CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente INFANTE ENRICO GIACOMO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 688/2022 depositato il 30/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1 Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2020 00052483 87 000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio e compensazione delle spese
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio e compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La s.r.l. proponeva ricorso avverso l'epigrafata cartella esattoriale contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione sostenendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso.
In data 10.12.2025 la società ricorrente depositava nota con la quale evidenziava di aver presentato istanza di definizione agevolata ex art. 1, d.l. n. 197/2022, e pagato le prime nove rate, chiedendo pertanto l'estinzione del giudizio ex art. 1, d.l. n. 197/2022.
All'udienza del 7.1.2026 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione agevolata ex art.1 DL 197 del 2022 comporta l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente INFANTE ENRICO GIACOMO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 688/2022 depositato il 30/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1 Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2020 00052483 87 000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio e compensazione delle spese
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio e compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La s.r.l. proponeva ricorso avverso l'epigrafata cartella esattoriale contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione sostenendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso.
In data 10.12.2025 la società ricorrente depositava nota con la quale evidenziava di aver presentato istanza di definizione agevolata ex art. 1, d.l. n. 197/2022, e pagato le prime nove rate, chiedendo pertanto l'estinzione del giudizio ex art. 1, d.l. n. 197/2022.
All'udienza del 7.1.2026 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione agevolata ex art.1 DL 197 del 2022 comporta l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.