Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 1668
CS
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 241/1990 (mancanza comunicazione avvio procedimento)

    Il Consiglio di Stato ritiene che le norme sulla partecipazione procedimentale non debbano essere lette in senso formalistico e che l'appellante avesse già avuto modo di interloquire sulla vicenda. L'omissione dei dati informativi previsti dall'art. 8 L. 241/1990 è considerata una mera irregolarità, non incidente sulla legittimità sostanziale dell'atto, anche alla luce dell'art. 21-octies L. 241/1990. L'appellante non ha neppure prefigurato quali argomenti avrebbe fatto valere per persuadere l'amministrazione ad astenersi dall'adozione dell'atto.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'ordinanza ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

    Il Consiglio di Stato rileva che la relazione di notificazione indica come avvenuto l'adempimento contestato dall'appellante.

  • Rigettato
    Notifica avvenuta dopo l'esecuzione dei lavori

    Il Consiglio di Stato ha accertato che l'ordinanza è stata correttamente comunicata in data antecedente all'esecuzione dei lavori.

  • Rigettato
    Mancanza indicazione autorità giudiziaria per ricorso

    La mancata indicazione dell'autorità giudiziaria presso cui proporre ricorso giurisdizionale costituisce una mera irregolarità dell'atto amministrativo.

  • Rigettato
    Assenza di pericoli tali da impedire contraddittorio preventivo

    Questa affermazione non è supportata da elementi probatori ed è smentita dagli elementi offerti dal Comune. L'aspetto non è rilevante dato l'accertamento dell'interlocuzione precedente e della valida comunicazione dell'ordinanza prima della sua esecuzione.

  • Inammissibile
    Mancanza requisiti di straordinarietà, urgenza, imprevedibilità e contingibilità

    Il TAR ha ritenuto che la segnalazione del guasto nel 2016 non escludesse l'urgenza al momento dell'emanazione dell'ordinanza, supportata dalle segnalazioni dei vicini e dai sopralluoghi. Ha altresì considerato che il Comune aveva tentato l'accesso tramite comunicazioni scritte, respinte dal ricorrente. Il Consiglio di Stato dichiara il motivo inammissibile perché non sottoposto a un puntuale vaglio critico volto a metterne in risalto l'erroneità, limitandosi l'appellante a riproporre le doglianze già respinte in primo grado.

  • Inammissibile
    Difetto di istruttoria

    Il TAR aveva statuito che il Comune era intervenuto sulla base delle segnalazioni dei proprietari confinanti, del sopralluogo e delle segnalazioni del ricorrente stesso, confermando la necessità di riparazione. Il Consiglio di Stato dichiara il motivo inammissibile perché non sottoposto a un puntuale vaglio critico volto a metterne in risalto l'erroneità, limitandosi l'appellante a riproporre le doglianze già respinte in primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 1668
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1668
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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