Articolo 3 della Legge 19 giugno 1870, n. 5703
Articolo 2
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12 luglio 1870
Art. 3.

I contratti autorizzati coll'art. 2 saranno approvati per decreto del Ministero delle Finanze e dietro il parere del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addi' 19 giugno 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

Entrata in vigore il 12 luglio 1870