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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZOSO LIANA MARIA TERESA, Presidente e Relatore
FIORENTIN FABIO, Giudice
ROMANO FEDERICA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 1T 024822 000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con contratto di compravendita di fabbricato dd. 12/12/2022, in autentica del Notaio Nominativo_1 di Udine, repertorio n. 14681, registrato a Udine il 13/12/2022 al n. 24822 serie 1T, la signora Ricorrente_1 acquistava, assieme al signor Nominativo_2, l'unità immobiliare e relativa pertinenza sita a Comune 1, in Indirizzo_1 e censita nel catasto fabbricati del medesimo comune come segue: 1) FG. 9 part. 1448 sub 2 graffato con sub. 4, Indirizzo 2, cat. A/7 vani 6,5, R.C. Euro 872,81; 2) FG. 9 part. 1448 sub. 3, Indirizzo 2, cat. C/6, mq. 24, R.C. Euro 61,97. La Parte acquirente chiedeva, inoltre,
l'applicazione delle agevolazioni di legge previste in materia di acquisto di immobile da adibire a prima casa, dichiarando di possedere i requisiti previsti dalla nota II bis dell'art. 1 della Tariffa - Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, in particolare, di non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile acquistato.
Dai controlli effettuati dall'Ufficio risultava invece che, contrariamente a quanto dalla contribuente dichiarato in atto, la signora Ricorrente_1 fosse titolare del diritto di proprietà di un'altra unità immobiliare a uso abitativo ubicata sempre nel comune di Comune 1, censita nel Catasto Fabbricati di detto comune, rispettivamente, al F. 30, Part. 2221 sub 13, acquistata con atto a rogito del Notaio Nominativo_3 del 15/06/2011 repertorio n. 128367 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Udine il 15/06/2011 al n. 8952 serie 1T.
Su presupposto della ritenuta decadenza dall'agevolazione fiscale, l'Ufficio provvedeva all'emissione dell' avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2022 1T 024822, notificato in data
02/07/2025, tramite il quale procedeva al recupero della maggiore imposta calcolata nella misura ordinaria per l'atto di trasferimento.
Avverso l'atto impositivo ha proposto ricorso, affidato a due motivi, la signora Ricorrente_1.
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate depositando atto di controdeduzioni illustrate con memoria.
3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, per carenza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla applicazione della Nota II bis dell'art. 1, comma 1, lett. b), della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, stante la
“impossidenza” da parte della ricorrente di altra “idonea” casa di abitazione nel territorio del comune in cui
è situato l'immobile.
2. Con il secondo motivo deduce l'illegittimità parziale dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, per carenza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla determinazione dell'I.v.a dovuta con riferimento all'atto di compravendita del 2022 relativo all'unità immobiliare sita a Udine (UD), in Indirizzo_2.
3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. La ricorrente sostiene che l'abitazione acquistata nel 2011, per la quale non ha fruito dell'agevolazione
“prima casa” non è idonea, per dimensioni, all'abitazione del suo nucleo familiare. Ciò in quanto, come si evince dalla planimetria allegata al citato atto di compravendita e da una perizia d'estimo, l'immobile in questione è di ridotte dimensioni (44 mq) e si compone di una stanza, una zona giorno ed un wc.
Il suo nucleo familiare si compone di quattro persone, ovvero lei, il marito e due figli, come da certificato di stato di famiglia che produce.
Afferma che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 05/07/1975, “per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14».
In pratica, essendo il nucleo familiare della ricorrente di quattro persone, la superficie minima da rispettare è pari a 56 mq e vi devono essere almeno due stanze, mentre nel caso l'abitazione è di soli 44 mq ed ha una sola stanza.
L'Ufficio sostiene che la Legge 75/1993, nel convertire il D.L. 16/1993, ha modificato il requisito della non possidenza, facendo venire meno il riferimento al Comune ove era situato l'immobile acquistato e ha introdotto la locuzione di “idoneo ad abitazione”.
Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla L. 75/1993, per poter beneficiare dell'agevolazione in esame, l'acquirente doveva dichiarare di non possedere altro immobile idoneo ad essere destinato ad abitazione.
Peraltro, con le modifiche introdotte dalla L. 546/1995, è stato eliminato qualsiasi riferimento testuale al requisito della “idoneità” dell'immobile e, conseguentemente, l'attuale disciplina in vigore prevede, quale impedimento all'acquisto agevolato, il mero dato oggettivo della titolarità di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa sita nel medesimo Comune in cui è ubicato il nuovo immobile acquistato. Inoltre la ricorrente ha dichiarato in atto di non possedere altra abitazione nel medesimo comune e da questa dichiarazione mendace deriva la decadenza dall'agevolazione.
Osserva questa Corte che non è contestata la inidoneità dell'immobile acquistato nel 2011, in ragione delle sue ridotte dimensioni, all'abitazione dell'intero nucleo familiare della ricorrente.
La questione posta dal primo motivo della contribuente impone di prendere posizione sul concetto di
“dichiarazione mendace” ai sensi della disciplina in tema di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", di cui l'art. 1, quarto comma, e nota II bis della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.
131.
Tale disposizione prevede che "In caso di dichiarazione mendace (...) sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30% delle stesse imposte.
(…)”
Come recentemente ribadito da Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/02/2025, n. 2503, tale disposizione -al pari dell'analoga in tema di IVA (contenuta nel medesimo quarto comma della nota II bis) - regola tutte le ipotesi di accertata non spettanza del beneficio fiscale perché per "dichiarazione mendace" deve intendersi ogni e qualsiasi richiesta di fruizione del beneficio in difetto delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste dalla legge. Proprio su tale ultimo aspetto, ossia sulle condizioni soggettive e oggettive, è costante l'affermazione in sede di legittimità (si veda tra le più recenti Cass. Sez. Trib. Ord. 15502/2025 e Ord. 29262/2025 ) che il requisito della "impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione" sussiste nel caso di carenza di altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi e, quindi, non resta escluso dalla proprietà di un altro appartamento, ove l'interessato deduca e dimostri che (questo) non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze;
tale interpretazione trova conforto nella successiva disciplina in materia, la quale, nel rinnovare, con alcune modificazioni, la concessione del trattamento agevolato, ha adottato, per la condizione in discorso,
l'espressione chiarificatrice di fabbricato o porzione di fabbricato "idoneo ad abitazione" (nota II bis dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riformulato dall'art. 16 del d.l. 22 maggio
1993, n. 155, conv. in legge 19 luglio 1993, n. 243), ovvero quella equivalente di "casa d'abitazione" (art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), con valore interpretativo della disciplina precedente» (Sez. 5, Sentenza n. 18128 del 07/08/2009).
In altri termini, all'espressione "idoneità ad abitazione" deve essere attribuita, anche alla luce della ratio della disciplina in esame, un'accezione non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che, per la valutazione di tale " idoneità", occorre apprezzare le concrete esigenze personali, familiari e lavorative dell'acquirente, rispetto alle quali assume rilievo anche l'ubicazione dell'immobile posseduto (Cass., Sez.
5, Sentenza n. 10925 del 11/07/2003; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11564 del 17/05/2006; per Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 100 del 2010 ricorre il requisito dell'applicazione della riduzione fiscale, anche nell' ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia).
Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata come "non idonea" all'uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (es.: inabitabilità) che di natura soggettiva (es.: fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) può ugualmente godere dell'agevolazione (Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 2418 del 18/02/2003).
In ragione di quanto sin qui esposto, la dichiarazione di impossidenza di altra casa di abitazione ai fini del godimento del beneficio deve intendersi come impossidenza di una casa idonea all'uso abitativo, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo (si veda anche Corte Cost. 203/2011 dalla cui motivazione si evince che la dichiarazione di impossidenza di altra casa di abitazione nel territorio comunale, debba intendersi come di impossidenza di altra casa di abitazione idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato).
Ne consegue che la mera proprietà di una casa di abitazione nel Comune ove è ubicato quello acquistato non determina di per sé il carattere mendace della dichiarazione di impossidenza ai fini dell'applicazione della disciplina agevolatrice in questione, qualora l'immobile già posseduto da colui che chiede l'applicazione del beneficio non sia idoneo all'uso abitativo, sotto il profilo soggettivo e/o sotto quello oggettivo (vedi in termini Cass. Sez. V, Ord. 2/7/2020 n.13531).
4. Il ricorso va, perciò, accolto e le spese processuali si compensano in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto controverso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZOSO LIANA MARIA TERESA, Presidente e Relatore
FIORENTIN FABIO, Giudice
ROMANO FEDERICA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 1T 024822 000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con contratto di compravendita di fabbricato dd. 12/12/2022, in autentica del Notaio Nominativo_1 di Udine, repertorio n. 14681, registrato a Udine il 13/12/2022 al n. 24822 serie 1T, la signora Ricorrente_1 acquistava, assieme al signor Nominativo_2, l'unità immobiliare e relativa pertinenza sita a Comune 1, in Indirizzo_1 e censita nel catasto fabbricati del medesimo comune come segue: 1) FG. 9 part. 1448 sub 2 graffato con sub. 4, Indirizzo 2, cat. A/7 vani 6,5, R.C. Euro 872,81; 2) FG. 9 part. 1448 sub. 3, Indirizzo 2, cat. C/6, mq. 24, R.C. Euro 61,97. La Parte acquirente chiedeva, inoltre,
l'applicazione delle agevolazioni di legge previste in materia di acquisto di immobile da adibire a prima casa, dichiarando di possedere i requisiti previsti dalla nota II bis dell'art. 1 della Tariffa - Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, in particolare, di non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile acquistato.
Dai controlli effettuati dall'Ufficio risultava invece che, contrariamente a quanto dalla contribuente dichiarato in atto, la signora Ricorrente_1 fosse titolare del diritto di proprietà di un'altra unità immobiliare a uso abitativo ubicata sempre nel comune di Comune 1, censita nel Catasto Fabbricati di detto comune, rispettivamente, al F. 30, Part. 2221 sub 13, acquistata con atto a rogito del Notaio Nominativo_3 del 15/06/2011 repertorio n. 128367 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Udine il 15/06/2011 al n. 8952 serie 1T.
Su presupposto della ritenuta decadenza dall'agevolazione fiscale, l'Ufficio provvedeva all'emissione dell' avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2022 1T 024822, notificato in data
02/07/2025, tramite il quale procedeva al recupero della maggiore imposta calcolata nella misura ordinaria per l'atto di trasferimento.
Avverso l'atto impositivo ha proposto ricorso, affidato a due motivi, la signora Ricorrente_1.
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate depositando atto di controdeduzioni illustrate con memoria.
3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, per carenza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla applicazione della Nota II bis dell'art. 1, comma 1, lett. b), della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, stante la
“impossidenza” da parte della ricorrente di altra “idonea” casa di abitazione nel territorio del comune in cui
è situato l'immobile.
2. Con il secondo motivo deduce l'illegittimità parziale dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, per carenza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla determinazione dell'I.v.a dovuta con riferimento all'atto di compravendita del 2022 relativo all'unità immobiliare sita a Udine (UD), in Indirizzo_2.
3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. La ricorrente sostiene che l'abitazione acquistata nel 2011, per la quale non ha fruito dell'agevolazione
“prima casa” non è idonea, per dimensioni, all'abitazione del suo nucleo familiare. Ciò in quanto, come si evince dalla planimetria allegata al citato atto di compravendita e da una perizia d'estimo, l'immobile in questione è di ridotte dimensioni (44 mq) e si compone di una stanza, una zona giorno ed un wc.
Il suo nucleo familiare si compone di quattro persone, ovvero lei, il marito e due figli, come da certificato di stato di famiglia che produce.
Afferma che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 05/07/1975, “per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14».
In pratica, essendo il nucleo familiare della ricorrente di quattro persone, la superficie minima da rispettare è pari a 56 mq e vi devono essere almeno due stanze, mentre nel caso l'abitazione è di soli 44 mq ed ha una sola stanza.
L'Ufficio sostiene che la Legge 75/1993, nel convertire il D.L. 16/1993, ha modificato il requisito della non possidenza, facendo venire meno il riferimento al Comune ove era situato l'immobile acquistato e ha introdotto la locuzione di “idoneo ad abitazione”.
Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla L. 75/1993, per poter beneficiare dell'agevolazione in esame, l'acquirente doveva dichiarare di non possedere altro immobile idoneo ad essere destinato ad abitazione.
Peraltro, con le modifiche introdotte dalla L. 546/1995, è stato eliminato qualsiasi riferimento testuale al requisito della “idoneità” dell'immobile e, conseguentemente, l'attuale disciplina in vigore prevede, quale impedimento all'acquisto agevolato, il mero dato oggettivo della titolarità di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa sita nel medesimo Comune in cui è ubicato il nuovo immobile acquistato. Inoltre la ricorrente ha dichiarato in atto di non possedere altra abitazione nel medesimo comune e da questa dichiarazione mendace deriva la decadenza dall'agevolazione.
Osserva questa Corte che non è contestata la inidoneità dell'immobile acquistato nel 2011, in ragione delle sue ridotte dimensioni, all'abitazione dell'intero nucleo familiare della ricorrente.
La questione posta dal primo motivo della contribuente impone di prendere posizione sul concetto di
“dichiarazione mendace” ai sensi della disciplina in tema di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", di cui l'art. 1, quarto comma, e nota II bis della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.
131.
Tale disposizione prevede che "In caso di dichiarazione mendace (...) sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30% delle stesse imposte.
(…)”
Come recentemente ribadito da Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/02/2025, n. 2503, tale disposizione -al pari dell'analoga in tema di IVA (contenuta nel medesimo quarto comma della nota II bis) - regola tutte le ipotesi di accertata non spettanza del beneficio fiscale perché per "dichiarazione mendace" deve intendersi ogni e qualsiasi richiesta di fruizione del beneficio in difetto delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste dalla legge. Proprio su tale ultimo aspetto, ossia sulle condizioni soggettive e oggettive, è costante l'affermazione in sede di legittimità (si veda tra le più recenti Cass. Sez. Trib. Ord. 15502/2025 e Ord. 29262/2025 ) che il requisito della "impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione" sussiste nel caso di carenza di altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi e, quindi, non resta escluso dalla proprietà di un altro appartamento, ove l'interessato deduca e dimostri che (questo) non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze;
tale interpretazione trova conforto nella successiva disciplina in materia, la quale, nel rinnovare, con alcune modificazioni, la concessione del trattamento agevolato, ha adottato, per la condizione in discorso,
l'espressione chiarificatrice di fabbricato o porzione di fabbricato "idoneo ad abitazione" (nota II bis dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riformulato dall'art. 16 del d.l. 22 maggio
1993, n. 155, conv. in legge 19 luglio 1993, n. 243), ovvero quella equivalente di "casa d'abitazione" (art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), con valore interpretativo della disciplina precedente» (Sez. 5, Sentenza n. 18128 del 07/08/2009).
In altri termini, all'espressione "idoneità ad abitazione" deve essere attribuita, anche alla luce della ratio della disciplina in esame, un'accezione non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che, per la valutazione di tale " idoneità", occorre apprezzare le concrete esigenze personali, familiari e lavorative dell'acquirente, rispetto alle quali assume rilievo anche l'ubicazione dell'immobile posseduto (Cass., Sez.
5, Sentenza n. 10925 del 11/07/2003; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11564 del 17/05/2006; per Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 100 del 2010 ricorre il requisito dell'applicazione della riduzione fiscale, anche nell' ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia).
Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata come "non idonea" all'uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (es.: inabitabilità) che di natura soggettiva (es.: fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) può ugualmente godere dell'agevolazione (Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 2418 del 18/02/2003).
In ragione di quanto sin qui esposto, la dichiarazione di impossidenza di altra casa di abitazione ai fini del godimento del beneficio deve intendersi come impossidenza di una casa idonea all'uso abitativo, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo (si veda anche Corte Cost. 203/2011 dalla cui motivazione si evince che la dichiarazione di impossidenza di altra casa di abitazione nel territorio comunale, debba intendersi come di impossidenza di altra casa di abitazione idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato).
Ne consegue che la mera proprietà di una casa di abitazione nel Comune ove è ubicato quello acquistato non determina di per sé il carattere mendace della dichiarazione di impossidenza ai fini dell'applicazione della disciplina agevolatrice in questione, qualora l'immobile già posseduto da colui che chiede l'applicazione del beneficio non sia idoneo all'uso abitativo, sotto il profilo soggettivo e/o sotto quello oggettivo (vedi in termini Cass. Sez. V, Ord. 2/7/2020 n.13531).
4. Il ricorso va, perciò, accolto e le spese processuali si compensano in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto controverso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.