Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 5163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5163 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa
Alessandra Santulli, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4797 R.G. per l'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
calce al ricorso dagli avv.ti Giuseppe Iorio e Antonio Gallicchio ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Carriera Grande n.32;
-ricorrente
E
in persona del procuratore Dott. Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Gramsci, presso
[...]
l'avv. Raffaele De Luca Tamajo che lo rappresenta e difende;
- resistente –
OGGETTO:REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.2.2025 la ricorrente ha adito il
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo:
- di intrattenere con la resistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 05/08/2003, in modalità full time, con
1
Controparte_1
- di aver ottenuto con sentenza n. 4378/2007, emessa dal Tribunale di
Roma l'accertamento della “esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 5.8.03”, sentenza passata in giudicato, come emerge dal verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra le parti in data 23/09/2008;
- per effetto della sottoscrizione di tale verbale, ha rinunciato ad CP_1
impugnare la predetta sentenza, conseguendone il consolidamento della posizione lavorativa della ricorrente che, dal canto suo, ha rinunciato a sollevare qualsivoglia rivendicazione avente natura economica;
- di aver consultato il proprio estratto conto previdenziale, constatando l'omesso versamento dei contributi previdenziali sia durante il rapporto a termine, ossia dal 05/08/2003 al 15/09/2003, sia dalla data di riammissione in servizio, ossia dal 20/07/2007 al 31/12/2010;
-ad oggi la resistente Società non ha ancora provveduto a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente.
Pertanto ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale all'obbligo di versare i contributi previdenziali e/o il diritto di parte ricorrente al versamento della contribuzione previdenziale per il periodo 05/08/2003 – 15/09/2003 nonché per il periodo 20/07/2007 – 31/12/2010 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2 , c.c. da quantificarsi in separato giudizio, spese vinte da distrarsi.
Incardinatasi la lite, ha contestato diffusamente l'avversa CP_1
pretesa.
Ha eccepito la carenza dell'interesse ad agire in quanto la posizione contributiva della ricorrente risulta ormai pienamente regolarizzata: ed
2 infatti, con PEC del 23 aprile 2025, l' ha comunicato alla società CP_3
l'avvenuta regolarizzazione dell'estratto contributivo della Pt_1
In via meramente subordinata, ha inoltre evidenziato l'assoluta infondatezza delle pretese azionate, dal momento che la resistente ha regolarmente provveduto al versamento dei contributi previdenziali, costituenti oggetto delle domande avversarie.
Infine ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese avanzate, infatti a fronte di un periodo di contribuzione che va dal 05.08.2003 al
15.09.2003 e dal 20.07.2007 al 31.12.2010, controparte ha provveduto a richiedere il risarcimento del danno solo con la notifica della diffida ad adempiere, prevenuta alla Società in data 13 febbraio 2025.
Pertanto ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata decisa mediante separata sentenza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussiste, infatti, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, la resistente ha provveduto a regolarizzare la posizione assicurativa della ricorrente, come emerge dall'estratto conto previdenziale aggiornato, depositato da parte ricorrente in data 25.06.2025.
Tale circostanza rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, dal momento che il ricorso è stato depositato in data
26.02.2025 ma non vi è prova della notifica verosimilmente avvenuta nel trentesimo giorno anteriore all'udienza di discussione 26.5.2025,
3 allorchè la regolarizzazione della posizione contributiva era già avvenuta in data 23.04.2025, esistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tanto più che i ritardi sono dipesi da un
CP_ disallineamento dei sistemi tra (poi soppresso ) ed CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese.
Cosdì deciso e letto in Napoli il 26.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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