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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18151/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Aurelio Saffi n. 28, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. LA ROSA ANGELA e dell'avv. DIANA RENATA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Garibaldi n. 57, Torino presso lo studio Controparte_1 dell'avv. IORFIDA ANTONIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note d'udienza depositate in data 28/04/2025 e
02/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
18/04/2015.
Dal matrimonio non sono nati figli. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
All'udienza del 20/03/2025 le parti chiedevano rinvio essendo pendenti trattative. Veniva, quindi, rinviata l'udienza, sostituita dal deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Le parti depositavano note scritte nel termine fissato. La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
Prende atto dell'accordo tra i coniugi e pertanto:
PRENDE ATTO che i coniugi lavorano entrambi e si dichiarano reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico e pertanto, eccetto quanto appresso, non vantano reciprocamente alcuna richiesta di mantenimento.
PRENDE ATTO che la sig.ra ha già lasciato la casa coniugale e prelevato tutti i propri CP_1
effetti personali.
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO la sig.ra ha già richiesto all'anagrafe il trasferimento propria residenza. CP_1
PRENDE ATTO che le parti si impegnano a chiudere il conto corrente bancario cointestato.
PRENDE ATTO che, a regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi la sig.ra Controparte_1 si impegna a trasferire al sig. la sua quota indivisa dell'immobile sito in Sauze d'Oulx, Parte_1
via Clotes piano 3 censita al Catasto come segue: Foglio 4, particella 743, sub. 16, Categoria 2, classe
A/2, vani 1,5, rendita € 166,56, senza corrispettivo. Il rogito notarile di cessione dovrà essere stipulato entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza che definisce questo giudizio. Il notaio rogante sarà scelto a cura e spese del signor Pt_1
PRENDE ATTO che la signora si impegna ad estinguere immediatamente il CP_1 finanziamento di capitali €. 15.000,00 contratto nell'estate nel 2024 con la banca e comunque CP_2
a tenere indenne, manlevare e garantire il signor da ogni richiesta di pagamento che dovesse Pt_1
pervenire da tale istituto di credito o successori e aventi causa nel relativo rapporto, sia per capitale, interessi, spese e ogni altro tipo di onere.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di non essere gravati da altri debiti che potrebbero incidere negativamente sull'altro coniuge per effetto del regime di comunione legale nascente dal matrimonio, impegnandosi per il caso di eventuali richieste pervenienti da terzi, a manlevare il coniuge che non ha dato causa al debito.
PRENDE ATTO che i cani restano in proprietà esclusiva del signor . Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18151/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Aurelio Saffi n. 28, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. LA ROSA ANGELA e dell'avv. DIANA RENATA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Garibaldi n. 57, Torino presso lo studio Controparte_1 dell'avv. IORFIDA ANTONIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note d'udienza depositate in data 28/04/2025 e
02/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
18/04/2015.
Dal matrimonio non sono nati figli. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
All'udienza del 20/03/2025 le parti chiedevano rinvio essendo pendenti trattative. Veniva, quindi, rinviata l'udienza, sostituita dal deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Le parti depositavano note scritte nel termine fissato. La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
Prende atto dell'accordo tra i coniugi e pertanto:
PRENDE ATTO che i coniugi lavorano entrambi e si dichiarano reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico e pertanto, eccetto quanto appresso, non vantano reciprocamente alcuna richiesta di mantenimento.
PRENDE ATTO che la sig.ra ha già lasciato la casa coniugale e prelevato tutti i propri CP_1
effetti personali.
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO la sig.ra ha già richiesto all'anagrafe il trasferimento propria residenza. CP_1
PRENDE ATTO che le parti si impegnano a chiudere il conto corrente bancario cointestato.
PRENDE ATTO che, a regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi la sig.ra Controparte_1 si impegna a trasferire al sig. la sua quota indivisa dell'immobile sito in Sauze d'Oulx, Parte_1
via Clotes piano 3 censita al Catasto come segue: Foglio 4, particella 743, sub. 16, Categoria 2, classe
A/2, vani 1,5, rendita € 166,56, senza corrispettivo. Il rogito notarile di cessione dovrà essere stipulato entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza che definisce questo giudizio. Il notaio rogante sarà scelto a cura e spese del signor Pt_1
PRENDE ATTO che la signora si impegna ad estinguere immediatamente il CP_1 finanziamento di capitali €. 15.000,00 contratto nell'estate nel 2024 con la banca e comunque CP_2
a tenere indenne, manlevare e garantire il signor da ogni richiesta di pagamento che dovesse Pt_1
pervenire da tale istituto di credito o successori e aventi causa nel relativo rapporto, sia per capitale, interessi, spese e ogni altro tipo di onere.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di non essere gravati da altri debiti che potrebbero incidere negativamente sull'altro coniuge per effetto del regime di comunione legale nascente dal matrimonio, impegnandosi per il caso di eventuali richieste pervenienti da terzi, a manlevare il coniuge che non ha dato causa al debito.
PRENDE ATTO che i cani restano in proprietà esclusiva del signor . Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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