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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12678 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12678/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DIBITONTO MARCO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
Convenuto contumace
Oggetto: retribuzione professionale docenti;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 17.10.2024, l'istante in epigrafe indicata, docente precaria, ha dedotto di essere stata Cont utilizzata dal in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a 1 tempo determinato, lamentando di non avere percepito, durante l'anno scolastico 2021/2022, segnatamente per le supplenze temporanee dal 29.11.2021 all'08.12.2021, dal 09.12.2021 al 22.12.2021, dal 10.01.2022 al 13.04.2022 e dal 20.04.2022 al 22.06.2022, la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.3.2001 e corrisposta dal resistente esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato CP_1 contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Ha, dunque, chiesto la condanna del convenuto alla corresponsione delle differenze retributive a titolo CP_1 di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza temporanea suindicati, determinate, in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, nella complessiva somma di € 633,76, oltre ad accessori come per legge, con favore di spese di giudizio, da distrarsi.
Benché ritualmente convenuta nel presente giudizio, l'amministrazione scolastica è rimasta contumace.
*
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
La questione qui controversa è stata già esaminata in plurime occasioni dal Tribunale e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con decisioni tutte conformi alla tesi attorea (cfr. sentenze allegate al ricorso introduttivo).
Parte ricorrente si duole, in questa sede, di non avere ricevuto negli emolumenti percepiti nel periodo di lavoro indicato in ricorso la quota relativa alla retribuzione professionale docenti prevista dal
CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
Così delineata la fattispecie, ai fini decisori, occorre dare atto di quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. n. 20015/18; Cass. Sez. Lav. n. 33140/19 e n. 34546/19) che di merito, le cui argomentazioni pienamente condivisibili, di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
L'art. 7 del del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" e aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999".
Quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al
2 mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". Pertanto, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della Retribuzione Professionale Docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto Cass. 17773/17).
Non vi è dubbio che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". In altre parole, le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015/2018, ha emesso il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del ccnl 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docente a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato
e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Orbene, tali considerazioni sono pienamente condivisibili e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia, invero, ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea.
3 Ancora, deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe, quindi, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta a escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare adesione.
Infine, si rileva che la Suprema Corte ha confermato il sopra riportato orientamento ed il suddetto principio di diritto è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020 che ha ritenuto conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE l'interpretazione in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla "retribuzione professionale docenti, secondo cui la stessa non consente di escludere, come, viceversa, emergerebbe dalle circolari a riguardo emesse dal
, dal novero degli aventi diritto il personale supplente temporaneo. CP_1
La Suprema Corte in detta pronuncia, infatti, ha testualmente affermato che "il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n.
20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio"".
Alla luce di quanto innanzi deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza prestati dal 29.11.2021 all'08.12.2021, dal 09.12.2021 al 22.12.2021, dal 10.01.2022 al 13.04.2022 e dal 20.04.2022 al 22.06.2022, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma spettante, nei limiti dei giorni di effettivo servizio o delle situazioni di stato assimilate al servizio, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Ciò posto, per la quantificazione dell'importo spettante può farsi riferimento ai conteggi sufficientemente analitici di parte, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Ne discende la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 633,76 in favore CP_1 della parte ricorrente, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre ad accessori di legge.
4 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, in persona del pro tempore, con atto depositato il Controparte_1 CP_3
17.10.2024, così provvede:
- accoglie il ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza prestati dal 29.11.2021 all'08.12.2021, dal 09.12.2021 al 22.12.2021, dal 10.01.2022 al 13.04.2022 e dal 20.04.2022 al 22.06.2022 e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente della somma di € 633,76, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
- condanna il a rifondere le spese processuali sostenute Controparte_1 dalla parte ricorrente, che liquida in € 350,00 per compensi, oltre a € 21,50 per esborsi, oltre al rimborso forfetario 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 15.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12678/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DIBITONTO MARCO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
Convenuto contumace
Oggetto: retribuzione professionale docenti;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 17.10.2024, l'istante in epigrafe indicata, docente precaria, ha dedotto di essere stata Cont utilizzata dal in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a 1 tempo determinato, lamentando di non avere percepito, durante l'anno scolastico 2021/2022, segnatamente per le supplenze temporanee dal 29.11.2021 all'08.12.2021, dal 09.12.2021 al 22.12.2021, dal 10.01.2022 al 13.04.2022 e dal 20.04.2022 al 22.06.2022, la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.3.2001 e corrisposta dal resistente esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato CP_1 contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Ha, dunque, chiesto la condanna del convenuto alla corresponsione delle differenze retributive a titolo CP_1 di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza temporanea suindicati, determinate, in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, nella complessiva somma di € 633,76, oltre ad accessori come per legge, con favore di spese di giudizio, da distrarsi.
Benché ritualmente convenuta nel presente giudizio, l'amministrazione scolastica è rimasta contumace.
*
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
La questione qui controversa è stata già esaminata in plurime occasioni dal Tribunale e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con decisioni tutte conformi alla tesi attorea (cfr. sentenze allegate al ricorso introduttivo).
Parte ricorrente si duole, in questa sede, di non avere ricevuto negli emolumenti percepiti nel periodo di lavoro indicato in ricorso la quota relativa alla retribuzione professionale docenti prevista dal
CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
Così delineata la fattispecie, ai fini decisori, occorre dare atto di quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. n. 20015/18; Cass. Sez. Lav. n. 33140/19 e n. 34546/19) che di merito, le cui argomentazioni pienamente condivisibili, di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
L'art. 7 del del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" e aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999".
Quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al
2 mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". Pertanto, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della Retribuzione Professionale Docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto Cass. 17773/17).
Non vi è dubbio che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". In altre parole, le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015/2018, ha emesso il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del ccnl 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docente a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato
e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Orbene, tali considerazioni sono pienamente condivisibili e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia, invero, ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea.
3 Ancora, deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe, quindi, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta a escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare adesione.
Infine, si rileva che la Suprema Corte ha confermato il sopra riportato orientamento ed il suddetto principio di diritto è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020 che ha ritenuto conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE l'interpretazione in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla "retribuzione professionale docenti, secondo cui la stessa non consente di escludere, come, viceversa, emergerebbe dalle circolari a riguardo emesse dal
, dal novero degli aventi diritto il personale supplente temporaneo. CP_1
La Suprema Corte in detta pronuncia, infatti, ha testualmente affermato che "il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n.
20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio"".
Alla luce di quanto innanzi deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza prestati dal 29.11.2021 all'08.12.2021, dal 09.12.2021 al 22.12.2021, dal 10.01.2022 al 13.04.2022 e dal 20.04.2022 al 22.06.2022, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma spettante, nei limiti dei giorni di effettivo servizio o delle situazioni di stato assimilate al servizio, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Ciò posto, per la quantificazione dell'importo spettante può farsi riferimento ai conteggi sufficientemente analitici di parte, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Ne discende la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 633,76 in favore CP_1 della parte ricorrente, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre ad accessori di legge.
4 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, in persona del pro tempore, con atto depositato il Controparte_1 CP_3
17.10.2024, così provvede:
- accoglie il ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza prestati dal 29.11.2021 all'08.12.2021, dal 09.12.2021 al 22.12.2021, dal 10.01.2022 al 13.04.2022 e dal 20.04.2022 al 22.06.2022 e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente della somma di € 633,76, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
- condanna il a rifondere le spese processuali sostenute Controparte_1 dalla parte ricorrente, che liquida in € 350,00 per compensi, oltre a € 21,50 per esborsi, oltre al rimborso forfetario 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 15.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
5