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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 412/2024
All'udienza del 10.1.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza con contestuale motivazione di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 412/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Jacopo Bombarda Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(cod.fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1
e rappresentato e difeso dall'Avvocato Eugenia Savona dell'Avvocatura dell' stesso CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato per le ragioni esposte in fatto ed in diritto e per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato, previa disapplicazione dell'art. 8 D.P.C.M. n. 87/2017, ove invocato, nonché, ancora per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare che l'indebito del Sig. Parte_1
è pari alle somme percepite a titolo di pensione anticipata con riferimento alle mensilità nelle quali percepiva altresì emolumenti da lavoro dipendente sino al perfezionarsi delle condizioni di cui all'art. 24, commi 10 e 12, D.L. n. 201/2011 somme da quantificarsi in ragione della documentazione già dimessa in atti;
- in via subordinata annullare il provvedimento impugnato, previa disapplicazione dell'art. 8 D.P.C.M. n. 87/2017, ove invocato, nonché, ancora per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare che l'indebito del Sig. è pari alle somme Parte_1 percepite a titolo di lavoro dipendente sino al perfezionarsi delle condizioni di cui all'art. 24, commi
10 e 12, D.L. n. 201/2011 somme da quantificarsi in ragione della documentazione già dimessa in atti. Ed inoltre respingere le richieste di prova formulate da controparte, per le ragioni già esposte. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi integralmente a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte resistente: Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto. Spese ed onorari in ogni caso di causa rifusi. In via istruttoria: Si chiede ammettere prova per testi nella persona del Funzionario responsabile dell'UO CP_
“Assicurato/Pensionato” della Sede di Mantova, o suo eventuale sostituto, sulle circostanze capitolate ai numeri da 1) a 6) della presente memoria di costituzione, da intendersi precedute da
“Vero è che”, e comunque a chiarimento dei fatti di causa.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Il sig. presentava domanda di accesso a pensione di anzianità anticipata come lavoratore Parte_1 precoce in data 21/05/2018. Verificati i requisiti amministrativi previsti dalla normativa in materia, in data 18.6.2026, liquidava la prestazione con decorrenza dal 01/06/2018. Con comunicazione CP_1
datata 08.11.2018, di Mantova riliquidava in via definitiva la Controparte_2 prestazione previdenziale, ricalcolando l'assegno mensile in € 1.534,73 e la tredicesima in € 884,58.
Nel dicembre 2018 e nell'anno 2019, il Sig. si reimpiegava lavorativamente svolgendo Pt_1
prestazioni di modesta entità che gli fruttavano emolumenti per un importo complessivo di € 2.185,90 per attività lavorativa prestata nei mesi di dicembre 2018, febbraio 2019, marzo 2019, aprile 2019, giugno 2019, luglio 2019, agosto 2019, settembre 2019, ottobre 2019. A seguito di richiesta di domanda di supplemento pensionistico, presentata dal sig. in data 30/03/2023, rilevava Pt_1 CP_1 la presenza di contribuzione da lavoro dipendente incompatibile con la prestazione e, pertanto, effettuati i relativi controlli, venivano accertati i rapporti di lavoro dipendente privato e la conseguente presenza di reddito da attività lavorativa. Ricostituita sulla base di queste rilevazioni l'entità della indebita prestazione da parte dell' per il periodo dal 01/06/2018 al 30/11/2019, seguiva la CP_1 notificazione del provvedimento di ripetizione. Parte ricorrente rileva quanto segue: che è illegittima la richiesta di restituzione di tutte le somme maturate a titolo di trattamento pensionistico sino al perfezionarsi del requisito di cui all'art. 24, commi 10 e 12, D.L. n. 201/2011; che la previsione e la disciplina di un trattamento sanzionatorio (peraltro foriero di conseguenze di particolare momento sul pensionato) non rientrava nelle materie riservate all'intervento di attuazione espletato con D.P.C.M.
87/2017 dalla L. n. 232/2016, art. 1 comma 202, lett.re a)-h); che il pensionato “precoce” il quale vìoli il divieto di incumulabilità, dovrà eventualmente restituire le mensilità di pensione relative ai mesi in cui prestava attività lavorativa vigente tale divieto, e non, invece, l'intero ammontare della pensione “anticipata” conformemente all'orientamento già espresso dal Tribunale adito e dalla Corte
d'Appello di Brescia in casi analoghi;
che occorreva dar conto, in via subordinata, di diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui, in casi di violazione del divieto di incumulabilità tanto nei casi di pensionamenti “quota 100” che “precoci”, il pensionato dovrà restituire gli emolumenti da attività lavorativa e non le mensilità di pensione relative ai periodi in cui essa veniva prestata. Parte ricorrente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva deducendo la piena legittimità del proprio operato rilevando, in particolare, che la CP_1 ratio sottesa all'introduzione della pensione anticipata andava individuata nel perseguimento degli obiettivi di garantire flessibilità in uscita a coloro che intendono andare in pensione in data anteriore a quella prevista dalla disciplina ordinaria e, nel contempo, di favorire un ricambio generazionale nelle attività' produttive (a fronte di un costo di circa 65 miliardi di euro): da qui la ragionevolezza del principio, introdotto dal legislatore all'art. 1, comma 204, della Legge 232/2016 ed al comma 3 dell'art. 14 dl n. 4/19, di incumulabilità assoluta tra la pensione anticipata e le prestazioni di lavoro dipendente effettuate dal pensionato in costanza di godimento della pensione anticipata stessa. Parte resistente richiamava, tra l'altro, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 234/2022 e, con nota scritta depositata in data 6.12.2024, recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte ( n.
30994/2024 in data 4.12.2024 in tema di pensione anticipata c.d. “quota cento”) e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
La causa, istruita sulla documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
La vertenza viene decisa alla luce delle argomentazioni esposte nella sentenza della Corte d'Appello di Brescia e in linea con l'orientamento giurisprudenziale già espresso dal Tribunale (sentenza n. 92 del 11.4.2024) proprio in tema di “lavoro precoce” che ha fatto proprie le argomentazioni della Corte.
Invero, la Corte Distrettuale, con la sentenza n. 379/2023, si è pronunciata in ordine ad una richiesta di recupero della pensione anticipata cd. quota 100; tuttavia, in essa sono stati enunciati principi che
- per i profili che vengono in considerazione nel presente giudizio -, appaiono applicabili anche al caso di specie.
L'art. 1, comma 204, della Legge 232/2016, così dispone: “A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo (ndr: 199. A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo: a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.), non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento”.
Ai sensi dell'art. 14, commi da 1 a 3, del DL n. 4/2019. “La pensione (cd quota 100) non è cumulabile,
a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
In verità, oltre alla cumulabilità della pensione cd quota 100 con lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000,00 euro, che non sussiste per le cd pensioni precoci, la disciplina dei due trattamenti pensionistici anticipati differisce anche in quanto, in ordine alla prima, non vi è una fonte normativa che espressamente sanzioni il cumulo vietato, mentre riguardo alla seconda è stato emanato il DPCM
87/2017 attuativo della legge 232/2016 che, all'art. 8 , comma 2, prevede espressamente il diritto di recupero in capo all' in caso di violazione del divieto (Qualora il titolare del trattamento CP_1 pensionistico acquisito in virtu' del beneficio pensionistico di cui all'articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate). Le differenze tra le due discipline si individuano nel particolare favore del trattamento accordato ai pensionati “quota 100”, a sua volta legittimato dalla ratio della disciplina dettata in un'ottica di temporaneità (come evidenziato anche nella richiamata pronuncia della Corte di Cassazione n. 30994/2024 relativa non ad un caso di lavoratore precoce, ma di pensione anticipata per “quota 100”), laddove, diversamente, le dette condizioni non riguardano i pensionati precoci, il cui trattamento pensionistico è stato previsto per particolari situazioni, ovvero per beneficiare certi lavoratori 'usurati' per avere iniziato l'attività lavorativa in data anteriore ai 19 anni di età e in presenza di particolari situazioni.
Ciò detto, in adesione al condivisibile orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Firenze che sarà qui richiamato ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c., il DPCM in parola deve essere disapplicato:
“Preliminarmente, deve chiarirsi il significato da attribuirsi alla lettera della disposizione di cui all'art 1, comma 204, L. n. 232/2016 al fine di valutare se sussista o meno un contrasto tra tale norma
e la lettera dell'art 8, comma 2, del DPCM n. 87/2017 che quella norma è chiamata ad applicare (il comma 202 dell'art 1 della citata legge ha infatti previsto che le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a 205 dell'art 1 sono disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri). L'art 1, comma 204, citato introduce un divieto di cumulo tra trattamento pensionistico del lavoratore “precoce” e redditi da lavoro dipendente o autonomo;
divieto da intendersi sussistente (secondo una interpretazione letterale della norma) a far data dalla decorrenza del trattamento in questione e per tutto il periodo “….corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento”; tale inciso identifica quindi il termine finale nella differenza tra
l'anzianità contributiva pervista per l'ordinaria pensione anticipata (42 anni e 1 mese, per gli uomini;
41 anni e 1 mese, per le donne) e l'anzianità contributiva prevista per il trattamento pensionistico del lavoratore precoce di cui all'art 1, comma 199, L. n. 232/2016 (tale ultima norma contempla un requisito contributivo ridotto, 41 anni di contribuzione, nonché 12 mesi di contribuzione per lavoro effettivo antecedenti al 19° anno di età; oltre alla ricorrenza di determinate situazioni, quali stato di disoccupazione per licenziamento, riduzione capacità lavorativa, ecc). In sostanza, il divieto di cumulo sussiste dalla decorrenza di tale ultimo trattamento sino alla fine del periodo di anticipo: tale deve intendersi l'interpretazione della norma, considerato che il trattamento pensionistico di cui all'art 1, comma 199, legge citata, è stato previsto per particolari situazioni, ovvero per beneficiare certi lavoratori “usurati” per avere iniziato l'attività lavorativa in data anteriore ai 19 anni di età e in presenza di particolari situazioni. Così precisato il significato della norma, deve valutarsi se il secondo comma dell'art 8 del DPCM (nella parte in cui prevede che
“Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtu' del beneficio pensionistico di cui all'articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate.
……”) abbia o meno introdotto un trattamento sanzionatorio non previsto dalla legge e quindi in sua violazione;
la questione riguarda, nella sostanza, l'individuazione del periodo di tempo in cui il trattamento non sarebbe da corrispondersi per effetto dello svolgimento di attività lavorativa, ossia se questo possa farsi decorrere fin dalla concessione del trattamento a prescindere quindi dalla durata dell'eventuale rapporto di lavoro instaurato (nella specie di 10 gg) oppure se debba essere limitato al periodo di effettivo svolgimento del suddetto rapporto. In merito, appare ragionevole affermare che l'art 1, comma 204, L. n. 232/2016 introduce un mero divieto di cumulo del trattamento pensionistico e dei redditi da lavoro, divieto che è spalmato su tutto il periodo a far data dalla concessione del medesimo trattamento;
la norma non afferma alcunchè in merito alle conseguenze in termini di recupero di quanto corrisposto e sicuramente non afferma che - laddove intervenga un rapporto di lavoro nell'ambito del suddetto periodo, qualunque sia la sua durata - il trattamento corrisposto debba essere recuperato a far data dalla sua concessione: in sostanza, dal divieto di cumulo, nel silenzio della legge, non ne discende automaticamente un recupero per l'intero periodo.
Pertanto, la previsione del DPCM su una “sospensione” per il medesimo periodo coincidente con il divieto di cumulo (e quindi sulla formazione di un relativo indebito) si pone contro il dettato legislativo, venendosi a “punire” il pensionato con una sorta di sanzione, peraltro non proporzionata alla entità della violazione, come avverrebbe ad es. per l'ipotesi estrema in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa per un solo giorno (o per altro limitato periodo di tempo, come nella specie). Peraltro, la norma di legge ha previsto un mero divieto di cumulo e non una sorta di incompatibilità tra le prestazioni: tale divieto implica in sé una non sovrapponibilità della prestazione pensionistica con il reddito del lavoro, limitatamente al solo periodo in cui i due emolumenti vengono a coincidere”.
Ad analoghe considerazioni e, soprattutto, ad analogo risultato, è pervenuta la Corte Distrettuale in materia di “quota 100” ove, peraltro, non vi è nessuna necessità di disapplicare norme amministrative attuative del dettato legislativo, in quanto, come anticipato, non esistono norme “sanzionatorie” espresse. Come affermato dalla Corte d'Appello di Brescia in ordine al d.l. n.4/2019 convertito nella legge 28 marzo 2019, n. 26, si ritiene che, anche per i cd lavoratori precoci, se il legislatore avesse inteso il termine “non cumulabile” nell'accezione proposta dall' , avrebbe senz'altro disciplinato CP_1 il meccanismo relativo alla detrazione della retribuzione dalla pensione e, invece, tale meccanismo non è in alcun modo previsto. Deve ritenersi, pertanto, che la sospensione riguardi i ratei mensili erogati in concomitanza con la percezione del reddito da lavoro dipendente e non invece tutti i ratei dell'anno di riferimento. Ciò in quanto, anche nel caso in esame, le norme invocate dall' non CP_1 prevedono una decadenza ex tunc dal diritto a percepire la pensione, sanzione che avrebbe dovuto essere prevista espressamente, comportando essa la mancata erogazione della pensione anche in relazione a periodi nei quali non sussiste alcuna violazione del divieto di cumulo. In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con i redditi da lavoro dipendente.
Posto che è riconosciuto che il ricorrente ha svolto attività lavorativa nei mesi di dicembre 2018, febbraio 2019, marzo 2019, aprile 2019, giugno 2019, luglio 2019, agosto 2019, settembre 2019, ottobre 2019, per 9 mensilità, non resta che dichiarare il diritto di di percepire la Parte_1 pensione anticipata soltanto nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata e dichiarare, per l'effetto, illegittimo il provvedimento 22.5.2023 con cui l' ha CP_1 chiesto la restituzione dei ratei di pensione corrisposti nei mesi residui nel corso dei quali il non ha percepito alcun reddito.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione dell'esito della controversia, della novità delle questioni affrontate e trattate e del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
PQM
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di di percepire la pensione in qualità di lavoratore “cd precoce” Parte_1 soltanto nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata e, per l'effetto, dichiara la illegittimità del provvedimento del 22.5.2023 di recupero dei ratei di pensione anticipata corrisposti nel periodo in cui il ricorrente NON ha svolto attività lavorativa;
- dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Mantova, 10.1.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 412/2024
All'udienza del 10.1.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza con contestuale motivazione di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 412/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Jacopo Bombarda Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(cod.fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1
e rappresentato e difeso dall'Avvocato Eugenia Savona dell'Avvocatura dell' stesso CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato per le ragioni esposte in fatto ed in diritto e per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato, previa disapplicazione dell'art. 8 D.P.C.M. n. 87/2017, ove invocato, nonché, ancora per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare che l'indebito del Sig. Parte_1
è pari alle somme percepite a titolo di pensione anticipata con riferimento alle mensilità nelle quali percepiva altresì emolumenti da lavoro dipendente sino al perfezionarsi delle condizioni di cui all'art. 24, commi 10 e 12, D.L. n. 201/2011 somme da quantificarsi in ragione della documentazione già dimessa in atti;
- in via subordinata annullare il provvedimento impugnato, previa disapplicazione dell'art. 8 D.P.C.M. n. 87/2017, ove invocato, nonché, ancora per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare che l'indebito del Sig. è pari alle somme Parte_1 percepite a titolo di lavoro dipendente sino al perfezionarsi delle condizioni di cui all'art. 24, commi
10 e 12, D.L. n. 201/2011 somme da quantificarsi in ragione della documentazione già dimessa in atti. Ed inoltre respingere le richieste di prova formulate da controparte, per le ragioni già esposte. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi integralmente a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte resistente: Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto. Spese ed onorari in ogni caso di causa rifusi. In via istruttoria: Si chiede ammettere prova per testi nella persona del Funzionario responsabile dell'UO CP_
“Assicurato/Pensionato” della Sede di Mantova, o suo eventuale sostituto, sulle circostanze capitolate ai numeri da 1) a 6) della presente memoria di costituzione, da intendersi precedute da
“Vero è che”, e comunque a chiarimento dei fatti di causa.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Il sig. presentava domanda di accesso a pensione di anzianità anticipata come lavoratore Parte_1 precoce in data 21/05/2018. Verificati i requisiti amministrativi previsti dalla normativa in materia, in data 18.6.2026, liquidava la prestazione con decorrenza dal 01/06/2018. Con comunicazione CP_1
datata 08.11.2018, di Mantova riliquidava in via definitiva la Controparte_2 prestazione previdenziale, ricalcolando l'assegno mensile in € 1.534,73 e la tredicesima in € 884,58.
Nel dicembre 2018 e nell'anno 2019, il Sig. si reimpiegava lavorativamente svolgendo Pt_1
prestazioni di modesta entità che gli fruttavano emolumenti per un importo complessivo di € 2.185,90 per attività lavorativa prestata nei mesi di dicembre 2018, febbraio 2019, marzo 2019, aprile 2019, giugno 2019, luglio 2019, agosto 2019, settembre 2019, ottobre 2019. A seguito di richiesta di domanda di supplemento pensionistico, presentata dal sig. in data 30/03/2023, rilevava Pt_1 CP_1 la presenza di contribuzione da lavoro dipendente incompatibile con la prestazione e, pertanto, effettuati i relativi controlli, venivano accertati i rapporti di lavoro dipendente privato e la conseguente presenza di reddito da attività lavorativa. Ricostituita sulla base di queste rilevazioni l'entità della indebita prestazione da parte dell' per il periodo dal 01/06/2018 al 30/11/2019, seguiva la CP_1 notificazione del provvedimento di ripetizione. Parte ricorrente rileva quanto segue: che è illegittima la richiesta di restituzione di tutte le somme maturate a titolo di trattamento pensionistico sino al perfezionarsi del requisito di cui all'art. 24, commi 10 e 12, D.L. n. 201/2011; che la previsione e la disciplina di un trattamento sanzionatorio (peraltro foriero di conseguenze di particolare momento sul pensionato) non rientrava nelle materie riservate all'intervento di attuazione espletato con D.P.C.M.
87/2017 dalla L. n. 232/2016, art. 1 comma 202, lett.re a)-h); che il pensionato “precoce” il quale vìoli il divieto di incumulabilità, dovrà eventualmente restituire le mensilità di pensione relative ai mesi in cui prestava attività lavorativa vigente tale divieto, e non, invece, l'intero ammontare della pensione “anticipata” conformemente all'orientamento già espresso dal Tribunale adito e dalla Corte
d'Appello di Brescia in casi analoghi;
che occorreva dar conto, in via subordinata, di diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui, in casi di violazione del divieto di incumulabilità tanto nei casi di pensionamenti “quota 100” che “precoci”, il pensionato dovrà restituire gli emolumenti da attività lavorativa e non le mensilità di pensione relative ai periodi in cui essa veniva prestata. Parte ricorrente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva deducendo la piena legittimità del proprio operato rilevando, in particolare, che la CP_1 ratio sottesa all'introduzione della pensione anticipata andava individuata nel perseguimento degli obiettivi di garantire flessibilità in uscita a coloro che intendono andare in pensione in data anteriore a quella prevista dalla disciplina ordinaria e, nel contempo, di favorire un ricambio generazionale nelle attività' produttive (a fronte di un costo di circa 65 miliardi di euro): da qui la ragionevolezza del principio, introdotto dal legislatore all'art. 1, comma 204, della Legge 232/2016 ed al comma 3 dell'art. 14 dl n. 4/19, di incumulabilità assoluta tra la pensione anticipata e le prestazioni di lavoro dipendente effettuate dal pensionato in costanza di godimento della pensione anticipata stessa. Parte resistente richiamava, tra l'altro, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 234/2022 e, con nota scritta depositata in data 6.12.2024, recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte ( n.
30994/2024 in data 4.12.2024 in tema di pensione anticipata c.d. “quota cento”) e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
La causa, istruita sulla documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
La vertenza viene decisa alla luce delle argomentazioni esposte nella sentenza della Corte d'Appello di Brescia e in linea con l'orientamento giurisprudenziale già espresso dal Tribunale (sentenza n. 92 del 11.4.2024) proprio in tema di “lavoro precoce” che ha fatto proprie le argomentazioni della Corte.
Invero, la Corte Distrettuale, con la sentenza n. 379/2023, si è pronunciata in ordine ad una richiesta di recupero della pensione anticipata cd. quota 100; tuttavia, in essa sono stati enunciati principi che
- per i profili che vengono in considerazione nel presente giudizio -, appaiono applicabili anche al caso di specie.
L'art. 1, comma 204, della Legge 232/2016, così dispone: “A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo (ndr: 199. A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo: a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.), non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento”.
Ai sensi dell'art. 14, commi da 1 a 3, del DL n. 4/2019. “La pensione (cd quota 100) non è cumulabile,
a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
In verità, oltre alla cumulabilità della pensione cd quota 100 con lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000,00 euro, che non sussiste per le cd pensioni precoci, la disciplina dei due trattamenti pensionistici anticipati differisce anche in quanto, in ordine alla prima, non vi è una fonte normativa che espressamente sanzioni il cumulo vietato, mentre riguardo alla seconda è stato emanato il DPCM
87/2017 attuativo della legge 232/2016 che, all'art. 8 , comma 2, prevede espressamente il diritto di recupero in capo all' in caso di violazione del divieto (Qualora il titolare del trattamento CP_1 pensionistico acquisito in virtu' del beneficio pensionistico di cui all'articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate). Le differenze tra le due discipline si individuano nel particolare favore del trattamento accordato ai pensionati “quota 100”, a sua volta legittimato dalla ratio della disciplina dettata in un'ottica di temporaneità (come evidenziato anche nella richiamata pronuncia della Corte di Cassazione n. 30994/2024 relativa non ad un caso di lavoratore precoce, ma di pensione anticipata per “quota 100”), laddove, diversamente, le dette condizioni non riguardano i pensionati precoci, il cui trattamento pensionistico è stato previsto per particolari situazioni, ovvero per beneficiare certi lavoratori 'usurati' per avere iniziato l'attività lavorativa in data anteriore ai 19 anni di età e in presenza di particolari situazioni.
Ciò detto, in adesione al condivisibile orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Firenze che sarà qui richiamato ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c., il DPCM in parola deve essere disapplicato:
“Preliminarmente, deve chiarirsi il significato da attribuirsi alla lettera della disposizione di cui all'art 1, comma 204, L. n. 232/2016 al fine di valutare se sussista o meno un contrasto tra tale norma
e la lettera dell'art 8, comma 2, del DPCM n. 87/2017 che quella norma è chiamata ad applicare (il comma 202 dell'art 1 della citata legge ha infatti previsto che le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a 205 dell'art 1 sono disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri). L'art 1, comma 204, citato introduce un divieto di cumulo tra trattamento pensionistico del lavoratore “precoce” e redditi da lavoro dipendente o autonomo;
divieto da intendersi sussistente (secondo una interpretazione letterale della norma) a far data dalla decorrenza del trattamento in questione e per tutto il periodo “….corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento”; tale inciso identifica quindi il termine finale nella differenza tra
l'anzianità contributiva pervista per l'ordinaria pensione anticipata (42 anni e 1 mese, per gli uomini;
41 anni e 1 mese, per le donne) e l'anzianità contributiva prevista per il trattamento pensionistico del lavoratore precoce di cui all'art 1, comma 199, L. n. 232/2016 (tale ultima norma contempla un requisito contributivo ridotto, 41 anni di contribuzione, nonché 12 mesi di contribuzione per lavoro effettivo antecedenti al 19° anno di età; oltre alla ricorrenza di determinate situazioni, quali stato di disoccupazione per licenziamento, riduzione capacità lavorativa, ecc). In sostanza, il divieto di cumulo sussiste dalla decorrenza di tale ultimo trattamento sino alla fine del periodo di anticipo: tale deve intendersi l'interpretazione della norma, considerato che il trattamento pensionistico di cui all'art 1, comma 199, legge citata, è stato previsto per particolari situazioni, ovvero per beneficiare certi lavoratori “usurati” per avere iniziato l'attività lavorativa in data anteriore ai 19 anni di età e in presenza di particolari situazioni. Così precisato il significato della norma, deve valutarsi se il secondo comma dell'art 8 del DPCM (nella parte in cui prevede che
“Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtu' del beneficio pensionistico di cui all'articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate.
……”) abbia o meno introdotto un trattamento sanzionatorio non previsto dalla legge e quindi in sua violazione;
la questione riguarda, nella sostanza, l'individuazione del periodo di tempo in cui il trattamento non sarebbe da corrispondersi per effetto dello svolgimento di attività lavorativa, ossia se questo possa farsi decorrere fin dalla concessione del trattamento a prescindere quindi dalla durata dell'eventuale rapporto di lavoro instaurato (nella specie di 10 gg) oppure se debba essere limitato al periodo di effettivo svolgimento del suddetto rapporto. In merito, appare ragionevole affermare che l'art 1, comma 204, L. n. 232/2016 introduce un mero divieto di cumulo del trattamento pensionistico e dei redditi da lavoro, divieto che è spalmato su tutto il periodo a far data dalla concessione del medesimo trattamento;
la norma non afferma alcunchè in merito alle conseguenze in termini di recupero di quanto corrisposto e sicuramente non afferma che - laddove intervenga un rapporto di lavoro nell'ambito del suddetto periodo, qualunque sia la sua durata - il trattamento corrisposto debba essere recuperato a far data dalla sua concessione: in sostanza, dal divieto di cumulo, nel silenzio della legge, non ne discende automaticamente un recupero per l'intero periodo.
Pertanto, la previsione del DPCM su una “sospensione” per il medesimo periodo coincidente con il divieto di cumulo (e quindi sulla formazione di un relativo indebito) si pone contro il dettato legislativo, venendosi a “punire” il pensionato con una sorta di sanzione, peraltro non proporzionata alla entità della violazione, come avverrebbe ad es. per l'ipotesi estrema in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa per un solo giorno (o per altro limitato periodo di tempo, come nella specie). Peraltro, la norma di legge ha previsto un mero divieto di cumulo e non una sorta di incompatibilità tra le prestazioni: tale divieto implica in sé una non sovrapponibilità della prestazione pensionistica con il reddito del lavoro, limitatamente al solo periodo in cui i due emolumenti vengono a coincidere”.
Ad analoghe considerazioni e, soprattutto, ad analogo risultato, è pervenuta la Corte Distrettuale in materia di “quota 100” ove, peraltro, non vi è nessuna necessità di disapplicare norme amministrative attuative del dettato legislativo, in quanto, come anticipato, non esistono norme “sanzionatorie” espresse. Come affermato dalla Corte d'Appello di Brescia in ordine al d.l. n.4/2019 convertito nella legge 28 marzo 2019, n. 26, si ritiene che, anche per i cd lavoratori precoci, se il legislatore avesse inteso il termine “non cumulabile” nell'accezione proposta dall' , avrebbe senz'altro disciplinato CP_1 il meccanismo relativo alla detrazione della retribuzione dalla pensione e, invece, tale meccanismo non è in alcun modo previsto. Deve ritenersi, pertanto, che la sospensione riguardi i ratei mensili erogati in concomitanza con la percezione del reddito da lavoro dipendente e non invece tutti i ratei dell'anno di riferimento. Ciò in quanto, anche nel caso in esame, le norme invocate dall' non CP_1 prevedono una decadenza ex tunc dal diritto a percepire la pensione, sanzione che avrebbe dovuto essere prevista espressamente, comportando essa la mancata erogazione della pensione anche in relazione a periodi nei quali non sussiste alcuna violazione del divieto di cumulo. In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con i redditi da lavoro dipendente.
Posto che è riconosciuto che il ricorrente ha svolto attività lavorativa nei mesi di dicembre 2018, febbraio 2019, marzo 2019, aprile 2019, giugno 2019, luglio 2019, agosto 2019, settembre 2019, ottobre 2019, per 9 mensilità, non resta che dichiarare il diritto di di percepire la Parte_1 pensione anticipata soltanto nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata e dichiarare, per l'effetto, illegittimo il provvedimento 22.5.2023 con cui l' ha CP_1 chiesto la restituzione dei ratei di pensione corrisposti nei mesi residui nel corso dei quali il non ha percepito alcun reddito.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione dell'esito della controversia, della novità delle questioni affrontate e trattate e del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
PQM
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di di percepire la pensione in qualità di lavoratore “cd precoce” Parte_1 soltanto nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata e, per l'effetto, dichiara la illegittimità del provvedimento del 22.5.2023 di recupero dei ratei di pensione anticipata corrisposti nel periodo in cui il ricorrente NON ha svolto attività lavorativa;
- dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Mantova, 10.1.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni