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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2025, n. 5569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5569 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA
R.G. 2149/2021
Il Tribunale civile di Catania, Sezione Quarta, in persona del GOP Dr. Ilario Lo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. GRASSO GIUSEPPE attore
contro
C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. LO NARDO ELEONORA convenuto
CONCLUSIONI: entrambe le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 28.03.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, esponeva di aver Parte_2 acquistato, in data 11 dicembre 2020, da l'azienda "Mumble CP_2
Mumble", operante in Santa Venerina nell'ambito dell'animazione e intrattenimento, vendita di articoli per feste e somministrazione di alimenti, comprensiva di avviamento, beni e insegna. Rappresentava -altresì- che nell'atto di cessione era inserita una clausola di divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c.: il prezzo pattuito era di
€ 20.000,00, di cui € 15.840,00 a titolo di avviamento;
deduceva quindi che, subito dopo la cessione, avrebbe costituito nuova impresa CP_2 individuale, inserendo quale attività secondaria l'organizzazione di feste e cerimonie (codice ATECO 96.09.05), svolgendo attività in concorrenza con la "Mumble Mumble" e mantenendo rapporti con la medesima clientela e fornitori. Sosteneva che tali condotte integrassero violazione del divieto di concorrenza, chiedendo l'inibitoria, la cancellazione dal registro imprese del codice attività, il risarcimento dei danni quantificati almeno in € 15.840,00 e la condanna alla penale ex art. 614-bis c.p.c non inferiore ad
€.1000,00 per ogni successiva violazione. Si costituiva in giudizio , contestando integralmente la CP_2 domanda attorea: in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014, trattandosi di richiesta di pagamento a qualsiasi titolo di somma di denaro non eccedente €50.000. Nel merito, affermava la diversità tra le attività esercitate, la preesistenza della propria attività di wedding planner e l'assenza di danno o sviamento di clientela;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice. Con ordinanza del 15.06.2021 venivano concessi i termini di cui all'art.183 c.p.c.; entrambe le parti depositavano memorie istruttorie e di replica.
Nelle more, con ricorso depositato in corso di causa in data 19.02.2022, la ricorrente chiedeva l'emissione di un provvedimento cautelare fondando la propria domanda sul presupposto di un pregiudizio grave ed irreparabile alla propria attività conseguente al lungo tempo necessario per ottenere un provvedimento nel giudizio di merito, per cui chiedeva in via d'urgenza, inaudita altera parte o, in subordine, previa convocazione delle parti: 1) di inibire al Sig. la prosecuzione CP_2
e la ripetizione degli illeciti dallo stesso posti in essere, quali in particolare: a) l'organizzazione di feste e cerimonie in genere;
b) l'attività di animazione, intrattenimento, allestimento di addobbi nei locali;
c) la collaborazione con sale ricevimenti, agenzie di animazione, fiorai, cake designer, fornitori di addobbi e palloncini per feste e quant'altro correlato all'attività di animazione e intrattenimento;
d) la promozione sui social o su qualsiasi altro mezzo di informazione di feste, eventi, occasioni di intrattenimento, cerimonie;
e) la fornitura, l'offerta e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi in concorrenza con quelli realizzati dall'attrice.
Inoltre ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. chiedeva fosse fissata in misura non inferiore ad €1.000,00 per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Ai fini istruttori chiedeva l'audizione come informatori dei medesimi testi indicati nel giudizio di merito, nonchè della Sig.ra , Persona_1 residente in [...] e produceva n. 4 foto attestanti, a suo dire, non solo la continuazione dell'attività
pag. 2/5 concorrenziale da parte del Sig. dopo l'instaurazione del CP_2 giudizio, ma anche il suo incremento. Con decreto del 22.02.2022 il Giudice titolare, Dott. Nicola La Mantia, fissava per la comparizione delle parti e l'assunzione di informazioni l'udienza innanzi a sé del 04.04.2022, con termine per la notifica del ricorso e del decreto, a cura della ricorrente, alla controparte entro e non oltre il 15.3.2022. Notificato il ricorso e il decreto, ed instaurato correttamente il contraddittorio, si costituiva con memoria difensiva il Sig. il CP_2 quale eccepiva l'inammissibilità per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, e ne contestava la fondatezza rilevando la pretestuosità e temerarietà dello stesso: ne chiedeva, quindi, il rigetto, con condanna della Sig.ra per responsabilità Parte_2 aggravata ai sensi dell'art. 96 1° e/o 3° co. c.p.c. All'udienza del 4.4.4022 le parti insistevano nelle rispettive difese e richieste, insistendo parte ricorrente per l'audizione dei testimoni presenti in aula. Il resistente Sig. si opponeva all'escussione degli CP_3 informatori assumendo che già nel corso del giudizio di merito il Giudice Istruttore aveva esaminato detta richiesta rigettandola in quanto ritenuta irrilevante. Con ordinanza del 07.04.2022 il Giudice, Dott. Nicola La Mantia, ritenuto che nella specie difettassero i requisiti normativamente prescritti per accogliere l'istanza cautelare avanzata da parte attrice, rigettava il ricorso cautelare e si riservava di decidere sulle spese del cautelare a conclusione del giudizio di merito. Precisate quindi le conclusioni nel giudizio di merito già all'udienza del 02.10.2023 la causa subiva una lunga serie di rinvii sino all'udienza del 28.03.2025 ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Entrambe le parti depositavano memorie conclusive.
Cò rilevato deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto, mai esaminata nel corso del giudizio. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro è tenuto, tramite il proprio avvocato, a invitare l'altra parte a stipulare una
pag. 3/5 convenzione di negoziazione assistita”, costituendo tale procedimento condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso di specie, l'attrice ha proposto si una domanda di cessazione della condotta anticoncorrenziale, ma ha altresì avanzato -in conseguenza di essa e del suo auspicato accoglimento- domanda di risarcimento in misura non inferiore ad €.15.840,00, e dunque rientrante nell'ambito applicativo della norma citata. E' incontestato che parte attrice non ha previamente esperito la procedura di negoziazione assistita, avendo la stessa replicato all'eccezione assumendo che “oggetto del giudizio, infatti, non è il pagamento di somme a qualsiasi titolo, ma la richiesta di cessazione della illecita concorrenza esercitata da controparte, con conseguente richiesta di risarcimento del danno”. L'eccezione tempestivamente sollevata, non è stata immediatamente esaminata dal giudice inizialmente assegnatario della causa, né le parti lo hanno compulsato perché si pronunciasse sulla stessa;
il che avrebbe comportato, qualora l'eccezione fosse stata ritenuta fondata, l'assegnazione a parte attrice del termine di quindici giorni per l'avvio della procedura di negoziazione assistita con rinvio ad altra udienza, all'esito della quale -se soddisfatta la condizione di procedibilità- si sarebbe dovuto statuire sulla prosecuzione del giudizio;
se non soddisfatta, si sarebbe dovuta dichiarare l'improcedibilità dell'azione incoata. Ciò chiarito l'articolo 3 del Decreto Legge n. 132/2014 stabilisce in effetti che, per alcune controversie, è obbligatorio tentare la negoziazione assistita prima di ricorrere al giudice. Questo obbligo vale in due casi distinti:
• per richieste di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, senza limiti di valore;
• per domande di pagamento di somme non superiori a 50.000 euro. La ratio della norma è di ridurre il carico di lavoro dei tribunali, favorendo soluzioni amichevoli. Il giudice o la parte convenuta, se la negoziazione non viene esperita, possono eccepire l'improcedibilità della domanda entro la prima udienza. Contrariamente a quanto affermato da parte attrice, quindi, la richiesta di pagamento (anche a titolo di risarcimento danni) di una somma inferiore a 50.000 euro seppure conseguenziale ad altra azione (qual è quella di cessazione della condotta anticoncorrenziale) è soggetta alla negoziazione assistita di cui all'articolo 3 del Decreto Legge n. 132/2014, convertito con Legge n.162 de 10.11.2014, quale condizione di procedibilità: ne consegue pag. 4/5 che non essendo stata esperita ed essendo stata tempestivamente eccepita, essa va accolta e l'intero procedimento dichiarato improcedibile. Ogni altra questione di merito rimane assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda. Stante il comportamento processuale delle parti, si ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio, anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, Dichiara l'improcedibilità della domanda attrice per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014. Compensa le spese di lite tra le parti, ricorrendo giusti motivi. Catania, 18.11.2025.
IL GOP Dr. Ilario Lo Giudice
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA
R.G. 2149/2021
Il Tribunale civile di Catania, Sezione Quarta, in persona del GOP Dr. Ilario Lo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. GRASSO GIUSEPPE attore
contro
C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. LO NARDO ELEONORA convenuto
CONCLUSIONI: entrambe le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 28.03.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, esponeva di aver Parte_2 acquistato, in data 11 dicembre 2020, da l'azienda "Mumble CP_2
Mumble", operante in Santa Venerina nell'ambito dell'animazione e intrattenimento, vendita di articoli per feste e somministrazione di alimenti, comprensiva di avviamento, beni e insegna. Rappresentava -altresì- che nell'atto di cessione era inserita una clausola di divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c.: il prezzo pattuito era di
€ 20.000,00, di cui € 15.840,00 a titolo di avviamento;
deduceva quindi che, subito dopo la cessione, avrebbe costituito nuova impresa CP_2 individuale, inserendo quale attività secondaria l'organizzazione di feste e cerimonie (codice ATECO 96.09.05), svolgendo attività in concorrenza con la "Mumble Mumble" e mantenendo rapporti con la medesima clientela e fornitori. Sosteneva che tali condotte integrassero violazione del divieto di concorrenza, chiedendo l'inibitoria, la cancellazione dal registro imprese del codice attività, il risarcimento dei danni quantificati almeno in € 15.840,00 e la condanna alla penale ex art. 614-bis c.p.c non inferiore ad
€.1000,00 per ogni successiva violazione. Si costituiva in giudizio , contestando integralmente la CP_2 domanda attorea: in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014, trattandosi di richiesta di pagamento a qualsiasi titolo di somma di denaro non eccedente €50.000. Nel merito, affermava la diversità tra le attività esercitate, la preesistenza della propria attività di wedding planner e l'assenza di danno o sviamento di clientela;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice. Con ordinanza del 15.06.2021 venivano concessi i termini di cui all'art.183 c.p.c.; entrambe le parti depositavano memorie istruttorie e di replica.
Nelle more, con ricorso depositato in corso di causa in data 19.02.2022, la ricorrente chiedeva l'emissione di un provvedimento cautelare fondando la propria domanda sul presupposto di un pregiudizio grave ed irreparabile alla propria attività conseguente al lungo tempo necessario per ottenere un provvedimento nel giudizio di merito, per cui chiedeva in via d'urgenza, inaudita altera parte o, in subordine, previa convocazione delle parti: 1) di inibire al Sig. la prosecuzione CP_2
e la ripetizione degli illeciti dallo stesso posti in essere, quali in particolare: a) l'organizzazione di feste e cerimonie in genere;
b) l'attività di animazione, intrattenimento, allestimento di addobbi nei locali;
c) la collaborazione con sale ricevimenti, agenzie di animazione, fiorai, cake designer, fornitori di addobbi e palloncini per feste e quant'altro correlato all'attività di animazione e intrattenimento;
d) la promozione sui social o su qualsiasi altro mezzo di informazione di feste, eventi, occasioni di intrattenimento, cerimonie;
e) la fornitura, l'offerta e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi in concorrenza con quelli realizzati dall'attrice.
Inoltre ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. chiedeva fosse fissata in misura non inferiore ad €1.000,00 per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Ai fini istruttori chiedeva l'audizione come informatori dei medesimi testi indicati nel giudizio di merito, nonchè della Sig.ra , Persona_1 residente in [...] e produceva n. 4 foto attestanti, a suo dire, non solo la continuazione dell'attività
pag. 2/5 concorrenziale da parte del Sig. dopo l'instaurazione del CP_2 giudizio, ma anche il suo incremento. Con decreto del 22.02.2022 il Giudice titolare, Dott. Nicola La Mantia, fissava per la comparizione delle parti e l'assunzione di informazioni l'udienza innanzi a sé del 04.04.2022, con termine per la notifica del ricorso e del decreto, a cura della ricorrente, alla controparte entro e non oltre il 15.3.2022. Notificato il ricorso e il decreto, ed instaurato correttamente il contraddittorio, si costituiva con memoria difensiva il Sig. il CP_2 quale eccepiva l'inammissibilità per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, e ne contestava la fondatezza rilevando la pretestuosità e temerarietà dello stesso: ne chiedeva, quindi, il rigetto, con condanna della Sig.ra per responsabilità Parte_2 aggravata ai sensi dell'art. 96 1° e/o 3° co. c.p.c. All'udienza del 4.4.4022 le parti insistevano nelle rispettive difese e richieste, insistendo parte ricorrente per l'audizione dei testimoni presenti in aula. Il resistente Sig. si opponeva all'escussione degli CP_3 informatori assumendo che già nel corso del giudizio di merito il Giudice Istruttore aveva esaminato detta richiesta rigettandola in quanto ritenuta irrilevante. Con ordinanza del 07.04.2022 il Giudice, Dott. Nicola La Mantia, ritenuto che nella specie difettassero i requisiti normativamente prescritti per accogliere l'istanza cautelare avanzata da parte attrice, rigettava il ricorso cautelare e si riservava di decidere sulle spese del cautelare a conclusione del giudizio di merito. Precisate quindi le conclusioni nel giudizio di merito già all'udienza del 02.10.2023 la causa subiva una lunga serie di rinvii sino all'udienza del 28.03.2025 ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Entrambe le parti depositavano memorie conclusive.
Cò rilevato deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto, mai esaminata nel corso del giudizio. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro è tenuto, tramite il proprio avvocato, a invitare l'altra parte a stipulare una
pag. 3/5 convenzione di negoziazione assistita”, costituendo tale procedimento condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso di specie, l'attrice ha proposto si una domanda di cessazione della condotta anticoncorrenziale, ma ha altresì avanzato -in conseguenza di essa e del suo auspicato accoglimento- domanda di risarcimento in misura non inferiore ad €.15.840,00, e dunque rientrante nell'ambito applicativo della norma citata. E' incontestato che parte attrice non ha previamente esperito la procedura di negoziazione assistita, avendo la stessa replicato all'eccezione assumendo che “oggetto del giudizio, infatti, non è il pagamento di somme a qualsiasi titolo, ma la richiesta di cessazione della illecita concorrenza esercitata da controparte, con conseguente richiesta di risarcimento del danno”. L'eccezione tempestivamente sollevata, non è stata immediatamente esaminata dal giudice inizialmente assegnatario della causa, né le parti lo hanno compulsato perché si pronunciasse sulla stessa;
il che avrebbe comportato, qualora l'eccezione fosse stata ritenuta fondata, l'assegnazione a parte attrice del termine di quindici giorni per l'avvio della procedura di negoziazione assistita con rinvio ad altra udienza, all'esito della quale -se soddisfatta la condizione di procedibilità- si sarebbe dovuto statuire sulla prosecuzione del giudizio;
se non soddisfatta, si sarebbe dovuta dichiarare l'improcedibilità dell'azione incoata. Ciò chiarito l'articolo 3 del Decreto Legge n. 132/2014 stabilisce in effetti che, per alcune controversie, è obbligatorio tentare la negoziazione assistita prima di ricorrere al giudice. Questo obbligo vale in due casi distinti:
• per richieste di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, senza limiti di valore;
• per domande di pagamento di somme non superiori a 50.000 euro. La ratio della norma è di ridurre il carico di lavoro dei tribunali, favorendo soluzioni amichevoli. Il giudice o la parte convenuta, se la negoziazione non viene esperita, possono eccepire l'improcedibilità della domanda entro la prima udienza. Contrariamente a quanto affermato da parte attrice, quindi, la richiesta di pagamento (anche a titolo di risarcimento danni) di una somma inferiore a 50.000 euro seppure conseguenziale ad altra azione (qual è quella di cessazione della condotta anticoncorrenziale) è soggetta alla negoziazione assistita di cui all'articolo 3 del Decreto Legge n. 132/2014, convertito con Legge n.162 de 10.11.2014, quale condizione di procedibilità: ne consegue pag. 4/5 che non essendo stata esperita ed essendo stata tempestivamente eccepita, essa va accolta e l'intero procedimento dichiarato improcedibile. Ogni altra questione di merito rimane assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda. Stante il comportamento processuale delle parti, si ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio, anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, Dichiara l'improcedibilità della domanda attrice per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014. Compensa le spese di lite tra le parti, ricorrendo giusti motivi. Catania, 18.11.2025.
IL GOP Dr. Ilario Lo Giudice
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