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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 636/2021 R.G. del ruolo generale degli Af- fari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
DA
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Vaccaro ed elet- tivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura siti in Canicattì al
Corso Umberto I° n. 57 (PEC: Emai_1 TI , giusta procura alle liti in atti;
[...] Email_2 Pt_1 Em_3
Attore in revocazione
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), , nata a [...] C.F._1 Controparte_2
il 07.06.1945 (C.F.: ) e , C.F._2 Parte_2
nata a [...] il [...], (C.F. ), rappresen- C.F._3 tati e difesi dagli Avv.ti Calogero Lo Giudice (PEC:
[...]
, CO TT (PEC: Email_4 [...]
) e IN TT (PEC: Email_5 [...]
), tutti elettivamente domiciliati presso lo Email_6 studio dell'Avv. Calogero Lo Giudice giusto mandato con procura spe- ciale alle liti in atti;
Convenuti
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE PROPOSTO AVVERSO la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1496/2020 del
9/10/2020;
OGGETTO: Revocazione ex artt. 395 e ss. c.p.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attore in revocazione:
“Voglia l'ecc.ma corte di appello adita, rejectis adversis, previa dichiarazione di contumacia occorrendo, accogliere la proposta impugnativa per revocazione avver- so le su trascritte statuizioni contenute nella sentenza n. 1496/2020 e decidendo nel merito in sede rescissoria emettere le statuizioni conseguenti in ordine alla cor- retta determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione legittima in favore della Sig.ra proprietaria per la quota di 12/16 delle par- Parte_2
ticelle 600, 653 e 815, ivi comprese le statuizioni dipendenti e accessorie riguar- danti gli interessi legali.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre ed articolare richieste istruttorie, anche, in relazione al comportamento processuale di controparte.”;
per il convenuto in revocazione:
“Voglia la corte adita, respinta ogni contraria istanza, qualora venisse accertato
l'errore eccepito dal ricorrente, provvedere in merito ritenendo che alla Sig.ra
[...]
deve essere riconosciuto e pagato il complessivo importo ridotto ad € Parte_3
136.950,00 oltre interessi e spese per come statuito nella richiamata Sentenza n.
1496/2020 del 9/10/2020 ferme restando le altre statuizioni contenute e non im- pugnate della Sentenza de quo anche in capo agli altri soggetti;
qualora, di contro, non venisse riconosciuto l'errore eccepito dal ricorrente, prov- vedere confermando la Sentenza impugnata.
In ogni caso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese legali, conside- rato il suo comportamento stragiudiziale che, in caso di buona volontà, avrebbe
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 potuto evitare il presente contenzioso al quale ha costretto questa parte resisten- te.”.
IN FATTO
Il Comune di Canicattì esperisce domanda di revocazione della sentenza Corte di Appello n. 1496/2020 del 9.10.2020, con la quale, de- cidendo sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dagli odierni convenuti per contestare la quantificazione dell'indennità di espropriazione e di oc- cupazione legittima ad essi spettante in relazione alla Determinazione municipale di esproprio n. 685 del 5 aprile 2005/16 maggio 2005, lo condannava a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la complessi- va somma di: € 88.310,00 in favore di;
€ 182.600,00 Controparte_2 in favore di ed € 72.390,00 in favore di Parte_2 Controparte_1
a titolo di indennità di espropriazione e di indennità di occupazione le- gittima. Adduce allora parte attrice in revocazione che la predetta sen- tenza è affetta da errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c., laddove ha supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa e che non ha costituito punto controverso. Rappresenta, infatti, che nel determinare in complessivi € 129.420,00 l'indennità di espropria- zione e in € 53.180,00 l'indennità di occupazione legittima spettante alla
, la Corte non ha tenuto conto che la stessa fosse proprietaria delle Pt_2 particelle espropriate nn. 600, 653 e 815 per la sola quota di 12/16, anzi- ché dell'intero.
Con comparsa di risposta del 16.2.2024 si costituiscono nel pre- sente giudizio , anche quale unica Controparte_1 Controparte_2 erede del defunto , e , i quali confer- Persona_1 Parte_2
mano l'errore giudiziale ma rilevano che con nota trasmessa al Comune mediante PEC del 13.7.2021, mai riscontrata, hanno invero già manife- stato la volontà di voler procedere all'esecuzione della sentenza esclusi- vamente per le somme effettivamente dovute, con rinuncia agli importi eccedenti frutto dell'errore di fatto. Chiedono pertanto, anch'essi, la re-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 vocazione in parte qua della sentenza n. 1496/2020, affinché le somme spettanti alla vengano ricalcolate in € 97.065,00 per l'indennità di Pt_2 esproprio ed in € 39.885,00 a titolo di indennità di occupazione per il pe- riodo 12.5.2000 – 5.4.2005. Chiedono, però, che il mancato riscontro al- la proposta di definizione bonaria della lite comporti l'addossamento delle spese legali del presente giudizio all'ente comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre dare atto che nella tardiva comparsa re- sponsiva degli odierni resistenti figura nell'intestazione, sebbene non evidenziato, a differenzia degli altri, tale , nato a [...]- Persona_2 cattì il giorno 8.8.1977, non convenuto, estraneo al giudizio da rescinde- re, non conferente procura alla lite e la cui ragione di partecipazione non viene mai menzionata, con la conseguenza che la dicitura deve ritenersi frutto di errore materiale.
Nel merito, la domanda di revocazione proposta dal Comune di
Canicattì contro è fondata. Parte_2
E' utile infatti rammentare che in tema di revocazione l'art. 395 n.
4) c.p.c. circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo ca- so in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui ve- rità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è già positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia co- stituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato.
L'errore revocatorio, cioè, si configura come una falsa percezione della realtà, consistente in un errore meramente percettivo che non coinvolge l'attività valutativa del giudice, ossia quella di apprezzamento delle risul- tanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sin- dacabilità degli errori di giudizio frutto di una valutazione (ancora ad esempio Cass. SS.UU. n. 8169/2025; Cass., SS.UU. n. 15876/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie la sentenza emessa da questa
Corte d'Appello n. 1496/2020, nel recepire integralmente le conclusioni
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 cui è pervenuto il C.T.U., ha determinato l'indennità di espropriazione sulla base del valore di mercato dell'area espropriata, accertato in €
104,00/mq., e ha pertanto riconosciuto in favore di € Parte_2
129.420,00 a titolo di indennità di espropriazione delle p.lle 600, 653 e
815 ed € 53.180,00 a titolo di indennità di occupazione legittima delle stesse per il periodo 12.5.2000 (data dell'immissione in possesso) –
5.4.2005 (data del decreto di espropriazione).
Orbene, tale decisione è in effetti il frutto di una falsa percezione della realtà obiettivamente e immediatamente rilevabile, non avendo i decidenti preso atto che la fosse proprietaria delle particelle Pt_2 espropriate nella più ridotta misura di 12/16, anzichè dell'intero, come risultava dalla stessa allegazione di cui al ricorso introduttivo, peraltro più volte evidenziata, nonchè dagli atti di donazione versati in atti (all. nn. 5, 6 e 7 all'atto di citazione in revocazione), oltrechè dalla consulen- za di parte prodotta in sede di giudizio di opposizione alla stima, tanto che la stessa domanda condannatoria era limitata alla frazione di 12/16.
Dagli atti di donazione rep. nn. 40581, 40582 e 40583, tutti rogati in data 12.8.1998 dal notaio (all. nn. 5, 6 e 7 all'atto di Persona_3 citazione in revocazione), risulta infatti che i sig.ri , e Per_1 CP_2
donavano alla i 12/16 del fondo iscritto in ca- Controparte_1 Pt_2 tasto alla p.lla n. 170 (ex 40/b) del foglio n. 66, poi frazionata, già rice- vuto in eredità dalla madre;
i restanti 4/16 rimanevano invece nella pro- prietà di e . Anche il CTU, nomina- Persona_2 Persona_4
to nell'ambito del giudizio di opposizione alla stima, accertava del resto che la fosse proprietaria pro quota delle particelle 600, 653 e 815 Pt_2 del foglio 66, sebbene, a causa di un refuso, riportava nella relazione fi- nale la quota di 12/6 in luogo di quella corretta di 12/16.
Poiché, dunque, tale dato non ha poi costituito un punto
contro
- verso nella causa, essendo stato allegato e documentato da parte attrice ab initio, e non contestato dal resistente, ci si trova in presenza Pt_1
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 di un errore di percezione afferente un dato di fatto, ossia che non coin- volge il procedimento logico-valutativo poi seguito.
Va, pertanto, disposta la revocazione in parte qua dell'impugnata sentenza, nei limiti di quanto sopra indicato.
Occorre poi procedere alla rideterminazione dell'indennità spet- tante alla , corrispondente ai 12/16 (ossia i ¾) degli importi stabi- Pt_2 liti: rispetto agli originari € 182.600,00 si ottiene così una somma pari ad
€ 97.065,00 a titolo di indennità di espropriazione e ad € 39.885,00 quale indennità di occupazione, con la conseguenza che il corretto condanna- torio in favore della convenuta va ritarato in € 136.950,00.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, va rilevato che sebbene risulta che i convenuti abbiano effettuato proposta conciliativa stragiudiziale con adesione alla domanda, trasmessa via PEC il
13.7.2021, l'iniziativa è stata adottata mesi dopo la già avvenuta propo- sizione dell'impugnazione straordinaria, notificata il 31.3.2021, mentre in epoca successiva, ossia in corso di causa, la ha invece seguitato Pt_2
a pretendere l'intero con l'istanza di ammissione al passivo del 12.4.2023
(cfr. doc. 8 prodotto dall'impugnante come difesa alle richieste dei con- venuti, nel primo atto successivo alla di loro costituzione), per poi costi- tuirsi nel febbraio 2024 con subordinata richiesta di conferma della sen- tenza. Alla stregua quindi del principio di causalità nell'insorgenza della lite, avuto riguardo al contegno tenuto da ambo le parti, in mancanza di una vera parte soccombente va qui disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando sulla domanda di revocazione della sentenza Corte di Appello di Palermo n. 1496/2020 del 9.10.2020, proposta dal Comune contro Parte_4 Parte_5
[.
, e : Controparte_2 Parte_2
1. Accoglie l'impugnazione per revocazione e, per l'effetto, revoca la
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 predetta sentenza nella parte in cui determina in € 182.600,00 l'in- dennità di espropriazione e di occupazione legittima in favore di
. Parte_2
2. Ridetermina in € 136.950,00 la somma complessivamente dovuta dal Comune di Canicattì a a titolo di indennità di Parte_2
espropriazione e di indennità di occupazione legittima.
3. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo, il 3.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 636/2021 R.G. del ruolo generale degli Af- fari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
DA
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Vaccaro ed elet- tivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura siti in Canicattì al
Corso Umberto I° n. 57 (PEC: Emai_1 TI , giusta procura alle liti in atti;
[...] Email_2 Pt_1 Em_3
Attore in revocazione
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), , nata a [...] C.F._1 Controparte_2
il 07.06.1945 (C.F.: ) e , C.F._2 Parte_2
nata a [...] il [...], (C.F. ), rappresen- C.F._3 tati e difesi dagli Avv.ti Calogero Lo Giudice (PEC:
[...]
, CO TT (PEC: Email_4 [...]
) e IN TT (PEC: Email_5 [...]
), tutti elettivamente domiciliati presso lo Email_6 studio dell'Avv. Calogero Lo Giudice giusto mandato con procura spe- ciale alle liti in atti;
Convenuti
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE PROPOSTO AVVERSO la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1496/2020 del
9/10/2020;
OGGETTO: Revocazione ex artt. 395 e ss. c.p.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attore in revocazione:
“Voglia l'ecc.ma corte di appello adita, rejectis adversis, previa dichiarazione di contumacia occorrendo, accogliere la proposta impugnativa per revocazione avver- so le su trascritte statuizioni contenute nella sentenza n. 1496/2020 e decidendo nel merito in sede rescissoria emettere le statuizioni conseguenti in ordine alla cor- retta determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione legittima in favore della Sig.ra proprietaria per la quota di 12/16 delle par- Parte_2
ticelle 600, 653 e 815, ivi comprese le statuizioni dipendenti e accessorie riguar- danti gli interessi legali.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre ed articolare richieste istruttorie, anche, in relazione al comportamento processuale di controparte.”;
per il convenuto in revocazione:
“Voglia la corte adita, respinta ogni contraria istanza, qualora venisse accertato
l'errore eccepito dal ricorrente, provvedere in merito ritenendo che alla Sig.ra
[...]
deve essere riconosciuto e pagato il complessivo importo ridotto ad € Parte_3
136.950,00 oltre interessi e spese per come statuito nella richiamata Sentenza n.
1496/2020 del 9/10/2020 ferme restando le altre statuizioni contenute e non im- pugnate della Sentenza de quo anche in capo agli altri soggetti;
qualora, di contro, non venisse riconosciuto l'errore eccepito dal ricorrente, prov- vedere confermando la Sentenza impugnata.
In ogni caso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese legali, conside- rato il suo comportamento stragiudiziale che, in caso di buona volontà, avrebbe
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 potuto evitare il presente contenzioso al quale ha costretto questa parte resisten- te.”.
IN FATTO
Il Comune di Canicattì esperisce domanda di revocazione della sentenza Corte di Appello n. 1496/2020 del 9.10.2020, con la quale, de- cidendo sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dagli odierni convenuti per contestare la quantificazione dell'indennità di espropriazione e di oc- cupazione legittima ad essi spettante in relazione alla Determinazione municipale di esproprio n. 685 del 5 aprile 2005/16 maggio 2005, lo condannava a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la complessi- va somma di: € 88.310,00 in favore di;
€ 182.600,00 Controparte_2 in favore di ed € 72.390,00 in favore di Parte_2 Controparte_1
a titolo di indennità di espropriazione e di indennità di occupazione le- gittima. Adduce allora parte attrice in revocazione che la predetta sen- tenza è affetta da errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c., laddove ha supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa e che non ha costituito punto controverso. Rappresenta, infatti, che nel determinare in complessivi € 129.420,00 l'indennità di espropria- zione e in € 53.180,00 l'indennità di occupazione legittima spettante alla
, la Corte non ha tenuto conto che la stessa fosse proprietaria delle Pt_2 particelle espropriate nn. 600, 653 e 815 per la sola quota di 12/16, anzi- ché dell'intero.
Con comparsa di risposta del 16.2.2024 si costituiscono nel pre- sente giudizio , anche quale unica Controparte_1 Controparte_2 erede del defunto , e , i quali confer- Persona_1 Parte_2
mano l'errore giudiziale ma rilevano che con nota trasmessa al Comune mediante PEC del 13.7.2021, mai riscontrata, hanno invero già manife- stato la volontà di voler procedere all'esecuzione della sentenza esclusi- vamente per le somme effettivamente dovute, con rinuncia agli importi eccedenti frutto dell'errore di fatto. Chiedono pertanto, anch'essi, la re-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 vocazione in parte qua della sentenza n. 1496/2020, affinché le somme spettanti alla vengano ricalcolate in € 97.065,00 per l'indennità di Pt_2 esproprio ed in € 39.885,00 a titolo di indennità di occupazione per il pe- riodo 12.5.2000 – 5.4.2005. Chiedono, però, che il mancato riscontro al- la proposta di definizione bonaria della lite comporti l'addossamento delle spese legali del presente giudizio all'ente comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre dare atto che nella tardiva comparsa re- sponsiva degli odierni resistenti figura nell'intestazione, sebbene non evidenziato, a differenzia degli altri, tale , nato a [...]- Persona_2 cattì il giorno 8.8.1977, non convenuto, estraneo al giudizio da rescinde- re, non conferente procura alla lite e la cui ragione di partecipazione non viene mai menzionata, con la conseguenza che la dicitura deve ritenersi frutto di errore materiale.
Nel merito, la domanda di revocazione proposta dal Comune di
Canicattì contro è fondata. Parte_2
E' utile infatti rammentare che in tema di revocazione l'art. 395 n.
4) c.p.c. circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo ca- so in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui ve- rità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è già positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia co- stituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato.
L'errore revocatorio, cioè, si configura come una falsa percezione della realtà, consistente in un errore meramente percettivo che non coinvolge l'attività valutativa del giudice, ossia quella di apprezzamento delle risul- tanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sin- dacabilità degli errori di giudizio frutto di una valutazione (ancora ad esempio Cass. SS.UU. n. 8169/2025; Cass., SS.UU. n. 15876/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie la sentenza emessa da questa
Corte d'Appello n. 1496/2020, nel recepire integralmente le conclusioni
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 cui è pervenuto il C.T.U., ha determinato l'indennità di espropriazione sulla base del valore di mercato dell'area espropriata, accertato in €
104,00/mq., e ha pertanto riconosciuto in favore di € Parte_2
129.420,00 a titolo di indennità di espropriazione delle p.lle 600, 653 e
815 ed € 53.180,00 a titolo di indennità di occupazione legittima delle stesse per il periodo 12.5.2000 (data dell'immissione in possesso) –
5.4.2005 (data del decreto di espropriazione).
Orbene, tale decisione è in effetti il frutto di una falsa percezione della realtà obiettivamente e immediatamente rilevabile, non avendo i decidenti preso atto che la fosse proprietaria delle particelle Pt_2 espropriate nella più ridotta misura di 12/16, anzichè dell'intero, come risultava dalla stessa allegazione di cui al ricorso introduttivo, peraltro più volte evidenziata, nonchè dagli atti di donazione versati in atti (all. nn. 5, 6 e 7 all'atto di citazione in revocazione), oltrechè dalla consulen- za di parte prodotta in sede di giudizio di opposizione alla stima, tanto che la stessa domanda condannatoria era limitata alla frazione di 12/16.
Dagli atti di donazione rep. nn. 40581, 40582 e 40583, tutti rogati in data 12.8.1998 dal notaio (all. nn. 5, 6 e 7 all'atto di Persona_3 citazione in revocazione), risulta infatti che i sig.ri , e Per_1 CP_2
donavano alla i 12/16 del fondo iscritto in ca- Controparte_1 Pt_2 tasto alla p.lla n. 170 (ex 40/b) del foglio n. 66, poi frazionata, già rice- vuto in eredità dalla madre;
i restanti 4/16 rimanevano invece nella pro- prietà di e . Anche il CTU, nomina- Persona_2 Persona_4
to nell'ambito del giudizio di opposizione alla stima, accertava del resto che la fosse proprietaria pro quota delle particelle 600, 653 e 815 Pt_2 del foglio 66, sebbene, a causa di un refuso, riportava nella relazione fi- nale la quota di 12/6 in luogo di quella corretta di 12/16.
Poiché, dunque, tale dato non ha poi costituito un punto
contro
- verso nella causa, essendo stato allegato e documentato da parte attrice ab initio, e non contestato dal resistente, ci si trova in presenza Pt_1
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 di un errore di percezione afferente un dato di fatto, ossia che non coin- volge il procedimento logico-valutativo poi seguito.
Va, pertanto, disposta la revocazione in parte qua dell'impugnata sentenza, nei limiti di quanto sopra indicato.
Occorre poi procedere alla rideterminazione dell'indennità spet- tante alla , corrispondente ai 12/16 (ossia i ¾) degli importi stabi- Pt_2 liti: rispetto agli originari € 182.600,00 si ottiene così una somma pari ad
€ 97.065,00 a titolo di indennità di espropriazione e ad € 39.885,00 quale indennità di occupazione, con la conseguenza che il corretto condanna- torio in favore della convenuta va ritarato in € 136.950,00.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, va rilevato che sebbene risulta che i convenuti abbiano effettuato proposta conciliativa stragiudiziale con adesione alla domanda, trasmessa via PEC il
13.7.2021, l'iniziativa è stata adottata mesi dopo la già avvenuta propo- sizione dell'impugnazione straordinaria, notificata il 31.3.2021, mentre in epoca successiva, ossia in corso di causa, la ha invece seguitato Pt_2
a pretendere l'intero con l'istanza di ammissione al passivo del 12.4.2023
(cfr. doc. 8 prodotto dall'impugnante come difesa alle richieste dei con- venuti, nel primo atto successivo alla di loro costituzione), per poi costi- tuirsi nel febbraio 2024 con subordinata richiesta di conferma della sen- tenza. Alla stregua quindi del principio di causalità nell'insorgenza della lite, avuto riguardo al contegno tenuto da ambo le parti, in mancanza di una vera parte soccombente va qui disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando sulla domanda di revocazione della sentenza Corte di Appello di Palermo n. 1496/2020 del 9.10.2020, proposta dal Comune contro Parte_4 Parte_5
[.
, e : Controparte_2 Parte_2
1. Accoglie l'impugnazione per revocazione e, per l'effetto, revoca la
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 predetta sentenza nella parte in cui determina in € 182.600,00 l'in- dennità di espropriazione e di occupazione legittima in favore di
. Parte_2
2. Ridetermina in € 136.950,00 la somma complessivamente dovuta dal Comune di Canicattì a a titolo di indennità di Parte_2
espropriazione e di indennità di occupazione legittima.
3. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo, il 3.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7