiera del luogo di produzione delle autovetture e l’omissione di informazioni rilevanti circa l’origine delle stesse (poi sanzionata come pratica A). Unitamente alla notifica dell’atto di avvio dell’istruttoria, l’CM ha disposto altresí lo svolgimento di accertamenti ispettivi presso la sede del professionista.
38. All’esito dell’analisi della documentazione raccolta durante tale atto istruttorio, il responsabile del procedimento ha appreso alcune informazioni dalle quali ha potuto ipotizzare la possibile sussistenza di un’ulteriore pratica commerciale scorretta afferente alla gestione dei ricambi: conseguentemente, il 22 novembre 2023, è stata estesa oggettivamente l’indagine, contestando anche questo secondo illecito.
39. Ciò precisato, va in primo luogo evidenziato come questo Tribunale abbia già ampiamente chiarito che, alla luce di un’interpretazione resa sulla scorta dei precedenti della giurisprudenza europea (v. Corte giust. Ue, sez. II, 30 gennaio 2025, causa C-510/23, cui sono seguiti recentemente Corte giust, Ue, sez. X, ord., 18 dicembre 2025, causa C-491/24 e Corte giust. Ue, sez. X, 15 gennaio 2026, causa C-588/24), le disposizioni nazionali richiamate da parte ricorrente non possano essere intese nel senso di prescrivere termini decadenziali per l’avvio dell’istruttoria in tema di pratiche commerciali scorrette (per un’approfondita disamina della questione afferente all’avvio del procedimento istruttorio, v. Tar Lazio, sez. I, 26 agosto 2025, n. 15795 – ermeneusi peraltro conforme agli arresti del giudice d’appello, v. Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2025, n. 9710).
40. In secondo luogo, va altresí precisato come dopo l’archiviazione di una notizia di pratica commerciale l’Autorità conservi il potere di riaprire l’istruttoria sia nel caso di « elementi sopravvenuti » sia rivalutando le « priorità di intervento » (v. art. 5, comma 2, secondo periodo del. 25411/2015). Pertanto, avendo l’CM precisato come solamente a seguito dell’ispezione presso la sede operativa essa abbia avuto consapevolezza dell’effettiva consistenza e rilevanza delle condotte legate alle carenze nell’assistenza post-vendita ed ai gravi ritardi nella fornitura dei pezzi di ricambio, non vi è alcuna contraddittorietà nell’azione repressiva: difatti, mentre nel riscontro alla richiesta di informazioni i professionista ha rappresentato l’episodicità del ritardo (circostanza che preclude l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) del. 25411/2015), l’analisi della documentazione interna ha dimostrato una diversa situazione fattuale, meritevole di approfondimento istruttorio.
42. Ne consegue, dunque, la legittimità della decisione di estensione del procedimento istruttorio anche a questa seconda pratica scorretta.
43. A mezzo della seconda doglianza si lamenta l’imputazione alla Dr OM della pratica B «in proprio» oltre che in ragione del rapporto di controllo societario nei confronti di Dr ER & parts, trattandosi di due titoli di responsabilità differenti: invero, l’Autorità avrebbe errato nell’individuare le modalità per ascrivere la violazione, impiegando, per dimostrare la responsabilità diretta della controllante, quegli stessi indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza eurounitaria per estendere la responsabilità a mezzo della c.d. parental liability presumption . Pertanto, considerato che l’intera condotta illecita sarebbe stata posta in essere esclusivamente da Dr ER & parts, alcun rimprovero potrebbe essere mosso all’odierna ricorrente (se non appunto a titolo di parental liability ).
44. Neppure tale censura può trovare accoglimento.
45. Premesso che la duplicità d’imputazione del fatto pare privare di rilevanza la censura (salvo per quanto si dirà infra circa la quantificazione dell’importo della sanzione), va osservato come la parental liability presumption costituisca una semplificazione dell’onere probatorio in capo all’Autorità per estendere la responsabilità anche ad un soggetto giuridico che non ha materialmente commesso l’infrazione da sanzionare: circostanza che trova principale applicazione nelle ipotesi di gruppi societari. Come noto le ricostruzioni dogmatiche dell’istituto (puntualmente esposte da Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2025, n. 5357) divergono tra loro (tra chi preferisce inquadrarla in una responsabilità per fatto altrui, oppure per fatto proprio commissivo o ancora per fatto proprio omissivo, come Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 2025, n. 3530), ma sono tutte concordi nel ritenere possibile l’ampliamento della responsabilità anche alla società controllante allorquando si dimostri il controllo totalitario (o l’influenza dominante) sulla controllata autrice della violazione.
46. Orbene, nel caso di specie l’Autorità ha dato ampia prova dell’esistenza di tutti gli indici per l’applicazione della presunzione de qua : d’altronde, parte ricorrente non contesta l’imputazione a titolo di parental liability e neppure gli elementi sui quali l’CM ha fondato il proprio ragionamento inferenziale.
47. Ciò precisato, va rilevato come in ogni caso l’odierna esponente è risultata altresí direttamente coinvolta nella commissione dell’infrazione sub B.
48. A tal fine, va rilevato come nell’ipotesi di concorso di persone l’art. 5 l. 689/1981 (pacificamente applicabile all’odierna vicenda, in forza del richiamo di cui all’art. 27, comma 13 cod. cons.) prevede che « quando piú persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge »: si tratta di un principio generale del diritto sanzionatorio che determina l’estensione della punibilità a tutti coloro che abbiano contribuito alla causazione dell’illecito. Ovviamente, la disposizione non può essere letta in senso assoluto (atteso che la responsabilità regredirebbe all’infinito), ma implica la sanzionabilità di tutti i soggetti che abbiano tenuto una condotta agevolatrice dell’infrazione (in termini, Cass., sez. II, 12 aprile 2012, n. 5811).
49. Proprio la presenza di clausole generali di estensione della punibilità (art. 5 l. 689/1981, ma analogamente per il diritto penale v. artt. 110 e 113 c.p.) determina un mutamento del fatto tipico rispetto alla fattispecie astratta positivamente descritta in relazione all’autore individuale: in particolare, tale allargamento dell’area dell’illecito determina la possibilità di sanzionare anche chi non abbia commesso alcuna delle azioni previste dalla disposizione incriminatrice, purché abbia tenuto una condotta che abbia appunto agevolato la commissione dell’infrazione (cfr. Cass. pen., sez. II, 23 novembre 2021, n. 43067, che evidenzia come « il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa »).
50. Orbene, muovendo da tali premesse è evidente come la società Dr OM abbia fornito un evidente contributo causale, quanto meno in termini di agevolazione, alla commissione (come verrà chiarito infra ) del fatto illecito da parte di Dr ER & parts. Invero, gli elementi esposti dall’Autorità ai pt. 170 s. provv. dimostrano le modalità in cui le due società hanno cooperato nell’infrazione: all’uopo, infatti, va osservato come l’inoltro delle comunicazioni di sollecito delle richieste di pezzi di ricambio alla società controllante, nonché lo scambio tra l’amministratrice delegata di Dr OM e il responsabile post-vendita di Dr ER & parts (in cui la prima evidenzia come « il rimpallo [di responsabilità circa la fornitura dei pezzi] tra servizio clienti ed autofficina sia imbarazzante e molto poco professionale » e il secondo replica chiedendo « se ci fossero tempistiche certe, che però non abbiamo (le vetture fuori produzione per i cinesi spariscono dal radar in termini di ricambi) »), sono sicuramente idonei a provare sia il contributo morale (rilevante sul piano oggettivo) dell’odierna ricorrente alla violazione (coadiuvando la controllata nella ricerca dei pezzi di ricambio), sia l’elemento soggettivo dell’illecito (sul punto v. anche Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2025, n. 4541).
51. Passando al terzo motivo, formulato sempre avverso la pratica B, va rilevato come con esso la società lamenti un vizio d’istruttoria essendo i ritardi nella fornitura dei pezzi di ricambio un fenomeno transitorio imputabile alla crisi pandemica e all’azione bellica avviata dalla Federazione russa: si tratterebbe di eventi forza maggiore, circostanza confermata dalla trasversalità dei ritardi registrati da tutte le case automobilistiche europee. Inoltre, la lettura offerta dall’CM della tabella al pt. 67 provv. sarebbe fuorviante: difatti, il numero enorme di ordini «senza consegna» nel 2023 sarebbe riferibile a quelli presentati nell’ultima frazione dell’anno ed evasi al principio del 2024, ovvero a richieste inattive (ossia cancellate dallo stesso richiedente). Similmente, non avrebbero alcun tipo di rilievo probatorio le recensioni online su alcuni siti specializzati: peraltro, su questi ultimi le opinioni degli utenti sarebbero comunque migliori rispetto a quelle formulate in riferimento a tante altre aziende concorrenti. Inoltre, l’Autorità avrebbe ignorato gli ingenti investimenti (intrapresi già prima dell’avvio dell’istruttoria) che la società ha sostenuto per evitare i ritardi nelle consegne.
52. Con la quarta censura, invece, si evidenzia come la pratica configurata non possegga i requisiti previsti dalla fattispecie astratta, non avendo l’CM provato né atti di molestia, coercizione o indebito condizionamento, né la capacità della pratica di produrre un effetto distorsivo sulla libertà di scelta del consumatore tale da indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
53. Le due doglianze, strettamente connesse tra loro, possono essere scrutinate congiuntamente: esse, peraltro, non sono fondate.
54. In primo luogo, va osservato come il complesso degli elementi raccolti durante l’istruttoria dimostri compiutamente la sussistenza della pratica commerciale contestata. Invero, va osservato come l’Autorità abbia chiarito la portata oggettiva dei ritardi nelle consegne dei ricambi e della mancata assistenza post-vendita.
55. Sicuro rilievo, a tal fine, rivestono i numerosi reclami esaminati che narrano tutti dell’estrema difficoltà di ottenere celermente i pezzi sostitutivi dei veicoli e della totale assenza di formazione del personale addetto alle riparazioni (v. pt. 59 ss. provv.). Va sottolineato come queste segnalazioni provenissero non da consumatori bensí da concessionari: la differenza non è di poco momento, atteso che appare assai piú credibile la doglianza formulata da un intermediario della rete di vendita, considerati gli interessi di cui è portatore. Difatti, se le lamentele del consumatore finale potrebbero in alcune ipotesi anche consistere nella sovrastima del disagio subíto (essendo ciò rimesso ad un apprezzamento ampiamente soggettivo), non cosí per il rivenditore che ha tutto l’interesse (economico) di fornire un prodotto integro o comunque agevolmente (inteso in termini temporali) riparabile.
56. Nondimeno, anche le segnalazioni dei consumatori riportate dall’CM nel provvedimento (v. pt. 62 provv.), nel caso in esame, confermano la difficoltà nell’accesso alle riparazioni: in tal senso, la convergenza delle doglianze sia dei clienti finali, sia dei rivenditori, costituisce una solida base probatoria per affermare la sussistenza dei disagi nella fase post-vendita.
57. Peraltro, quanto appena esposto ha trovato un riscontro oggettivo nell’esame degli ordini, aumentati esponenzialmente, per pezzi di ricambio relativi al triennio 2021-2023: a tal proposito, nella tabella riportata al pt. 67 provv. (basata su un report della stessa società ricorrente) emerge chiaramente come l’incidenza degli ordini tardivi (ossia evasi in tempi superiori ai sessanta giorni) è cresciuta nel periodo di riferimento passando dal 12,44% dell’anno 2021 al 40,11% del 2023.
58. Orbene, evidenziate tali criticità, va altresí osservato come esse appaiano sicuramente imputabili all’odierna ricorrente: esemplificativamente, la questione della mancanza di un’adeguata formazione del personale addetto alle riparazioni è risultata non solo risalente alla nascita dell’impresa, ma perdurante e mai definitivamente risolta; difatti, le comunicazioni del professionista in merito a ciò sono apparse dilatorie, spostandosi sempre in modo indefinito in avanti il termine di avvio delle attività formative (v. pt. 181 ss. provv.).
59. In aggiunta, i ritardi nella fornitura dei ricambi sono anche conseguenza della particolare (e negligente) strategia commerciale della società. In altre parole, avendo il professionista investito principalmente nell’attività di distribuzione, è risultata sotto dimensionata tutta la rete post-vendita: sul punto, va sottolineato come le automobili, essendo beni durevoli (e con un costo tendenzialmente eccedente il reddito medio annuo del cittadino italiano), debbono garantire una certa vita utile e, considerato che nell’ordinario corso degli eventi sono ben possibili imprevisti, guasti od avarie alle vetture, le stesse devono poter essere riparate. Semplificando, a differenza di chi vende beni consumabili, colui che commercializza autovetture non solo deve offrire un bene idoneo all’uso, ma altresí predisporre delle strutture attrezzate per consentire le ordinarie riparazioni richieste dai consumatori (tenuto anche conto della garanzia legale di cui agli artt. 128 ss. cod. cons.).
60. Nel caso in esame ciò non è avvenuto: all’uopo indicativa è una missiva inviata da un concessionario che ha sottolineato come vi fosse un manifesto disallineamento tra il reparto commerciale e quello post-vendita (pt. 181 provv.): difatti, mentre il primo ha aumentato esponenzialmente i proprî successi, immettendo sul mercato sempre piú autovetture, il secondo non è riuscito minimamente a tenere il passo, incrementando costantemente i proprî ritardi. D’altronde, per la legge dei grandi numeri, aumentando il valore assoluto di autovetture in circolazione, crescerà al contempo la richiesta di riparazioni: la mancata coerente programmazione degli acquisti dalla Cina ha determinato la situazione descritta sinora, cagionando i descritti disagi ai consumatori.
61. Inoltre, tale condotta appare sicuramente sussumibile nella fattispecie astratta individuata dall’Autorità: a tal proposito, va rammentato come con la pratica A il consumatore fosse già stato ingannato sull’origine delle vetture, reputandole fabbricate in Italia, sicché il suo acquisto si è basato anche sulla convinzione di poter ottenere una diligente assistenza post-vendita. Il ragionamento è infatti del tutto lineare: se in IS la Dr OM produce la vettura, lí fabbricherà altresí (o comunque avrà a disposizione) i pezzi di ricambio.
62. Nondimeno, la negligente strategia aziendale ha determinato l’impossibilità per il cliente di soddisfare le proprie esigenze (non essendo reperibili i beni necessarî per le riparazioni), ritrovandosi spesso un bene inutilizzabile. È evidente, quindi, come l’aggressività della pratica vada intesa non come coercizione, bensí quale indebito condizionamento, avendo indotto il consumatore ad acquistare i veicoli senza però adempiere pienamente le obbligazioni nascenti dal contratto (sul punto v. Tar Lazio, sez. I, 3 aprile 2024, n. 6720): infatti, la vendita «consumeristica» nel caso in esame, prevede altresí quantomeno un dovere del venditore di approntare una rete di assistenza al fine di garantire al consumatore la possibilità di ottenere la riparazione del veicolo.
63. In merito a ciò appare opportuno ribadire come la pratica commerciale aggressiva possa configurarsi anche per azioni afferenti alla fase post-vendita (v. Cons. Stato, sez. VI, 23 aprile 2025, n. 3511): d’altronde, diversamente opinando, resterebbero sostanzialmente impunite tutte le condotte poste in essere dal professionista successivamente alla conclusione del contratto, addossando alla parte debole del rapporto tutti i rischi in palese contrasto con il disposto dell’art. 19 cod. cons. e creando una sorta di impunità consumeristica.
64. Orbene, a fronte di tale lineare esposizione, le censure di parte ricorrente non convincono.
65. In primo luogo, le argomentazioni impiegate per tentare di circoscrivere la portata oggettiva dei fatti posti alla base della contestazione non appaiono in grado di infirmare la ricostruzione sinora illustrata: in particolare, la peculiare lettura della tabella menzionata in precedenza non appare suffragata da alcun elemento concreto, non essendo indicate le ragioni per le quali i dati «senza consegna» non dovrebbero essere valorizzati ai fini dell’individuazione degli ordini inevasi. Viepiú, anche avallando la narrazione di parte esponente, ossia reputando gli ordini «senza consegna» quelli evasi l’anno successivo, nonché quelli annullati, resta ferma la portata offensiva della condotta: difatti, sono in atti evidenze che dimostrano come i concessionari abbiano fatto ricorso a tecniche al limite al fine di soddisfare le richieste dei clienti (il riferimento è alla necessità di «cannibalizzare» le vetture in pronta consegna, destinandole cioè non alla vendita, bensí al recupero dei pezzi di ricambio, a mo’ di sfasciacarrozze), sicché il ritiro dell’ordine non dimostra la correttezza professionale della società; d’altro canto, non vi è prova che l’evasione dell’ordine nel nuovo anno sia stata tempestiva.
66. A tal proposito, va rilevato come l’affermazione di una drastica riduzione dei tempi medî di evasione degli ordini, formulata dalla società, appare meramente enunciata. Difatti, non persuade quanto illustrato nella memoria procedimentale (pag. 22), basato su una tabella excel predisposta dallo stesso professionista e che non trova riscontro in dati oggettivi: viceversa, la permanenza delle difficoltà appare comprovata dalla presentazione anche nell’anno 2024 di ulteriori doglianze da parte dei consumatori.
67. In merito a quest’ultimo profilo, va precisato come reclami e recensioni su fonti aperte, sebbene non possano costituire piena prova contro il professionista, integrano elementi indiziari dai quali inferire un’eventuale pratica illecita. Per di piú, parte ricorrente non contesta né il contenuto recensioni né i soggetti che le hanno rese e non allega neppure elementi concreti dai quali desumere un’eventuale mancanza di credibilità degli stessi (per una fattispecie inversa, ossia nella quale l’CM ha contestato il contenuto – in quel caso positivo – delle recensioni, v. Tar Lazio, sez. I, 27 gennaio 2025, n. 1586, impiegando, come prova indiziaria, la provenienza di tutte le recensioni dal medesimo indirizzo Ip, riconducibile ad un negozio del professionista).
68. Si aggiunga che, in ogni caso, anche l’eventuale prova della cessazione della pratica commerciale prima dell’avvio dell’istruttoria dell’CM non smentirebbe l’illiceità della condotta: al piú, la circostanza potrebbe incidere sulla quantificazione della durata della violazione e della liquidazione della sanzione pecuniaria. Pertanto, la difesa di parte ricorrente, implicitamente, appare quasi confermare l’esistenza delle difficoltà della fornitura dei pezzi di ricambio.
69. Va poi tenuto presente che la società sostiene di aver avviato un processo di riorganizzazione interna volto a rafforzare proprio il settore post-vendita a partire dall’estate del 2023: si noti come si tratta del periodo successivo all’avvio del primo procedimento (poi archiviato) PS12545, sicché può agevolmente desumersi come l’attivazione del professionista sia stata in qualche modo propiziata dalla prima richiesta di informazioni dell’CM.
70. Passando al versante soggettivo dell’illecito, va rilevato come la tesi dell’inevitabilità dei ritardi non appare fondata: difatti, sebbene la pandemia da Sars-Cov-2 e l’invasione russa dell’Ucraina siano sicuramente da ascrivere alla categoria degli eventi eccezionali, va osservato come essi non abbiano influito sulla vicenda in esame. Invero, i pezzi di ricambio dei quali si è accusata la penuria sono fabbricati in Cina (analogamente alle vetture) e trasportati con navi porta- container : orbene, se (come emerge pacificamente) la società è riuscita ad aumentare esponenzialmente le vendite di veicoli (e quindi questi oltre ad essere stati prodotti sono altresí giunti via nave in Italia), non è comprensibile per quali ragioni un analogo trasporto di pezzi di ricambio sarebbe stato influenzato dagli eventi straordinari sopra richiamati.
71. In realtà, come evidenziato dall’CM, la mancata disponibilità dei ricambi è imputabile esclusivamente all’odierna ricorrente che ha perseguito una strategia commerciale rivolta principalmente alla vendita di nuove vetture, piuttosto che alla predisposizione di tutte le misure idonee a soddisfare le esigenze dei consumatori. A tal fine, la comunicazione interna acquisita dall’Autorità dimostra come la società fosse al corrente della difficoltà di reperire i pezzi di ricambio (v. nuovamente la risposta del responsabile post-vendita di Dr ER & parts trascritta al § 50), tenuto conto delle modalità di lavoro dei partner commerciali cinesi non in linea con gli standard europei: conseguentemente, la società, collaborando con operatori ai quali non riusciva ad imporre le proprie esigenze, si è assunta il rischio di poter offendere gli interessi dei proprî consumatori.
72. Appare evidente, quindi, come tutte le difese spese non sono in grado di capovolgere la logica ricostruzione dell’illecito sopra esposta.
73. Infine, con l’ultimo motivo viene lamentata la sproporzione delle sanzioni comminate per le due pratiche.
74. Neppure sotto tale profilo può seguirsi la parte esponente.
75. Difatti, va osservato come l’CM abbia spiegato la natura della violazione e le modalità con le quali si è verificata l’offesa ai consumatori, mentre risulta irrilevante il confronto con altri provvedimenti afferenti a situazioni totalmente differenti (la società cita precedenti inerenti a vendite di prodotti di tutt’altra natura da parte di società di minori dimensioni), non essendo la sanzione parametrata unicamente sul dato oggettivo dell’infrazione, dovendo sempre rispondere ad esigenze di afflittività e deterrenza.
76. Similmente, appare corretto il riferimento al fatturato della maggiore delle due società sanzionate (ossia l’odierna ricorrente Dr OM) anche per la pratica B: come si è avuto modo di precisare in precedenza, entrambe le società hanno concorso alla commissione dell’illecito, sicché ambedue debbono essere sanzionate; peraltro, l’appartenenza delle stesse ad un unico gruppo societario ha determinato la comminazione di un’unica sanzione (in solido tra loro).
77. Allo stesso tempo, appaiono correttamente applicati i parametri normativi di riferimento ( in primis l’art. 11 l. 689/1981) per la liquidazione dell’importo: cosí il contestato nesso eziologico tra aumento delle vendite e l’efficacia delle comunicazioni commerciali è dedotto dalla trasmissione dello spot con il quale la società si è rivolta direttamente al pubblico con un enfatico «grazie Italia»; allo stesso tempo, corretta è la valutazione circa l’ampia notorietà sul mercato (pur non essendo leader ), come evidente dalla sponsorizzazione di eventi sportivi o dal rilascio di interviste al principale telegiornale nazionale; parimenti, l’asimmetria tra le parti del rapporto di consumo appare di tutta evidenza, attesa la sempre maggiore complessità dei prodotti, non essendo essa ridotta dalla natura durevole del bene; inoltre, la diffusione su internet e in televisione, come osservato anche dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel proprio parere, è sicuramente idoneo (si rammenta che la pratica commerciale scorretta è un illecito di pericolo, v. Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 2025, n. 4997) a raggiungere un gran numero di consumatori.
78. Passando alla specifica analisi delle singole pratiche, va rilevato come per quella sub A, l’Autorità ha correttamente enumerato gli elementi oggettivi sulla base dei quali formulare un giudizio di gravità (la pluralità di spot , la causazione del c.d. aggancio , le modalità impiegate). Legittima appare anche la circoscrizione temporale dell’illecito, essendo al momento della chiusura dell’istruttoria ancora disponibili online le pubblicità ingannevoli: in tal senso è smentita palesemente l’affermazione del professionista secondo cui l’attività di sponsorizzazione sarebbe terminata nel novembre 2023 (basti richiamare il cartellone pubblicitario durante l’incontro calcistico del 1° aprile 2024).
79. Quanto alla pratica B, invece, sono chiaramente riportati nel provvedimento quei dati concreti dai quali l’CM ha valutato la gravità della condotta, come il numero di consumatori incisi, la carenza di assistenza post-vendita (persino della formazione all’uopo necessaria) e le carenze informative rese ai clienti (v. di nuovo la comunicazione dell’a.d. della ricorrente riportato al pt. 171 provv.). Anche in questo caso, la condotta non è stata considerata cessata al momento dell’accertamento con il provvedimento impugnato attesa la perduranza delle difficoltà nel reperimento dei pezzi di ricambio (v. pt. 214 e relative note a pie’ pagina).
80. Anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti non è illegittimo.
81. Sebbene infatti la società dichiari di aver profuso importanti sforzi per ovviare alle problematiche sottolineate nel provvedimento, il loro mancato superamento ancora alla data di conclusione dell’istruttoria dimostra in maniera chiara come l’impegno non sia ancora tale da rimuovere tutti gli effetti negativi della condotta.
82. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le censure, il ricorso è respinto.
83. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Autorità resistente che liquida in complessivi € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO OL, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
TT AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT AN | TO OL |
IL SEGRETARIO