Articolo 6 della Legge 29 luglio 2015, n. 115
Articolo 5Articolo 7
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18 agosto 2015
Art. 6. Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/INSO 1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , e successive modificazioni, dopo le parole: «favore, nonche'» sono inserite le seguenti: «, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria,».
Note all'art. 6:
Il testo del comma 12 dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, S.O. come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 38 (Limiti di affollamento). - (Omissis).
12. I messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonche',a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalita' europea di prossima programmazione, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.
(Omissis).".
Entrata in vigore il 18 agosto 2015