Art. 3.
I contratti autorizzati coll'art. 2 saranno approvati per decreto del Ministero delle Finanze e dietro il parere del Consiglio di Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Firenze addi' 19 giugno 1870.
VITTORIO EMANUELE.
Quintino Sella.
I contratti autorizzati coll'art. 2 saranno approvati per decreto del Ministero delle Finanze e dietro il parere del Consiglio di Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Firenze addi' 19 giugno 1870.
VITTORIO EMANUELE.
Quintino Sella.