Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01668/2026REG.PROV.COLL.
N. 00160/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2025, proposto dal signor GI MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Repetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Pian Camuno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Dina Virginia Nobili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 883 7 novembre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pian Camuno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il consigliere CH CO e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal signor GI MI avverso la sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 883 del 7 novembre 2024, che ne ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente n. 53/2022 del 21 dicembre 2022.
1.1. Con il provvedimento n. 53/2022, il Sindaco del Comune di Pian Camuno ha ordinato al ricorrente di rendere immediatamente fruibile l’accesso alla sua proprietà da parte dell’Ufficio Tecnico e della ditta autorizzata dallo stesso Comune, per l’esecuzione degli interventi necessari per l’eliminazione di taluni inconvenienti igienico sanitari della fognatura comunale.
2. Per i fatti relativi al giudizio può farsi riferimento a quelli contenuti nella sentenza di primo grado, che il Collegio ritiene ricostruiscano in maniera rigorosa, anche a seguito delle puntualizzazioni contenute negli scritti processuali del presente grado di giudizio, +lo svolgimento effettivo della vicenda amministrativa, nei risvolti rilevanti per la decisione.
3. Con il ricorso notificato in data 16 febbraio 2023 e depositato in data 2 marzo 2023, il signor MI ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 53/2022 innanzi al T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia.
4. Con la sentenza n. 883/2024, il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 4.000,00 più accessori.
5. Il soccombente ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, formulando cinque motivi.
5.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Pian Camuno, con difese di rito e di merito.
5.2. Il 29 novembre 2025, il Comune ha depositato un’ulteriore memoria difensiva.
6. All’udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Può procedersi all’esame dell’eccezione di parte appellata unitamente ai motivi di appello, in quanto il Collegio ritiene che la suddetta eccezione vada respinta in relazione ai primi tre motivi, che articolano in maniera specifica le censure mosse alla sentenza di primo grado, e vada invece accolta per quanto concerne il quarto e il quinto motivo, per le ragioni che si esporranno nell’ambito della disamina di quei motivi.
8. Con il primo motivo di appello, l’appellante impugna il capo della sentenza che ha respinto il primo motivo di ricorso e, in particolare, la censura cui si è dedotta la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990.
Con la prima censura si impugna il punto della motivazione che ha dichiarato che il contraddittorio procedimentale sarebbe stato comunque rispettato e instaurato in ragione delle plurime interlocuzioni avute tra le parti prima dell’emanazione dell’ordinanza contingibile e urgente. Si evidenzia in proposito che tali interlocuzioni non avrebbero né la forma né la sostanza della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990.
Con la seconda censura, si impugna il punto della motivazione che ha ritenuto ad ogni modo giustificata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto, secondo l’appellante, non ricorrerebbe in concreto la deroga prevista e disciplinata dall’art. 7 legge n. 241/1990.
8.1. Il primo motivo di appello è infondato.
8.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, che il Collegio richiama anche ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a. e con valore di precedenti giurisprudenziali conformi, le norme in materia di partecipazione procedimentale, non devono essere lette in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1081).
Pertanto, risulta conforme al richiamato principio di diritto la statuizione della sentenza di primo grado secondo cui “ Alcuna violazione sostanziale delle facoltà partecipative può pertanto essere addotta dal ricorrente ”, in quanto “ l’ordinanza impugnata è stata preceduta da due comunicazioni nelle quali è stato espressamente richiesto a quest’ultimo l’accesso alla sua proprietà per eseguire gli interventi sul tratto fognario, al cui rifiuto, ribadito anche durante l’incontro svoltosi presso il Comune, è seguita l’emanazione del provvedimento impugnato ”.
Tale assunto non risulta scalfito dalla critica mossa dall’appellante che si limita ad affermare che “ Le mere due richieste di accesso alla proprietà inoltrate dal Comune di Pian Camuno al ricorrente non valgono a sostituire la formale comunicazione di avvio del procedimento, difettandone i presupposti e le formalità ”, in quanto “ non rispettano i contenuti e le modalità previsti dall’art. 8 della L. n. 241/1990 per la comunicazione di avvio del procedimento, quali, ad esempio, la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione, le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all’art. 64 bis del d.lgs. n. 82/2005 o con altre modalità telematiche, sia possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo telematico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge ”.
Senonché, ciò che il T.a.r. ha voluto significare con la statuizione decisoria criticata è che l’interessato aveva già avuto modo di interloquire sulla vicenda relativa alla necessità, rappresentata dal Comune, di accedere al suo fondo per poter procedere ai lavori di ripristino della rete fognaria, mentre l’omissione dei dati informativi contenuti nell’art. 8 legge n. 241/1990 non valgono di per sé a determinare l’illegittimità del provvedimento, venendo qualificata la loro omissione come mera irregolarità.
Del resto, la pronuncia di primo grado risulta coerente anche con il dato normativo evincibile dall’art. 21-octies della L. n. 241 del 1990, secondo cui “ non è annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale e il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato ”. Questa norma, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell’atto, mira a garantire una maggiore efficienza all’azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2023, n. 2757; sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1081).
Nella presente fattispecie, pur avendo dedotto la violazione del principio partecipativo, l’appellante non ha neppure prefigurato quali argomenti avrebbe fatto valere per persuadere l’amministrazione dall’astenersi dall’adozione dell’atto effettivamente emanato, il che depone ulteriormente per l’infondatezza della doglianza.
8.3. La reiezione della censura relativa alla violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, determina il venir meno dell’interesse di parte appellante alla decisione della censura relativa alla impugnazione della statuizione della sentenza, che, in aggiunta a quella appena scrutinata, ha ritenuto comunque giustificata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della sussistenza di “ ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento ”.
Infatti, qualora la sentenza impugnata si fondi su autonome rationes decidendi o argomentazioni tutte convergenti nel senso della reiezione della domanda o di un motivo di ricorso proposti in primo grado, è sufficiente che una di esse sia confermata per rendere inutile l’esame dei mezzi di gravame che contestano gli ulteriori capi ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2023 n. 848).]
9. Con il secondo motivo di appello, l’appellante impugna il capo della sentenza che ha respinto il primo motivo di ricorso e, segnatamente, la censura con cui si è lamentata la mancata comunicazione del provvedimento amministrativo.
Si impugna il capo della sentenza che ha ritenuto perfezionata la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. da parte dei messi comunali.
9.1. Il secondo motivo di appello è infondato.
9.2. Secondo l’appellante, “ l’art. 140 c.p.c. prevede che, affinché un atto posso ritenersi notificato, non sia sufficiente il suo deposito presso la Casa Comunale e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ma richiede, altresì, l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione; formalità non eseguita nel caso di specie (e non sostituibile con l’inserimento dell’avviso nella cassetta delle lettere, facoltà, questa concessa solo all’Agente Postale e non anche al Messo Comunale/Notificatore) ”.
9.3. In disparte ogni valutazione circa la fondatezza di tale affermazione, il Collegio rileva, in fatto, che la relazione di notificazione (n. 538/22, doc. 9 del primo grado del giudizio) indica come avvenuto l’adempimento di cui l’appellante lamenta la mancanza.
10. Con il terzo motivo di appello, l’appellante si duole della notificazione dell’ordinanza avvenuta in data 4 gennaio 2023, ossia “ quando l’ingresso (forzato) nei fondi di proprietà del ricorrente da parte del Comune e della ditta incaricata era già avvenuto e i lavori di ripristino erano già iniziati ”, del fatto che l’“ Ordinanza che neppure riporta il diritto del destinatario di presentare ricorso avanti la competente Autorità Giudiziaria ” e, infine, del fatto che “ è documentato che non vi fossero pericoli in atto o, comunque, pericoli da non consentire un preventivo contraddittorio fra le parti ”.
10.1. Il terzo motivo di appello è infondato.
10.2. Quanto al primo rilievo, nell’ambito della disamina del precedente motivo si è dato atto che l’ordinanza contingibile e urgente è stata correttamente comunicata in data 22 dicembre 2022 e, quindi, prima della sua esecuzione.
10.3. Quanto al secondo rilievo, la mancata indicazione dell’autorità giudiziaria presso cui proporre ricorso giurisdizionale costituisce una mera irregolarità dell’atto amministrativo.
10.4. Quanto al terzo rilievo, si tratta di un’affermazione non corroborata da elementi a supporto e, anzi, smentita dagli elementi probatori offerti dal Comune. Ad ogni modo, si tratta di un aspetto non rilevante nel momento in cui risulta accertata l’interlocuzione fra l’amministrazione e l’interessato, prima dell’adozione del provvedimento, e l’avvenuta valida comunicazione dell’ordinanza sindacale in data antecedente alla sua esecuzione.
11. Con il quarto motivo di appello, l’appellante impugna la sentenza per non aver accertato l’insussistenza dei presupposti per l’emanazione dell’ordinanza contingibile e urgente.
Secondo l’appellante, “ l’adempimento degli obbligati di cui all’ordinanza avrebbe potuto essere conseguito mediante gli ordinari strumenti di azione amministrativa, senza arrivare all’attivazione dei poteri “extra ordinem” che sono vincolati da rigorosi presupposti per l’esercizio delle ordinanze di necessità che sono: la straordinarietà, l’urgenza, l’imprevedibilità e la contingibilità.
Nel caso di specie, non solo non vi era il requisito dell’urgenza e della contingibilità, ma neppure quello dell’imprevedibilità, atteso che già nel 2016 il Comune era a conoscenza della presenza nei mappali dell’odierno ricorrente di una tubatura fognaria rotta ed era alquanto prevedibile, se non scontato, che una tubatura danneggiata avrebbe potuto portare a degli sversamenti e percolature di vario genere ”.
Con il quinto motivo di appello, l’appellante si duole del difetto di istruttoria che connoterebbe il provvedimento impugnato.
11.1. Il quarto e il quinto motivo di appello sono inammissibili.
11.2. Ai sensi dell'art. 101 comma 1 c.p.a. il ricorso in appello deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, non potendo risolversi nella mera riproposizione dei motivi di prime cure disattesi dal giudice di primo grado, pena l'inammissibilità dell'appello. Pertanto, l'appello deve sempre contenere, accanto alla parte volitiva, anche una parte critica, a confutazione della sentenza di primo grado, non trattandosi di un novum iudicium , ma di una revisio prioris istantiae . A tal fine, pur non richiedendosi l'impiego di formule sacramentali, si esige l'onere specifico, a carico dell'appellante, di formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza appellata in modo che il giudice di appello sia posto nelle condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente (Cons. Stato, Sez. V, 01 luglio 2024, n. 5778).
11.3. Con riferimento alla doglianza formulata con il quarto motivo di appello, il T.a.r. ha affermato che: “ La circostanza che il guasto alla fognatura era già stato segnalato dal ricorrente fin dal 2016 non esclude che al momento dell’emanazione dell’ordinanza sussisteva l’urgenza di intervenire, come dimostrano le segnalazioni degli altri proprietari limitrofi, il sopralluogo e le ulteriori verifiche effettuate.
Inoltre, non si può affermare che nel caso di specie l’Amministrazione comunale non abbia fatto ricorso agli ordinari strumenti dell’azione amministrativa, atteso che, come riportato nella parte in fatto e come risulta dagli atti, il Comune, prima di emanare l’ordinanza impugnata, ha inviato due comunicazioni scritte al ricorrente richiedendo il consenso all’accesso sulla sua proprietà, che è stato sempre negato da quest’ultimo, anche in occasione dell’incontro svoltosi presso la casa comunale ”.
Con riferimento alla doglianza formulata con il quinto motivo di appello, il T.a.r. ha avuto modo di statuire in primo grado che: “ Dagli atti di causa risulta infatti che il Comune è intervenuto sulla base delle segnalazioni dei proprietari confinanti e del sopralluogo effettuato. Peraltro, lo stesso ricorrente aveva segnalato il guasto alla fognatura e l’intervento eseguito dalla ditta ha confermato la necessità di riparare il tratto di fognatura in questione ”.
11.4. Queste statuizioni non sono state sottoposte ad un puntuale vaglio critico, volto a metterne in risalto l’erroneità in punto di fatto o in punto di diritto.
L’appellante si è pertanto limitato a riproporre i medesimi profili di doglianza già valutati in primo grado, sia pure prospettandone una differente formulazione.
12. In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l’appello deve essere respinto.
13. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor GI MI alla rifusione, in favore del Comune di Pian Camuno, delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU ON, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
CH CO, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH CO | LU ON |
IL SEGRETARIO