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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5173 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3219/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3219/2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. DIOGENE FRANZOSO presso il cui studio ha Parte_1
eletto domicilio
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. FEDERICA BOGGIO presso il cui studio ha CP_1
eletto domicilio
CONVENUTO relativo al minore: , nato a [...], il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta:
“Affidamento e collocazione: verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1
residenza anagrafica e collocazione del minore presso la madre;
Termini e modalità di visita e tenuta: salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre, che attualmente si trova all'estero per ragioni di lavoro, potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre giorni al mese (due notti) con decorrenza dal mese di dicembre 2025. Il IG. pernotterà con CP_1
il minore in CO (TO) affinché la IG.ra , qualora ve ne fosse necessità, possa Pt_1
Pagina 1 raggiungere il figlio. Il periodo relativo alle vacanze natalizie e pasquali verrà suddiviso a metà tra
i genitori, secondo il criterio dell'alternanza e comprendendo ad anni alterni le festività, garantendo in ogni caso al padre la possibilità di tenere con sé il figlio, anche per periodi consecutivi e comprensivi di pernottamento.
Per le festività natalizie 2025 il IG. potrà essere in Italia dal 28.12.2025 al 08.01.2026 e, CP_1
pertanto, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il minore dal 31 dicembre 2025 dalle ore
16,00 sino al 6 gennaio 2026 alle ore 16,00, quando lo riaccompagnerà presso la residenza materna. La IG.ra consentirà al padre di effettuare una video chiamata al giorno al Pt_1
minore in orario da concordare.
Le vacanze estive saranno disciplinate nel seguente modo: il minore trascorrerà con il padre Per_1
due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30.04 di ogni anno, con pernottamento.
Casa familiare: la casa familiare, sita in CO (TO), Via Torino n. 43/7, di proprietà della
IG.ra rimarrà assegnata alla stessa. Parte_1
Contributo al mantenimento: il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio, la somma di € 150,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, da concordarsi preventivamente e documentalmente giustificate, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino.
L'assegno unico familiare relativo al figlio minore sarà percepito in via esclusiva dalla madre”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , Per_1 Parte_1 CP_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 17/02/2025 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
In data 12/09/2025 si costituiva in giudizio il IG. , il quale di fatto non si opponeva CP_1
Pagina 2 alle richieste di parte ricorrente.
In data 15/10/2025 veniva depositata relazione da parte del servizio sociale.
All'udienza del 16/10/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo ed, all'esito, il
Giudice delegato fissava udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni e la discussione orale della causa, Inoltre, visto l'art. 127 ter c.p.c. assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione congiunta elle conclusioni.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
In data 06/11/2025 il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione del minore Per_1
presso la madre.
DISPONE che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre, che attualmente si trova all'estero per ragioni di lavoro, potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre giorni al mese (due notti) con decorrenza dal mese di dicembre 2025. Il IG. pernotterà con il minore in CP_1
CO (TO) affinché la IG.ra , qualora ve ne fosse necessità, possa raggiungere il figlio. Pt_1
Pagina 3 Il periodo relativo alle vacanze natalizie e pasquali verrà suddiviso a metà tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza e comprendendo ad anni alterni le festività, garantendo in ogni caso al padre la possibilità di tenere con sé il figlio, anche per periodi consecutivi e comprensivi di pernottamento.
Per le festività natalizie 2025 il IG. potrà essere in Italia dal 28.12.2025 al 08.01.2026 e, CP_1
pertanto, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il minore dal 31 dicembre 2025 dalle ore
16,00 sino al 6 gennaio 2026 alle ore 16,00, quando lo riaccompagnerà presso la residenza materna.
La IG.ra consentirà al padre di effettuare una video chiamata al giorno al minore in orario Pt_1
da concordare.
Le vacanze estive saranno disciplinate nel seguente modo: il minore trascorrerà con il padre Per_1
due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30.04 di ogni anno, con pernottamento.
ASSEGNA la casa familiare sita in CO (TO), Via Torino n. 43/7 alla IG.ra . Parte_1
DISPONE che il IG. versi alla IG.ra , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1
mantenimento del figlio, la somma di € 150,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, da concordarsi preventivamente e documentalmente giustificate, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che l'assegno unico familiare relativo al figlio minore sarà percepito in via esclusiva dalla madre.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice rel.
Dott. Isabella Messina
Pagina 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3219/2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. DIOGENE FRANZOSO presso il cui studio ha Parte_1
eletto domicilio
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. FEDERICA BOGGIO presso il cui studio ha CP_1
eletto domicilio
CONVENUTO relativo al minore: , nato a [...], il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta:
“Affidamento e collocazione: verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1
residenza anagrafica e collocazione del minore presso la madre;
Termini e modalità di visita e tenuta: salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre, che attualmente si trova all'estero per ragioni di lavoro, potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre giorni al mese (due notti) con decorrenza dal mese di dicembre 2025. Il IG. pernotterà con CP_1
il minore in CO (TO) affinché la IG.ra , qualora ve ne fosse necessità, possa Pt_1
Pagina 1 raggiungere il figlio. Il periodo relativo alle vacanze natalizie e pasquali verrà suddiviso a metà tra
i genitori, secondo il criterio dell'alternanza e comprendendo ad anni alterni le festività, garantendo in ogni caso al padre la possibilità di tenere con sé il figlio, anche per periodi consecutivi e comprensivi di pernottamento.
Per le festività natalizie 2025 il IG. potrà essere in Italia dal 28.12.2025 al 08.01.2026 e, CP_1
pertanto, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il minore dal 31 dicembre 2025 dalle ore
16,00 sino al 6 gennaio 2026 alle ore 16,00, quando lo riaccompagnerà presso la residenza materna. La IG.ra consentirà al padre di effettuare una video chiamata al giorno al Pt_1
minore in orario da concordare.
Le vacanze estive saranno disciplinate nel seguente modo: il minore trascorrerà con il padre Per_1
due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30.04 di ogni anno, con pernottamento.
Casa familiare: la casa familiare, sita in CO (TO), Via Torino n. 43/7, di proprietà della
IG.ra rimarrà assegnata alla stessa. Parte_1
Contributo al mantenimento: il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio, la somma di € 150,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, da concordarsi preventivamente e documentalmente giustificate, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino.
L'assegno unico familiare relativo al figlio minore sarà percepito in via esclusiva dalla madre”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , Per_1 Parte_1 CP_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 17/02/2025 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
In data 12/09/2025 si costituiva in giudizio il IG. , il quale di fatto non si opponeva CP_1
Pagina 2 alle richieste di parte ricorrente.
In data 15/10/2025 veniva depositata relazione da parte del servizio sociale.
All'udienza del 16/10/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo ed, all'esito, il
Giudice delegato fissava udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni e la discussione orale della causa, Inoltre, visto l'art. 127 ter c.p.c. assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione congiunta elle conclusioni.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
In data 06/11/2025 il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione del minore Per_1
presso la madre.
DISPONE che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre, che attualmente si trova all'estero per ragioni di lavoro, potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre giorni al mese (due notti) con decorrenza dal mese di dicembre 2025. Il IG. pernotterà con il minore in CP_1
CO (TO) affinché la IG.ra , qualora ve ne fosse necessità, possa raggiungere il figlio. Pt_1
Pagina 3 Il periodo relativo alle vacanze natalizie e pasquali verrà suddiviso a metà tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza e comprendendo ad anni alterni le festività, garantendo in ogni caso al padre la possibilità di tenere con sé il figlio, anche per periodi consecutivi e comprensivi di pernottamento.
Per le festività natalizie 2025 il IG. potrà essere in Italia dal 28.12.2025 al 08.01.2026 e, CP_1
pertanto, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il minore dal 31 dicembre 2025 dalle ore
16,00 sino al 6 gennaio 2026 alle ore 16,00, quando lo riaccompagnerà presso la residenza materna.
La IG.ra consentirà al padre di effettuare una video chiamata al giorno al minore in orario Pt_1
da concordare.
Le vacanze estive saranno disciplinate nel seguente modo: il minore trascorrerà con il padre Per_1
due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30.04 di ogni anno, con pernottamento.
ASSEGNA la casa familiare sita in CO (TO), Via Torino n. 43/7 alla IG.ra . Parte_1
DISPONE che il IG. versi alla IG.ra , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1
mantenimento del figlio, la somma di € 150,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, da concordarsi preventivamente e documentalmente giustificate, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che l'assegno unico familiare relativo al figlio minore sarà percepito in via esclusiva dalla madre.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice rel.
Dott. Isabella Messina
Pagina 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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