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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'NI, all'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 6438/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “mancato pagamento della indennità di accompagnamento “ e vertente
T R A
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia De Parte_1 C.F._1
Filippo, C.F. e con la stessa elettivamente domiciliato in Striano (NA) alla C.F._2
Via Caionche n. 39, giusta procura in calce al presente atto.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato dell'avvocatura CP_1 dell'Istituto
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 9 dicembr e2024 premesso: che con ricorso ex art. Parte_1
445 bis , co.5 , c.p.c. aveva chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
che con sentenza n. 489/2024 del Tribunale
Civile di Salerno - Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 12.3.2024, era stato riconosciuto il diritto del ricorrente alla prestazione sopra richiamata con decorrenza dal settembre 2023 ; che il CP_ provvedimento veniva debitamente notificato all' in data 19/03/2024; lamentava in fatto che CP_ l' tuttavia non aveva erogato le prestazioni economiche dovute entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza e ciò nonostante il sollecito inviato all' ; tanto premesso il CP_2
lo adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di : ”1. accogliere il Pt_1 presente ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente, ha diritto a percepire i ratei dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/80, da Settembre 2023 ad oggi, il tutto oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
2. condannare di conseguenza l' alla erogazione in favore dell'istante dei ratei dell'indennità CP_1 di accompagnamento di cui alla L. 18/80, nonché i benefici di cui alla L. 104/92, da Settembre 2023 ad oggi, il tutto oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, che si quantificano in € 8.490,31 di cui € 0 come sorta capitale, € 0 come rivalutazione monetaria ed € 0,55 come interessi, nonché ratei ed interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
CP_ 3. condannare in ogni caso l' al pagamento di spese diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Radicatasi la lite , il convenuto si costituiva in giudizio sollevando una serie di eccezioni , di CP_2 inammissibilità , improcedibilità , decadenza , che nulla avevano a che fare con la domanda proposta
.
Alla successiva udienza , tuttavia , il ricorrente riconosceva che nelle more era stata liquidata la provvidenza richiesta con gli arretrati , sicchè insisteva unicamente per la liquidazione degli interessi e della rivalutazione , nonché per la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio . CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*******
La dichiarazione resa dal procuratore del ricorrente relativa all'avvenuto pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dal signor a decorrere dal settembre e' utile e Pt_1 rilevante ai fini della cessazione della materia del contendere ( Cass. 27.5.1996 . 4884)
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie , dunque , poiché è venuta a mancare qualsiasi posizione di contrasto tra le parti riguardo al diritto del signor alla liquidazione dei ratei di indennità di accompagnamento, Pt_1 va dichiarata cessata la materia del contendere . Il contrasto tra le parti permane tuttavia con riguardo al pagamento degli accessori atteso che il ricorrente insiste per la condanna dell' al pagamento CP_1 degli interessi e della rivalutazione sugli arretrati della indennità di accompagnamento corrisposti oltre il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza .
Detta domanda , tuttavia , è priva di fondamento .
Innanzitutto infondata è la domanda di attribuzione sia degli interessi legali , che della rivalutazione monetaria .
La norma di riferimento è contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, che ha disciplinato il regime degli accessori inerenti alle prestazioni dovute dagli "enti gestori di forme di previdenza obbligatoria": essa dispone, in primo luogo (primo periodo), che tali enti "sono tenuti a corrispondere gli interessi legali........a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda" e, in secondo luogo (ultimo periodo), che "l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".
Con quest'ultima disposizione è stato sancito il cosiddetto "divieto di cumulo" fra interessi legali e rivalutazione monetaria riguardo alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti suddetti, con la conseguenza che la mora deve essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2002, n. 14617) hanno chiarito la ratio di questa disciplina, precisando che essa è stata dettata per assolvere ad una funzione riequilibratrice e di contenimento della maggiore spesa cui erano stati sottoposti gli enti previdenziali per effetto della estensione, riguardo ai crediti per accessori sulle prestazioni da essi erogate in ritardo, del meccanismo di rivalutazione proprio dei crediti di lavoro, imposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 12 aprile 1991. Con tale decisione si è infatti dichiarato incostituzionale l'art. 442 c.p.c. "nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito" (v. anche la successiva sentenza n. 196 del 27 aprile 1993, che ha dichiarato illegittima la stessa norma, nella parte in cui non prevede il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale "nel caso in cui il ritardo dell'adempimento sia insorto anteriormente al 31 dicembre 1991").
Vi era dunque una pressante esigenza di contenere gli effetti negativi prodotti sulla pubblica finanza dalla decisione della Corte Costituzionale, mediante l'incremento della spesa previdenziale corrente, in un contesto di progressivo deterioramento dei conti pubblici (così Cass., n. 14617/2002, cit.). E la funzione riequilibratrice dell'art. 16 cit. è stata poi riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale nella successiva sentenza n. 361 del 24 ottobre 1996 - dichiarativa della infondatezza della questione di legittimità della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, - in cui si è precisato che "l'art. 38 della
Costituzione non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca un trattamento pensionistico" e, a maggior ragione, "gli accessori del credito", essendosi manifestata, "dopo la sentenza n. 156 dell'8-12 aprile 1991, in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica, la necessità di un'adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica".
Pertanto , laddove non sia stato dedotto che la misura della svalutazione monetaria è superiore al tasso degli interessi degli legali , competeranno all'assistito soltanto gli interessi legali .
Nella specie , tuttavia , questo giudice ritiene che non sussista neppure il diritto ai predetti accessori
. E' vero , infatti , che il ricorrente provvedeva a notificare all' la sentenza che riconosceva la CP_1 sussistenza dei requisiti sanitari per accedere alla indennità di accompagnamento , ma la sola notifica della sentenza non era sufficiente a consentire all' di liquidare le provvidenze richieste . CP_2
Per la liquidazione della indennità di accompagnamento , infatti , l'interessato deve trasmettere all'Istituto il mod. AP70 nel quale dichiara , oltre i dati necessari a consentire all' di accreditare CP_1 le somme , di non essere ricoverato in strutture a spese dello Stato .
Pertanto , in assenza di tale dichiarazione , non è addebitabile all' il ritardo nella liquidazione CP_1 della indennità di accompagnamento . E , nella specie , è documentato in atti che il ricorrente ha provveduto ad inoltrare all' il predetto modello AP70 soltanto nel marzo 2025 , sicché la CP_1 liquidazione degli arretrati , avvenuta nel mese di giugno , non giustifica alcuna richiesta di pagamento degli interessi legali .
Le spese del giudizio , atteso l'esito della causa , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2.rigetta ogni ulteriore domanda;
3. compensa per intero tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 28 ottobre 2025
Il Giudice
NN MA D'NI