Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 4465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4465 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04465/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04692/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4692 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Pennacchio, Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) dell’Informativa della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Sezione Provinciale BDNA prot. n. -OMISSIS-, con la quale sono stati ritenuti sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società ex art. 84 e 91 del D.Lgs.n.159/2011.
B) Tutti gli atti istruttori preordinati alla informativa sub A), tra i quali, precipuamente:
1) Nota n.-OMISSIS- del Comando Provinciale Carabinieri di Latina;
2) Verbale del GIA del -OMISSIS-;
3) Nota prefettizia prot.n.-OMISSIS- di trasmissione alle FF.O. delle controdeduzioni della ricorrente;
4) Nota Comando provinciale Carabinieri di Napoli n.-OMISSIS-;
5) Verbale del Gruppo Investigativo Antimafia (GIA) n.-OMISSIS-, atti i cui contenuti restano allo stato ignoti alla ricorrente ed in ordine ai quali ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti.
C) Tutti gli ulteriori atti, preordinati, connessi e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14/12/2022:
per l'annullamento:
- dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura di Napoli e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente -OMISSIS- ha impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, l’informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli n. -OMISSIS-, che l’ha attinta.
2. – Ne ha dedotto l’illegittimità, con unico, articolato motivo di ricorso, per:
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 nonché degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/11 – difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento – carenza dei presupposti ”.
Il provvedimento impugnato rivelerebbe, in sintesi, secondo la prospettazione della società, gravi ed evidenti deficit motivazionali, posto che “ tutti gli elementi posti a base dell’informativa, nel loro valore oggettivo, storico, sintomatico, appaiono inconferenti ai fini della valutazione di attuale e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa ”; l’Autorità prefettizia, infatti, deduce la ricorrente, avrebbe “ posto alla base della operata delibazione aspetti da un lato irrilevanti, tra i quali l’aver eseguito lavori di ristrutturazione su immobili risultati appartenenti a soggetti vicini al -OMISSIS-, l’aver assunto (tra l’altro da oltre un decennio) un dipendente legato a rapporti -OMISSIS-e, dall’altro, inconferenti, ovvero le unilaterali ed inaffidabili dichiarazioni del collaboratore di giustizia -OMISSIS- ”.
3. – La Prefettura di Napoli, costituitasi in giudizio, ha svolto ampie controdeduzioni a confutazione delle doglianze sollevate nel ricorso, del quale ha conseguentemente chiesto la reiezione, siccome privo di fondamento.
4. – In esito al deposito documentale da parte della Prefettura del 18/10/22 e del 20/10/22, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, ampliando le censure già articolate in ricorso ribadendo, in particolare, la contestata carenza di istruttoria e insistendo nell’affermazione della “ assenza di un quadro indiziario che legittimi il paventato rischio di infiltrazioni ”.
5. – All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 – in vista della quale la società ha depositato memoria dando contezza, tra l’altro, dell’avvenuta ammissione al controllo giudiziario, per la durata di due anni (decreto -OMISSIS-) – la controversia è stata trattenuta in decisione.
6. – Il ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti, si palesa infondato attesa la robustezza e la significatività del compendio indiziario sotteso alla prognosi infiltrativa formulata dall’Autorità prefettizia, legittimamente posta, ad avviso del Collegio, a fondamento dell’informativa interdittiva in questa sede avversata ( recte : del diniego di iscrizione nelle cc.dd. “White List”).
7. – La motivazione dell’inibitoria prefettizia valorizza molteplici elementi di controindicazione emersi sul conto del socio e amministratore unico della società -OMISSIS-, ritenuto collegato al -OMISSIS-, operante nel territorio -OMISSIS-.
In particolare, si legge nel provvedimento:
- in data-OMISSIS- cit . -OMISSIS- è stato deferito in stato di libertà dal Comando Stazione Carabinieri -OMISSIS- (NA) per concorso in smaltimento e stoccaggio illecito di rifiuti ex art. 110 C.P. e art. 256 D.lgs. 152/2006, in qualità di titolare dell’impresa esecutrice di lavori di ristrutturazione del -OMISSIS- sito in -OMISSIS-, unitamente ai committenti dei lavori appartenenti al -OMISSIS-, ossia: -OMISSIS-, operante -OMISSIS-, nonché clan -OMISSIS-, storico affiliato di spicco del -OMISSIS-, per anni reggente del medesimo sodalizio;
- il sig. -OMISSIS- risulta essere stato più volte controllato – in data -OMISSIS- – unitamente al sig. -OMISSIS- indicato dal collaboratore di giustizia -OMISSIS- e coinvolto con esponenti del -OMISSIS- nella lottizzazione abusiva relativa alla costruzione del -OMISSIS-;
- in data -OMISSIS- il -OMISSIS- risulta essere stato controllato a Giugliano in Campania (NA) ad opera del personale del commissariato di P.S in compagnia del sig. -OMISSIS-, noto elemento del -OMISSIS-;
- in alcune dichiarazioni del collaboratore di giustizia -OMISSIS- il cit. sig. -OMISSIS- è definito come un affiliato di spicco del -OMISSIS- in quanto si occupa di numerose attività illecite, quali la custodia del denaro, il reimpiego dello stesso, estorsioni, custodia di armi e latitanti;
- la moglie del -OMISSIS- ha subito un deferimento per contrabbando di TLE;
Tra i dipendenti della -OMISSIS- vi è, inoltre, il sig. -OMISSIS-, elemento apicale del -OMISSIS- (cfr. missiva n. -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina).
8. – A fronte di un apparato argomentativo così articolato, che non presenta vizi di travisamento dei fatti né di manifesta illogicità, le doglianze proposte dalla ricorrente risultano non persuasive; la Prefettura, all’esito di un giudizio prognostico assistito, secondo l’avviso del Collegio, da un attendibile grado di verosimiglianza, ha legittimamente ritenuto, infatti, i predetti elementi indici di un pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi della Società, secondo il criterio della probabilità cruciale.
8.1. – Ed invero le critiche formulate in ricorso si risolvono, in buona sostanza, in una difforme e soggettiva valutazione di presunta insufficienza degli elementi che compongono il quadro indiziario valorizzato dall’autorità prefettizia, purtuttavia non smentito o contraddetto, nella sua dimensione storica e fattuale, dai rilievi e dalle eccezioni articolate dalla ricorrente, che soltanto tenta di depotenziarne la valenza segnaletica e sminuirne la significatività attraverso una puntuale disamina critica degli specifici elementi di controindicazione, valutati modo isolato e parcellizzato, che hanno concorso a fondare la valutazione prognostica di segno interdittivo da parte dell’Autorità prefettizia.
8.2. – Il Collegio ritiene, di contro, che la Prefettura ha ragionevolmente e attendibilmente inteso trarre dalle dichiarazioni di -OMISSIS-, che indicava il -OMISSIS- quale imprenditore del -OMISSIS-, dai controlli del -OMISSIS- con -OMISSIS- e -OMISSIS-, reputati esponenti del -OMISSIS-, e dalla denuncia nel -OMISSIS- lo smaltimento illecito di rifiuti in concorso con-OMISSIS- - esponente del clan -, la sussistenza di rapporti interpersonali con componenti del -OMISSIS-, deducendo dagli stessi un quadro indiziario tale che, secondo la logica “ del più probabile che non ”, rende concreto il pericolo che la -OMISSIS-possa essere esposta al condizionamento da parte della criminalità di stampo mafioso.
8.3. – Il ragionamento induttivo della Prefettura è invero sostenuto, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, da una pluralità di elementi segnaletici che concorrono, nella loro globalità, a delineare un quadro indiziario articolato e significativo, senz’altro idoneo, ad avviso del Collegio, a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi di carattere inferenziale di segno interdittivo che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione, la quale va esente da profili di manifesta irragionevolezza, venendo in rilievo elementi di controindicazione idonei a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della società ricorrente da parte di specifici ambienti criminali.
9. – Non valgono, in tale scenario, a incrinare la solidità del complessivo ragionamento induttivo trasfuso nel provvedimento impugnato, le obiezioni di parte ricorrente che, senza disconoscerne la sussistenza, si appuntano su singoli elementi indiziari contestandone la significatività sul piano antimafia siccome assai risalenti nel tempo e “spiegabili” sulla scorta di pregressi rapporti professionali (con riferimento ai controlli con il -OMISSIS-) o privi di alcun rilievo “ antimafia ” (l’episodio occorso al coniuge del sig. -OMISSIS-). Analogamente non può darsi ingresso alla affermazione, invero apodittica, secondo cui, eccettuate le dichiarazioni -OMISSIS-, “ gli ulteriori aspetti valorizzati in atto, anche alla luce della piena conoscenza intervenuta all’esito della disposta istruttoria, non appaiono idonei, per loro irrilevanza, a fondare l’espresso giudizio ”.
9.1. – Sembra sfuggire, sul punto, alla ricorrente, per un verso che l’informativa interdittiva antimafia non richiede la prova né di fatti di reato, né dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, né del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi ( cfr ., per tutti, Cons. Stato, Sez. III, 17 febbraio 2015, n. 808; Id., 15 settembre 2014, n. 4693) e, per altro verso, che l’analisi dei dati in sé e della loro rilevanza deve essere condotta considerandoli nella loro globalità e in una logica sistematica ( cfr ., per tutti, Cons. Stato, Sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4119), dal momento che l’eventuale carenza o l’insufficienza d’un dato, se non in sé erroneo, non inficia la valutazione complessiva, ben potendo esser compensato dalla presenza di altri che, nel loro insieme, siano precisi e concordanti nel concludere per la serietà del pericolo d’infiltrazione.
9.2. – Deve aggiungersi, ancora, che “ non rileva, secondo la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (ex multis, sentenze n. 2 del 2020 e n. 3915 del 2021), la natura non recente della maggior parte dei collegamenti mafiosi ricostruiti nel provvedimento ” (Cons Stato, Sez. III, 23 dicembre 2024, n. 10340), nel senso che la storicità dell'elemento sintomatico non preclude la valutazione prognostica del pericolo di infiltrazione laddove non emergono rilevanti circostanze sopravvenute in grado di giustificare la rivalutazione dei presupposti della misura atteso che, come noto, “[I] l mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito dell'attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo ” (Con. Stato, Sez. III, 27 novembre 2024, n. 9544).
10. – Alla luce delle coordinate che precedono non può ritenersi concludente, dunque, la dedotta inattendibilità delle cit . dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia sul conto del sig. -OMISSIS-, lungamente argomentata dalla società, a contrario , sul presupposto che le stesse non sono state ritenute sufficienti dall’A.G. per l'apertura di un procedimento penale a carico del predetto amministratore.
10.1. – Va sul punto osservato, infatti, da un lato, che il ragionamento svolto dall’Autorità prefettizia ai fini antimafia, di indole squisitamente inferenziale, riposa, nella specie, diversamente da quanto asserito in ricorso, anche su ulteriori e significativi elementi indiziari – a quelli indicati supra , sub § 8.2., va aggiunto il rapporto di dipendenza del -OMISSIS-; dall’altro, che la prognosi infiltrativa posta a base dell’inibitoria prefettizia asseconda logiche di natura preventiva e cautelare che prescindono dalla ricorrenza dei presupposti richiesti per l'esercizio dell'azione penale.
11. – Neppure, sotto diverso profilo, può dirsi in contraddizione con l’impianto motivazionale del provvedimento interdittivo la circostanza, valorizzata dalla ricorrente, che il -OMISSIS- è stato vittima di estorsione da parte di esponenti del clan -OMISSIS- (come si legge nella sentenza di condanna del 21 giugno 2024 del Gip del Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-), trattandosi di elemento di non univoca lettura, essendo nota la fluidità delle azioni delle organizzazioni criminali che talvolta, per esigenze di “cassa”, colpiscono anche gli interessi dei loro stessi adepti.
12. – Sulla scorta di tali coordinate deve ritenersi che il compendio indiziario che funge da sostrato motivazionale dell’inibitoria prefettizia è, nella specie, in sé idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura.
12.1. – La disamina svolta suffraga, in definitiva, l’attendibilità degli elementi fattuali rivelatori del pericolo infiltrativo, potendosi così saggiare la tenuta logica-argomentativa del sillogismo inferenziale sviluppato dalla Prefettura, che appare esente da vizi logici di abnormità o irragionevolezza e che, per costante giurisprudenza, giova ribadirlo, “ non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove ” (Cons. Stato, Sez. III, 16/06/2023, n. 5964).
13. – Discende, dalle ragioni di cui si è dato sinteticamente conto supra , l’infondatezza del ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti, i quali vanno pertanto rigettati.
14. – Le spese di giudizio, attesa la delicatezza della materia trattata e gli interessi sottesi alla controversia, possono essere eccezionalmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti depositati il 14 dicembre 2022, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.