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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere avv. Alba Maria Giuranno Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3564/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA SANTA TECLA N. 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
PADOVANO TOMMASO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CAPALBO JENNIFER
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
FONTANA N. 3 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. IEDA' PALMA, che lo pagina 1 di 11 rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accogliere il presente atto di appello e riformare parzialmente la sentenza n. 2730/2024 del 12.11.2024, emessa dal Tribunale di Monza (RG 8645/2023) – Giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, e così decidere: Nel merito, in via principale: accertate e dichiarare la responsabilità solidale degli appellati per i danni causati nella progettazione, direzione dei lavori nonché nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione straordinaria dell'immobile sito a Lesmo (Mb) alla Via G. Ratti n. 60 e, conseguentemente, nel confermare la condanna dell'impresa (C.F./P.I. Controparte_2
) con sede in 20900 Monza (MB), Via Leo Sorteni n. 5 in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, condannare, in solido con essa, il Geom. (C.F. CP_1
, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 35.668,92 oltre interessi C.F._2 dal dovuto sino al soddisfo o al pagamento della diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia;
-accertare e dichiarare la responsabilità per la ritardata consegna dell'immobile oggetto di ristrutturazione e, conseguentemente, condannare l'impresa (C.F./P.I. Controparte_2
) al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 559,00 (pari al 1% del prezzo di P.IVA_1 appalto di € 55.900), per ogni giorno di ritardo a far data dal 15.09.2020 e fino al 23.11.2023 data di notifica della citazione di primo grado, a titolo di penale, o della diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia;
-accertare e dichiarare la responsabilità solidale per la ritardata consegna dell'immobile oggetto di ristrutturazione e, conseguentemente, condannare il Geom. (C.F. CP_1
, in solido con l'impresa appaltatrice, al pagamento in favore dell'attrice della C.F._2 somma di € 559,00 (pari al 1% del prezzo di appalto di € 55.900), per ogni giorno di ritardo a far data dal 15.09.2020 e fino al 23.11.2023 data di notifica della citazione di primo grado, a titolo di penale, o della diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia;
il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio anche nei confronti del Geom. da distrarsi in favore dei sottoscritti Controparte_3 procuratori antistatari.
pagina 2 di 11 Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: NEL MERITO Dichiarare l'inammissibilità o comunque rigettare l'appello ex adverso proposto dalla signora
, per tutti i motivi precisati nei propri atti difensivi. Parte_1
IN OGNI CASO Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, , in persona della procuratrice Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio, dinanzi al tribunale di Monza, Parte_2 [...]
e il geom. chiedendo Controparte_2 Controparte_3
l'accertamento dell'inadempimento dei convenuti per i lavori di ristrutturazione realizzati presso il suo immobile sito in Lesmo nonché la loro condanna al risarcimento della somma di €32.507,50 oltre alla somma di €559,00 a titolo di penale nonché alla somma di €3.161,42. liquidata dal Tribunale di Monza e corrisposta al CTU nell'ambito del procedimento di ATP, precedentemente esperito.
Assumeva di aver affidato a l'esecuzione dei lavori di Controparte_2
ristrutturazione del suo immobile e l'incarico di progettista e direttore lavori al geom.
che redigeva il progetto esecutivo;
di aver corrisposto la somma di CP_1
€44.720,00 oltre iva su un totale di €55.900,00 oltre iva per il capitolato d'appalto principale, nonché la somma di €10.428,18 oltre iva per opere extra.
Affermava che, nel corso della realizzazione delle opere, si manifestavano evidenti vizi e difetti senza che si giungesse a una soluzione bonaria della vicenda;
che i lavori di ristrutturazione prevedevano quale termine di consegna il 15/09/2020, termine non rispettato per cui depositava ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., nel quale chiedeva di accertare la sussistenza di vizi e difetti dell'opera realizzata dai convenuti;
che il procedimento per a.t.p. aveva confermato la fondatezza delle sue doglianze relative ai vizi e difetti da ascrivere ai convenuti. pagina 3 di 11 Si costituiva in giudizio il geom. il quale eccepiva la Controparte_3
correttezza del suo operato e sosteneva che i vizi, denunciati ed accertati in sede di a.t.p., erano da attribuire, in via esclusiva, all'operato dell'impresa appaltatrice
[...]
Controparte_2
Tale società non si è costituita per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con produzioni documentali nonché con l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.
Con sentenza n.2730/2024, il Tribunale di Monza ha accolto la domanda di declaratoria di inadempimento avanzata da ha condannato Parte_1 [...]
al pagamento della somma di €35.668,92 in favore dell'attrice, in Controparte_2
persona della procuratrice;
ha rigettato la domanda avanzata nei Parte_2
confronti di e ha condannato Controparte_3 Controparte_2
alla rifusione, in favore di , in persona della procuratrice
[...] Parte_1
, delle spese di lite. Parte_2
Ha impugnato parzialmente la sentenza la quale chiesto di Parte_1
dichiarare la responsabilità solidale degli appellati per i danni causati nella progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione straordinaria e la loro condanna, in solido, al pagamento della somma di € 35.668,92 oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo o al pagamento della diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia;
accertare e dichiarare la responsabilità per la ritardata consegna dell'immobile e condannare in solido l'impresa e il Geom. al pagamento, in Controparte_2 CP_1
favore dell'attrice, della somma di € 559,00 (pari al 1% del prezzo di appalto di
€55.900,00), per ogni giorno di ritardo a far data dal 15.09.2020 e fino al 23.11.2023, data di notifica della citazione di primo grado, a titolo di penale, o della diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia;
il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese pagina 4 di 11 del doppio grado di giudizio anche nei confronti del Geom. Controparte_3
da distrarsi in favore dei suoi procuratori antistatari.
[...]
Con il primo motivo di appello ha richiesto la riforma della sentenza per Pt_1
mancato riconoscimento della penale da ritardo;
con il secondo motivo ha richiesto la riforma della sentenza relativamente al capo che ha escluso la responsabilità del
Direttore dei Lavori;
con il terzo motivo ha richiesto la riforma del dispositivo non essendo stata riportata la condanna alla maggiorazione per interessi legali del danno liquidato.
Si è costituito il geom. per chiedere di dichiarare l'inammissibilità o, comunque, CP_3
il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Nessuno si è costituito per l'impresa di cui è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni, depositate memorie, repliche e note scritte, la causa all'udienza del 11.09.2025 è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello:
Il mancato riconoscimento della penale da ritardo contrattualmente prevista.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado ha errato nel non riconoscere la penale da ritardo ritenendo che essa non era stata provata.
Sostiene, al contrario, che ne aveva fornito la prova documentale producendo il contratto di appalto.
Premesso che è caduto il giudicato sulla statuizione del Tribunale di accertato omesso completamento dell'opera per mancata ultimazione degli impianti di riscaldamento, idrico ed elettrico, la Corte osserva che all'art.
9.1 del contratto di appalto, predisposto dall'impresa appaltatrice, è previsto il pagamento della penale dell'1% sul valore pagina 5 di 11 dell'appalto (pari ad €55.900,00) per ogni giorno di ritardo, a partire dal 15.09.2020, termine essenziale previsto per la consegna dell'immobile, fermo restando il risarcimento del danno ulteriore.
Tale importo veniva richiesto con la PEC del 19.02.2021 pure prodotta agli atti (cfr. doc.7).
Pertanto, essendo provata la previsione della penale, tale motivo di appello merita accoglimento, con conseguente condanna della al Controparte_2
pagamento, in favore di , in persona della procuratrice Parte_1 [...]
, della penale Parte_2
La stessa tuttavia prevista nella misura dell'1% sul valore dell'appalto (del valore di
€55.900,00) e dunque pari da € 559,00 per ogni giorno di ritardo a far data dal
15.09.2020 e fino al 23.11.2023 data di notifica della citazione di primo grado, per un totale complessivo superiore ad € 657.000,00 - dieci volte superiore al prezzo dell'appalto- va equitativamente ridotta nella misura di € 20 al giorno tenuto conto che la gran parte dei lavori era stata effettuata e che residuava solo l'ultimazione degli impianti di riscaldamento per la mancata posa dei termosifoni e idrico per la mancata posa dei sanitari mentre quello elettrico era di fatto completo ad eccezione della linea di collegamento al contatore.
Secondo motivo di appello:
Sulla responsabilità della D.L.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado per Pt_1
avere escluso la responsabilità del Direttore Lavori in relazione ai pregiudizi lamentati, derivanti dagli inadempimenti dell'impresa appaltatrice.
Contesta che il giudice di primo grado l'abbia gravata dell'onere della prova in merito all'inadempimento del D.L. e alla dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e i danni riportati, che abbia ritenuto che nella domanda attorea non ci sarebbe alcun pagina 6 di 11 riferimento specifico alla condotta connessa alla direzione dei lavori e che abbia ritenuto che avrebbe dovuto specificare le condotte ascrivibili alla direzione dei lavori e Pt_1
causa dei danni.
Sostiene che l'onere della prova non grava sul creditore così come la dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la condotta asseritamente negligente del geom.
e il danno subito, nonché la consistenza di quest'ultimo. Infine, afferma CP_1
che ha chiesto la condanna solidale dell'impresa appaltatrice e del D.L.
La Corte osserva che va escluso che le doglianze rivolte al tecnico afferiscano all'attività progettuale poiché la stessa ha sostenuto che le problematiche Pt_1
riscontrate derivavano dal fatto che “l'appaltatore non rispettava le previsioni progettuali” e che, per quanto riguarda il principale dei pregiudizi allegati cioè la quota delle solette ed i riflessi di quest'ultima sull'altezza dei locali, la progettazione di tali aspetti strutturali fu affidata ad altro tecnico, (l'ingegnere strutturale ), Testimone_1
scelto autonomamente dalla committente.
In merito alla responsabilità del Geom. quale Direttore dei Lavori, dalla CP_3
documentazione in atti, come già correttamente evidenziato dal primo decidente, emerge che egli ha assolto con diligenza i propri doveri di controllo, evidenziando, immediatamente ed in corso di cantiere, le anomalie riscontrate in relazione alle opere in via di esecuzione e sollevando per primo le problematiche in seguito confermate dal
CTU in sede di A.T.P. (mail doc.n.5,6).
Inoltre, non è contestato che lo stallo del cantiere sia stato provocato dal mancato raggiungimento di un accordo tra Committente ed Appaltatrice né che il Geom. CP_3
abbia continuato per mesi, pur in assenza di retribuzione, a prestare la propria opera, cercando di portare Committente ed Appaltatrice ad una composizione bonaria con la conseguente ripresa del cantiere ed elaborando soluzioni tecniche alternative di concerto con i referenti dell'Ufficio Tecnico locale.
pagina 7 di 11 Non può nemmeno essere imputata all'appellato alcuna culpa in vigilando, CP_3
essendo state da questi immediatamente riscontrate e contestate le problematiche afferenti le opere in corso di realizzazione, né, tantomeno, può essere ascritta al tecnico, le cui prescrizioni progettuali risultavano corrette, la cattiva realizzazione dell'esecuzione delle opere da parte dell'Appaltatore, prescelto da . Pt_1
Nè può imputarsi al D.L. il fatto che, all'esito delle contestazioni in corso d'opera, non si sia mai raggiunto un accordo tra Committente ed impresa Appaltatrice e che il cantiere, bloccatosi dopo le contestazioni, non abbia mai raggiunto una concreta ripresa.
Il fatto che il contratto di appalto prevedesse, quale obbligo dell'Appaltatore, il rispetto delle direttive impartite dal Direttore dei Lavori, non comporta, quale conseguenza giuridica, che il Direttore dei Lavori assuma, in solido, le obbligazioni dell'Appaltatore se quest'ultimo, a fronte delle contestazioni, non ha seguito le indicazioni impartite dalla
Committente e dalla D.L.
Inadempiente in tal caso è l'Appaltatore non certo la CP_4
Del resto allorché i difetti appaiano di natura meramente esecutiva (escluso ogni difetto di progettazione), pur considerando che se da un lato il direttore dei lavori deve utilizzare le proprie risorse intellettive per assicurare il risultato che il committente si aspetta di conseguire con una condotta che deve essere valutata alla stregua della
“diligentia quam in concreto”, dall'altro non ne consegue a suo carico una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore non sussistendo un obbligo continuo di vigilanza (cfr. Cass.
n.7336/2019 e n. 20557/14).
Costituisce dato pacifico e documentato, infine, che il Geom. si è attivato per la CP_3
ripresa dei lavori, rendendosi parte diligente ed attiva sino al punto di diffidare entrambe le parti (v. doc. 5) Committenza ed Appaltatore.
La giurisprudenza ex adverso citata, in punto di responsabilità solidale del D.L. con la ditta appaltatrice non può riguardare il caso di specie laddove la committente Pt_1
pagina 8 di 11 ha ammesso di avere ricevuto da parte della D.L. la segnalazione dei vizi delle opere in corso di esecuzione e laddove vi è prova scritta (doc. 4 fascicolo di primo grado del
Convenuto) della relazione svolta dal Geom. a fronte della quale l'Appaltatrice si CP_3
è rifiutata di riprendere le lavorazioni.
In conclusione, non è emerso che la condotta del Geom. è stata negligente per CP_3
aver questi omesso di rilevare anomalie nel corso delle opere e di vigilare con la diligenza in concreto richiesta circa la corretta realizzazione dell'opera per ciascuna fase della stessa.
Pertanto, l'inadempimento dell'Appaltatrice non può essere imputato anche al Direttore dei lavori che ha dimostrato di aver agito nel rispetto dell'incarico ricevuto e che non può essere ritenuto obbligato solidale per il risarcimento dei danni.
Di conseguenza, il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
Terzo motivo di appello:
Sul mancato riconoscimento degli interessi.
La sentenza de qua viene impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo in motivazione la debenza degli interessi legali sulla somma di euro 35.688,92, nulla dice in tal senso nel dispositivo.
In realtà nella parte motiva si precisa che la somma totale è comprensiva degli interessi poiché quelli ulteriori sono stati fatti decorrere “dalla sentenza fino al soddisfo” (né tale criterio è stato oggetto di specifica doglianza), senza che quindi occorresse specificarlo nella parte dispositiva derivando tale conseguenza ex lege.
Il motivo quindi va rigettato.
In conclusione, la Corte accoglie parzialmente l'appello confermando nel resto la sentenza di primo grado.
pagina 9 di 11 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M.147 del 13.08.22, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi (con esclusione della fase istruttoria non effettuata)
E pertanto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
in persona della procuratrice delle spese del Parte_1 Parte_2
giudizio di secondo grado avuto riguardo al valore dei motivi accolti (penale) da distrarsi in favore dei suoi avvocati, dichiaratisi antistatari, Tommaso Padovano e
Jennifer Capalbo.
Condanna al pagamento delle spese del secondo grado in Parte_1
favore del direttore dei lavori geom. avuto riguardo al Controparte_3
valore dell'intera controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona della procuratrice contro Parte_1 Parte_2 [...]
e il geom. avverso la Controparte_2 Controparte_3
sentenza n. 2730/2024 emessa dal tribunale di Monza, in parziale riforma della stessa, che per il resto conferma, condanna al pagamento, in favore Controparte_2
di , in persona della procuratrice , della Parte_1 Parte_2
penale ad € 20,00 per ogni giorno di ritardo a far data dal 15.09.2020 e fino al
23.11.2023 data di notifica della citazione di primo grado;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
in persona della procuratrice , delle spese del giudizio di
[...] Parte_2
secondo grado che liquida nella somma di 3.500,00 oltre al rimborso forfettario spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta da distrarsi in favore dei suoi avvocati, dichiaratisi antistatari, Tommaso Padovano e Jennifer Capalbo;
pagina 10 di 11 - condanna al pagamento delle spese del secondo grado del Parte_1
giudizio in favore del geom. che liquida nella somma Controparte_3
di € 5.000,00 oltre al rimborso forfettario spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta.
Così deciso in Milano il 16.09.2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Alba Maria Giuranno Francesco Distefano
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere avv. Alba Maria Giuranno Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3564/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA SANTA TECLA N. 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
PADOVANO TOMMASO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CAPALBO JENNIFER
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
FONTANA N. 3 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. IEDA' PALMA, che lo pagina 1 di 11 rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accogliere il presente atto di appello e riformare parzialmente la sentenza n. 2730/2024 del 12.11.2024, emessa dal Tribunale di Monza (RG 8645/2023) – Giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, e così decidere: Nel merito, in via principale: accertate e dichiarare la responsabilità solidale degli appellati per i danni causati nella progettazione, direzione dei lavori nonché nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione straordinaria dell'immobile sito a Lesmo (Mb) alla Via G. Ratti n. 60 e, conseguentemente, nel confermare la condanna dell'impresa (C.F./P.I. Controparte_2
) con sede in 20900 Monza (MB), Via Leo Sorteni n. 5 in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, condannare, in solido con essa, il Geom. (C.F. CP_1
, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 35.668,92 oltre interessi C.F._2 dal dovuto sino al soddisfo o al pagamento della diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia;
-accertare e dichiarare la responsabilità per la ritardata consegna dell'immobile oggetto di ristrutturazione e, conseguentemente, condannare l'impresa (C.F./P.I. Controparte_2
) al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 559,00 (pari al 1% del prezzo di P.IVA_1 appalto di € 55.900), per ogni giorno di ritardo a far data dal 15.09.2020 e fino al 23.11.2023 data di notifica della citazione di primo grado, a titolo di penale, o della diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia;
-accertare e dichiarare la responsabilità solidale per la ritardata consegna dell'immobile oggetto di ristrutturazione e, conseguentemente, condannare il Geom. (C.F. CP_1
, in solido con l'impresa appaltatrice, al pagamento in favore dell'attrice della C.F._2 somma di € 559,00 (pari al 1% del prezzo di appalto di € 55.900), per ogni giorno di ritardo a far data dal 15.09.2020 e fino al 23.11.2023 data di notifica della citazione di primo grado, a titolo di penale, o della diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia;
il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio anche nei confronti del Geom. da distrarsi in favore dei sottoscritti Controparte_3 procuratori antistatari.
pagina 2 di 11 Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: NEL MERITO Dichiarare l'inammissibilità o comunque rigettare l'appello ex adverso proposto dalla signora
, per tutti i motivi precisati nei propri atti difensivi. Parte_1
IN OGNI CASO Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, , in persona della procuratrice Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio, dinanzi al tribunale di Monza, Parte_2 [...]
e il geom. chiedendo Controparte_2 Controparte_3
l'accertamento dell'inadempimento dei convenuti per i lavori di ristrutturazione realizzati presso il suo immobile sito in Lesmo nonché la loro condanna al risarcimento della somma di €32.507,50 oltre alla somma di €559,00 a titolo di penale nonché alla somma di €3.161,42. liquidata dal Tribunale di Monza e corrisposta al CTU nell'ambito del procedimento di ATP, precedentemente esperito.
Assumeva di aver affidato a l'esecuzione dei lavori di Controparte_2
ristrutturazione del suo immobile e l'incarico di progettista e direttore lavori al geom.
che redigeva il progetto esecutivo;
di aver corrisposto la somma di CP_1
€44.720,00 oltre iva su un totale di €55.900,00 oltre iva per il capitolato d'appalto principale, nonché la somma di €10.428,18 oltre iva per opere extra.
Affermava che, nel corso della realizzazione delle opere, si manifestavano evidenti vizi e difetti senza che si giungesse a una soluzione bonaria della vicenda;
che i lavori di ristrutturazione prevedevano quale termine di consegna il 15/09/2020, termine non rispettato per cui depositava ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., nel quale chiedeva di accertare la sussistenza di vizi e difetti dell'opera realizzata dai convenuti;
che il procedimento per a.t.p. aveva confermato la fondatezza delle sue doglianze relative ai vizi e difetti da ascrivere ai convenuti. pagina 3 di 11 Si costituiva in giudizio il geom. il quale eccepiva la Controparte_3
correttezza del suo operato e sosteneva che i vizi, denunciati ed accertati in sede di a.t.p., erano da attribuire, in via esclusiva, all'operato dell'impresa appaltatrice
[...]
Controparte_2
Tale società non si è costituita per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con produzioni documentali nonché con l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.
Con sentenza n.2730/2024, il Tribunale di Monza ha accolto la domanda di declaratoria di inadempimento avanzata da ha condannato Parte_1 [...]
al pagamento della somma di €35.668,92 in favore dell'attrice, in Controparte_2
persona della procuratrice;
ha rigettato la domanda avanzata nei Parte_2
confronti di e ha condannato Controparte_3 Controparte_2
alla rifusione, in favore di , in persona della procuratrice
[...] Parte_1
, delle spese di lite. Parte_2
Ha impugnato parzialmente la sentenza la quale chiesto di Parte_1
dichiarare la responsabilità solidale degli appellati per i danni causati nella progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione straordinaria e la loro condanna, in solido, al pagamento della somma di € 35.668,92 oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo o al pagamento della diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia;
accertare e dichiarare la responsabilità per la ritardata consegna dell'immobile e condannare in solido l'impresa e il Geom. al pagamento, in Controparte_2 CP_1
favore dell'attrice, della somma di € 559,00 (pari al 1% del prezzo di appalto di
€55.900,00), per ogni giorno di ritardo a far data dal 15.09.2020 e fino al 23.11.2023, data di notifica della citazione di primo grado, a titolo di penale, o della diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia;
il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese pagina 4 di 11 del doppio grado di giudizio anche nei confronti del Geom. Controparte_3
da distrarsi in favore dei suoi procuratori antistatari.
[...]
Con il primo motivo di appello ha richiesto la riforma della sentenza per Pt_1
mancato riconoscimento della penale da ritardo;
con il secondo motivo ha richiesto la riforma della sentenza relativamente al capo che ha escluso la responsabilità del
Direttore dei Lavori;
con il terzo motivo ha richiesto la riforma del dispositivo non essendo stata riportata la condanna alla maggiorazione per interessi legali del danno liquidato.
Si è costituito il geom. per chiedere di dichiarare l'inammissibilità o, comunque, CP_3
il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Nessuno si è costituito per l'impresa di cui è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni, depositate memorie, repliche e note scritte, la causa all'udienza del 11.09.2025 è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello:
Il mancato riconoscimento della penale da ritardo contrattualmente prevista.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado ha errato nel non riconoscere la penale da ritardo ritenendo che essa non era stata provata.
Sostiene, al contrario, che ne aveva fornito la prova documentale producendo il contratto di appalto.
Premesso che è caduto il giudicato sulla statuizione del Tribunale di accertato omesso completamento dell'opera per mancata ultimazione degli impianti di riscaldamento, idrico ed elettrico, la Corte osserva che all'art.
9.1 del contratto di appalto, predisposto dall'impresa appaltatrice, è previsto il pagamento della penale dell'1% sul valore pagina 5 di 11 dell'appalto (pari ad €55.900,00) per ogni giorno di ritardo, a partire dal 15.09.2020, termine essenziale previsto per la consegna dell'immobile, fermo restando il risarcimento del danno ulteriore.
Tale importo veniva richiesto con la PEC del 19.02.2021 pure prodotta agli atti (cfr. doc.7).
Pertanto, essendo provata la previsione della penale, tale motivo di appello merita accoglimento, con conseguente condanna della al Controparte_2
pagamento, in favore di , in persona della procuratrice Parte_1 [...]
, della penale Parte_2
La stessa tuttavia prevista nella misura dell'1% sul valore dell'appalto (del valore di
€55.900,00) e dunque pari da € 559,00 per ogni giorno di ritardo a far data dal
15.09.2020 e fino al 23.11.2023 data di notifica della citazione di primo grado, per un totale complessivo superiore ad € 657.000,00 - dieci volte superiore al prezzo dell'appalto- va equitativamente ridotta nella misura di € 20 al giorno tenuto conto che la gran parte dei lavori era stata effettuata e che residuava solo l'ultimazione degli impianti di riscaldamento per la mancata posa dei termosifoni e idrico per la mancata posa dei sanitari mentre quello elettrico era di fatto completo ad eccezione della linea di collegamento al contatore.
Secondo motivo di appello:
Sulla responsabilità della D.L.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado per Pt_1
avere escluso la responsabilità del Direttore Lavori in relazione ai pregiudizi lamentati, derivanti dagli inadempimenti dell'impresa appaltatrice.
Contesta che il giudice di primo grado l'abbia gravata dell'onere della prova in merito all'inadempimento del D.L. e alla dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e i danni riportati, che abbia ritenuto che nella domanda attorea non ci sarebbe alcun pagina 6 di 11 riferimento specifico alla condotta connessa alla direzione dei lavori e che abbia ritenuto che avrebbe dovuto specificare le condotte ascrivibili alla direzione dei lavori e Pt_1
causa dei danni.
Sostiene che l'onere della prova non grava sul creditore così come la dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la condotta asseritamente negligente del geom.
e il danno subito, nonché la consistenza di quest'ultimo. Infine, afferma CP_1
che ha chiesto la condanna solidale dell'impresa appaltatrice e del D.L.
La Corte osserva che va escluso che le doglianze rivolte al tecnico afferiscano all'attività progettuale poiché la stessa ha sostenuto che le problematiche Pt_1
riscontrate derivavano dal fatto che “l'appaltatore non rispettava le previsioni progettuali” e che, per quanto riguarda il principale dei pregiudizi allegati cioè la quota delle solette ed i riflessi di quest'ultima sull'altezza dei locali, la progettazione di tali aspetti strutturali fu affidata ad altro tecnico, (l'ingegnere strutturale ), Testimone_1
scelto autonomamente dalla committente.
In merito alla responsabilità del Geom. quale Direttore dei Lavori, dalla CP_3
documentazione in atti, come già correttamente evidenziato dal primo decidente, emerge che egli ha assolto con diligenza i propri doveri di controllo, evidenziando, immediatamente ed in corso di cantiere, le anomalie riscontrate in relazione alle opere in via di esecuzione e sollevando per primo le problematiche in seguito confermate dal
CTU in sede di A.T.P. (mail doc.n.5,6).
Inoltre, non è contestato che lo stallo del cantiere sia stato provocato dal mancato raggiungimento di un accordo tra Committente ed Appaltatrice né che il Geom. CP_3
abbia continuato per mesi, pur in assenza di retribuzione, a prestare la propria opera, cercando di portare Committente ed Appaltatrice ad una composizione bonaria con la conseguente ripresa del cantiere ed elaborando soluzioni tecniche alternative di concerto con i referenti dell'Ufficio Tecnico locale.
pagina 7 di 11 Non può nemmeno essere imputata all'appellato alcuna culpa in vigilando, CP_3
essendo state da questi immediatamente riscontrate e contestate le problematiche afferenti le opere in corso di realizzazione, né, tantomeno, può essere ascritta al tecnico, le cui prescrizioni progettuali risultavano corrette, la cattiva realizzazione dell'esecuzione delle opere da parte dell'Appaltatore, prescelto da . Pt_1
Nè può imputarsi al D.L. il fatto che, all'esito delle contestazioni in corso d'opera, non si sia mai raggiunto un accordo tra Committente ed impresa Appaltatrice e che il cantiere, bloccatosi dopo le contestazioni, non abbia mai raggiunto una concreta ripresa.
Il fatto che il contratto di appalto prevedesse, quale obbligo dell'Appaltatore, il rispetto delle direttive impartite dal Direttore dei Lavori, non comporta, quale conseguenza giuridica, che il Direttore dei Lavori assuma, in solido, le obbligazioni dell'Appaltatore se quest'ultimo, a fronte delle contestazioni, non ha seguito le indicazioni impartite dalla
Committente e dalla D.L.
Inadempiente in tal caso è l'Appaltatore non certo la CP_4
Del resto allorché i difetti appaiano di natura meramente esecutiva (escluso ogni difetto di progettazione), pur considerando che se da un lato il direttore dei lavori deve utilizzare le proprie risorse intellettive per assicurare il risultato che il committente si aspetta di conseguire con una condotta che deve essere valutata alla stregua della
“diligentia quam in concreto”, dall'altro non ne consegue a suo carico una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore non sussistendo un obbligo continuo di vigilanza (cfr. Cass.
n.7336/2019 e n. 20557/14).
Costituisce dato pacifico e documentato, infine, che il Geom. si è attivato per la CP_3
ripresa dei lavori, rendendosi parte diligente ed attiva sino al punto di diffidare entrambe le parti (v. doc. 5) Committenza ed Appaltatore.
La giurisprudenza ex adverso citata, in punto di responsabilità solidale del D.L. con la ditta appaltatrice non può riguardare il caso di specie laddove la committente Pt_1
pagina 8 di 11 ha ammesso di avere ricevuto da parte della D.L. la segnalazione dei vizi delle opere in corso di esecuzione e laddove vi è prova scritta (doc. 4 fascicolo di primo grado del
Convenuto) della relazione svolta dal Geom. a fronte della quale l'Appaltatrice si CP_3
è rifiutata di riprendere le lavorazioni.
In conclusione, non è emerso che la condotta del Geom. è stata negligente per CP_3
aver questi omesso di rilevare anomalie nel corso delle opere e di vigilare con la diligenza in concreto richiesta circa la corretta realizzazione dell'opera per ciascuna fase della stessa.
Pertanto, l'inadempimento dell'Appaltatrice non può essere imputato anche al Direttore dei lavori che ha dimostrato di aver agito nel rispetto dell'incarico ricevuto e che non può essere ritenuto obbligato solidale per il risarcimento dei danni.
Di conseguenza, il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
Terzo motivo di appello:
Sul mancato riconoscimento degli interessi.
La sentenza de qua viene impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo in motivazione la debenza degli interessi legali sulla somma di euro 35.688,92, nulla dice in tal senso nel dispositivo.
In realtà nella parte motiva si precisa che la somma totale è comprensiva degli interessi poiché quelli ulteriori sono stati fatti decorrere “dalla sentenza fino al soddisfo” (né tale criterio è stato oggetto di specifica doglianza), senza che quindi occorresse specificarlo nella parte dispositiva derivando tale conseguenza ex lege.
Il motivo quindi va rigettato.
In conclusione, la Corte accoglie parzialmente l'appello confermando nel resto la sentenza di primo grado.
pagina 9 di 11 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M.147 del 13.08.22, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi (con esclusione della fase istruttoria non effettuata)
E pertanto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
in persona della procuratrice delle spese del Parte_1 Parte_2
giudizio di secondo grado avuto riguardo al valore dei motivi accolti (penale) da distrarsi in favore dei suoi avvocati, dichiaratisi antistatari, Tommaso Padovano e
Jennifer Capalbo.
Condanna al pagamento delle spese del secondo grado in Parte_1
favore del direttore dei lavori geom. avuto riguardo al Controparte_3
valore dell'intera controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona della procuratrice contro Parte_1 Parte_2 [...]
e il geom. avverso la Controparte_2 Controparte_3
sentenza n. 2730/2024 emessa dal tribunale di Monza, in parziale riforma della stessa, che per il resto conferma, condanna al pagamento, in favore Controparte_2
di , in persona della procuratrice , della Parte_1 Parte_2
penale ad € 20,00 per ogni giorno di ritardo a far data dal 15.09.2020 e fino al
23.11.2023 data di notifica della citazione di primo grado;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
in persona della procuratrice , delle spese del giudizio di
[...] Parte_2
secondo grado che liquida nella somma di 3.500,00 oltre al rimborso forfettario spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta da distrarsi in favore dei suoi avvocati, dichiaratisi antistatari, Tommaso Padovano e Jennifer Capalbo;
pagina 10 di 11 - condanna al pagamento delle spese del secondo grado del Parte_1
giudizio in favore del geom. che liquida nella somma Controparte_3
di € 5.000,00 oltre al rimborso forfettario spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta.
Così deciso in Milano il 16.09.2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Alba Maria Giuranno Francesco Distefano
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